Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2013, n. 20711
CASS
Sentenza 10 settembre 2013

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Massime1

La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.

Commentario1

  • 1Legato di usufrutto
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13310 del 12 settembre 2002 «Il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «... Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15599 del 26 luglio 2005 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2013, n. 20711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20711
Data del deposito : 10 settembre 2013

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