Articolo 1810 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1810Articolo 1809
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7 luglio 2017
Art. 1810-bis. (( (Stipendio). )) (( 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;
l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;
m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;
o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado.
Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. )) ((44)) --------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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