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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10813 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 16613/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariarosaria Parte_1
Costanzo, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato, inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 7/5/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
e, premesso di essere stato assunto alle Controparte_1 sue dipendenze dall'1/8/2024 al 31/12/2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L. Metalmeccanica PMI e orario di lavoro part-time, per lo svolgimento delle mansioni di tecnico per l'isolamento termico fabbricati, deduceva che, in realtà, il rapporto di lavoro si era già instaurato, in assenza di regolarizzazione, sin dal 12/7/2024 e che l'orario di lavoro effettivamente osservato era stato ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 17:00, con un'ora di pausa. Il ricorrente rappresentava, inoltre, che il rapporto di lavoro si era interrotto il 31/12/2024, avendo lui stesso rassegnato dimissioni per giusta causa. Dedotto di avere sempre lavorato nei giorni corrispondenti alle c.d. festività soppresse e di non avere mai goduto né delle ferie, né dei permessi per la riduzione dell'orario di lavoro e ritenendo di essere stato retribuito in misura inferiore rispetto alla qualità e quantità di lavoro prestato e alle mansioni effettivamente espletate, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“A. dichiarare inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che si impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio del consenso ed illiceità della causa;
B. accertare e dichiarare la sussistenza, inter partes, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, dal mese di luglio dell'anno 2024 sino al 31.12.2024; C. accertare e dichiarare che il ricorrente, sig. ha Parte_1 svolto dal luglio 2024 al 31.12.2024, in modo continuativo ed ininterrotto, attività lavorativa subordinata per conto della società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, svolgendo le mansioni meglio specificate in premessa, riferibili al livello 1° del CCNL Metalmeccanica PMI e, conseguentemente, il trattamento economico e normativo;
D. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto secondo le modalità descritte in premessa e che, per la quantità e la qualità del lavoro prestato, il lavoratore ha diritto alle differenze retributive maturate per complessivi € 9.375,41, oltre ad interessi, maturati e maturandi e rivalutazione monetaria ed alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale ed assistenziale;
E. conseguenzialmente, condannare la società
[...]
(...), al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 9.375,41, di cui € 8.175,53 a titolo di
[...] differenze retributive ed € 1.199,88 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata, liquidando altresì il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
F. in via meramente subordinata, in caso di contestazione e accertamento di una diversa fonte contrattuale e livello di inquadramento applicabile al rapporto de quo, condannare comunque la società
[...]
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell'istante di quanto dovuto in virtù dell'art. 36 della Costituzione per tutte le causali indicate nel presente atto;
G. dichiarare come per legge la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva;
H. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché rimborso forfettario come per legge, con espressa attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la Controparte_1
, la quale, pertanto, all'udienza dell'8/7/2025 era dichiarata
[...] contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché con prova orale, per interpello e testimoni. All'udienza del 29/9/2025, fissata per l'assunzione del mezzo di prova, il legale rappresentante della società convenuta ometteva di comparire a rendere interrogatorio formale, senza addurre giustificazioni. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è risultato solo parzialmente fondato, nei limiti di cui in prosieguo. L'odierno ricorrente ha, invero, agito in giudizio domandando l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1
sin dal 12/7/2024, con orario di lavoro a tempo pieno,
[...] comprensivo di numerose ore di lavoro straordinario, sicché ha domandato la condanna di parte datoriale alla corresponsione delle differenze retributive maturate, per i titoli meglio precisati nei conteggi allegati all'atto introduttivo, lamentando, in ogni caso, la mancata corresponsione della retribuzione per l'ultimo mese di lavoro, dei ratei di 13ma e del TFR.
3. In primo luogo, parte ricorrente ha dedotto l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta contumace a partire dal 12/7/2024, seppure regolarizzato solo successivamente con decorrenza dall'1/8/2024. 3.1 A tal proposito, è certo che le domande di natura retributiva azionate traggano fondamento dall'asserita sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con la decorrenza, la durata e l'orario dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento 3 della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. La nozione di subordinazione per pacifica giurisprudenza è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero- determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., Cass., n. 11207 del 14/5/2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20/7/2003, n. 9900 e Cass. 19/5/2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., Cass., sez. lav., 11/4/2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3/3/2009). 3.2 Nel caso in esame, il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta contumace risulta documentato a far data dall'1/8/2024, come si evince dalla comunicazione UniLav (doc. 5) e dalla busta paga emessa per il mese di settembre 2024 (doc. 3), nella quale, per vero, risulta che nel mese di competenza il lavoratore abbia registrato 17 giorni di assenza ingiustificata. Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto l'inizio del rapporto di lavoro sin dal mese di luglio 2024. La deduzione di anticipato inizio del rapporto, sfornita di supporto probatorio documentale, non è stata, tuttavia, confermata dall'unico testimone indicato da parte ricorrente, il quale, piuttosto, escusso Testimone_1 all'udienza del 29/9/2025, ha confermato che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della società convenuta contumace proprio con decorrenza dall'1/8/2024, nulla sapendo riferire in ordine ad eventuali attività lavorative precedenti: “che io so è stato assunto dal 1/8/2024 dalla DM 10. Non so dire se prima svolgesse altre attività lavorative”.
3.3 D'altro canto, il mero dato della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta contumace a rendere interrogatorio
4 formale non è sufficiente a suffragare un assunto difensivo privo di altri riscontri probatori. E', invero, noto che l'assoluta irrilevanza anche sul piano indiziario delle deposizioni testimoniali rende priva di attitudine probatoria la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, in quanto, a norma dell'art. 232 c.p.c., i fatti oggetto dell'interrogatorio non tenuto possono essere considerati accertati in via definitiva soltanto in ragione dell'intero quadro probatorio e la sottrazione al mezzo di prova può servire a comprovare un quadro indiziario, ma non costituire, da sola, prova piena dei fatti controversi in assenza di riscontri estrinseci. Al riguardo, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro” (cfr. Cass., sez. III, n. 5240 del 10 marzo 2006).
4. In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la correttezza dell'inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro nel 5° livello del C.C.N.L. Metalmeccanica PMI, deducendo, al contrario, di aver svolto per tutto il periodo, superiore a 6 mesi, mansioni corrispondenti al 1° livello del medesimo C.C.N.L.. Il mancato accertamento dell'anticipato inizio del rapporto di lavoro sin dal luglio 2024 smentisce, in primo luogo, la deduzione di avvenuto espletamento delle pretese mansioni superiori per almeno 6 mesi, dovendo il rapporto di lavoro ritenersi accertato limitatamente al periodo documentato, dall'1/8/2024 alle dimissioni rassegnate il 31/12/2024. 4.1 Nel merito, è noto che l'accertamento del diritto al superiore trattamento economico e normativo postula, in linea generale, che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico. Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31/12/2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30/10/2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27/9/2010). 5 Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21/5/2003). Di talché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore non può limitarsi a dedurre che le stesse mansioni siano svolte da un collega inquadrato nel livello rivendicato, bensì, piuttosto, ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. 4.2 Nel caso di specie, al fine della dimostrazione delle mansioni di fatto disimpegnate, parte ricorrente si è limitata a produrre tre missive datate 12/7/2024, 29/7/2024 e 1/8/2024 (doc. 6), di identico tenore, aventi quale oggetto “proposta nomina come responsabile tecnico DM 37/08”, tuttavia tutte prive della sottoscrizione delle parti e di prova alcuna della provenienza da parte datoriale. Per conseguenza, tali documenti non assumono valore giuridico alcuno al fine della dimostrazione delle mansioni di fatto assegnate al ricorrente. Peraltro, l'unico teste indicato, si è limitato a riferire Testimone_1 quanto da lui appreso dal ricorrente stesso, in ordine alle mansioni disimpegnate, riferendo chiaramente di non averlo mai visto lavorare. In materia, tuttavia, è noto che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cassazione, Sezione I, n. 8358 del 03/04/2007). Sicché, poiché la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerata di per sé sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie 6 acquisite al processo, è necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10297 del 17/10/1998 ed anche, nello stesso senso, Sezione I, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006). Nel caso di specie, nella irrilevanza giuridica della documentazione prodotta, la testimonianza del teste non ha ricevuto riscontri di sorta. Tes_1
Per quanto già affermato al § 3.3, poi, il mero dato della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta contumace a rendere interrogatorio formale non è sufficiente a suffragare un assunto difensivo privo di altri riscontri probatori. Non resta che ritenere la deduzione di avvenuto espletamento di mansioni superiori sfornita di supporto probatorio.
5. Infine, parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle differenze retributive derivanti dall'orario di lavoro a tempo pieno, in luogo di quello a tempo parziale pattuito, nonché dalla mancata retribuzione di 150 ore di lavoro straordinario. Nell'atto introduttivo si legge, invero, che il ricorrente, pur assunto con orario di lavoro part time di 20 ore settimanali, come da comunicazione UniLav, avrebbe continuativamente prestato la propria opera osservando l'orario di lavoro di 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora per la pausa pranzo, senza mai godere di ferie. 5.1 La specifica deduzione, sfornita di supporto documentale, non è stata confermata dal teste Tes_1
Lo stesso, infatti, ha dichiarato di sapere che il ricorrente lavorasse con orario 7:30-16:30 - sicché comunque inferiore a quello dedotto - solo perché per una settimana, il cui periodo non è stato in grado di precisare, lo aveva accompagnato al lavoro, poiché aveva la macchina dal meccanico. Parte_1
Tuttavia, il teste ha precisato di non essere mai andato a riprenderlo al termine dell'attività lavorativa, poiché il ricorrente gli diceva di dover fare straordinari. Tanto comporta che il teste abbia avuto personale contezza – peraltro per una sola settimana nel periodo, neppure contestualizzata – dell'orario di inizio dell'attività lavorativa di ma giammai dell'orario di suo termine. Parte_1
Restando irrilevanti – per quanto affermato sopra al § 4.2 – le circostanze che il testimone ha riferito di avere appreso dal ricorrente, nel caso di specie in ordine all'orario di normale termine dell'attività lavorativa e, altresì, al preteso svolgimento di lavoro straordinario, non resta che osservare che l'averlo accompagnato per una settimana la mattina sul posto di lavoro è del tutto compatibile con l'orario part time pattuito in contratto e, in alcun modo, prova il dedotto espletamento di attività lavorativa con orario a tempo pieno, vieppiù comprensivo di lavoro straordinario. Nuovamente, poi, per quanto già affermato al § 3.3, deve ribadirsi che il mero dato della mancata comparizione del legale rappresentante della società 7 convenuta contumace a rendere interrogatorio formale non è sufficiente a suffragare un assunto difensivo privo di altri riscontri probatori.
6. Per quanto sopra detto, all'esito della compiuta istruttoria, sono risultate infondate le pretese differenze retributive fondate sulle deduzioni di anticipato inizio del rapporto di lavoro, di svolgimento di mansioni superiori e di osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno, comprensivo di 150 ore di lavoro straordinario. 6.1 In maggior dettaglio, il ricorrente ha domandato la corresponsione di € 2.408,20 a titolo di differenze sulla paga ordinaria percepita, pretesa risultata certamente sfornita di prova quanto al mese di luglio 2024 – per il quale non è stata raggiunta la prova della anticipata decorrenza del rapporto – e per i mesi da agosto a novembre 2024, per i quali la paga che il lavoratore ha ammesso di avere percepito è finanche superiore a quella corrispondente all'orario part time pattuito, per il livello di inquadramento. Quanto, invece, al mese di dicembre 2024, il ricorrente ha rivendicato il pagamento dell'intera retribuzione, deducendo di non avere percepito alcunché, tanto da essersi determinato a rassegnare le dimissioni. Il datore di lavoro, restando contumace, ha rinunciato alla facoltà di dimostrare di avere corrisposto al proprio dipendente la retribuzione rivendicata. Tuttavia, in assenza di prova del diritto al superiore inquadramento e dell'orario a tempo pieno, la retribuzione per il mese di dicembre 2024 deve essere corrisposta al in misura pari alla paga base indicata nell'unica Parte_1 busta paga allegata al ricorso, sicché per l'importo di € 1.085,43. 6.2 Certamente non fondata è, poi, la pretesa retribuzione maggiorata del dedotto lavoro straordinario feriale diurno, azionata per 150 ore complessive, pari all'importo di € 2.461,50, in assenza di prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato. Invero, a tale scopo, è noto che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., da ultimo, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4076 del 20/02/2018, e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2144 del 3/2/2005, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1389 del 29/1/2003 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8006 del 14/8/1998). E, vieppiù, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che "sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16150 del 19/06/2018). In termini generali, invero, l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, il 8 quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. In effetti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Alla stregua di tale impostazione, la Suprema Corte ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3714 del 16/2/2009). Tale rigorosa prova, come sopra già osservato, è del tutto mancata nel caso in esame. 6.3 Quanto alla richiesta di corresponsione delle indennità sostitutive delle ferie, festività e permessi non goduti, rispettivamente quantificate in € 1.139,64,
€ 474,8 e € 456,64, deve osservarsi che è principio consolidato quello secondo cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 12311 del 21/08/2003 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22751 del 03/12/2004, Cassazione,
9 Sezione Lavoro, sentenza n. 26985 del 22/12/2009 e Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8521 del 27/04/2015). Incombeva, pertanto, sul lavoratore odierno ricorrente l'onere di dimostrare di avere reso la prestazione lavorativa, nel periodo, senza fruire di giornate di ferie, festività e ore di permesso, circostanze, tuttavia, rimaste del tutto prive di riscontro probatorio. 6.4 Inoltre, il ricorrente ha rivendicato la corresponsione dei ratei di 13ma mensilità, inspiegabilmente rivendicati in ricorso nell'importo di € 1.234,70 che, pur parametrato all'orario a tempo pieno e al superiore livello rivendicati, corrisponde ad una annualità di lavoro, a fronte della deduzione di un rapporto durato meno di 6 mesi. In ogni caso, dall'unica busta paga allegata in atti si evince che il datore di lavoro erogasse il rateo di 13ma mensilmente, nell'importo corrispondente a 1/12 del rateo annuale, pari a € 90,45, di talché - i precedenti dovendo intendersi saldati - il medesimo importo dovrà essere corrisposto al lavoratore ricorrente per il mese di dicembre 2024. 6.5 Infine, il lavoratore ha lamentato la mancata corresponsione del TFR alla cessazione del rapporto che, in relazione al periodo di lavoro dall'1/8/2024 al 31/12/2024 e alla retribuzione erogata per il livello di inquadramento e all'orario a tempo parziale, deve essere quantificato, in accordo ai parametri di cui all'articolo 2120 c.c., nella misura di € 402,01. 6.6 Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla condanna della società convenuta contumace a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il mese di dicembre 2024, comprensiva del rateo di 13ma, e il TFR, per l'importo complessivo di € 1.577,89, di cui € 402,01 a titolo di TFR, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
condanna quest'ultima a corrispondere Controparte_1 al ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 1.577,89, di cui € 402,01 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. 10 Condanna la Controparte_1
a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
[...] complessivi € 1.314, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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