Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reati urbanistici, integra il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di distinti impianti fotovoltaici, riconducibili al medesimo centro di interessi ma artificiosamente frazionati allo scopo di eludere il rispetto dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale, così da far apparire sufficiente il rilascio di dichiarazione di inizio attività in luogo della prescritta autorizzazione unica. (Fattispecie relativa ad impianti realizzati antecedentemente alla dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 3 legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 e 27 legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 40561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40561 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1824
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 48556/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AE, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 4 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per l'indagato, gli avv.ti COLONNA Ugo e ISGRÒ Antonino Salvatore.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 4 ottobre 2013, il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi del 13 settembre 2013, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, relativamente al reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 3 e 4, contestatogli per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione allo scopo di realizzare impianti fotovoltaici in violazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3, nonché commettere più delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
In particolare, si ipotizza l'esistenza di un'associazione per delinquere costituita con lo scopo di acquistare terreni agricoli sui quali realizzare impianti fotovoltaici, sin dall'origine abusivamente progettati, per l'artificioso frazionamento in campi ciascuno di potenza inferiore a 1 MW assentibili attraverso un titolo abilitativo semplificato (d.i.a.) invece che attraverso l'autorizzazione unica regionale, ottenibile all'esito di una procedura ben più lunga e complessa.
Il ricorrente, in particolare, avrebbe organizzato con i coindagati l'attività illecita, con la finalità di ottenere indebitamente la percezione degli incentivi statali previsti dal conto energia di cui al d.m. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, programmando anche la commissione di future false attestazioni relative alla conformità urbanistica degli interventi, necessarie per l'ottenimento degli incentivi statali.
Il procedimento si inscrive nell'ambito di una serie di procedimenti riguardanti analoghi impianti realizzati in comuni limitrofi. 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la violazione di legge nonché la mancanza, e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi in ordine all'associazione a delinquere, nonché l'errata individuazione della normativa applicabile alle procedure amministrative in contestazione, avuto riguardo all'epoca del perfezionamento delle denunce di inizio attività. In particolare, si evidenzia che la procedura era stata avviata in vigenza della legge della Regione Puglia n. 1 del 2008, e in forza dell'art. 27 di tale legge.
Il Tribunale avrebbe concluso ritenendo illegittimi fin dall'inizio tali atti autorizzativi, in quanto la stessa L.R. n. 1 del 2008 vietava l'artificioso frazionamento degli impianti, non fosse altro, in quanto la stessa Regione Puglia, con circolare successiva, aveva interpretato in senso restrittivo le fonti normative fino allora regolante la materia: la Delib. della Giunta regionale 23 gennaio 2007 e la L.R. n. 1 del 2008, che era intervenuta in deroga al D.Lgs. n. 387 del 2003; tale interpretazione restrittiva veniva definitivamente fatta propria dalla legge reg. n. 31 del 2008, entrata in vigore l'8 novembre 2008. Da questi assunti, il Tribunale ha fatto discendere la conseguenza che, per la realizzazione di 21 campi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore a 1 MW e tra di loro confinanti e contigui, dovesse ritenersi necessaria l'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, perché tali impianti erano riconducibili a un unico centro di interesse.
Il Tribunale aveva tratto l'ulteriore conseguenza della consapevolezza degli indagati di aderire a una comune associazione, finalizzata a commettere un programma delittuoso, il cui fine ultimo era il profitto rappresentato dalla percezione illecita dei contributi statali. Secondo la difesa, invece:
a) le singole società, tra le quali quella di cui era amministratore l'odierno indagato, avevano presentato le denunce di inizio attività nel luglio 2008, facendo espresso riferimento alla Delib. della Giunta Regionale del 23 gennaio 2007, cui era sopravvenuto la L.R. n. 1 del 2008, art. 27;
b) nei singoli atti presentati dalle società dal 14 al 31 luglio 2008, si era espressamente dichiarato che i lavori sarebbero iniziati non prima del decorso di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività;
C) con nota dell'agosto 2008, le varie società, ricevuta l'attestazione di decorrenza dei termini della denuncia di inizio attività da parte dell'ufficio tecnico, avevano formalmente comunicato di che nel corso del mese di settembre sarebbero iniziati i lavori;
d) il 25 settembre 2008, le singole società che avevano conseguito la d.i.a., ciascuna dotata di una propria distinta personalità giuridica, erano state acquisite da un gruppo spagnolo, costituito da soggetti differenti;
e) solamente con la L.R. n. 31 del 2008, successiva al consolidamento delle singole d.i.a. e alla vendita delle società a un gruppo spagnolo, erano stati fissati, con procedimento legislativo, i criteri per l'individuazione di condizioni che imponevano di considerare gli impianti come un impianto unico (in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b);
f) le false le dichiarazioni attestanti la regolarità urbanistica all'atto di presentazione delle dia di ultimazione degli impianti al 31 dicembre 2010 sono state redatte per i 21 campi fotovoltaici nel dicembre 2010, da soggetti estranei al procedimento iniziale e per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 129 del 2010, che modificava, allungandoli, i termini per completare le opere al fine della richiesta delle varie contribuzioni statali e fissava un procedimento particolare per accedere alle tariffe incentivanti;
g) le domande onde ottenere le erogazioni pubbliche di cui al secondo conto energia sono state presentate dal legale rappresentante del gruppo spagnolo che aveva acquisito gli impianti all'inizio del 2011 e ad esse il ricorrente risulta totalmente estraneo;
h) tali dati non consentono di collegare la commissione dell'illecito urbanistico con la commissione di eventuali reati di falso successivamente posti in essere, da parte di soggetti diversi, nel 2010 o di reati di cui all'art. 316 ter c.p.. Più in generale, non vi sarebbe prova del fatto che i titolari dei titoli autorizzativi fossero consapevoli del fatto che vi sarebbero stati delitti, commessi da terze persone a distanza di oltre due anni, e per di più in un contesto di situazione legislativa mutata. Al più, si sarebbe potuto ritenere configurabile - secondo la difesa - un concorso di persone nel reato continuato. Con particolare riferimento alla specifica posizione del ricorrente, non si sarebbe considerato, inoltre, che gli si era dimesso anche quale amministratore della società originariamente titolare della d.i.a. nel febbraio 2010. Si sarebbe trascurato inoltre di considerare che, secondo le allegazioni documentali difensive, il gruppo spagnolo GSF era intervenuto solo dopo il consolidamento delle singole d.i.a. per stabilire quali impianti andavano completati, su quali impianti andavano richieste la tariffe incentivanti e quale impianti sarebbero entrati in esercizio nel corso del 2011.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e in relazione alla condanna alle spese della fase del procedimento. Con il provvedimento impugnato, che aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga, con motivazione in parte diversa da quella espressa dal Gip, si è ritenuta sussistente l'esigenza del pericolo di reiterazione, sul rilievo che i fatti sono particolarmente gravi e che l'imputato potrebbe percepire gli incentivi che astrattamente possono percepirsi nel settore agricolo e continua a percepire i profitti dell'attività delittuosa perpetrata, riscuotendo, dalla società conduttrice dei terreni impegnati dall'installazione degli impianti, i canoni di locazione. La difesa critica tale costrutto motivazionale, sostenendo che la sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe ancorata ad un'attività di per sè lecita, quale l'affitto di un terreno, del tutto al di fuori del delitto in relazione al quale è stata applicata la misura custodiale.
Sarebbe, inoltre, erroneo il riferimento alla presenza di altri procedimenti penali, trattandosi di procedimenti relativi a contravvenzioni urbanistiche e a reati di falso, commessi tutti in relazione alle d.i.a. presentate nell'agosto 2008. Quanto alle spese processuali, si sostiene che l'indagato non avrebbe dovuto essere condannato al relativo pagamento, perché il Tribunale del riesame aveva condiviso l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e, dunque, di una misura medio tempore irrogata dal Gip e affievolita rispetto alla misura originariamente applicata e per la quale la richiesta di riesame era stata presentata.
2.3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza in camera di consiglio davanti a questa Corte, l'indagato ha ribadito l'interesse alla pronuncia sul ricorso ai fini dell'eventuale riparazione per l'ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. -Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - relativo ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo sia sotto il profilo dell'individuazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, sia sotto il profilo della consapevolezza e dell'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio destinato alla commissione dei reati contravvenzionali, di falso e di indebita percezione di erogazioni danni dello Stato -non è fondato. 3.1.1. - Quanto alla ricostruzione del quadro normativo, l'ordinanza impugnata si pone pienamente in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (sez. 3^, 7 febbraio 2012, n. 17433; 20 marzo 2012, n. 38733). Con tali pronunce si è, in sintesi, evidenziato che il divieto di frazionamento degli impianti fotovoltaici era da considerarsi già vigente prima dell'approvazione della L. n. 31 del 2008, in virtù di quanto statuito dalla legislazione statale (del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3).
Ripercorrendo brevemente l'evoluzione del quadro normativo, va ricordato che le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici sono state inizialmente poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il successivo comma 5 dello stesso articolo ha anche previsto una procedura autorizzatoria semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie di cui alla tabella A, allegata al medesimo d.lgs., diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della d.i.a., di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 22 e 23. Successivamente il D.Lgs. n. 28 del 2011 ha dato attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). In particolare il D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 6, in attuazione della direttiva Europea sopra menzionata, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere "la soglia di applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette altresì all'autorizzazione unica", disciplinata al successivo art. 5 del medesimo D.Lgs.. È quindi solo con la nuova regolamentazione del 2011 che il legislatore statale ha dato facoltà alle Regioni di estendere l'ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW;
fermo restando il vincolo per la legislazione regionale costituito dai limiti posti dall'art. 6 citato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 99 del 2012) esprime un principio fondamentale, sicché il legislatore regionale è tenuto a rispettarlo nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente. Il medesimo D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 10, commi 4 e 6, ha poi riguardato proprio gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dettando specifiche disposizioni per l'accesso agli incentivi statali. Un'ulteriore disposizione specifica per gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo è stata poi prevista dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 65, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che, nel prescrivere in generale che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è più consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha comunque fatto salve le situazioni pregresse, confermando la perdurante applicabilità del D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 10, comma 6 (inizialmente abrogato dallo stesso D.L., ma fatto rivivere dalla legge di conversione). E nella specie rilevano in particolare -come visto - la L.R. 19 febbraio 2008, n. 1, art. 27, e la L.R. 21 ottobre 2008, n. 31, quest'ultima recante norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale, che ha inteso semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo, prevedendo la semplice d.i.a. anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici di maggiore potenza complessiva purché contenuta in una determinata soglia, ossia impianti con potenza elettrica nominale fino a 1 MW, mentre il D.Lgs. n. 387 del 2003 ha fissato a 60 kW la soglia per la produzione di energia in regime semplificato.
La Corte costituzionale ha ritenuto che tale normativa regionale del 2008 contrastasse con il principio fondamentale posto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 5, che prevede che "con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività".
Principio questo che, in quanto qualificabile come fondamentale, operava come limite per la competenza legislativa concorrente della regione, analogamente alla successiva disposizione statale contenuta nel D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 6 (C. cost. n. 99 del 2012). La Corte costituzionale quindi ha dichiarato illegittime entrambe le L.R. del 2008. In particolare con la sentenza n. 119 del 2010 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L.R. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2.
Successivamente con la sentenza n. 366 del 2010 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L.R. Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. b), disposizioni che consentivano la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino ad un megawatt sulla base di una semplice d.i.a. anche in zone a destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto, anche per le d.i.a. perfezionatesi prima delle richiamate dichiarazioni di incostituzionalità, la realizzazione dell'impianto deve considerarsi comunque illegittima, perché affetta da illegittimità sopravvenuta. 3.1.2. - Venendo alla peculiarità della fattispecie in esame, va rilevato che -secondo la logica e coerente ricostruzione del Tribunale, che ha correttamente applicato i principi sopra enunciati - il titolo abilitativo che avrebbe dovuto essere richiesto era l'autorizzazione unica regionale e non la denuncia di inizio attività, viste le dimensioni complessive dell'impianto, con conseguente sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. E in tale situazione la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica e il possesso del necessario titolo abilitativo edilizio, dichiarati al fine di ottenere gli incentivi pubblici, integrano il reato di falso e l'ulteriore reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Quanto, più nello specifico, al reato associativo, il Tribunale ha correttamente evidenziato che nel 2007-2008 sono state poste in essere violazioni della disciplina urbanistica vigente, strettamente connessi ai successivi reati di falso tesi indurre in errore gli enti pubblici competenti in ordine al possesso, in capo ai soggetti richiedenti, dei presupposti normativamente previsti al fine di poter beneficiare degli incentivi. Il fatto che l'organizzazione costituita all'epoca dei fatti avesse il fine suindicato è reso palese dall'assoluta prevedibilità di quanto sarebbe poi occorso successivamente e dei delitti che inevitabilmente sarebbe stato necessario porre in essere al fine di giungere alla percezione indebita degli incentivi statali.
Quanto allo specifico elemento dell'esistenza di una struttura organizzata, esso è stato desunto dal Tribunale a partire da una compiuta e analitica valutazione del quadro istruttorio, evidenziando che vi era la Società agricola energetica europea s.r.l., costituita su iniziativa dell'indagato e di altri imprenditori, che aveva acquisito terreni nel Comune di Brindisi, successivamente ceduti con contratti di locazione ventennale a diverse società al fine di consentire la realizzazione di 21 impianti fotovoltaici utilizzando il meccanismo dell'artificioso frazionamento degli stessi. Gli introiti della società proprietaria dei terreni, nella loro quasi totalità, scaturivano proprio da questa illecita attività e corrispondevano ai canoni di locazione corrisposti dalle società che concretamente si occupavano della gestione degli impianti e percepivano gli incentivi.
Quanto allo specifico ruolo ricoperto dall'odierno ricorrente, lo stesso è stato analiticamente delineato dal Tribunale, il quale ha evidenziato che:
a) egli è socio della Società agricola energetica europea Srl, costituita il 6 luglio 2007 ed è l'organizzatore dell'operazione, tanto che il presidente del consiglio di amministrazione di detta società ha riferito di essere stato coinvolto da lui nella vicenda;
b) i terreni rastrellati sul mercato dalla società sono stati direttamente destinati, attraverso contratti di locazione, alla realizzazione degli impianti fotovoltaici oggetto dell'imputazione;
c) l'indagato era contemporaneamente legale rappresentante di una delle società locatane, che avevano realizzato gli impianti;
e aveva perciò presentato le denunce di inizio attività e nessuna rilevanza assume il fatto che egli si fosse dimesso da amministratore di tale società nel febbraio 2010, perché ciò non esclude la sua partecipazione al disegno complessivo proprio attraverso il coinvolgimento di tale ultima società, che non è venuto meno a seguito delle sue formali dimissioni;
d) la società proprietaria dei terreni, pur non avendo provveduto a realizzare gli impianti, ha continuato a beneficiare dei proventi scaturenti dalle attività illecite poste in essere, costituiti dall'introito dei canoni di locazione dei relativi terreni. Si tratta - come anticipato - di una motivazione pienamente logica e coerente, che prende in considerazione sia il quadro delle risultanze delle indagini preliminari, sia le prospettazioni difensive, a fronte del quale, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede rilievi critici già esaminati e motivatamente disattesi in sede di riesame.
3.2. - Fondata è, invece, la censura relativa alla motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale riconduce la sussistenza di tale esigenza cautelare essenzialmente a tre elementi:
a) la gravità dei reati e la centralità del ruolo dell'indagato nella commissione degli stessi;
b) la circostanza che la società dell'indagato continua ancora oggi a percepire i profitti dell'attività delittuosa perpetrata, riscuotendo i canone di locazione dalla società conduttrice dei terreni impegnati dall'installazione degli impianti fotovoltaici;
c) l'esistenza a carico dell'indagato di diversi ulteriori procedimenti penali.
Sul primo di tali elementi, il Tribunale ha fornito - come visto - una motivazione logica e coerente, ma esso non è da solo sufficiente a fondare la sussistenza dell'esigenza cautelare. E anzi, lo stesso Tribunale non spiega in cosa consista in concreto il pericolo che il prevenuto, se rimesso in libertà, reiteri le medesime gravi condotte illecite.
Nè è sufficiente a tal fine il riferimento fatto nell'ordinanza impugnata alla possibilità che la società dell'imputato avrebbe di ottenere illecitamente incentivi diversi da quelli per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico (ormai esclusi in forza della legislazione successivamente entrata in vigore), come ad esempio quelli per il settore agricolo;
possibilità che non potrebbe essere esclusa - secondo il Tribunale - proprio in ragione del complesso sistema organizzativo architettato nel caso di specie. Va infatti rilevato che i giudici del riesame non chiariscono come la misura degli arresti domiciliari possa impedire la percezione dei canone di locazione dei fondi, trattandosi di una percezione che prescinde, evidentemente, dalla situazione di libertà o di detenzione dei soggetti che gestiscono la società, ben potendo, anzi, tale percezione continuare anche nel periodo di applicazione della misura cautelare personale.
Non chiariscono, inoltre, quale sarebbe il legame fra l'attività delittuosa posta in essere - correttamente ritenuta grave sotto il profilo indiziario - e l'eventuale illecita percezione di altri non meglio precisati incentivi, non avendo specificato in che modo il sodalizio criminoso sarebbe in grado, anche solo potenzialmente, di realizzare tale obiettivo. Quanto, infine, all'esistenza a carico dell'indagato di diversi ulteriori procedimenti penali, dalla motivazione del provvedimento impugnato sembra cogliersi che tali procedimenti riguardano la stessa vicenda per la quale qui si procede;
con la conseguenza che essi non possono essere ritenuti sintomatici di ulteriori tendenze delittuose.
4. - L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Lecce, perché proceda a nuovo giudizio, sul punto facendo applicazione dei principi appena sopra affermati. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014