Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7640
CASS
Sentenza 25 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Pur essendovi distinzione fra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell'area oggetto di detta lottizzazione,la permanenza del primo di detti reati (da qualificare come progressivo nell'evento),viene a cessare,qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria,anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore,solo con l'esaurimento della suindicata attività,per cui solo da tale momento inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale.

Commentari2

  • 1Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penali
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Criteri per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e cd. reato progressivo nell’evento.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7640
Data del deposito : 25 maggio 1998

Testo completo