Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2001, n. 1966
CASS
Sentenza 5 dicembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di lottizzazione abusiva, la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o la successiva autorizzazione a lottizzare, anche se atti non idonei ad incidere sulla penale responsabilità dei soggetti coinvolti, impedisce che con la sentenza di condanna venga disposta la confisca prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, se la confisca sia stata disposta, ne impone la revoca, atteso che diversamente il provvedimento giurisdizionale si renderebbe incompatibile con l'esercizio dei poteri legislativamente attribuiti alla pubblica amministrazione.

Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Conseguentemente il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell'art. 41 cod.pen., dell'evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco ex art. 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o richiedendo il sequestro preventivo dal pubblico ministero; mentre la permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria.

In tema di lottizzazione abusiva, la successiva approvazione di un piano di recupero urbanistico non può configurare una ipotesi di sanatoria della lottizzazione, in quanto trattasi di ipotesi non prevista dalle disposizioni regolanti la sanatoria edilizia contenute nella legge n. 47 del 1985, ne' dalle norme che prevedono il cd. condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724. (Nell'occasione la corte ha altresì rilevato come in tale ipotesi non possa configurarsi un causa di giustificazione -ex post- non contemplata, in via generale, dal codice penale).

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penali
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2001, n. 1966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1966
Data del deposito : 5 dicembre 2001

Testo completo