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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.100/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.100/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla contrada Savini n.74, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Giuliana DI NOBILE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via San Rocco n.16, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata ad [...] il 1° ottobre 1979 (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla contrada Savini n.74, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Paola MARINARI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Marconi n.77, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 15 dicembre 2007 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 20 gennaio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 17 marzo 2025 in riferimento al contributo mensile di Euro 100,00 che sarà versato dal ed in riferimento alla rinuncia all'assegno unico Pt_1 universale fatta da quest'ultimo in favore della , appaiono CP_1 conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.65 – Parte II – Serie A – Anno 2007).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.100/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla contrada Savini n.74, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Giuliana DI NOBILE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via San Rocco n.16, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata ad [...] il 1° ottobre 1979 (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla contrada Savini n.74, rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Paola MARINARI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Marconi n.77, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 15 dicembre 2007 in Ortona, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 20 gennaio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 17 marzo 2025 in riferimento al contributo mensile di Euro 100,00 che sarà versato dal ed in riferimento alla rinuncia all'assegno unico Pt_1 universale fatta da quest'ultimo in favore della , appaiono CP_1 conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona a margine dell'Atto n.65 – Parte II – Serie A – Anno 2007).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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