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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Palermo Sezione lavoro
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
1. Dott. IA G. Di RC Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.525/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro.
- APPELLANTE - contro
CP_1
- APPELLATA NON COSTITUITA -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 18 settembre 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 5 giugno 2023, l' quale gestore del Fondo di Garanzia, ha interposto Pt_1 gravame avverso la sentenza n.1705/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 18 maggio 2023, con la quale era stato condannato al pagamento in favore di della CP_1 somma di €7.806,40 a titolo di T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n.131/2015 - nei limiti del credito ammesso al passivo nella procedura n.127/2015. A sostegno della propria decisione l'adito magistrato, esclusa la natura sussidiaria (in assenza di un beneficio d'ordine o di preventiva escussione) e solidale (versandosi in un'ipotesi di prestazione previdenziale) dell'azienda datoriale rispetto all'obbligazione gravante ex art.2 L.297/1982 sul Fondo di Garanzia al versamento del TFR sorto presso il datore di lavoro Pt_1 insolvente - affermata “la validità dell'accordo di cessione” nella parte in cui “prevede espressamente la deroga all'applicazione del disposto dell'art.2112 CC” - ha ritenuto “ormai cessato”, alla data di insinuazione al passivo, il rapporto con la cessionaria, “con conseguente attualità del credito” nei riguardi del Fondo di garanzia. Si duole, invece, l' appellante dell'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice per Pt_1 non avere rilevato - omettendo di riscontrare la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato alle dipendenze della ai sensi dell'art.2112 c.c. - Controparte_2
l'inesigibilità, come da giurisprudenza all'uopo richiamata, del T.F.R. maturato alle dipendenze della Ge.Si.P. s.p.a. (d'ora in poi anche impresa cedente) per non essersi ancora perfezionata all'atto di ammissione allo stato passivo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo datore di lavoro (l'impresa cessionaria), imprescindibile condizione (unitamente alla sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto titolare da ultimo del rapporto di lavoro) per l'efficace intervento del Fondo di garanzia ex art.2 L.297/1982. Pt_1
Lamenta poi l'inopponibilità nei propri confronti di eventuali accordi, stipulati da un'impresa “in stato di insolvenza” ai sensi dell'art.47 L.428/1990, che, in deroga al principio di responsabilità solidale dettato dall'art.2112 cod. civ. - norma “la cui imperatività non va dimenticata” - liberando la cessionaria dalle obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti di lavoro oggetto di trasferimento, privi il lavoratore della possibilità di rivalersi nei confronti del patrimonio di più debitori, facendo ricadere sulla collettività, pur in presenza di un soggetto “in bonis” tenuto ad assicurare il pagamento del TFR già maturato, il costo di una determinazione del lavoratore. Opzione interpretativa restrittiva che, a detta dell'appellante, trova indiretta conferma nel recente intervento normativo (art.368, comma 4, lett.d., d.lgs. 14/2019, “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), di portata innovativa e non di interpretazione autentica, che, nell'estendere la possibilità della stipula di accordo in deroga anche ad ipotesi diverse dalla vendita, ha mantenuto il presupposto soggettivo della sottoposizione dell'impresa cedente “a procedura concorsuale”. Nessuno si è costituito per l'appellata. Indi, all'udienza di discussione del 18.09.2018, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
Motivi della decisione L'appello deve essere dichiarato improcedibile per le ragioni che seguono. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso
[introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa …. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo);
- “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti. Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa. Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso. La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con un'ordinanza (la n.20721 del 03 ottobre 2007), pienamente condivisa da questo collegio, della quale preme riportare alcuni interessanti passaggi interpretativi:
- “. la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40, 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti, l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1° febbraio 1994 n.989). Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1° marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicchè in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius). L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U, 9331 del 15 ottobre 1996; S.U. 6841 del 1996; Cass. 27 maggio 2000 n.7013; Cass, Sez. lav. 24 marzo 2001 n.4291), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio del tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da ultima uniformata da Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che: “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicchè l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dall'Istituto appellante il quale - pur avendo tempestivamente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c.- non risulta abbia notificato a controparte il ricorso introduttivo del giudizio di appello. Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti, è infatti emerso, inequivocabilmente, che la consegna dell'atto di appello (potenzialmente tempestiva) si è perfezionata in data 16.03.2023 presso indirizzo PEC ( non riconducibili Email_1 Email_2 al difensore in primo grado di ( ), circostanza che rende la stessa CP_1 Controparte_3 inesistente. Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellata. Si dà, infine, atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.1705/2023, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 18 maggio Pt_1
2023. Nulla per le spese del presente grado.
Dà, atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012.
Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA G. Di RC