Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2014, n. 18279
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione nel caso di falsa dichiarazione di distruzione di documentazione contabile e societaria rilasciata al curatore fallimentare e ad un organo di polizia giudiziaria).

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    Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2014, n. 18279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18279
Data del deposito : 2 aprile 2014

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