Art. 12. (Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) 1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 , e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
8. L' articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' abrogato. L' articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all' articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalita' di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
8. L' articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' abrogato. L' articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all' articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalita' di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.