Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 1
Pur essendovi distinzione fra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell'area oggetto di detta lottizzazione,la permanenza del primo di detti reati (da qualificare come progressivo nell'evento),viene a cessare,qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria,anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore,solo con l'esaurimento della suindicata attività,per cui solo da tale momento inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale.
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di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7640 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 25/5/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " ON ED " N. 1895
3. " SO DI " REGISTRO GENERALE
4. " VA Francesco " N. 1338/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da DE RO NI, AS IC, DE SO GE, NG TA, DE RO DO, GR TE, DE RO EN, GR NA, DE RO SI, TO NA RI, GI RE nati a Brindisi rispettivamente il 13.02.36; 21.09.47;
20.05.34; 27.01.43; 12.06.38; 09.04.40; 17.12.45; 26.07.47; 10.03.43;
29.12.70; 29.12.37 e NO NI n. a Orsara di Puglia in data 11.12.37
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 ottobre Visti gli atti. la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vacca che ha concluso per rigetto.
Svolgimento del processo
DE GR TO, BA EL, DE GR AN, GA IT, DE GR AN, NI RE, DE GR EN, SS NN, UN TO, DE GR IM, TU NNmaria, IN RE hanno proposto ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, emessa in data 20 ottobre 1997, con la quale venivano condannati per il reato di lottizzazione abusiva, deducendo quali motivi comuni la violazione dell'art.18 l. n.47 del 1985 e del principio del favor rei e l'illogica motivazione in tema di cessazione della permanenza nel reato di lottizzazione abusiva, e tutti tranne IN RE l'omessa assunzione di una prova decisiva circa la sussistenza di uno stradone e la carenza dell'elemento psicologico, nonché il solo IN RE l'omessa sospensione del procedimento in seguito alla presentazione della domanda di condono edilizio.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, per quanto attiene alla cessazione della permanenza nella contravvenzione di lottizzazione abusiva, la giurisprudenza ormai costante di questa Corte (Cass. sez. III 12 dicembre 1995 n. 12212, Licciardello rv. 203909 cui adde Cass. sez. III ud. 15 ottobre 1997 dep. 14 dicembre 1997, Sapuppo ed altri in corso di massimazione) e la prevalente dottrina ritengono il reato di lottizzazione abusiva di natura permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni, sicché, anche quando le attività edificatorie siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, alla loro vendita ed/o all'esecuzione di alcune opere la permanenza cessa solo quando l'intero programma lottizzatorio, venga attuato cioè all'epoca di ultimazione dell'ultima opera sia essa una costruzione abusiva, perché in contrasto con la strumentazione urbanistica in quanto effettuata senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione ed il rilascio della relativa autorizzazione, oppure un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria.
Peraltro, volendo procedere ad un excursus storico circa i diversi indirizzi giurisprudenziali, deve constatarsi che la giurisprudenza di legittimità ha, in prevalenza, sostenuto che qualora l'attività edificatoria illegittima, posta in essere da coloro che hanno acquistato a tale scopo i lotti predisposti, non si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma ed intervento lottizzatorio realizzato dalla venditrice per lo stesso risultato, le due attività si combinano tra loro in un rapporto di convergenza verso un'operazione unitaria e la permanenza del reato di lottizzazione abusiva cessa solo quando siano ultimati i manufatti edilizi da parte degli acquirenti dei lotti (Cass. sez. III 4 dicembre 1987, Politi che riproduce Cass. sez. III 12 giugno 1982 n. 5868, Parlapiano rv.154205 in Cass. pen. 1983, 1651, in ricorso citata in maniera non confacente alla tesi esposta, entrambe conformi a Cass. sez. un. 28 novembre 1981,Giulini in Cass. pen. 1982, 449), sicché la cessazione della permanenza, nell'ipotesi di lottizzazione mista, come nella fattispecie in esame, si rinviene nel completamento dell'attività costruttiva.
Questo orientamento giurisprudenziale sembra confliggente con l'altro che ritiene di non poter confondere tra la lottizzazione abusiva e la successiva costruzione abusiva che può essere realizzata da altri, da soli o in concorso con il dante causa, e che dà luogo a distinta ipotesi di reato (Cass. sez. III 15 novembre 1990 n. 14823, Mannino rv.185754 in Cass. pen. 1992, 1306).
In realtà i due differenti arresti derivano da diverse soluzioni accolte in tema di natura del reato di lottizzazione abusiva e l'ultima, seppure esatta nella distinzione tra le contravvenzioni di lottizzazione e di costruzione abusiva, sconta un'impostazione, in parte superata, secondo la quale la lottizzazione abusiva, potendosi attuare con varie modalita, può atteggiarsi come reato istantaneo o permanente a seconda delle operazioni attraverso le quali l'unità fondiaria venga abusivamente urbanizzata o, comunque, impiegata per una pluralità di insediamenti edilizi.
Infatti già sotto il vigore della precedente normativa la dottrina e la giurisprudenza hanno prospettato distinte soluzioni, sostenendosi da alcuni giudici che si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti (Cass. sez. III 24 aprile 1975, Denni), da altri di reato continuato (Pret. Sampierdarena 13 febbraio 1974 in Foro it. 1974, II, 419) e da molti di reato permanente (Cass. sez. III 14 luglio 1980, Gianni), perché lungi dall'esaurirsi con il primo atto con cui normalmente si realizza il frazionamento del terreno va colto nella realtà organica ed obiettiva nella quale si proietta nel suo evolversi, con la conseguenza che la responsabilità di chi abbia proceduto alla lottizzazione non si arresta al frazionamento o alla vendita dei singoli lotti, ma si riverbera nei momenti di realizzazione delle opere di edilizia o di altri manufatti fin quando questi non vengano ultimati o esauriti.
Inoltre gli stessi giudici di legittimità non erano concordi nell'individuare il momento di cessazione della permanenza, giacché in non poche decisioni hanno sostenuto che quando l'abusiva lottizzazione edilizia assume il carattere negoziale l'esecuzione delle opere edilizie (autorizzata o meno dall'autorità municipale) esula dalla condotta criminosa, perfezionandosi con la vendita dell'ultimo lotto (Cass. sez. III 1 dicembre 1980, Bonvissuto),pur se in alcune (Cass. sez. III 22 giugno 1984, DEla Gierampa e Cass. sez. III 9 maggio 1984, Caruso) esattamente si distingue tra preliminare di vendita che non trasferisce la proprietà, ed atto definitivo e si fa decorrere l'inizio del termine prescrizionale da quest'ultimo, che deve comunque, avere data certa, mentre in altre pronunce si richiamano le poliedriche forme in cui può manifestarsi il reato di lottizzazione abusiva sicché è possibile configurare una natura del reato permanente o istantanea (Cass. sez. III 11 luglio 1984, Terenzio) e si fa coincidere la cessazione della permanenza con l'esecuzione dell'ultimo atto lottizzatorio, distinto dall'esecuzione delle costruzioni (cfr. Cass. sez. III 9 dicembre 1980, Bonfante cui adde sotto il vigore della nuova normativa Cass. sez. III 31 gennaio 1989, Conversano). Tuttavia non può parlarsi di reato istantaneo con effetti permanenti, poiché si ha una successione di varie condotte, che si protraggono nel tempo, ne' di reato continuato, poiché non si ha una pluralità di illeciti penali unificati dal medesimo disegno criminoso, ne' di un reato eventualmente abituale poiché non vi è la reiterazione di condotte identiche oppure omogenee, ma di un reato progressivo nell'evento in cui possono concorrere il momento negoziale, quello programmatorio mediante l'esecuzione di opere di urbanizzazione e quello attuativo con la costruzione degli edifici. Infatti, come è stato affermato da queste sezioni unite (Cass. sez. un. 24 aprile 1992, Fogliani n.4708 rv. 190829 ),la contravvenzione in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, sicché non vi è coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale ed il momento di cessazione del reato in quanto anche la. condotta successiva alla sua commissione dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa, mentre, qualora si tratti di lottizzazione abusiva negoziale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca nella redazione di atti diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, poiché l'esecuzione di opere di urbanizzazione ulteriormente compromettono la scelta di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.
Un riscontro normativo a detto orientamento si rinviene nell'art.18 settimo comma della legge n.47 del 1985, il quale prevede che l'ordinanza di sospensione da emettere da parte del sindaco qualora accerti l'effettuazione di una lottizzazione abusiva debba essere notificata anche agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'art.6 cioè al titolare della (eventuale) concessione edilizia ed al costruttore, sicché il momento di cessazione del reato si protrae fino all'ultimazione dell'ultimo edificio programmato. Questa impostazione non esclude la concorrenza tra la contravvenzione di lottizzazione e di costruzione abusiva, essendo diverso l'oggetto dei due reati, ne' attenua detta distinzione, giacché la condotta di lottizzazione abusiva assume rilevanza penale sin dal momento in cui appare in modo non equivoco la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio a scopo edificatorio, mentre quella di costruzione abusiva attiene ad un momento successivo, nel quale si incomincia a realizzare questo programma, sicché sembrerebbe incongruo non estendere la "permanenza" anche a detta fase attuativa (cfr. sulla peculiarità del reato di lottizzazione abusiva e sul rapporto con quello di costruzione abusiva Corte Cost. n. 148 del 1994 in tema di razionale esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria ex art.13 e 22 l. n.47 del 1985 della contravvenzione in esame). Peraltro, essendo ritenuta ammissibile una lottizzazione abusiva, nonostante l'intervenuto rilascio di concessioni plurime o di un'unica concessione per l'edificazione di alcuni edifici, la diversità tra le due contravvenzioni viene ad essere maggiormente evidenziata.
Questa tesi comporta la protrazione della "permanenza" ai fini della prescrizione fino all'esecuzione dell'ultimo edificio programmato sì da consentire un'effettiva tutela del territorio in aderenza con l'offensività del reato.
Tale soluzione è contrastata da chi preoccupato di separare la lottizzazione dalla costruzione abusiva e di evitare una duplice punizione per lo stesso fatto, ritiene che la cessazione della permanenza nel caso di edificazione successiva alla vendita dell'ultimo lotto deve fissarsi al momento dell'inizio della costruzione e non in quello dell'ultimazione dell'attività costruttiva. La tesi su espressa non appare condivisibile, ove si consideri che occorre distinguere tra elementi costitutivi del reato e momento di esteriorizzazione ulteriore e di completamento del programma lottizzatorio, che può rinvenirsi pure nella contestuale costruzione di più edifici.
La qualificazione del reato a forma libera incide logicamente sulla cessazione della permanenza nel senso che, qualora si tratti di lottizzazione materiale, la permanenza cesserà con l'edificazione delle opere di urbanizzazione o con l'inizio di alcune opere dirette in modo non equivoco allo scopo lottizzatorio o con la ultimazione delle costruzioni a seconda dell'omesso compimento di ulteriori attività nei vari momenti su descritti.
Nell'ipotesi di lottizzazione negoziale la permanenza cesserà con la stipulazione dell'ultimo contratto pubblico se i lottisti non compiono alcuna altra attività materiale o giuridica, con l'ultimazione dell'opera se gli acquirenti vi edificano con o senza concessione edilizia, con l'ulteriore ultimo atto di vendita, se gli acquirenti rivendono il lotto.
Infatti in detta ultima ipotesi si esclude solo la responsabilità del sub acquirente qualora non sia addebitabile alla sua condotta l'attività partecipativa alla lottizzazione abusiva (cfr. Cass. sez. III 14 marzo 1994, Motta, n.m.). A questa ricostruzione non si può opporre che il lottizzante, una volta venduti i lotti, non può più far cessare la permanenza della condotta antigiuridica in quanto questi può denunciare l'operazione lottizzatoria all'autorità comunale e/o a quella giudiziaria, richiedere al giudice civile una sentenza dichiarativa della nullità del contratto per illiceità del motivo (art.1345 c.c. in relazione all'art.1418 cpv. c.c.) per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico e sospendere le opere di urbanizzazione o di recinzione nel caso di lottizzazione di fatto.
Inoltre, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, è stato affermato che la condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi.
Infine, nel momento in cui i proprietari del terreno vendono i singoli lotti si rappresentano la loro edificazione, sicché accettano il rischio connesso alla commissione del reato e pongono in essere una condotta causalmente connessa alla modificazione del tessuto urbanistico in contrasto con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici.
La responsabilità dei singoli acquirenti, poi, deriva dalla considerazione che senza la collaborazione e l'evidente lucro dei compratori, che ottengono un terreno per edificare a prezzi inferiori a quelli del mercato edilizio, non sarebbe possibile concretare il reato di lottizzazione abusiva.
Per tale ragione un orientamento giurisprudenziale di questa Corte non distingue tra la posizione del venditore e dell'acquirente, poiche, presupposto è che tutti siano consapevoli dell'illiceità del loro operato, diretto alla successiva edificazione, separando le due situazioni ed escludendo la responsabilità dell'acquirente nel caso di malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincano della legittimità delle operazioni (Cass. sez. III 10 luglio 1990, Oranges in Riv. pen. 1991, 535 ). Questo indirizzo, che potrebbe apparire poco garantista, in quanto comporta un'inversione dell'onere della prova, presupponendo una responsabilità degli acquirenti, appare minoritario, mentre quello prevalente (Cass. sez. III 22 aprile 1987, Mastrolla in Riv.pen.1988,645 e Cass. sez. un. 24 aprile 1992,Fogliani in Cass. pen. 1992, 1787 m.923),richiede la consapevolezza dell'abusività della lottizzazione, inserendo un contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore.
Tuttavia, per ravvisarsi la responsabilità dell'acquirente non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito ben ravvisabile in concreto (cfr. Cass. sez. III 30 settembre 1995 n. 10061, Barletta ed altri rv. 203471), sicché, nella fattispecie in esame, la destinazione della zona, la carenza di opere di urbanizzazione e la perdurante mancanza di quelle secondarie, la consapevolezza della necessità di costruire ed ultimare le opere di urbanizzazione contenute in clausole contrattuali dimostrano la sussistenza del concorso di chi ha acquistato.
In conclusione, pur sussistendo nel tempo, differenti orientamenti di questa Corte, la giurisprudenza, ormai costante da molti anni, accede a quello della natura di reato progressivo nell'evento, sicché la permanenza nel caso di una lottizzazione mista cioè eseguita con cessioni dei lotti e costruzioni, come nella fattispecie in esame, si verificherà al momento in cui l'intero programma lottizzatorio verrà attuato cioè all'epoca del completamento dell'ultima opera sia essa una costruzione abusiva o un'urbanizzazione primaria o secondaria, mentre sussiste la responsabilità dei venditori e degli acquirenti a titolo di concorso, secondo quanto sostenuto dai giudici di merito.
Pertanto, la permanenza non è cessata all'epoca dell'accertamento (6 aprile 1993) e neppure nel 1994, secondo quanto, invece, ritenuto dalla Corte di appello, ma solo alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, sicché il reato non è prescritto. Non possono richiamarsi il principio del favor rei e la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di applicazione di una causa estintiva nell'impossibilità di determinare l'epoca di consumazione del reato occorre attenersi all'ipotesi più favorevole per l'imputato, ne' il principio "in dubio pro reo", ove la data sia incerta,(cfr. ex plurimis Cass. sez. III 2 dicembre 1976, Arangi in Cass. pen. Mas. ann. 1978, 1013 m.992), perché è certo che il secondo sopralluogo è stato effettuato nel 1994, sicché anche a voler aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale, in base al quale la decorrenza del termine di prescrizione nei reati permanenti deve arrestarsi al momento emergente dalle risultanze istruttorie e non può fissarsi nella sentenza di primo grado, la prescrizione non si è verificata, in quanto, pure retroagendo l'epoca al primo gennaio 1994, la stessa maturerà il primo luglio 1998.
Il motivo concernente l'omessa ammissione di una prova decisiva e la conseguente rinnovazione dibattimentale appare manifestamente infondato per una pluralità di ragioni, giacché detta richiesta è stata rigettata con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ed, una volta accertata in primo grado la responsabilità dei prevenuti, per il reato di lottizzazione abusiva, si trattava di risolvere una questione di diritto in ordine al momento di cessazione della permanenza di detta contravvenzione, sicché l'audizione dei testi, alcuni possibili coimputati, o l'effettuazione di una perizia dinanzi ad un chiaro ed imponente quadro probatorio, neppure contestato dagli appellanti, assumevano una funzione meramente dilatoria.
Perciò non era necessaria alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il cui istituto è eccezionale, mentre l'esercizio di detta facoltà è discrezionale (Cass. sez. I 21 febbraio 1994, Lanteri e Cass. sez. VI 22 dicembre 1994, Armanini). La censura mossa circa l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico non è stata dedotta in appello e per ciò solo non è ammissibile, sebbene la più completa decisione del, Pretore con motivazione conforme a costante giurisprudenza di questa Corte abbia evidenziato la compartecipazione di tutti coloro che hanno venduto i terreni ed hanno sottoscritto l'atto di compravendita. mentre il giudice di appello si è soffermato maggiormente sulla configurabilità dell'elemento materiale del reato in generale e, quindi, pure nei confronti dei coniugi dei singoli venditori, che, proprio perché in regime di comunione legale, potevano opporsi alla commissione del reato loro ascritto, nel quale sono concorsi, acconsentendo alla sua realizzazione e ponendo in essere l'atto negoziale, avente efficacia causale nella perpetrazione dell'illecito.
Per quanto attiene all'ultimo motivo, proprio del IN RE, lo stesso è manifestamente infondato, perché la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte escludono dal precedente e dall'attuale condono edilizio la contravvenzione in esame (cfr. Cass. sez. III 23 dicembre 1935 n. 12374, Pizzi rv. 171432 cui adde Cass. sez. III 30 dicembre 1996 n. 11249, P.M. in proc. Urtis ed altri rv. 207199) in sintonia con quella amministrativa (T.a.r. Sicilia sez. Catania 14 marzo 1996 n. 359). Infatti la disciplina stabilita dall'art.35 tredicesimo comma l. n.47 del 1985 in relazione alle condizioni per sanare soltanto le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria come tale dall'ambito di applicazione del regime penalistico del c.d. condono edilizio.
Ed invero i manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere "sanati" soltanto previa valutazione globale dell'attività svolta e della natura dell'insediamento, eventualmente cristallizzato nel tempo, ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione per il vulnus inferto alla pianificazione urbanistica, sicché in maniera congrua il legislatore non ha previsto nella tabella predisposta qualsiasi sistema di calcolo dell'oblazione al riguardo, distinguendo effetti amministrativi e penali derivanti dall'attività lottizzatoria. In conclusione sul punto, quindi. secondo quanto appare evidente dalla terminologia usata dalla legge n. 724 del 1994, dall'espresso riferimento effettuato dagli artt.29 e 35 l. n. 47 del 1995 alla necessità di una variante dello strumento urbanistico per considerare i terreni abusivamente lottizzati ed alla sottoscrizione di una convenzione con cui ci si obbliga al pagamento o all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed alla differente offensività delle due contravvenzioni di costruzione e lottizzazione abusiva deve affermarsi l'impossibilità di applicare a detto reato la disciplina del c.d. condono edilizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998