Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2017, n. 12347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12347 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
12347-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2868 Sent. n. sez. Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente - UP 13/12/2017 - Consigliere - Dott. Carlo ZAZA - R.G. N. 9168/2017 Dott. Eduardo DE GREGORIO Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - Dott. Paola BORRELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: LL DO, nato a [...], il12/2/1969; LL NI, nato a [...], il10/6/1977; ES RO, nato a [...], il9/1/1984; NO ON, nato a [...], il4/6/1974; RO MA, nato a [...], il [...]; IS MA, nato a [...], il [...]; AS IG, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 20/4/2016 della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
1 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati gli avv.ti NI Quarticelli e Ludovico Tatulli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna pronunziata a seguito di giudizio abbreviato dei sopra rubricati imputati per i furti pluriaggravati, consumati o tentati, loro rispettivamente contestati e, con l'eccezione del ES RO, per quello di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio. In parziale riforma della pronunzia di primo grado ha invece e per l'appunto assolto il menzionato ES dal reato associativo ed ha provveduto alla rimodulazione in senso loro favorevole delle pene irrogate a LL DO, LL NI, NO ON e RO MA.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Con i ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di LL DO, LL NI, IS MA, ES RO e AS IG vengono articolati due motivi. Con il primo i ricorrenti deducono errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione della sentenza impugnata. Sotto un primo profilo si lamenta che la Corte territoriale avrebbe dimostrato l'esistenza dell'associazione argomentando esclusivamente dalla consumazione dei plurimi reati fine, peraltro senza considerare che gli stessi sono stati commessi in formazione variabile, nonchè elevando illogicamente l'organizzazione di mezzi necessaria alla perpetrazione dei singoli furti a prova della sussistenza dell'associazione. Manifestamente illogica sarebbe altresì l'attribuzione a LL NI e LL DO del ruolo di promotori dell'associazione, attribuzione fondata esclusivamente sul fatto che gli stessi avrebbero compiuto i sopralluoghi prodromici alla consumazione di alcuni dei reati fine. In tal senso i giudici del merito avrebbero dunque confuso l'attività di promozione di questi ultimi, con quella, necessariamente autonoma, del sodalizio, mentre dagli atti processuali non emerge alcuna organizzazione gerarchica in seno al medesimo. Con riguardo alla posizione del menzionato LL NI e di IS MA, poi, la sentenza non avrebbe tenuto conto del ristretto arco temporale in cui sono stati commessi i furti ai quali i suddetti avrebbero partecipato. Non di meno, sempre in riferimento al IS, le risultanze processuali dimostrano che egli avrebbe agito sempre e solo in concorso con il AS, senza intrattenere alcun contatto con il LL e gli altri correi fino al 2 comune arresto nella flagranza del tentato furto di SA (per il quale si è proceduto in separato giudizio). Ed ancor più evidente sarebbe l'estraneità all'associazione del AS, posto che egli non è coinvolto nei fatti di SA e MO (oggetto anche questi ultimi di separato procedimento conclusosi con patteggiamento), dalla cui consumazione già il giudice di primo grado aveva tratto la conferma risolutiva dell'esistenza di un contesto associativo. Peraltro esclusivamente in ragione del suo concorso nel furto di SA sarebbe stata altresì affermata in maniera apodittica la partecipazione di ES AC (coimputato per il quale si è proceduto nelle forme ordinarie) all'associazione, per di più in posizione apicale, mentre sulla base di criteri imperscrutabili la Corte avrebbe selezionato tra gli autori di quello di MO solo alcuni come sodali. Tra questi il NO ed il RO, i quali hanno invero partecipato ad un solo altro furto con il LL, circostanza sufficiente ad escludere nei loro confronti la stabilità del vincolo associativo. La sentenza impugnata non avrebbe poi motivato sull'effettiva sussistenza dell'affectio societatis, non avendo dimostrato che i singoli concorrenti nei furti non abbiano agito per un fine egoistico piuttosto che nell'interesse dell'associazione. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono invece violazione delle regole di valutazione della prova in merito alla partecipazione dei singoli imputati ai diversi furti in contestazione. Prova ricavata esclusivamente dall'esame retrospettivo dei tabulati relativi alle utenze cellulari loro in uso e in particolare dai dati che rivelerebbero la loro presenza nei luoghi di consumazione dei suddetti furti. In tal senso la Corte territoriale non avrebbe però tenuto conto del valore meramente probabilistico dei dati concernenti l'aggancio delle "celle" da parte delle utenze, il cui significato è invero condizionato da una serie di variabili esterne non considerate, fondando per di più le proprie conclusioni in merito agli spostamenti degli imputati su di un parametro valutativo meramente convenzionale. Prova ne sia che nella stessa pronunzia di primo grado è stata giudicata incomprensibile la relazione sintetica sulla lettura di tali dati commissionata dal pubblico ministero alla p.g. In realtà i giudici del merito avrebbero elevato al rango di prova logica quelle che sarebbero mere intuizioni investigative, inidonee a supportare la condanna secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2 Nell'interesse del AS il difensore ha proposto anche un autonomo ricorso, nel quale, riprendendo le censure svolte con il primo motivo di quello comune agli altri imputati menzionati in precedenza, ribadisce come la sentenza di primo grado, sostanzialmente recepita sul punto da quella impugnata, avesse ritenuto dirimente ai fini della prova dell'esistenza dell'associazione e della qualificazione degli imputati come sodali la consumazione del tentato furto di SA. In proposito la Corte territoriale avrebbe allora erroneamente ritenuto che il AS avesse partecipato alla consumazione di tale reato laddove afferma che egli venne nell'occasione arrestato insieme ai fratelli LL e al IS. Dalla sentenza relativa a tale fatto, acquisita agli 3 atti, risulta invece che il AS né venne arrestato, né partecipò al suddetto furto, ma soltanto che a bordo dell'autovettura in uso agli autori dello stesso venne rinvenuto il suo portafoglio, circostanza ritenuta irrilevante dal Tribunale di Mantova che ebbe a giudicare il fatto. Peraltro, nel ritenere il AS intraneo al sodalizio, la motivazione del giudice dell'appello evidenzia un'intima contraddizione, posto che, proprio in ragione della sua accertata estraneità ai fatti SA e MO, ha assolto dal reato associativo il ES RO, addirittura condannato in primo grado quale organizzatore del sodalizio, mentre il fatto che nel primo dei due fatti fosse coinvolto il IS e cioè il suo complice in tutti i furti che gli sono addebitati non potrebbe - costituire una valida base indiziaria per affermare la responsabilità dello stesso AS.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse di RO MA articola un unico motivo con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei singoli aumenti di pena applicati per la riconosciuta continuazione tra il reato di cui al capo E) ritenuto più grave, quello associativo e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Macerata.
2.4 Il ricorso proposto infine nell'interesse di NO ON denunzia errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati addebitatigli. Attesa la natura meramente indiziaria delle captazioni su cui si fonda tale affermazione, secondo il ricorrente non sussisterebbe alcuna solida prova della continuativa e non solo occasionale ed accidentale partecipazione dell'imputato alle vicende di un gruppo criminale la cui stessa configurabilità come associazione sarebbe peraltro arbitraria, non sussistendo evidenza alcuna dell'esistenza di una stabile organizzazione, dell'effettività del pactum sceleris e dell'affectio societatis da parte dei presunti sodali. Né avrebbe rilevanza, ai fini della prova dell'organicità del NO all'associazione il fatto che egli sia stato arrestato con alcuni dei presunti sodali per i fatti di MO, attesa la distanza di tempo che separa tale episodio e quello per cui si procede nel presente procedimento. Infine il ricorrente lamenta il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche senza che si sia tenuto conto delle scelte processuali operate dall'imputato.
3. Nell'interesse del solo LL NI sono stati proposti altresì motivi nuovi da uno dei suoi difensori, con i quali si lamenta la violazione delle regole di valutazione della prova relativa al concorso dell'imputato nei reati fine per cui è stato condannato. In tal senso viene eccepito che le intercettazioni telefoniche menzionate dalla sentenza non riguardano gli episodi criminosi in oggetto e sono state effettuate su utenze diverse da quelle che sarebbero state utilizzate in occasione dei furti, così come diverse sono quelle utilizzate in occasione dell'episodio di MO. Il ricorrente poi ribadisce le censure relative al parametro utilizzato per valutare la compatibilità degli spostamenti degli utilizzatori delle utenze cui si riferiscono i tabulati e sull'affidabilità in chiave 4 probatoria dei dati estratti da questi ultimi. Infine lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale dei rilievi svolti con il gravame di merito e con apposita memoria in ordine al significato probatorio e alla compatibilità dei dati relativi all'utenza intestata alla moglie dell'imputato ed a quella ulteriore di cui gli viene attribuita la disponibilità, eccependo inoltre la mancata confutazione delle obiezioni relative all'accertato utilizzo promiscuo delle utenze c.d. "sporche". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Prendendo le mosse dal ricorso comune ai fratelli LL, al ES, al IS e al AS, inammissibili devono invero essere ritenute le censure proposte con il secondo motivo.
2.1 La sentenza ha infatti fondato la prova del concorso degli imputati nei singoli episodi criminosi loro rispettivamente contestati su di una piattaforma indiziaria valutata nei suoi singoli elementi, ma altresì nel suo significato complessivo. Ciò ha consentito di valorizzare in maniera autonoma la reiterazione della coincidenza tra il verificarsi dei diversi furti e la registrazione delle utenze in uso agli imputati in luoghi ed orari compatibili con quelli di consumazione dei medesimi ovvero il fatto che a tale coincidenza corrispondessero lunghe trasferte di questi ultimi da quello di residenza prive di alternative spiegazioni o, ancora, che gli stessi imputati avessero utilizzato schede telefoniche, intestate a soggetti di comodo, per le comunicazioni operative ed altre, intestate a sé stessi o ai propri familiari, spesso disattivate durante l'esecuzione dei furti, per quelle ordinarie. Ed altrettanto logicamente il complesso indiziario raccolto attraverso l'analisi dei tabulati telefonici è stato valutato alla luce della diretta identificazione del LL DO nel corso di un controllo di polizia in Trentino nel periodo in cui venne consumato il furto di cui al capo B), nonchè di quanto accertato in riferimento al furto di MO ed al tentato furto di SA, occasioni nelle quali gli imputati che parteciparono alle due azioni criminose vennero arrestati in flagranza e la loro responsabilità venne accertata anche attraverso la rilevazione delle utenze telefoniche in uso al tempo nei luoghi di perpetrazione dei crimini. In tal senso la Corte territoriale, attraverso una minuziosa analisi delle risultanze probatorie, ha operato connessioni logiche tra le singole evidenze, esprimendo un motivato giudizio in termini di elevata credibilità razionale in merito al loro significato sinergico ai fini dell'attribuzione dei diversi episodi criminosi ai singoli imputati cui sono stati contestati.
2.2 A tale apparato giustificativo i ricorrenti oppongono esclusivamente censure attinenti il valore meramente probabilistico dei dati restituiti dai tabulati telefonici. 5 Obiezioni la cui genericità è palese nella misura in cui le stesse non si confrontano proprio con le altre circostanze valorizzate nel ragionamento probatorio dispiegato in sentenza proprio al fine di dimostrare l'univocità di significato di tali dati, nonché con le considerazioni svolte dai giudici dell'appello con riferimento ai singoli episodi criminosi. Non meno generici sono poi i rilievi svolti sull'affidabilità dei suddetti dati. Infatti che un'utenza agganci una cella diversa da quella più vicina è, come noto, teoricamente possibile al verificarsi di determinate condizioni. Ma eccepire che ciò potrebbe essere avvenuto nei casi di cui trattasi si risolve nella pretesa della dimostrazione negativa di eventi solo astrattamente ipotizzabili e del cui verificarsi non viene indicata alcuna traccia concreta. Peraltro i ricorrenti nemmeno prospettano la decisività della circostanza e, attesa la comunque altrettanto nota contenuta estensione delle celle, è irrilevante l'eventuale necessità di dover localizzare gli imputati nelle diverse occasioni a qualche chilometro di distanza dall'area indicata, tanto più che i dati relativi agli "agganci" non fotografano l'esatto momento della consumazione dei reati. Non di meno la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto di poter fugare eventuali dubbi sull'affidabilità dei tabulati proprio attraverso la reiterazione degli eventi registrati dai tabulati e dell'incontrovertibile fatto che gli imputati in corrispondenza dei furti si sono onerati di gravosi trasferimenti dal luogo di origine non altrimenti giustificati o giustificabili sulla base delle evidenze acquisite al processo.
2.3 Dall'inammissibilità del motivo in esame discende poi quella dei motivi nuovi proposti dal solo LL NI con esclusivo riferimento ai reati fine attribuiti al medesimo. Va infatti ribadito che la genericità di un motivo di ricorso non può essere sanata mediante la proposizione di motivi nuovi ad integrazione o specificazione del suo contenuto (ex multis Sez. 2, n. 34216 del 29 aprile 2014, Cennamo e altri, Rv. 260851). Peraltro le censure relative agli asseriti difetti di motivazione od errori di valutazione del compendio probatorio sollevati con i suddetti motivi nuovi sono comunque inammissibili, in quanto concernenti questioni non specificamente attinte dal ricorso principale (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, VatavuIonut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).
2.4 In realtà, ancor prima, deve rilevarsi la tardiva presentazione degli stessi motivi nuovi, pervenuti presso la cancelleria di questa Corte solo il 12 dicembre 2017 e dunque ben oltre il termine perentorio di cui al comma quarto dell'art. 585 c.p.p. Né rileva che i motivi nuovi siano stati spediti per posta il 28 novembre 2017 ed anticipati il giorno precedente a mezzo PEC. Infatti, anche a prescindere dalla stessa possibilità di ricorrere per la loro presentazione alle modalità indicate nell'art. 583 c.p.p. (invero esclusa dall'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità: Sez. 6, n. 7534 del marzo 1995, Piliarvu, Rv. 202158; Sez. 2, n. 1381/15 del 12 dicembre 2014, Tomaino e altri, Rv. 261862; Sez. 6, n. 27603 del 18 marzo 2016, Nocera, Rv. 2672630), deve sottolinearsi che il mancato richiamo da parte del quarto comma 6 dell'art. 585 c.p.p. al secondo comma del precedente art. 583 norma la cui eccezionalità ne impedisce applicazioni estensive o analogiche non consente di far coincidere la data di proposizione dei motivi nuovi con quella della loro spedizione, bensì impone di attribuire esclusiva rilevanza a quella della loro ricezione, assumendosi il ricorrente, qualora elegga tale modalità di presentazione, il rischio di un loro non tempestivo recapito da parte del servizio postale (ex multis Sez. 5, n. 7449/14 del 16 ottobre 2013, Casarubea, Rv. 259526). Quanto invece all'anticipazione dei motivi nuovi per il mezzo della posta elettronica, trattandosi di modalità di presentazione non prevista dalla legge, essa parimenti ne comporta l'inammissibilità (cfr. con riguardo alla trasmissione via telefax Sez. 1, n. 16356 del 20 marzo 2015, Piras, Rv. 263321).
3. Colgono invece nel segno le censure proposte in relazione al reato associativo con il primo motivo del summenzionato ricorso, nonché con quelli proposti nell'interesse del solo AS e del NO.
3.1 In proposito non sono in discussione i consolidati principi evocati dalla Corte territoriale per cui un'associazione a delinquere può ritenersi esistente anche in presenza di una organizzazione rudimentale o per cui la prova della realtà associativa e dell'organicità alla medesima dei singoli partecipi può essere tratta, rispettivamente, anche dalla commissione dei reati fine e dal concorso nella loro consumazione, quanto, piuttosto, la motivazione attraverso cui il giudice dell'appello ha dimostrato la sussistenza del predetto requisito e la partecipazione dei singoli imputati al sodalizio.
3.2 In tal senso, sotto un primo profilo va evidenziato che i giudici del merito hanno desunto l'esistenza di una struttura organizzativa sintomatica del reato mezzo dall'osservazione delle modalità con le quali sono stati eseguiti i reati fine, ponendo sullo stesso piano in maniera apodittica dati fattuali invero eterogenei e non tutti logicamente significativi nel senso indicato in difetto dell'esplicitazione delle ragioni che, nel caso concreto, dovrebbero confortare le conclusioni assunte. Così l'utilizzazione delle autovetture di proprietà degli imputati evocata dalla sentenza non è circostanza di per sé significativa nel senso indicato dalla Corte, mentre il riferimento alla reiterazione delle medesime modalità operative nella consumazione dei singoli furti risulta generico nella misura in cui non viene precisata la loro attitudine caratterizzante rispetto a quelle effettivamente necessarie per realizzare i crimini contestati. Non meno generica è l'evocazione dell'utilizzazione di autoarticolati e di canali di ricettazione, giacchè i giudici dell'appello non chiariscono né se i primi fossero nella stabile disponibilità del sodalizio, né la natura degli accordi che si assumono stipulati con i ricettatori. In altri termini, tenuto conto della composizione variabile della formazione impegnata per commettere i diversi furti in contestazione - dato che consente di individuare un nucleo ricorrente di autori dei reati fine solo in rarissime occasioni la Corte territoriale non ha - precisato con la dovuta specificità le ragioni per cui debba ritenersi effettivamente 7 esistente una, seppure rudimentale, stabile organizzazione di mezzi sintomatica del fenomeno associativo e non estemporanei accordi tra ladri "professionisti", in grado dunque di volta in volta di reperire i mezzi necessari alla realizzazione dei singoli delitti secondo modalità operative acquisite attraverso l'esperienza del "mestiere". Ed in proposito la motivazione della sentenza impugnata, come eccepito dai ricorrenti, rivela una ulteriore lacuna nella misura in cui non si occupa di dimostrare - limitandosi ad affermarlo apoditticamente - la stabilità del vincolo associativo, pur registrando la già menzionata non omogeneità dei concorrenti nella consumazione dei singoli furti, alcuni dei quali commessi anche a notevole distanza di tempo gli uni dagli altri dai singoli agenti ed omettendo, invece, di chiarire se sussista negli intervalli intermedi una qualche prova della natura dei rapporti intercorrenti tra i presunti associati.
3.3 I limiti della motivazione del provvedimento impugnato emergono ancora più chiaramente, anche in relazione alla stabilità del vincolo associativo, laddove i giudici del merito cercano di dimostrare l'organicità al sodalizio dei singoli imputati. Ed in tal senso particolarmente emblematiche sono le posizioni del IS e del AS, ai quali viene contestata esclusivamente una lunga serie di furti senza il concorso degli altri sodali e la cui partecipazione all'associazione è stata ritenuta in ragione delle modalità di consumazione degli stessi (considerate omogenee a quelle dei furti contestati ai coimputati), ma soprattutto per il loro coinvolgimento nei fatti di SA. Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente, però, l'identità della metodologia operativa non appare elemento risolutivo, atteso che come evidenziato la Corte territoriale non ne ha spiegato con argomentazioni logiche l'effettiva peculiarità nel contesto dato. Né assume, sempre sul piano logico, carattere decisivo che gli imputati, in occasione dell'episodio menzionato, abbiano agito con i fratelli LL (ma non con altri presunti componenti del sodalizio), alla luce del fatto che non viene evidenziato alcun legame pregresso con i medesimi (o con altri presunti componenti del sodalizio) e tra le rispettive azioni criminose, al di là, per l'appunto, dell'identità di una metodologia operativa la cui sintomaticità ai fini della definizione del fenomeno associativo (e non già dell'identificazione degli autori dei furti), per le ragioni già esposte, deve ritenersi solo apoditticamente affermata. Infine, come eccepito dai ricorrenti, alcuna motivazione i giudici dell'appello hanno fornito in merito all'affectio societatis dei due imputati, invece particolarmente necessaria in ragione dell'unica evidenza di una loro comunanza di interessi con gli altri coimputati.
3.4 Non solo, con specifico riguardo alla posizione del AS, è altresì fondata l'obiezione sollevata con il suo ricorso "individuale". Infatti la sua partecipazione al più volte menzionato tentativo di furto in SA cui in entrambi i giudizi di merito è stato attribuito valore praticamente dirimente al fine di stabilire l'intraneità o meno all'associazione degli imputati che non siano stati coinvolti almeno in quello di MO - è data per certa dalla Corte, che sostiene essere stato arrestato nella 8 sua flagranza, al pari dei fratelli LL e del IS. Ma di tale arresto - negato con il ricorso - non si fa menzione nella sentenza di prime cure, dove invece si menziona solo il fatto del rinvenimento nell'auto degli altri coimputati del suo portafoglio, fatto contraddittoriamente riportato anche dai giudici dell'appello. In definitiva non viene chiarito da quale elemento sia stata tratta la notizia dell'arresto, né se il AS per tale episodio sia stato effettivamente condannato nel procedimento relativo a tale delitto ovvero se la Corte territoriale abbia confuso la sua posizione con quella del IS, rimanendo pacifico che, qualora non sia dimostrata in maniera certa la partecipazione dell'imputato a tale crimine, sarebbe quantomeno contraddittoria l'affermazione della sua intraneità al sodalizio alla luce del criterio dispiegato dalla sentenza per escludere la responsabilità del ES per il reato associativo.
3.5 Alla luce di quanto sin qui rilevato, appare apodittica anche la conferma della condanna del NO per il reato associativo. Oltre che per quest'ultimo, egli infatti è stato condannato nel presente procedimento unicamente per il furto di cui al capo D) reato in riferimento al quale sostanzialmente non ha proposto motivi di ricorso e la - sua organicità al sodalizio è stata desunta dal suo coinvolgimento anche nell'episodio di MO, nonché dal fatto che in entrambi le occasioni ha svolto un ruolo specifico e cioè quello di autista dei veicoli pesanti logicamente necessari all'asportazione del rilevante quantitativo di merce sottratta. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad alcuni o addirittura un solo reato fine del medesimo, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (ex multis Sez. 5, n. 6446/15 del 22 dicembre 2014, Boschetti, Rv. 262662). Nel caso dell'unico reato fine contestato al NO nel presente procedimento, è la stessa Corte territoriale ad affermare come il suo coinvolgimento sia stato improvviso, frutto dell'emergenza determinata dall'inadeguatezza del veicolo originariamente reperito per il trasporto della refurtiva. In definitiva, nel suo caso, la qualifica di associato deriverebbe dalla sua "reperibilità", senza che però venga spiegato dalla sentenza sulla base di quali effettivi elementi univoci sia stata ritenuta e perché egli non possa essere stato semplicemente un soggetto estraneo al sodalizio coinvolto proprio per arginare un'emergenza, anche tenuto conto del fatto che nessun altro legame con il sodalizio ed i suoi presunti componenti è stato documentato dai giudici dell'appello. In definitiva, la motivazione della sentenza (invero assai stringata sul punto) non spiega perché i rapporti del NO con il sodalizio debbano ritenersi stabili, tanto più che proprio il prospettato mancato 9 coinvolgimento originario nel reato di cui al capo D) diversamente a quanto apparentemente avvenuto nel caso di MO - è circostanza ambivalente sul piano indiziario e la sua affermata rilevanza richiedeva dunque di essere supportata da adeguata motivazione in grado di dimostrane la ritenuta univocità di significato.
3.6 Le lacune motivazionali evidenziate in merito alla partecipazione del IS, del AS e del NO all'associazione hanno poi l'effetto di amplificare la consistenza di quelle già illustrate in merito alla tenuta del discorso giustificativo svolto a sostegno dell'affermazione relativa alla stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p. Infatti l'eventuale assottigliamento dell'ipotetica compagine associativa (e del numero dei reati fine riconducibili all'attività del sodalizio) ancor più farebbe esaltare la scarsa tenuta dell'apparato motivazionale della sentenza sul punto. Non solo, laddove non fosse possibile sanare le evidenziate lacune della motivazione in ordine all'organicità al sodalizio dei citati IS, AS e NO, sempre ai soli fini della valutazione sulla sussistenza dell'associazione, dovrebbe essere valutata la posizione del RO, analoga a quella dei citati coimputati, ovvero di eventuali altri soggetti nei confronti dei quali si sia proceduto separatamente, al fine di determinare se effettivamente sussista il numero minimo di sodali richiesto per la configurabilità del reato.
4. Il ricorso del RO è invece infondato, atteso che non sussiste per il giudice obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (ex multis Sez. 2, n. 18944 del 22 marzo 2017, Innocenti e altro, Rv. 270361).
5. In definitiva, limitatamente al reato associativo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bolzano nei confronti di LL DO, LL NI, NO ON, IS MA e AS IG e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di RO MA che non ha impugnato la sentenza d'appello in riferimento al suddetto reato e il cui ricorso deve invece essere rigettato. Nel resto i ricorsi degli altri imputati summenzionati devono invece essere dichiarati inammissibili, come anche il ricorso del ES, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rimane assorbito l'ulteriore motivo di ricorso del NO relativo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche che sarà compito del giudice del rinvio esaminare.
P.Q.M.
10 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL DO, LL NI, NO ON, IS MA e AS IG e, per l'effetto estensivo, nei confronti di RO MA, limitatamente al reato associativo, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bolzano. Dichiara inammissibile il ricorso di ES RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di LL DO, LL NI, IS e AS. Rigetta il ricorso di RO. Così deciso il 13/12/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Depositato in Cancelleria Roma, li 1.6. MAR...2018. Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilla GALLIANO 11