Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 402 /02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7101/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron.3923 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 20 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 4474 sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rappresen- tano e difendono giusta delega in atti;
1 л 2 " controricorrente avverso la sentenza n. 101/98, decisa il 12 ottobre 1998 e pubbli- cata il 15 gennaio 1999, resa dal Tribunale di Terni nel procedi- mento n. 39/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Franco Agostini nell'interesse del ricorrente e Antonino Catania nell'interesse dell'Istituto resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 8 gennaio 1997 DE IA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Terni l'I.N.A.I.L. Istituto Na- zionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento quale malattia professionale dell'ernia discale conseguente al lavoro svolto per oltre 30 anni come conducente di escavatore. Con sentenza n. 947/97 in data 17 dicembre 1997 il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. e in esito il Tribunale di Terni, con sentenza n. 101/98 emessa in data 12 ottobre 1998 - 15 gennaio 1999, previa rinnovazione della consulenza, in accoglimento del gravame respingeva la domanda e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. 2 R Osservava che dall'indagine svolta dal Consulente Tecnico officia- to in grado di appello era emersa l'insussistenza di qualsiasi processo degenerativo delle strutture osteoarticolari rachidee, in contrasto con la diagnosi di spondiloartrosi lombare formulata dal CTU di primo grado. Osservava ancora che le due ernie discali per le quali l'attore era stato sottoposto ad intervento chirurgico, "potevano senza dubbio essere ricollegate ad un naturale processo di disidratazio- ne e degenerazione del disco intervertebrale, tipico della popola- zione al di sopra dei 50 anni, e ciò in assenza di specifici ed efficienti determinanti occupazionali in quanto le vibrazioni e i microtraumi cui potrebbe essere esposto l'apparato osteoarticolare di un escavatorista hanno una modesta azione lesiva". Avverso la sentenza, notificata in data 6 febbraio 1999, propone ricorso per cassazione lo DE con atto notificato in data 6 aprile 1999, con un unico complesso motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di inammissi- bilità del ricorso, prospettata dall'Istituto controricorrente. Si sostiene al riguardo che non sarebbe valida la notifica effet- tuata all'I.N.A.I.L. "in persona del direttore pro - tempore della Sede di Terni elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Pro- vinciale I.N.A.I.L. in Terni, via Turati 18/20" 3 л L'eccezione non è fondata. Invero la notificazione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, inficiando la regolarità del contrad- dittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto pro- cessuale e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nono- stante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 cpc (ex pluribus Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4456, Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1997, n. 4067, Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1992, n. 4330). Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento ai nume- ri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione alla tabella delle malattie professionali dell'industria, nonché il vizio di motivazione. Si osserva che la voce n. 42 della tabella delle malattie profes- sionali dell'industria, di cui al DPR 9 giugno 1975 n. 482 prevede le malattie osteoarticolari causate da vibrazioni meccaniche pro- dotte da strumenti di lavoro. Si rileva ancora che, essendo paci- fica l'esposizione alle vibrazioni conseguenti all'attività di ad- detto alle escavatrici, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la malattia come tabellata ed applicare la presunzione legale circa l'eziologia professionale. La censura non è fondata. Si premette che la voce 42 della tabella delle malattie professio- nali, annessa al DPR 9 giugno 1975 n. 482 è stata sostituita con la voce n. 52 della nuova tabella annessa al DPR 13 aprile 1994, n. 336 che riconosce come professionali le malattie osteoarticola- ri e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte strumenti di lavoro e trasmesse al sistema mano braccio, con da - conseguenze dirette. La tabella precisa che si deve trat- le loro tare di conseguenze dell'utilizzo di strumenti portatili, eccezion fatta per le ribattitrici e macchine assimilabili, utilizzate nel- la lavorazione delle calzature. La voce in esame, dettata per una patologia a carico di ben altre parti del corpo non ha dunque alcuna attinenza con le ernie disca- li per le quali il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico e non consente di invocare una presunzione di sussi- stenza del nesso causale tra la malattia lamentata e l'uso un mez- zo operatore che tra l'altro non rientra nell'elenco degli stru- menti suscettibili di provocare le malattie di cui alla citata vo- ce. Del tutto corretto appare quindi l'iter argomentativo seguito dal Tribunale che ha rivolto la propria indagine alla ricerca di even- tuali collegamenti tra l'attività lavorativa di escavatorista e le ernie discali operate, prescindendo da qualsiasi presunzione, in- sussistente per una malattia non tabellata. D'altro canto il ricorrente non indica gli atti della fase di me- 5 rito nei quali la malattia sarebbe stata indicata come rientrante nella tabella e pertanto l'argomento si deve considerare come nuo- vo e introdotto per la prima volta nel giudizio di cassazione, si che, a parte ogni riserva di decisività, nessuna censura di insuf- ficienza di motivazione può essere avanzata nel presente giudizio. Si Osserva ancora che non viene censurato il rilievo peritale, fatto proprio dal Tribunale, in ordine all'insussistenza di qual- siasi processo degenerativo delle strutture osteoarticolari rachi- dee;
da tale accertamento viene smentita la diagnosi di spondi- loartrosi lombare formulata dal CTU di primo grado. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 20 novembre 200 миль IL PRESIDENTE Желе за IL CONSIGLIERE ESTENSORE Chill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 FEB 2002 oggi, IL CANCELLIERE O H N