Sentenza 5 dicembre 2001
Massime • 3
In tema di lottizzazione abusiva, la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o la successiva autorizzazione a lottizzare, anche se atti non idonei ad incidere sulla penale responsabilità dei soggetti coinvolti, impedisce che con la sentenza di condanna venga disposta la confisca prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, se la confisca sia stata disposta, ne impone la revoca, atteso che diversamente il provvedimento giurisdizionale si renderebbe incompatibile con l'esercizio dei poteri legislativamente attribuiti alla pubblica amministrazione.
Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Conseguentemente il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell'art. 41 cod.pen., dell'evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco ex art. 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o richiedendo il sequestro preventivo dal pubblico ministero; mentre la permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria.
In tema di lottizzazione abusiva, la successiva approvazione di un piano di recupero urbanistico non può configurare una ipotesi di sanatoria della lottizzazione, in quanto trattasi di ipotesi non prevista dalle disposizioni regolanti la sanatoria edilizia contenute nella legge n. 47 del 1985, ne' dalle norme che prevedono il cd. condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724. (Nell'occasione la corte ha altresì rilevato come in tale ipotesi non possa configurarsi un causa di giustificazione -ex post- non contemplata, in via generale, dal codice penale).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2001, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABIILE Presidente del 05/12/2001
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 3388
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 48012/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
01) EN AT, nato a [...] il [...],
02) AN ND, nato a [...] il [...],
03) GA ET, nata a [...] il [...], 04) VA AR US, nato a [...] il [...], 05) EN LV, nato a [...] il [...],
06) LO TI TO, nato a [...] il [...], 07) SC IC, nato a [...] il [...],
08) EN DO, nato a [...] il [...],
09) EN US, nato a [...] il [...],
10) D'AM UN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 27.6.2000 dalla corte d'appello di Bari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 27.6.2000 la corte d'appello di Bari ha confermato quella resa il 1. 10. 1998 dal pretore di Foggia, che, fra l'altro,
- aveva dichiarato NU AT, TE ND, LO ET, NU US, RI TI e D'MA UN colpevoli del reato di lottizzazione abusiva previsto e punito dagli artt. 18, 19 e 20 lett. c) legge 47/1985, commesso in zona S. Cecilia del comune di Foggia;
- aveva dichiarato non doversi procedere
contro
RA AR US, NU LV, NU DO, EC IC ed ES AV in ordine al suddetto reato, perché estinto per prescrizione;
- aveva ordinato la confisca e la devoluzione al patrimonio del Comune di Foggia di tutti i terreni compresi nella lottizzazione abusiva, con ogni opera soprassuolo insistente su ciascuna particella.
2 - Tutti i predetti imputati, ad eccezione di ES, hanno presentato ricorso per cassazione.
2.1 - NU AT, TE ND, LO ET, NU US, RI TI, RA AR US, NU LV, NU DO, EC IC hanno sottoscritto, assieme ai loro comuni difensori, atto di ricorso avente identico contenuto, salve le particolarità appresso esposte. In sintesi deducono:
2.1.1 - insussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di lottizzazzione abusiva, giacché la zona di S. Cecilia, confinante con la località Salice Nuovo, vicinissima al centro abitato di Foggia, è stata progressivamente urbanizzata, mentre la zona Salice è stata oggetto di un piano di recupero urbanistico già esecutivo:
sicché i ricorrenti, per errore di fatto incolpevole, non avevano avuto coscienza di stravolgere l'assetto urbanistico della zona;
2.1.2 - violazione della norma incriminatrice, giacché esulava l'elemento oggettivo del reato, sia perché mancava una trasformazione urbanistica del terreno (che appunto era già urbanizzato), sia per l'esiguo numero dei lotti, sia perché i ricorrenti non avevano realizzato alcuna opera di urbanizzazione;
2.1.3 - erronea applicazione dell'art. 19, in relazione all'art. 29, della legge 47/1985, perché l'adozione da parte dell'amministrazione comunale del piano urbanistico di recupero configurava una circostanza sopravvenuta oggettivamente ostativa all'ordine di confisca emesso dal giudice penale.
2.1.4 - NU AT, deduce inoltre di non aver mai partecipato ad atti di lottizzazione, essendosi limitato a stipulare solo il preliminare di compravendita per sostituire il genitore US NU, all'epoca ammalato: sicché doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.
2.1.5 - Lo stesso NU AT nonché TE ND, LO ET, NU US e RI TI, infine, chiedono in via subordinata che sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, giacché la condotta penale era terminata nell'anno 1994, data in cui era cessata l'attività edilizia sul rispettivo lotto.
2.2 - A sua volta, con autonomo ricorso avente contenuto diverso, D'MA UN deduce:
2.2.1 - mancanza e manifesta illogicità della motivazione, giacché il piano di riordino urbanistico della zona contigua a quella interessata, ammesso dalla sentenza impugnata, costituiva una causa di giustificazione che doveva essere applicata per analogia anche alla zona direttamente implicata dalla lottizzazione;
2.2.2 - erronea applicazione della legge penale, giacché nell'incertezza in ordine alla data in cui fu realizzato l'ultimo atto edilizio, ovverosia la recinzione del lotto (tra il maggio 1994 e il novembre 1997), in base al principio in dubio pro reo, doveva prendersi in considerazione la data più risalente nel tempo e quindi dichiarare il reato ormai prescritto;
senza considerare che nel capo di imputazione il reato era stato contestato come commesso dal gennaio 1992 al marzo 1993.
Motivi della decisione
3 - Vanno prima affrontate le censure che mettono in discussione la sussistenza dell'elemento oggettivo della lottizzazione abusiva, traendo argomento ora da una asserita preesistente urbanizzazione della zona, ora dalla mancanza di nuova urbanizzazione, ora dall'esistenza di un piano di recupero urbanistico (v. motivi sopra riassunti ai nn.
2.1.2 e 2.2.1, nonché in parte il motivo n. 2.1.1). Al riguardo, si deve osservare che in linea di fatto risulta pacificamente che ad essere effettivamente preurbanizzata era solo un'area contigua a quella di cui trattasi;
e che in linea di diritto proprio la vicinanza ad aree già edificate o urbanizzate è generalmente ritenuto un indizio dello scopo edificatorio perseguito dai lottizzatori.
Quanto alla mancata urbanizzazione da parte dei ricorrenti, si tratta di una mera asserzione, smentita dalle sentenze di merito, le quali hanno accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che anche i ricorrenti avevano proceduto alla trasformazione del territorio, attraverso la costruzione di manufatti o di recinzioni nei lotti da loro acquistati. Se poi alcuni imputati non arrivarono a realizzare l'intento edificatorio, ciò per se stesso non esclude la lottizzazione abusiva, una volta che sia stato accertato (e i giudici di merito l'hanno motivatamente accertato) che l'attività di frazionamento era inequivocamente diretta al fine di urbanizzare ed edificare, anche se il fine si sia poi realizzato solo in parte o solo per certi lotti. Infine, relativamente al piano di recupero urbanistico, è pacificamente risultato (ed è ammesso più o meno chiaramente dagli stessi ricorrenti) che l'amministrazione comunale di Foggia l'aveva deliberato solo per la diversa località di Salice Nuovo, e non per la zona confinante di S. Cecilia, direttamente interessata dalla lottizzazione de qua. Comunque, il piano di recupero urbanistico non configura una sanatoria della lottizzazione abusiva, che non è prevista per questo reato dalla legge 47/1985 e neppure dall'art. 39 della legge 724/1994; e tanto meno può configurare una generale causa di giustificazione, giacché si tratterebbe di una discriminante ex post che il codice penale non prevede affatto (artt. da 50 a 54).
In conclusione, non è dubbio che il reato di lottizzazione abusiva sussisteva nel suo profilo materiale;
sicché i suddetti motivi di censura vanno tutti disattesi.
4 - Non ha migliore sorte la censura relativa all'elemento soggettivo del reato (n. 2.1.1).
Si sostiene che gli imputati non avevano coscienza di stravolgere l'assetto urbanistico dell'area, perché questa non era lontana dal centro abitato, ed era vicina ad altra zona poi oggetto di recupero urbanistico. A dimostrare l'infondatezza di questa tesi, basti osservare che a norma di legge gli atti di compravendita stipulati dagli imputati dovevano essere accompagnati dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata (art. 18, comma 2, legge 47/1985); sicché essi non potevano non sapere che la lottizzazione interveniva su terreno agricolo ancora sottratto a programmi di urbanizzazione.
Quanto poi alla urbanizzazione successiva dell'area, essa è stata materialmente realizzata, almeno parzialmente, anche dagli imputati, attraverso la predisposizione di strade e varie edificazioni: sicché sono ravvisabili gli estremi non solo oggettivi ma anche psicologici del reato contestato.
5 - Con ulteriore motivo tutti i ricorrenti, ad eccezione di UN D'MA, hanno eccepito erronea applicazione dell'art. 19 legge 47/1985 (v. sopra n. 2.1.3) laddove i giudici di merito hanno disposto la confisca dei terreni lottizzati. Infatti - secondo questa tesi - l'adozione della variante per il recupero urbanistico dell'area era ostativa all'ordine di confisca.
La tesi è astrattamente condivisibile, giacché la sanzione amministrativa della confisca, che il giudice penale deve necessariamente disporre ex art. 19, va comunque coordinata con il potere di governo del territorio che compete istituzionalmente all'autorità amministrativa comunale. Sicché, quando questa autorità, nell'esercizio legittimo del suo potere, deliberi di autorizzare ex post la lottizzazione o comunque di variare il piano territoriale con recupero urbanistico dell'area abusivamente lottì zzata, la confisca giudiziaria non può essere disposta, o se disposta deve essere revocata, giacché il potere giurisdizionale non può sottrarre alla P.A. l'esercizio del potere legislativamente attribuitole, attraverso provvedimenti incompatibili con il legittimo esercizio di quel potere.
Tuttavia, nel caso concreto, nessuna incompatibilità sussiste, posto che la confisca riguardava l'area lottizzata nella zona di S. Cecilia, mentre il piano di recupero urbanistico era stato pacificamente deliberato solo per la contigua zona denominata Salice.
6 - Il motivo personale formulato da AT NU (n. 2.1.4) è inammissibile, giacché deduce una circostanza di fatto che i giudici di merito hanno disatteso con motivazione esente da vizi logici e giuridici, laddove hanno accertato che lo stesso NU aveva attivamente partecipato alla lottizzazione, non solo stipulando il preliminare di compravendita del lotto, ma anche costruendo e abitando personalmente una casa nel lotto medesimo.
7 - Resta quindi da esaminare l'eccezione di prescrizione del reato sollevata da tutti i ricorrenti (n.
2.1.5 e n. 2.2.2). Giova premettere al riguardo che la lottizzazione abusiva viene prevalentemente configurata come reato a carattere permanente e progressivo, in cui, dopo l'iniziale frazionamento dei lotti, anche la condotta successiva, che consista nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nella costruzione di opere edilizie, prolunga l'evento criminoso, ovverosia la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica tutelato dalla norma penale (ex plurimis Cass. Sez. Un. del 24.4.1992, Fogliani;
Cass. Sez. 3^ del 15.10.1997, Sapuppo ed altri;
Cass. Sez. 3^ del 26.1.1998, Cusimano). La permanenza del reato, quindi, perdura sino a quando prosegue volontariamente la condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di farla cessare.
Il discorso si complica per il carattere generalmente plurisoggettivo del reato, che implica nella quasi totalità dei casi la partecipazione di un venditore-lottizzatore e di vari acquirenti, animati dallo stesso intento edificatorio. Tuttavia, sotto questo profilo, non resta che applicare anche al reato plurisoggettivo i principi generali vigenti in materia, per cui la permanenza continua per ogni concorrente sino a che perdura la sua condotta volontaria e la sua possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti.
Alla luce di questi principi il concorso del venditore-lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, giacché - com'è stato giustamente osservato - egli da una parte ha dato causa a quella condotta edificatoria e quindi risponde dell'evento ex art. 41 c.p., dall'altra potrebbe sempre - fare cessare la condotta e l'evento connesso, denunciando l'operazione lottizzatoria al pubblico ministero (che può chiedere il sequestro preventivo dell'area lottizzata ex art. 321 c.p.p.), o al sindaco (che deve disporre la sospensione della lottizzazione ex comma 7 dell'art. 18 legge 47/1985, con conseguente interruzione dei lavori e l'acquisizione dell'area al patrimonio disponibile del comune).
Alla stessa stregua deve essere valutata la permanenza del reato per gli altri concorrenti. Così, per quanto riguarda il concorso degli acquirenti dei singoli lotti, la loro permanenza nel reato proseguirà sino a quando continuerà l'attività edificatoria nel proprio lotto, essendo evidente che ogni singolo acquirente, in quanto tale, non ha dato causa all'operazione lottizzatoria ex art.41 c.p. e quindi non può penalmente risponderne se non nei limiti della propria partecipazione all'operazione stessa, realizzata attraverso la sua personale attività negoziale o edificatoria. Sulla base di questi principi va quindi valutata la permanenza del reato e la relativa prescrizione per i singoli ricorrenti nel modo seguente.
Secondo quanto accertato in modo incensurabile dai giudici di merito, TI RI e i coniugi ND TE e ET LO hanno continuato nei loro rispettivi lotti l'attività di costruzione di un fabbricato a due piani sino al novembre 1997 (cioè sino a epoca prossima al secondo sopralluogo).
UN D'MA ha continuato sino alla stessa data la recinzione del suo lotto.
US NU e AT NU, rispettivamente padre e figlio, hanno edificato nello stesso lotto un fabbricato, che al momento del primo sopralluogo (maggio 1994) era in via di completamento relativamente alle rifiniture (v. sentenza pretorile, pag. 18), mentre alla data del secondo sopralluogo (novembre 1997) era completamente rifinito e anche abitato. In tale situazione, non si può escludere che l'attività edificatoria sia terminata poco dopo il maggio 1994, sicché in base al criterio in dubio pro reo si deve concludere che la prescrizione del reato sia maturata intorno al dicembre 1998 (calcolando il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo), e quindi molto prima della sentenza impugnata. Ne consegue che per questi ultimi ricorrenti va dichiarata la prescrizione del reato.
Per gli altri ricorrenti, invece, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NU AT e NU US perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2002