Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto "de quo" nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario ricevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/02/1999, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati n. 15926/98
Dott. Ferruccio SCORZELLI EST. Presidente
1. Dott. GI CONSOLI Componente
2. " Giovanni PIOLETTI REL. Componente
3. " Bruno FOSCARINI Componente
4. " M. Domenico LOSAPIO Componente
5. " Luciano DI NOTO Componente
6. " GI COSENTINO Componente
7. " Giovanni SILVESTRI Componente
8. " Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TT GI, nato Capannori (LU) il 3.10.1953;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa il 28.11.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di 1° e 2° grado per non essere il fatto ascritto al TT preveduto dalla legge come reato. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. TT GI, imputato del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. per avere falsamente denunciato ai Carabinieri di Lucca lo smarrimento di un assegno bancario, da lui invece - così si asseriva - regolarmente negoziato, veniva, con sentenza 16.9.1996 del Pretore di Lucca, riconosciuto colpevole dell'addebito ascrittogli e condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, sostituita la pena detentiva con lire 4.500.000 di multa, e concessi i benefici della sospensione condizionale della non menzione.
2. Proponeva tempestivo gravame il TT. Ma la Corte d'appello di Firenze, provvedendo con sentenza 28.11.1997, confermava la decisione del Pretore.
3. Nei termini proponeva ricorso per cassazione l'imputato con due motivi.
Premesso che nel vigente ordinamento nessuna disposizione di legge prevede che la denunzia ai Carabinieri di smarrimento di un assegno bancario sia destinata a provare la verità del fatto denunciato, sosteneva, col primo motivo, essere nel caso concreto inconfigurabile il reato di cui all'art. 483 c.p.. Col secondo motivo, invece, censurava come illogicamente valutate dai giudici "a quibus" le prove acquisite concernenti il merito.
4. La quinta sezione penale, alla quale il presente procedimento era stato assegnato, giudicava fondata la promessa del primo motivo, e però, con ordinanza depositata in data 14.12.1998, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione di diritto:
se per la configurazione del reato di cui all'art. 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") sia richiesta o pur non una specifica previsione normativa che conferisca valore "da veritate" alla dichiarazione del privato (nella specie denuncia di smarrimento di assegno bancario) verbalizzata da ufficiale di polizia giudiziaria.
Il primo presidente, previa assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ha fissato la presente udienza per la decisione.
5. Quale utile approccio al quesito posto dalla sezione remittente, è opportuno richiamare alcuni concetti generali. Come osservato da autorevole dottrina, oggetto della tutela penale in relazione al reato "de quo" è l'interesse "di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante". Talchè, è palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità.
Che se tale dovere egli non ha, è manifesto - così la dottrina - "che le sue dichiarazioni non possono richiamare la fede pubblica e l'atto non può considerarsi destinato a provare la verità dei fatti attestati dal dichiarante".
6. Ben si intende, poi, come sia necessario che il dovere sia stabilito, esplicitamente o implicitamente, dalla legge, una qualsiasi legge penale, civile, amministrativa o processuale civile.
Invero, il dovere imposto, come ogni dovere giuridico, comporta una restrizione, che può derivare solo dal diritto. Ben a ragione si richiama sul punto l'art. 14 disp. prel. al cod. civ.. Si può aggiungere che solo così intesa la fattispecie penale dell'art. 483 acquista quel grado di determinatezza (necessaria) espressa dal principio di tassatività delle incriminazioni.
7. Ma, come già accennato, a configurare il reato in questione occorre anche che "l'atto" sia destinato a provare la verità del fatto o dei fatti che il privato dichiara al P.U. Ed è qui che si innestano i dubbi della sezione remittente e quindi il quesito rimesso a queste Sezioni Unite: se, ai fini di ritenere l'obbligo di verità del privato, occorra o non una specifica previsione normativa che conferisca valore "de veritate" all'attestazione da lui resa al pubblico ufficiale.
Sul punto si sono coagulati nella giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi. Negativo, rispetto al quesito, quello prevalente, e positivo l'altro.
L'indirizzo negativo valorizza l'efficacia che l'attestazione del privato possa comunque avere, anche a prescindere dal documento del pubblico ufficiale (tra le tante Cass. sez. V 28.11.1973, Morandi).
L'altro indirizzo, invece, giudica rilevante solo l'efficacia che si riconnette al documento predetto (da ultimo Cass. 11.10.1996, Maimone).
Ritengono queste Sezioni Unite - nel solco di cospicua dottrina anche risalente - che alla condivisione del primo indirizzo ostano due ragioni di fondo.
Osta, in primo luogo, l'art. 12 delle preleggi, secondo il quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ...". - E nel caso che ne occupa non già agli effetti dell'attestazione fatta dal privato l'art. 483 fa riferimento, bensì unicamente all'atto - documento del pubblico ufficiale che quell'attestazione racchiude ("chiunque" - così l'articolo - "attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità ...").
Talché "iubet" contro il primo indirizzo già l'elemento letterale, che si rivela mezzo ermeneutico risolutivo.
Ma all'indirizzo stesso osta anche, sul piano della interpretazione logica, la considerazione introduttiva accennata sub 5.
Poichè, come precisato, oggetto della tutela penale, in riferimento al reato di cui trattasi, è l'interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede documentale riconosciuta agli atti pubblici, risulta di ovvia percezione che esula l'oggetto stesso quando nessuna rilevanza al documento formato da pubblico ufficiale risulti dall'ordinamento attribuita. Ne può l'obbligo di verità ricollegarsi allo stesso articolo 483, che contempla non già la dichiarazione mendace in sè, bensì unicamente - giova ripetere - l'atto pubblico nel quale la dichiarazione è stata trasfusa e sempre che, come visto, l'atto sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Talchè, è il secondo indirizzo giurisprudenziale - ossia quello positivo - che va condiviso.
Poichè, però, da più parti si obietta che, inteso l'art. 483 nel senso precisato, non sempre è agevole stabilire in quali casi l'obbligo di verità veramente sussista, un chiaro esempio può riuscire utile.
Per il docente universitario la legge condiziona la corresponsione dell'indennità cosiddetta di tempo pieno alla inesistenza di attività private, ma in quanto documentata detta inesistenza dal direttore amministrativo tramite un'attestazione a lui fatta dal docente medesimo. Qui il dovere giuridico di verità del docente- dichiarante si tocca, per così dire, con mano attesa la giuridica rilevanza che la norma riconosce all'atto-documento del pubblico ufficiale (il direttore amministrativo) nel quale la dichiarazione dello stesso docente è stata racchiusa.
Riesce agevole, sulla scorta dell'esempio fatto, individuare il seguente criterio generale cui attenersi per la soluzione dei singoli casi: dovrà il privato ritenersi obbligato a dichiarare il vero ogni qual volta una norma giuridica (intesa l'espressione nell'ampio senso precisato) ricolleghi specifici effetti all'atto- documento nel quale la sua dichiarazione è stata dal pubblico ufficiale ricevente inserita.
Approdati, così, al principio dirimente dell'insorto contrasto, ogni ulteriore indugio esplicativo si rivela superfluo (in particolare non è nel fabbisogno del caso soffermarsi a indagare se l'art. 483 si riferisce ai soli atti pubblici cosiddetti dispositivi o anche ai certificati e alle autorizzazioni amministrative).
8. Come precisato sub 4, la fattispecie concreta concerne un caso di denuncia di smarrimento di assegno bancario verbalizzata da ufficiale di polizia giudiziaria.
All'imputato - ricorrente TT - è stato addebitato di aver denunciato il falso e pertanto gli è stato contestato il reato di cui all'art. 483. Sicchè, ai fini della configurabilità del reato, occorre vedere se, alla stregua delle cose dette, al verbale della polizia giudiziaria che ha recepito la denunzia, sia dalla legge attribuita una qualche rilevanza, e però, chiaramente, la risposta è negativa. Invero, come anche l'ordinanza remittente puntualizza, l'atto-documento di verbalizzazione della denunzia non è anello della procedura di ammortamento dell'assegno, giacché l'art. 69 R.D. n. 1736/1933, con norma omologa a quella del 1° comma dell'art. 2016 c.c., prevede come rilevante non la denunzia alla polizia giudiziaria, ma la denunzia al trattario, demandando poi al Presidente del Tribunale o al Pretore gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti (verità, , quindi, che in nessun modo si ricollega alla verbalizzazione della polizia). Nè il verbale di denunzia, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal giudice "a quo", ha rilevanza ostativa ai fini del pagamento dell'assegno (art. ex art. 86 R.D. succitato). In disparte per la banca pagante le maggiori cautele suggerite dalla normale prudenza.
Maggiori cautele che si pongono però come un risultato di fatto del verbale di denunzia, non già come effetto di esso normativamente previsto.
9. Pertanto, nella specie, è fondato - come rilevato anche dal P.G. di udienza - il primo motivo di ricorso, onde, assorbito il secondo motivo, si impone, ex art. 129 c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste (così rimanendo travolta, senza necessità di apposita pronunzia, anche la decisione di 1° grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 17 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 1999.