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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Chillo
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Gianluca Chillo
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 4/7/2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Suvereto (LI) il 24/9/2011 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 29/10/2024 (sent. n.
316/2024 pubblicata il 31.10.2024, divenuta irrevocabile il 1.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (29/10/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Suvereto (LI) il 24/9/2011 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Suvereto nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 1 n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2 2. i figli e restano affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, le quali potranno esser prese in autonomia da ciascuno di essi, e si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della prole in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la casa familiare ubicata nel Comune di Suvereto in via Don Minzoni n. 17 e contraddistinta al catasto fabbricati del suddetto Comune al fg. 26, part. 577, sub. 601, cat. A/2, cl. 1, consistenza 4 vani, unitamente a mobili, pertinenze ed arredi della stessa, viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 nell'interesse dei figli minori che ivi stabilmente vivono, ciò fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
4. i figli della coppia saranno pertanto collocati prevalentemente presso la madre e vivranno con questa nell'immobile di cui al punto precedente;
il padre potrà tenere con sé i figli tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, riportandoli alla madre entro le ore 23.00; previo accordo con la sig.ra il sig. potrà CP_1 Pt_1 tenere con sé i figli anche per un ulteriore giorno infrasettimanale;
il predetto potrà inoltre tenere con se i figli, previo accordo con la sig.ra per CP_1 quindici giorni consecutivi durante il periodo non scolastico estivo;
5. in occasione delle festività natalizie e Persona_1 Persona_2
, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di natale con un genitore
[...] ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12 e 6/01 e viceversa l'anno successivo;
in occasione delle festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo;
6. tenuto conto della contrazione dei redditi del sig. ed in Pt_1 considerazione del fatto che la sig.ra lavora, del fatto che i figli CP_1 trascorreranno almeno metà della settimana con il padre, del fatto che la casa familiare è di proprietà del coniuge non assegnatario, senza quindi oneri locativi per la sig.ra quest'ultima dichiara di non necessitare di CP_1 alcun contributo per il mantenimento dei figli minori;
resta tuttavia inteso che alla sig.ra spetterà l'importo dell'assegno mensile unico figli INPS e CP_1 che le spese straordinarie individuate secondo il protocollo previsto dal CNF che si allega al presente ricorso saranno ripartite al 50% tra lei ed il sig. Pt_1 il sig. inoltre, si impegna a rimborsare alla sig.ra le spese per Pt_1 CP_1 le utenze dell'immobile assegnatole fino a quando i figli continueranno ad abitarvi stabilmente;
7. il sig. si obbliga a costituire in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, senza previsione di corrispettivo alcuno, il diritto di abitazione CP_1
3 vita natural durante sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito a Suvereto,
Via Don Minzoni n. 17, e contraddistinto al catasto fabbricati del suddetto
Comune al fg. 26, part. 577, sub. 601, cat. A/2, cl. 1, consistenza 4 vani;
il notaio rogante e la data dell'incombente saranno concordemente individuati dal sig.
e dalla sig.ra le parti danno atto che tale accordo Pt_1 CP_1 patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987 e conseguentemente che il relativo atto notarile dovrà essere esente da qualsivoglia imposta di bollo, di registro e di ogni altra diversa tassa, ciò anche in ragione di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella proprie sentenze n. 154/99 e n. 202/2003 nonché di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari, tra cui la n. 27/E del
21/06/2012, la n. 18/E del 29/05/2013 e la n. 2/E del 21/02/2014;
8. i coniugi, con le pattuizioni di cui ai punti precedenti danno atto di aver già trattato e risolto ogni aspetto economico riveniente dal rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per ragioni nascenti dal trascorso rapporto di coniugio;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio di passaporti e comunque di documentazione valida per l'espatrio in favore dei figli e Persona_1 Persona_2
.
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Suvereto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Chillo
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Gianluca Chillo
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 4/7/2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Suvereto (LI) il 24/9/2011 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 29/10/2024 (sent. n.
316/2024 pubblicata il 31.10.2024, divenuta irrevocabile il 1.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (29/10/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Suvereto (LI) il 24/9/2011 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Suvereto nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 1 n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2 2. i figli e restano affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, le quali potranno esser prese in autonomia da ciascuno di essi, e si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della prole in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la casa familiare ubicata nel Comune di Suvereto in via Don Minzoni n. 17 e contraddistinta al catasto fabbricati del suddetto Comune al fg. 26, part. 577, sub. 601, cat. A/2, cl. 1, consistenza 4 vani, unitamente a mobili, pertinenze ed arredi della stessa, viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 nell'interesse dei figli minori che ivi stabilmente vivono, ciò fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
4. i figli della coppia saranno pertanto collocati prevalentemente presso la madre e vivranno con questa nell'immobile di cui al punto precedente;
il padre potrà tenere con sé i figli tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, riportandoli alla madre entro le ore 23.00; previo accordo con la sig.ra il sig. potrà CP_1 Pt_1 tenere con sé i figli anche per un ulteriore giorno infrasettimanale;
il predetto potrà inoltre tenere con se i figli, previo accordo con la sig.ra per CP_1 quindici giorni consecutivi durante il periodo non scolastico estivo;
5. in occasione delle festività natalizie e Persona_1 Persona_2
, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di natale con un genitore
[...] ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12 e 6/01 e viceversa l'anno successivo;
in occasione delle festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo;
6. tenuto conto della contrazione dei redditi del sig. ed in Pt_1 considerazione del fatto che la sig.ra lavora, del fatto che i figli CP_1 trascorreranno almeno metà della settimana con il padre, del fatto che la casa familiare è di proprietà del coniuge non assegnatario, senza quindi oneri locativi per la sig.ra quest'ultima dichiara di non necessitare di CP_1 alcun contributo per il mantenimento dei figli minori;
resta tuttavia inteso che alla sig.ra spetterà l'importo dell'assegno mensile unico figli INPS e CP_1 che le spese straordinarie individuate secondo il protocollo previsto dal CNF che si allega al presente ricorso saranno ripartite al 50% tra lei ed il sig. Pt_1 il sig. inoltre, si impegna a rimborsare alla sig.ra le spese per Pt_1 CP_1 le utenze dell'immobile assegnatole fino a quando i figli continueranno ad abitarvi stabilmente;
7. il sig. si obbliga a costituire in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, senza previsione di corrispettivo alcuno, il diritto di abitazione CP_1
3 vita natural durante sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito a Suvereto,
Via Don Minzoni n. 17, e contraddistinto al catasto fabbricati del suddetto
Comune al fg. 26, part. 577, sub. 601, cat. A/2, cl. 1, consistenza 4 vani;
il notaio rogante e la data dell'incombente saranno concordemente individuati dal sig.
e dalla sig.ra le parti danno atto che tale accordo Pt_1 CP_1 patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987 e conseguentemente che il relativo atto notarile dovrà essere esente da qualsivoglia imposta di bollo, di registro e di ogni altra diversa tassa, ciò anche in ragione di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella proprie sentenze n. 154/99 e n. 202/2003 nonché di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari, tra cui la n. 27/E del
21/06/2012, la n. 18/E del 29/05/2013 e la n. 2/E del 21/02/2014;
8. i coniugi, con le pattuizioni di cui ai punti precedenti danno atto di aver già trattato e risolto ogni aspetto economico riveniente dal rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per ragioni nascenti dal trascorso rapporto di coniugio;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio di passaporti e comunque di documentazione valida per l'espatrio in favore dei figli e Persona_1 Persona_2
.
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Suvereto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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