Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione nella falsa dichiarazione del venditore, resa in un atto notarile di compravendita, di aver acquistato il bene per usucapione, in quanto le norme che impongono al notaio la verifica dei titoli di provenienza non hanno anche la funzione di obbligare le parti a rendere, nel punto, dichiarazioni veritiere).
Commentari • 3
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Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 3. 19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabiliFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2015, n. 39215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39215 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
392 1 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.2017 Dott. GENNARO MARASCA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI N. 52457/2014- Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR IN N. IL 15/06/1945 CR AB N. IL 27/06/1975 avverso la sentenza n. 2301/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 02/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELL! Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. + Salaw che ha concluso per l'in alità Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. F Fatto e diritto Propongono ricorso per cassazione IN e IN CR avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 2 aprile 2014 con la quale è stata riformata quella primo grado e, per l'effetto, la pronuncia di condanna del solo IN CR in ordine al reato di cui all'articolo 483 c.p., è stata sostituita dalla declaratoria della relativa prescrizione. Con conferma delle altre statuizioni. Era accaduto che il CR IN e sua IG IN erano stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso, del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, per avere falsamente attestato al notaio, dinanzi al quale erano comparsi per il rogito di un contratto di compravendita di immobile, di essere, il primo, proprietario dell'immobile, oggetto di compravendita in favore della seconda. Tale condotta era stata posta in essere il 7 febbraio 2005. Soltanto CR IN era stato condannato mentre la IG era stata assolta per non avere commesso il fatto e l'atto di compravendita era stato dichiarato falso, con la conseguenza della restituzione dell'immobile in sequestro alla legittima proprietaria ND GR, costituita parte civile. Con l'atto di appello era stato chiesto di rilevare che l'atto di compravendita, in sé, aveva natura di scrittura privata e non era comunque destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati, con l'eccezione di quelli concernenti il rispetto delle materie pubblicistiche dell'edilizia e degli incendi. Ne doveva conseguire che, poiché la pubblicità è prevista soltanto per la successiva trascrizione dell'atto, la compravendita ben avrebbe potuto essere realizzata mediante una scrittura privata in relazione alla quale, soltanto, la sottoscrizione richiedeva l'autentica del notaio. In punto di fatto poi, non si trattava neppure di rilevare dichiarazioni oggettivamente false dal momento che il ricorrente aveva inteso rendere dichiarazioni veritiere quando aveva affermato di avere avuto da sempre il possesso del terreno che dunque riteneva proprio. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare insussistente il reato e, quanto a CR IN, avrebbe dovuto riconoscere che il fatto ad essa contestato non solo non era stato commesso ma neppure era preveduto come reato. Ulteriore conseguenza era che l'atto di compravendita non avrebbe dovuto essere dichiarato falso nella sua interezza e comunque non nella manifestazione della volontà di compravendita, i cui vizi potevano essere fatti valere soltanto in sede civile. L'immobile, pertanto avrebbe dovuto essere restituito soltanto al soggetto che ne risulta . . proprietario da atto di compravendita regolarmente trascritto e non annullabile se non a seguito di apposita azione giudiziaria di rivendica. La corte d'appello non aveva seguito tale impostazione giuridica. L Avverso tale decisione hanno dedotto i ricorrenti 1) l'erronea applicazione dell'articolo 483 c.p. e degli articoli 1158, 1321, 1322, 1350, 2643 e 2644 del codice civile. Sostiene il difensore che la dichiarazione dell'imputato CR IN non era falsa perché ciò che egli aveva attestato davanti al notaio era in sostanza una condizione capace di sostanziare l'usucapione. D'altra parte la compravendita ben può essere effettuata mediante scrittura privata, come dispone l'articolo 1350 cc sicché, rispetto ad essa, la dichiarazione di usucapione -per quanto non veritiera- rappresenterebbe un semplice presupposto della volontà negoziale. 1 Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 5365 del 2007, ha già riconosciuto che la dichiarazione di usucapione del venditore dinanzi al notaio, seppure falsa, non vale ad integrare il reato in contestazione. . Su di essa, infatti, e sulla sua veridicità non sono previsti neppure ammonimenti da : parte del notaio. Ancora la decisione della Corte d'appello doveva ritenersi errata nella parte in cui non aveva riconosciuto natura meramente dichiarativa alla usucapione evocata dal venditore;
2) l'inosservanza degli articoli 185 c.p., 263 c.p.p. e 1155 nonché 1478 del codice civile. L'immobile avrebbe dovuto comunque essere restituito a IN CR che è risultata acquirente in buona fede e pertanto tutelata ai sensi dell'articolo 1155 c.c. In via gradata la Corte avrebbe dovuto quantomeno attenersi al disposto dell'articolo 263 comma tre c.p.p. che rinvia al giudice civile la competenza sulla controversia in ordine alla proprietà delle cose sequestrate. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. CR IN chiede che sia affermata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, in ragione dell'intervenuta prescrizione, la sussistenza, invece, di una violazione di legge che renderebbe ragione della insussistenza del reato: e ciò, sia nell'ottica dell'articolo 129 comma 2 cp sia, a maggior ragione, in riferimento agli effetti civilistici della sentenza impugnata. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità ed in particolare la sentenza n. 5365 del 2007 la quale, peraltro proprio in presenza di un ricorso inammissibile, ha ritenuto d'ufficio di rilevare l'insussistenza del reato in esame in quanto la declinazione del titolo di proprietà all'atto del rogito della compravendita, da parte del promesso venditore (nella specie della sentenza citata si trattava della attestazione di usucapione) non rientra fra i fatti dei quali l'atto pubblico in questione è destinato a provare la verità. Si tratta di una motivazione del tutto condivisibile, dovendosi considerare che le disposizioni che statuiscono l'obbligo di verifica dei titoli di provenienza, posto a carico del notaio anche a fini disciplinari, non rappresentano anche la fonte normativa cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità (v. tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 17363 del 12/02/2003 Ud.( (dep. 14/04/2003) Rv. 224750) come quella, imprescindibile, atta ad attribuire ( non solo all'atto pubblico la funzione di provare la verità del fatto dichiarato dal privato: v. Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. (dep. 00/00/1999) Rv. 215413) ma altresì, al privato, il dovere di rendere dichiarazioni veritiere sul punto. Ha più volte ribadito la giurisprudenza di questa Corte che il delitto di previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. 2, Sentenza n. 4970 del 12/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012 ) Rv. 251815; Sez. 6, Sentenza n. 23587 del 28/02/2013 Ud. (dep. 30/05/2013) Rv. 256259; Sez. 5, Sentenza n. 18279 del 02/04/2014 Ud. (dep. 30/04/2014) Rv. 259883). La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitata ad osservare, senza ulteriori specificazioni, che l'atto pubblico di compravendita è destinato a provare la verità di quanto anche relativamente ai fatti propedeutici- in esso dichiarato dalle parti che procedono alla manifestazione della volontà negoziale dinanzi al notaio. Deve pertanto provvedersi all'annullamento della sentenza impugnata e di quella presupposta, emessa in primo grado, perché il fatto- reato non sussiste. Con le conseguenze di legge riguardo alla sorte delle statuizioni civili, destinate a rimanere caducate. 2 Discende dalla formula assolutoria l'annullamento anche della dichiarazione di falsità dell'atto di compravendita del 7 febbraio 2005,sebbene non si sia in presenza di un già acquisito accertamento di verità\falsità delle dichiarazioni rese dalle parti contraenti. La materia della definitiva attribuzione delle cose sequestrate è riservata, nella specie, al giudice civile competente in primo grado, dinanzi al quale le parti vengono rimesse affinchè, in ottemperanza al disposto dell'art. 263 comma 3 cpp, risolva la controversia sulla proprietà delle cose a suo tempo sequestrate.
PQM
I annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il fatto non sussiste e rimette le parti al giudice civile di primo grado territorialmente competente sulla questione in ordine al diritto di proprietà del bene immobile già in sequestro.. Revoca la dichiarazione di falsità dell'atto di compravendita del 7 febbraio 2005. Così deciso in Roma i14 giugno 2015 il Presidente il Cons.est. Moria Valell DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use 3