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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7026/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7026/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via F. Crispi n. 177, presso lo C.F._1
studio dell'avv. SANFILIPPO CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via N. Fabrizi n. 121, presso lo studio dell'avv.
DD OL e dell'avv. COPPOLA GABRIELLA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a San Giovanni Controparte_1
La Punta (CT) il 26/05/2021 con la resistente e che dall'unione coniugale è nato il figlio
, il 09/01/2024. Persona_1
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre ed ha chiesto al Tribunale di disciplinare tempi e modalità di visita e permanenza col figlio minorenne, con previsione del pernottamento del figlio presso di sé.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta ad Controparte_1
ottenere la pronuncia della separazione personale e alla domanda di affidamento condiviso di controparte, ma opponendosi alla previsione del pernottamento del figlio con il padre, in ragione della tenera età del bambino.
All'udienza del 23/01/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto di cui al verbale d'udienza in atti;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne
Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre . Controparte_1
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita del padre con il figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 [...]
versando a , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno Persona_1 Controparte_1
mensile di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico sarà
percepito integralmente dalla resistente . Controparte_1
Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minorenne.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
3 dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con Parte_1
sé il figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente, di quelle dettate dalla tenera età del figlio), e comunque in mancanza di accordi diversi: a settimane alterne, la prima settimana ogni martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, e il venerdì, dalle ore 19,00 alle ore 21,00; sempre a settimane alterne, la seconda settimana, ogni martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, e poi sabato dalle ore
10,00 alle ore 19,00, e domenica, dalle ore 11,00 alle ore 21,00, comunque senza pernottamento;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo,
nel periodo pasquale;
per metà giornata, comprensiva del pranzo o della cena, il giorno del compleanno del figlio;
i genitori trascorreranno il giorno del loro compleanno con il figlio a prescindere dal giorno di visita in base alla giornata specifica ovvero se feriale o festiva, facendo riferimento alla regolamentazione del sabato o della domenica;
alternando le ulteriori festività civili e religiose;
dal periodo estivo del 2026,
il figlio comincerà gradualmente a pernottare con il ricorrente;
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne versando a , entro il giorno 5 di Persona_1 Controparte_1
ogni mese un assegno mensile di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7026/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via F. Crispi n. 177, presso lo C.F._1
studio dell'avv. SANFILIPPO CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via N. Fabrizi n. 121, presso lo studio dell'avv.
DD OL e dell'avv. COPPOLA GABRIELLA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a San Giovanni Controparte_1
La Punta (CT) il 26/05/2021 con la resistente e che dall'unione coniugale è nato il figlio
, il 09/01/2024. Persona_1
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre ed ha chiesto al Tribunale di disciplinare tempi e modalità di visita e permanenza col figlio minorenne, con previsione del pernottamento del figlio presso di sé.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta ad Controparte_1
ottenere la pronuncia della separazione personale e alla domanda di affidamento condiviso di controparte, ma opponendosi alla previsione del pernottamento del figlio con il padre, in ragione della tenera età del bambino.
All'udienza del 23/01/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto di cui al verbale d'udienza in atti;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne
Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre . Controparte_1
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita del padre con il figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 [...]
versando a , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno Persona_1 Controparte_1
mensile di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico sarà
percepito integralmente dalla resistente . Controparte_1
Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minorenne.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
3 dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con Parte_1
sé il figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente, di quelle dettate dalla tenera età del figlio), e comunque in mancanza di accordi diversi: a settimane alterne, la prima settimana ogni martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, e il venerdì, dalle ore 19,00 alle ore 21,00; sempre a settimane alterne, la seconda settimana, ogni martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, e poi sabato dalle ore
10,00 alle ore 19,00, e domenica, dalle ore 11,00 alle ore 21,00, comunque senza pernottamento;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo,
nel periodo pasquale;
per metà giornata, comprensiva del pranzo o della cena, il giorno del compleanno del figlio;
i genitori trascorreranno il giorno del loro compleanno con il figlio a prescindere dal giorno di visita in base alla giornata specifica ovvero se feriale o festiva, facendo riferimento alla regolamentazione del sabato o della domenica;
alternando le ulteriori festività civili e religiose;
dal periodo estivo del 2026,
il figlio comincerà gradualmente a pernottare con il ricorrente;
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne versando a , entro il giorno 5 di Persona_1 Controparte_1
ogni mese un assegno mensile di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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