Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6283/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6283/2024, promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. M. Elisabetta Galli del Foro di ST ZI
e
2) Parte_2
Nato a Lauria (PZ) il 18/02/1975
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Verga del Foro di ST ZI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST (VA), in data 24.07.1999
(anno 1999 atto n. 13 parte II serie C)
□ senza figli
X con i seguenti figli:
, C.F. nato il [...] a [...], Parte_3 C.F._3 maggiorenne
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
La Sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale (di proprietà dei genitori della Parte_1 stessa), insieme al figlio minorenne e al figlio maggiorenne il Sig. si è Pt_4 Pt_3 Parte_2 già trasferito altrove, ed ha già asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa familiare;
le parti concordano che a far data dall'annualità 2024 le utenze e le imposte (TARI) relative al predetto immobile resteranno a carico della sola Sig.ra Per quanto concerne il mobilio presente Parte_1 nell'immobile utilizzato quale casa coniugale, le parti concordano che nulla verrà asportato da parte Con del Sig. , salvo i beni personali già asportati oltre al modem , dal medesimo pagato Parte_2 ed ancora da asportare;
la medesima previsione vale anche per l'immobile sito in Basilicata di proprietà del padre del Sig. , dal quale la Sig.ra non asporterà nulla, tranne Parte_2 Parte_1
i propri effetti personali, la propria dote e la macchina da cucire della nonna, accordandosi con il marito per il recupero degli stessi entro il termine massimo del 30 Giugno 2025;
Per quanto attiene ai beni mobili presenti all'interno del locale posto al piano terra di Via
Indipendenza a Marnate ove era condotta l'attività della ditta “Antichi Sapori” le parti concordano che tutti i mobili nonché le scaffalature saranno asportati dal Sig. entro e non oltre il 24 Parte_2
Dicembre 2024;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti;
In ordine all'affidamento del figlio minore , il medesimo viene affidato ad entrambi i genitori Pt_4 congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre. Vista l'età del ragazzo, oggi diciassettenne, i genitori concordano che sia lo stesso a decidere le modalità con cui frequentare il padre (proseguendo l'equilibrio creatosi a partire dall'uscita di casa da parte del Sig. ); Parte_2
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 21 di ogni mese, l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio oggi diciassettenne, sino Pt_4
a quando quest'ultimo risiederà presso l'abitazione familiare con la madre e non diventerà economicamente autosufficiente;
al raggiungimento della maggiore età il padre verserà l'assegno direttamente al figlio e verserà la somma di € 150,00 direttamente al figlio maggiorenne Pt_4 sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
Pt_3
In ordine poi alle spese straordinarie, ciascun genitore corrisponderà il 50% delle spese che possono essere qualificate straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Milano per Lorenzo, e dunque, le spese mediche documentate;
le spese scolastiche e le spese extrascolastiche, preventivamente concordate, salvo quelle che non richiedono il preventivo accordo;
per il figlio maggiorenne Pt_3 sino all'autosufficienza economica, i genitori provvederanno nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non mutuabili;
2 Per quanto riguarda la posizione debitoria di entrambi i coniugi, i ricorrenti concordano, al fine di definire i rapporti patrimoniali, di provvedere all'estinzione dei debiti, anche intestati singolarmente (essendo tutti derivati dall'attività formalmente intestata alla Sig.ra ma di fatto gestita Parte_1 insieme da entrambi) impegnandosi a corrispondere ai creditori ciascuno il 50% della somma complessiva così ottenuta;
In ragione di ciò, tenendo conto che relativamente alla posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la stessa, come anticipato, è già stata oggetto di domanda di rateizzazione, concessa alla
Sig.ra per un totale di 105 rate mensili pari ad € 426,77 per la prima rata e pari a circa Parte_1
€ 300,00 per le altre 104, il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra l'importo Parte_2 Parte_1 corrispondente al 50% del valore delle rate indicate nel piano di rateizzazione, entro il giorno 21 di ogni mese, mentre la Sig.ra provvederà al pagamento dell'importo totale della rata nei Parte_1 Con termini indicati nei singoli bollettini ricevuti dall' facendo pervenire copia del relativo pagamento al sig. ; Parte_2
Riguardo la posizione debitoria rappresentata da altre cartelle esattoriali per un importo complessivo di € 586,13, per le quali il Sig. ha ottenuto una rateizzazione pari ad € 50,00 per 11 rate, Parte_2 anch'esse verranno pagate nella misura del 50% ciascuno e le parti prevedono che, sino all'estinzione di dette 11 rate, il Sig. pagherà l'intera rata detraendo dalla somma mensile di cui al Parte_2 punto che precede la somma di € 25,00;
Ulteriore pendenza da aggiungere al conteggio complessivo è quella relativa a bolli Aci relativi ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui sopra, non pagati, per un importo complessivo pari a circa € 3.000 (doc. 9): sul punto i ricorrenti si impegnano a provvedere al pagamento di detto importo nella misura del 50% ciascuno sempre rateizzando gli importi con l'Ente creditore qualora possibile;
ove la rateizzazione non fosse possibile, le parti si impegnano a provvedere al pagamento degli importi oggetto di eventuale sanzione amministrativa in caso di notifica, nei termini di legge;
Per quanto riguarda i creditori dell'attività chiusa al 31.12.2023 diversi da quelli di cui sopra ma fornitori della ditta Antichi Sapori, le parti si impegnano a provvedere all'estinzione nella misura del
50% ciascuno sottoponendo ai creditori piani di rientro.
Decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, le parti richiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile e trascritto presso il Comune di
ST (VA), Registro Atti di matrimonio Anno 1999, parte II, serie C, n. 13.
- dichiarare che le parti hanno già provveduto a regolamentare tutti i loro rispettivi rapporti patrimoniali e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro, fermi restando gli impegni assunti per la definizione dei rapporti verso terzi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
3 il Tribunale di ST ZI , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.07.1999 in ST (VA), con rito civile, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST (anno 1999, atto n. 13, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST ZI nella Camera di Consiglio del _21.1.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4