Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione nel caso di falsa dichiarazione di distruzione di documentazione contabile e societaria rilasciata al curatore fallimentare e ad un organo di polizia giudiziaria).
Commentari • 3
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Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 3. 19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabiliFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2014, n. 18279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18279 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
182 7 9 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/04/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 962 2014 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N. 48814/2013Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC VA N. IL 12/10/1950 avverso la sentenza n. 558/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 20/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. M. Fraticelli che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente al capo B), perché il fatto non costituisce reatyo;
rigetto nel resto, udito il difensore avv. R. Nati che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale AL OR fu condannato a pena di giustizia perché dichiarato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di più ipotesi di bancarotta semplice, con riferimento al fallimento della L.S. Sardegna di AL & C., dichiarato con sentenza 1.12.2006, nonché del delitto di cui agli articoli 81 cpv., 483, 61 n. 2 cp, per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, attestato falsamente presso la stazione carabinieri di Pirri e presso gli uffici del curatore fallimentare, che le scritture contabili della società fallita erano andate distrutte a seguito di alluvione. AL fu condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
2.Ricorre per cassazione il difensore e deduce due censure.
3.Con la prima, lamenta violazione dell'articolo 216 comma primo n. 2 LF e 43 cp nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità di motivazione. Con riferimento alla bancarotta documentale contestata, la corte d'appello ha erroneamente affermato che è sufficiente il dolo generico. Viceversa, essendo stata contestata la predetta bancarotta nella forma della distruzione, ovvero della sottrazione od occultamento dei documenti contabili, per dottrina prevalente e per giurisprudenza costante, si deve ritenere necessario il dolo specifico. In altre parole, è necessario che l'agente ponga in essere la predetta condotta allo scopo di recare danno ai creditori, ovvero per cagionare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Invero la condotta di occultamento, distruzione o sottrazione ben potrebbe rispondere ad altre finalità (es. evasione fiscale). Di tale specifica intenzione, non è traccia, né nel capo d'imputazione (nel quale si fa riferimento all'intenzione di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari), né nella sentenza impugnata.
4.Con la seconda censura, si deduce erronea applicazione dell'articolo 483 cp, nonché carenze dell'apparato motivazionale, in quanto la predetta fattispecie criminosa è relativa a dichiarazioni che confluiscano in atti pubblici destinati a provare i fatti in essi attestati. Tale non è il caso di specie in quanto una falsa dichiarazione di distruzione dei documenti contabili, seppur resa a pubblico ufficiale, non ha funzione certificatoria, come la casistica giurisprudenziale di casi analoghi ampiamente dimostra. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va innanzitutto chiarito che il ricorrente limita le sue censure alle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e di falso di cui all'articolo 483 cp. Ne consegue che le imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice non sono attinte dal ricorso oggi in scrutinio. I relativi capi di imputazione, dunque, devono ritenersi passati in giudicato.
2.Tanto premesso, il ricorso è fondato.
3.Invero, come hanno chiarito le SS.UU. con sentenza n. 6 del 1999, ric. Lucarotti, RV 212782, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Tale non è il caso in esame in quanto certamente la dichiarazione di distruzione di documentazione contabile e societaria, benché rilasciata a organo di polizia giudiziaria e al curatore fallimentare, non è destinata a provare la verità dei fatti che attesta. A tale dichiarazione, infatti, l'ordinamento non ricollega alcun effetto giuridico specifico. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con riferimento al delitto ex art. 483 cp (capo B), perché il fatto non sussiste.
4.Quanto alla bancarotta documentale, è noto che, secondo la lettera della legge, per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. (ASN 199311329-RV 195896 e seguenti). In tal senso la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente. Sul punto, dunque, si impone annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima corte di appello.
PQM
annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al delitto di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, nonché, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Cagliari per nuovo esame. Così deciso in Roma, in data 2. IV. 2014.- At Moria Lanz Il presidente северни L'estensore Depositata in Cancelleria oma, li 30 APR. 2014 M Ruzisnacio Giudiziario E R P U Luana SCHIAVONA S Z N I O A S