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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 23/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 120/2023 R.G.
promossa
da
, personalmente e in qualità di titolare della Ditta Parte_1
CO EL di CO RO, nato a [...] il
19/02/1971, residente in [...],
C.F.: , ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Legnago (VR), Via Marsala n° 30, presso lo studio legale dell'Avv. Sebastiano Grasso, C.F.: , del CodiceFiscale_2
Foro degli Avvocati Verona, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello,
- appellante -
contro
1 Codice Fiscale e Controparte_1 C.F._3
Codice Fiscale , Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti a [...],
rappresentati e difesi dall'Avv. Michelangelo Ortore (Codice
Fiscale ) e presso il medesimo C.F._5
elettivamente domiciliati in Bolzano, via Cassa di Risparmio n.
5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello con appello incidentale
- appellati/appellanti incidentali –
CO EL, nato a [...] il
29/04/1948, residente in [...], C.F.: nata a [...] CodiceFiscale_6 Parte_2
(VR) il 04/07/1973, residente in [...], C.F.: , e CodiceFiscale_7 Pt_1 Parte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore Sig.ra Pt_2
corrente in 37053 Cerea (VR), Via A. Vespucci n° 1,
[...]
P.Iva: , rappresentati e difesi dall' Avv. Sebastiano P.IVA_1
Grasso, C.F.: da giusta procura allegata CodiceFiscale_2
alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellati -
Oggetto: Vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
2 “Nel merito: accogliere i motivi dedotti con il presente appello e,
per l'effetto, a parziale riforma della impugnata Sentenza n°
349/2023, resa tra le summenzionate parti dal Tribunale di
Bolzano, Sez. I, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco
Laus, pubblicata il 02/05/2023 e notificata in data
19/05/2023, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado e che di seguito si riportano;
1) In via principale:
Respingersi ogni domanda ed eccezione dei Sigg.ri CP_1
e , in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_2
diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto agli stessi né
a titolo di restituzione di quanto già versato dagli stessi a pagamento della fattura n° 18/2018 né tantomeno a titolo risarcitorio per le causali indicate in narrativa.
2) In via riconvenzionale:
Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
ala pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore CP_2
dell'odierno convenuto a titolo di saldo per la riparazione e il ripristino del tavolo e del comò consegnati in data 06/06/2020.
3) In via riconvenzionale:
condannare gli odierni appellati al pagamento delle somme contenute nella fattura n° 17/2019 o la diversa somma che verrà riconosciuta in giudizio e al netto di quanto già versato da parte ricorrente.
4) In via riconvenzionale e subordinata:
3 nella denegata ipotesi che non vengano riconosciute le somme di cui sopra in favore di parte appellante, condannare gli odierni appellati al pagamento in favore della CO EL di
CO RO delle somme relative ai costi di trasporto e di lavoro quantificate in complessivi €. 10.200,00, come da fattura n° 17/2019”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
del procuratore di parti appellate/appellanti incidentali
e : Controparte_1 Controparte_2
nel merito:
- salvo e impregiudicato quanto domandato in via di appello incidentale, respingere tutti gli avversi motivi di appello, perché
inammissibili e/o infondati in fatto e diritto;
in via di appello incidentale:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
a) accertare e dichiarare che le parti dei rapporti contrattuali per cui è causa sono e , da Controparte_1 Controparte_2
un lato, e, dall'altro, anche in applicazione del principio di apparenza e incolpevole affidamento:
- in via principale la società P.IVA e Codice Parte_4
Fiscale con o senza la partecipazione di CO P.IVA_1
EL quale socio di fatto e/o apparente;
- in via subordinata la società di fatto tra CO EL, Pt_5
[... e
[...] Parte_2
- in ulteriore subordine, la , a Controparte_3
conferma di quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado;
b) confermata la sentenza di primo grado quanto alla risoluzione contrattuale, condannare i convenuti, ritenuti parti negoziali in accoglimento della domanda sub a), tra loro in solido, a restituire ai ricorrenti, da considerarsi creditori solidali o, in subordine, in ragione della metà ciascuno, la somma di €
19.800,00 versata in data 3.1.2019 (doc. n. 12) a pagamento della fattura n. 18/2018 di data 20.12.2018 (doc. n. 13), con interessi dal 4.1.2019 o, in subordine, dalla domanda al saldo;
c) condannare i convenuti, ritenuti parti negoziali in accoglimento della domanda sub a), tra loro in solido, a risarcire ai ricorrenti, da considerarsi creditori solidali o, in subordine, in ragione della metà ciascuno, i danni patrimoniali derivati dall'inadempimento ai contratti per cui è causa, nella misura di € 6.072,47 o altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto o, in subordine, dalla domanda al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
del procuratore di parti appellate , CO Parte_4
EL e Parte_2
In via principale:
5 confermare la sentenza n° 349/2023 emessa dal Tribunale di
Bolzano – Giudice Dott. Laus per quanto espresso in narrativa e conseguentemente confermare la mancata legittimazione passiva della di CO EL e di Parte_4 Pt_2
[...]
In via principale:
Nella denegata ipotesi di ritenere i superiori appellati legittimati passivamente nel presente giudizio, in accoglimento delle ragioni sopra esposte, respingersi la domanda dei Sigg.ri e , in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte degli odierni costituiti ai Sigg.ri e Controparte_1 [...]
a titolo di restituzione di quanto già versato dagli CP_2
stessi a pagamento della fattura n° 18/2018, atteso che alcun ruolo hanno avuto le odierne parti costituite nella realizzazione del mobilio contestato e per le causali indicate in narrativa.
In via principale:
Rigettarsi la domanda di risarcimento danni, formulata da parte nei confronti degli odierni appellati, in Parte_6
quanto generica e non fondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra espresse”.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
6 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. d.d. 28.05.2020 i coniugi e hanno chiesto che Controparte_1 Controparte_2
l'adito Tribunale di Bolzano accertasse l'intervenuta risoluzione ovvero risolvesse il contratto da loro stipulato per la realizzazione di mobili destinati ad arredare i locali della loro abitazione a Laives, con pronuncia da emettere, “anche in
applicazione del principio dell'apparenza e incolpevole
affidamento”, in via alternativa, nei confronti: “in via principale
(del)la società P.IVA e C.F. con Parte_4 P.IVA_1
o senza la partecipazione di CO EL quale socio di fatto e/o
apparente; in via subordinata (del)la società di fatto tra CO
EL, e in ulteriore subordine, Parte_1 Parte_2
(del)la ditta individuale di ”. Parte_1
Hanno, altresì, chiesto, in principalità, che nei confronti di colui che fosse stato individuato come obbligato fosse emessa condanna alla restituzione della somma di € 19.800,00 versata in acconto sul prezzo dei mobili nonché al risarcimento dei danni.
In via subordinata, hanno chiesto l'emissione di condanna all'adempimento del contratto o alla riduzione del prezzo in ragione delle irregolarità della fornitura.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori hanno dedotto quanto segue.
Dopo aver ordinato nel mese di ottobre 2017 un tavolo ed un comò regolarmente consegnati (nel mese di giugno del 2018)
7 e pagati, gli attori il 03.01.2019 hanno bonificato sul c/c intestato a , titolare della “CO Parte_1 Controparte_3
EL di CO RO” l'importo di € 19.800,00 quale anticipo fatturato il 20.12.2018 (fattura n. 18/2018) con riguardo al preventivo d.d. 08.10.2018 relativo alla realizzazione dei mobili per l'arredo dei bagni (grande e piccolo), di tre camere da letto
(una matrimoniale e due per bambini) ed una c.d. colonna lavanderia da collocare sul terrazzo.
Il 23.06.2019 il preventivo definitivo veniva sottoscritto da e con l'indicazione del prezzo Controparte_1 Parte_2
finale di € 30.000,00 ivi incluso il montaggio.
Successivamente alla consegna e all'installazione avvenute a più riprese dei mobili nonché dopo varie denunce di vizi e difformità delle forniture, il 14.09.2019, ha Parte_1
sottoscritto una revisione del precedente preventivo d.d.
23.06.2019 rispetto al quale ha accettato di espungere diversi arredi e di ridurre, pertanto, ad € 19.167,00 il prezzo complessivo della fornitura.
Con nota d.d. 16.10.2019, recapitata in pari data, gli attori, ai sensi dell'art. 1454 c.c., hanno diffidato sia
[...]
sia , in quanto titolare della ditta Parte_4 Parte_1
individuale CO EL di CO RO, a consegnare ed installare entro il 21.11.2019 i mobili indicati nel preventivo modificato il 14.09.2019.
Previo accertamento che era inutilmente decorso il
8 termine assegnato per l'adempimento, gli attori hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento dei danni arrecati alle pareti e ai pavimenti della loro abitazione nel corso dei vari tentativi di installazione del mobilio.
In subordine essi hanno chiesto l'adempimento del contratto con riduzione del prezzo.
2. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti CO EL (in proprio) e Parte_4
deducendo la propria estraneità al rapporto Parte_2
obbligatorio dedotto in causa e sostenuto che parte dello stesso fosse esclusivamente titolare della ditta Parte_1
individuale CO EL di CO RO.
3. Si è costituito anche il convenuto . Parte_1
Egli ha confermato di essere l'unica controparte contrattuale degli attori, ha respinto gli avversari addebiti d'inadempimento e chiesto che venissero disattese le loro domande rispettivamente restitutorie o di adempimento nonché
quella risarcitoria.
In via riconvenzionale ha domandato quanto segue.
Anzitutto ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di corrispettivo per la riparazione del tavolo e del comò di cui alla (prima)
fornitura ordinata nel mese di ottobre 2017.
9 Ha chiesto, inoltre, la condanna delle controparti al saldo della fattura n. 17/2019 d.d. 06.12.2019 per complessivi €
48.750,00 emessa con riguardo alla fornitura di cui al preventivo del mese di ottobre 2018, a detrarre l'acconto già
fatturato (fattura n. 18/2018) e dagli attori bonificato.
In via subordinata ha, infine, chiesto che quanto meno gli venissero riconosciuti gli esborsi per gli effettuati trasporti del mobilio e il corrispettivo per le riparazioni eseguite su richiesta degli attori, il tutto per un importo di € 10.200,00.
4. Convertito il rito, istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale dalle stesse offerta, il Tribunale l'ha decisa con la sentenza n. 349 pubblicata il 02.05.2023.
Il Tribunale ha accertato che era titolare Parte_1
della ditta individuale CO EL di CO RO la controparte contrattuale degli attori con riguardo al rapporto dedotto in giudizio.
Dichiarato che il contratto era stato risolto dagli attori ai sensi rispettivamente dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 130 cod.
consumo, ha condannato alla restituzione Parte_1
dell'acconto versatogli per un importo pari ad € 19.800,00 e respinto tutte le altre domande versate in causa tanto principali, quanto riconvenzionali.
Ha regolato le spese del grado degli attori compensandole interamente rispetto a CO EL (in Parte_4
10 proprio) e e ponendole, invece, per metà a carico Parte_2
di . Parte_1
5. Ad avviso del Tribunale gli attori, bonificando in data
03.01.2019 direttamente sul c/c di l'acconto sul Parte_1
prezzo dei mobili di cui alla fattura n. 18/2018 d.d. 20.12.2018,
avevano dimostrato di avere piena consapevolezza che proprio questi, quale titolare della ditta individuale CO EL di
CO RO, era la loro controparte contrattuale, il che valeva a dimostrare l'inesistenza di un loro affidamento incolpevole circa la costituzione del rapporto con gli altri membri della famiglia ovvero con la società della quale essi facevano parte. Pt_1
Valutando le risultanze istruttorie il Tribunale ha concluso che fosse effettivamente inadempiente Parte_1
per non aver consegnato i mobili riparati ed immuni da vizi e difformità entro il termine del 21.11.2019 che gli attori gli avevano assegnato con la diffida ad adempiere del 16.10.2019.
Ad avviso del Tribunale l'istruttoria evidenziava che, per intero, la controversa fornitura di mobili non era stata consegnata agli attori, sicché a loro ha riconosciuto il diritto alla completa restituzione dell'acconto di € 19.800,00 versato a
. Parte_1
Ha, invece, disatteso la domanda risarcitoria degli attori osservando che le acquisite evidenze istruttorie dimostravano che nella loro abitazione, in corso di ristrutturazione quando sono stati consegnati ed installati i mobili, lavoravano anche
11 altri artigiani sicché non vi era la prova concludente che fosse stato proprio a danneggiare le pareti e i pavimenti Parte_1
mentre eseguiva il montaggio dei mobili.
Infine, ha disatteso anche le domande riconvenzionali di
. Parte_1
Ha ritenuto infondata la richiesta di pagamento di €
1.000,00 per le riparazioni al tavolo e al comò sul rilievo che si trattasse di mobili inerenti alla fornitura ordinata nel 2017 che non era oggetto del presente giudizio.
Il credito portato dalla fattura n. 17/2019 d.d.
06.12.2019 non spettava a perché inerente al Parte_1
contratto di fornitura, del quale era stata dichiarata la risoluzione proprio a causa del suo inadempimento.
6. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
16.06.2023 ha interposto appello che ha svolto tre Parte_1
motivi d'impugnazione.
Gli appellati e si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti ed hanno proposto appello incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione diretti anche nei confronti di
[...]
CO EL (in proprio) e che Parte_4 Parte_2
hanno, infatti, evocato in giudizio.
La causa è passata in decisione all'udienza del
12.02.2025.
7. Prioritaria è la trattazione del primo motivo veicolato dall'appello incidentale con il quale gli attori in primo grado
12 ripropongono la questione della legittimazione sostanziale in relazione al rapporto contrattuale dedotto in causa.
Ed infatti, la doglianza investe il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha ritenuto essere Parte_1
l'unica controparte del controverso contratto di fornitura di mobili e, dunque, l'effettivo destinatario delle pretese attoree.
In particolare gli appellanti incidentali si dolgono perché il
Tribunale, nel decidere tale questione, ha valorizzato soltanto la circostanza che essi avevano bonificato l'acconto sul prezzo della fornitura sul c/c intestato esclusivamente a , Parte_1
trascurando di apprezzare tutti gli altri indizi desumibili dal materiale istruttorio, i quali, a loro avviso, darebbero concludente dimostrazione che, in applicazione dei principi sull'apparenza e sull'affidamento incolpevole, il rapporto dedotto in giudizio era imputabile all'esistente ma inattiva ovvero ad una società di fatto della quale Parte_4
facevano parte oltre a , sua sorella e Parte_1 Parte_2
suo padre CO EL.
8. Sulla questione tematizzata dagli attori/appellanti incidentali conviene muovere da C. n. 9250/2006: “La società di
fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di
fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo
esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione
ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente
legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale
13 ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il
soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un
comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del
giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare
del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova
che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo
sociale e quindi non meritevole di tutela”.
Orbene, è opportuno in premessa osservare come nella specie esista effettivamente un ente collettivo, ancorché
inattivo, vale a dire la società di persone Parte_4
della quale, peraltro, non fa più parte CO EL.
Rispetto a risulta, pertanto, del tutto Parte_4
escluso il tema del rapporto societario apparente o di fatto.
Altrettanto effettiva, nel caso di specie, è l'esistenza dell'impresa individuale facente capo a e Parte_1
denominata CO EL di CO RO.
Residua, pertanto, che il tema dell'apparenza e della società di fatto è pertinente unicamente con riguardo alla posizione di CO EL rispetto, alternativamente, all'inattiva della quale non è più formalmente socio, Parte_4
ovvero rispetto ad un rapporto societario da lui, in tesi,
costituito in via di fatto con i figli e Parte_1 Parte_2
Così circoscritta la questione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, vale rilevare che il
Tribunale nella sua pronuncia non ha propriamente
14 decontestualizzato e, quindi, erroneamente disconosciuto l'efficacia indiziante gli indici rivelatori del rapporto societario intercorrente tra i membri della famiglia , tanto più Pt_1
proprio in ragione della constatazione che tale rapporto, come detto, non era affatto apparente, bensì del tutto reale, stante la circostanza che è una società ancora Parte_4
esistente, ancorché inattiva e benché non ne faccia più parte
CO EL.
Piuttosto il Tribunale, nel giudizio sulla titolarità del rapporto dedotto in causa, ha ritenuto dirimente l'evidenza documentale rappresentata dall'indicazione annotata sul menzionato bonifico d.d. 03.01.2019, con la quale gli attori hanno espressamente dichiarato di eseguire il pagamento in favore “di CO EL di CO RO” (cfr. doc. n. 12 degli appellati).
Da questo elemento probatorio ha, quindi, tratto la conclusione che chi aveva effettuato il pagamento, sin dal gennaio del 2019, dunque pressoché sin dall'esordio del rapporto negoziale, sapeva di eseguire la prestazione alla quale era contrattualmente tenuto in favore di in Parte_1
proprio, dunque quale titolare della “CO Controparte_3
EL di CO RO”.
Oltre a tale circostanza ha, altresì, sebbene implicitamente, constatato che nessuna evidenza indicava che del pagamento avesse in qualche modo beneficiato un ente
15 collettivo, vale a dire una società facente capo ai membri della famiglia , della quale fosse in particolare socio di fatto Pt_1
anche CO EL.
Muovendo da queste considerazioni, argomentate appunto sulla base delle risultanze istruttorie, ha quindi concluso che chi aveva effettuato il pagamento in favore di sapeva di aver negoziato con lui la fornitura di Parte_1
mobili.
Il Tribunale ha tratto, cioè, dalle evidenze istruttorie il condivisibile convincimento che, a prescindere dalle sembianze esteriori, gli attori fossero ben consapevoli di aver anticipato il pagamento del prezzo della fornitura in favore di colui al quale avevano conferito l'incarico di realizzare i mobili, nella convinzione che questi l'avrebbe eseguito e che, quindi, solo lui e non, invece, un ente collettivo era la loro controparte negoziale che avrebbe dato esecuzione al rapporto contrattuale.
Il tutto, si ribadisce, al fine di affermare non già
l'inconcludenza degli indici rivelatori di un preteso rapporto societario apparente o di fatto, quanto piuttosto per dimostrare che chi aveva espressamente dichiarato, sin dalla genesi del rapporto, di voler adempiere la propria obbligazione contrattuale in favore e nelle a mani del titolare di un'impresa individuale senza che vi fosse evidenza che di questa prestazione in qualche modo fosse beneficiata un'impresa collettiva, aveva la piena consapevolezza di quale fosse la
16 propria controparte negoziale.
Proprio perché gli appellanti incidentali non hanno specificamente ed efficacemente contrastato la concludenza dell'enunciato ragionamento probatorio del Tribunale in ordine all'inesistenza dell'affidamento incolpevole ma semplicemente contrapposto l'asserita concludenza degli indici rivelatori del rapporto societario apparente ovvero di fatto, vanno qui confermate le ragioni dal primo giudice addotte a sostegno dell'affermata titolarità del rapporto in capo a . Parte_1
Non contraddice questa conclusione nemmeno il rilievo,
effettivamente desumibile dalle risultanze istruttorie, che all'esecuzione del rapporto contrattuale oggetto di giudizio hanno concorso anche i familiari di , vale a dire la Parte_1
sorella ed il padre CO EL. Parte_2
Ed infatti, l'esito istruttorio ha dimostrato unicamente la collaborazione arrecata dai familiari di nella fase Parte_1
appunto esecutiva dell'operazione economica oggetto del presente giudizio.
L'istruzione probatoria non ha invece dimostrato che essi abbiano sistematicamente sostenuto nell'attività Parte_1
d'impresa da lui esercitata in esecuzione di un asserito rapporto societario di fatto intercorso tra lui, CO EL e Pt_2
[...]
Nemmeno ha dimostrato che il suddetto rapporto collaborativo sia avvenuto in esecuzione del rapporto societario
17 già facente capo all'inattiva della quale Parte_4
fosse socio di fatto lo stesso CO EL.
Non risulta, in altre parole, concludentemente sostanziato l'assunto che la specifica operazione economica dedotta in giudizio sia stata condotta da un'impresa societaria apparente o di fatto e ciò per la decisiva ragione che il mero sostegno collaborativo da parte dei familiari di Parte_1
limitatamente alla fase esecutiva dell'affare di per sé non è
indice univoco dell'assunzione da parte loro del rischio d'impresa, che tipicamente contraddistingue questa particolare attività economica, vale a dire della loro volontà di partecipare alla gestione della società di persone beneficiando degli utili e sopportando le perdite da questa generati.
Questa valutazione vale anche con riguardo alla particolare posizione assunta da tenuto conto Parte_2
che essa, in data 23.6.2019, con il committente CP_1
ha sottoscritto il preventivo relativo alla contestata
[...]
fornitura di mobili.
La comprovata gestione di un singolo atto negoziale non evidenza certo la sua sistematica intromissione nell'esercizio dell'attività d'impresa del fratello e, dunque, è semmai Pt_1
univocamente indiziante dell'esistenza non tanto di un rapporto societario, quanto piuttosto di un rapporto di rappresentanza.
Infine, la constatazione che, all'esito dell'istruttoria,
nemmeno gli stessi attori abbiano saputo precisamente stabilire
18 ed indicare quale tra gli enti collettivi, reali o apparenti, da loro evocati in giudizio fosse l'unico effettivo titolare del rapporto contrattuale dedotto in causa depone, quale argomento di prova, nel senso che questi sono in realtà estranei alla controversa obbligazione, la quale, per le qui condivise ragioni esposte dal Tribunale, fa capo soltanto a . Parte_1
9. Ma al di là delle recepite valutazioni espresse dal
Tribunale, resta il fatto che, una volta accertata - come richiesto ed ottenuto dagli attori in primo grado – l'avvenuta caducazione del titolo contrattuale in base al quale essi hanno eseguito l'impugnato pagamento dell'acconto sul prezzo della fornitura,
la conseguente domanda restitutoria da loro svolta si qualifica,
evidentemente, come condictio indebiti (art. 2033 c.c.).
E nella specie è indiscusso che l'indebito pagamento è
stato eseguito mediante un bonifico su un c/c intestato esclusivamente a e a nessun altro. Parte_1
E, come già detto, non vi è alcuna evidenza che del pagamento abbia concretamente beneficiato un qualche ente societario, reale o apparente, facente capo ai membri della famiglia . Pt_1
Ciò posto e nonostante tale evidenza, gli attori non hanno mai spiegato la ragione perché con riguardo a quest'obbligazione, appunto di tipo meramente restitutorio,
possa configurarsi una responsabilità solidale in capo anche a soggetti diversi da chi, comprovatamente, risulta essere l'unico
19 accipiens.
Anche per questa ragione il motivo d'impugnazione va,
pertanto, disatteso.
10. Correlato al primo motivo dell'appello incidentale è il terzo motivo dell'appello principale.
L'appellante si duole essenzialmente per il Parte_1
fatto che il Tribunale, non avendo anticipatamente definito la questione afferente alla titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, avrebbe menomato il suo diritto alla prova.
La personale partecipazione al giudizio dei suoi familiari quali parti convenute, in particolare di e di Parte_2
CO EL, gli ha precluso, infatti, la possibilità di farli assumere come testimoni condizionando a proprio sfavore il risultato istruttorio.
L'appellante completa la doglianza censurando l'opzione del Tribunale di assumere i testi da lui indotti in via delegata
(art. 203 c.p.c.), in quanto residenti fuori dalla propria circoscrizione, a differenza del teste avversario assunto CP_4
direttamente, benché anch'egli non fosse residente nel circondario.
9. Va condivisa la decisione del Tribunale di non estromettere dal presente giudizio le parti convenute
[...]
e CO EL. Parte_4 Parte_2
A parte la considerazione che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi codificate di estromissione della parte dal
20 giudizio (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.), è dirimente il rilievo che nella specie gli attori in primo grado hanno proposto nei confronti delle parti evocate in giudizio un c.d. cumulo alternativo soggettivo di domande affinché ne venisse accolta l'una o l'altra, ma non tutte.
Ciò ha dato e dà luogo ad un litisconsorzio alternativo passivo che ha vincolato il Tribunale ed ora vincola questa
Corte a decidere con pronuncia idonea a passare in giudicato,
previo espletamento della necessaria attività istruttoria, chi sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in causa,
senza ovviamente che sia possibile estromettere dal giudizio una delle parti convenute prima che questa questione venga decisa.
10. Quanto all'escussione in via delegata dei soli testi indotti dall'appellante va rammentato che si tratta di una decisione rimessa alla discrezionalità del Tribunale che va orientata secondo considerazioni inerenti al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia e speditezza (cfr. C. n.
11394/2005), in relazione alle quali il mezzo d'impugnazione in disamina non deduce alcun effettivo rilievo.
Peraltro, nessuna obiezione ha mosso l'odierno appellante nemmeno in primo grado, posto che non risulta che egli si sia mai opposto all'assunzione dei propri testi in via delegata.
Deriva che va disatteso nella sua interezza il motivo d'impugnazione.
21 11. Il primo motivo d'impugnazione dell'appellante principale è rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti relativi alla
seconda fornitura di mobili e conseguente errata dichiarazione di
risoluzione del contratto di specie”.
Il motivo investe il capo decisorio con il quale il Tribunale
ha dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura di mobili ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 130 cod.
consumo.
Afferma l'appellante che, sulla base dell'esito istruttorio,
le irregolarità dei mobili da lui forniti fossero di lieve entità e di averle perfettamente rimediate come del resto richiesto dagli stessi committenti con la diffida ad adempiere d.d. 16.10.2019.
Prosegue sostenendo di aver eseguito le riparazioni entro la data assegnatagli per l'adempimento del 21.11.2019 e di non aver potuto consegnare il mobilio riparato per l'ingiustificato rifiuto dei committenti di riceverlo, come si desumerebbe dallo scambio epistolare intercorso nella fase stragiudiziale tra i legali delle parti, che il Tribunale ha erroneamente omesso di considerare pur essendo stato acquisito.
Conclude l'appellante principale deducendo che il
Tribunale ha errato anche laddove ha ritenuto di poter dichiarare la risoluzione dell'intero contratto di fornitura sull'inveritiero presupposto che nessun mobile fosse stato consegnato ai committenti, circostanza che essi stessi avevano invece smentito ammettendo di detenere ancora alcuni arredi.
22 Le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
12. In premessa occorre tenere presente che il rapporto contrattuale per cui è causa è soggetto alla disciplina consumeristica applicandosi alla fattispecie la disposizione dell'art. 128 cod. consumo (“Il presente capo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni
di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”).
Nella specie il professionista non contesta che fossero irregolari i beni da lui forniti e di avere, conseguentemente,
proceduto alla loro riparazione secondo la richiesta formalizzata per iscritto dai consumatori.
È poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “In tema di vendita di beni di consumo affetti da
vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non
siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il
consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o
riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se
le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire
per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur
in presenza di un difetto di lieve entità” (cfr. ad es. C. n.
3696/2022 e n. 10453/2020).
23 Deriva che, se il professionista non adempie alla richiesta di riparazione nel termine assegnatoli, la risoluzione del contratto va dichiarata anche se sono di lieve entità le riscontrate irregolarità.
13. Tanto chiarito, nella specie il professionista allega di aver effettuato la riparazione dei mobili viziati ma di non averli potuti consegnare perché i consumatori indebitamente pretendevano che egli li trasportasse al loro domicilio e provvedesse anche ad installarli, prestazioni queste che non erano contrattualmente dovute e egli avrebbe reso solo dietro il pagamento di un congruo corrispettivo.
Sul punto occorre muovere dal rilievo che nella versione datata 23.06.2019 del contratto scritto di fornitura è
espressamente compresa nel prezzo la prestazione del montaggio dei mobili (cfr. doc. n. 23 degli appellati nella parte scritta in nero).
Alla successiva riduzione della fornitura concordata il
14.09.2019 (cfr. doc. n. 23 cit. nella parte scritta in blu) le parti si sono determinate dopo che erano state contestate le irregolarità dei mobili che il professionista, come da contratto,
aveva consegnato e montato al domicilio dei consumatori.
La modifica contrattuale d.d. 14.09.2019 è, pertanto,
consistita nella riduzione meramente quantitativa e non anche qualitativa della fornitura in precedenza concordata il
23.06.2019, atteso che, come si ricava inequivocamente dal
24 testo contrattuale, le parti si sono limitate ad espungere dal preventivo alcuni arredi originariamente ordinati.
Ciò a significare che qualitativamente le prestazioni, per la parte che i contraenti il 14.09.2019 hanno concordato di mantenere, non divergevano da quelle da loro già accettate il
23.06.2019.
Con la conseguenza da quanto premesso che il professionista, senza spese aggiuntive per i consumatori, era tenuto al montaggio dei mobili nel ridotto numero stabilito il
14.09.2019 e, quindi, anche a trasportarli al loro domicilio.
Questa conclusione è ulteriormente accreditata dalla constatazione che entro il termine assegnatogli con la diffida ad adempiere d.d. 16.10.2019 il professionista avrebbe dovuto rimediare ad una prestazione viziata, che egli, cioè, aveva eseguito in violazione dell'accordo d.d. 23.06.2016 e che,
pertanto, era obbligato a rinnovare secondo i termini contrattuali a quella data concordati, come detto, comprensivi del montaggio.
14. Il professionista appellante ha contestato la decisione del Tribunale per avere dichiarato la risoluzione dell'intero contratto benché fosse incontestato che i consumatori avevano trattenuto alcuni dei mobili loro forniti.
In particolare, egli menziona i seguenti arredi: 1) i mobili collocati sul terrazzo;
2) il mobile del bagno grande e piccolo con relativo specchio;
3) una porta interna;
4) un tavolo.
25 15. In premessa occorre osservare che “La risoluzione
parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod.
civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è
possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando
il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del
giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per
violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa
infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità,
quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga
un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come
bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti” (così C.
n. 16556/2013 C. n. 10700/2005 e C. n. 23657/2004).
È, dunque, ammissibile la risoluzione parziale del contratto a condizione che sia frazionabile il relativo oggetto.
Nella specie, per la verità, nel suo motivo d'appello il professionista non ha spiegato se sia realmente possibile una destrutturazione della fornitura dei mobili d'arredamento in relazione alle singole componenti per le quali pretende il pagamento, non avendo egli né allegato, né dimostrato che esse,
singolarmente considerate, sono idonee a mantenere una propria autonomia funzionale.
Ma a prescindere da questo rilievo valgono comunque le seguenti considerazioni.
I consumatori appellati obiettano, anzitutto, che il mobile del bagno grande non è stato consegnato perché espunto dal
26 preventivo in seguito all'accordo modificativo d.d. 14.09.2019, il che trova conferma nella richiamata evidenza documentale (doc.
n. 23 cit.).
Quanto al tavolo gli appellati oppongono che si tratta di quello consegnato e pagato in esecuzione della fornitura ordinata nel 2017 ed in effetti nel preventivo d.d. 23.06.2019,
come modificato il 14.09.2019 non è menzionato alcun tavolo.
Quanto agli arredi collocati sul terrazzo non è contestato dal professionista (cfr. p. 3 e p. 4 dell'atto di citazione in appello) che poco dopo la loro consegna avvenuta il 20.12.2018
si sono manifestati dei problemi di chiusura delle ante nonché
delle crepe nella laccatura.
In base all'art. 132 cod. consumo, nella versione ratione
temporis vigente, “si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Poiché nella specie si è trattato di mobili contrattualmente destinati ad essere collocati in terrazzo e,
dunque, per definizione all'aperto, deve ragionevolmente concludersi che le irregolarità riscontrate, in particolare quella alla laccatura, siano dipese da un vizio originario del prodotto evidentemente trattato con una vernice inidonea e non siano,
invece, dipese dall'impropria destinazione al terrazzo che ne hanno fatto i consumatori.
27 Il bene non è stato riparato dal professionista che neppure ne ha allegato e dimostrato la riparabilità, sicché in
parte qua va confermata la dichiarata risoluzione contrattuale.
Quanto al mobile del bagno piccolo gli appellati consumatori deducono che la problematica afferiva allo specchio che lo stesso professionista ha allegato di aver installato per poi smontarlo e riportarlo in laboratorio perché
non correttamente sagomato (cfr. p. 5 dell'atto di citazione in appello).
Il professionista non ha invece dimostrato di aver effettuato la riparazione dello specchio, sicché il mobile del bagno piccolo senza l'accessorio non è funzionale e quindi accettabile.
Infine, in ordine alla porta, lo stesso professionista riconosce di averla riportata in laboratorio per averla lui stesso danneggiata nel corso del montaggio per poi reinstallarla (p. 5
atto di citazione in appello).
Sta di fatto che le controparti denunciano la persistenza di problemi strutturali al manufatto documentando fotograficamente l'allegazione (doc. 16) e richiamando le deposizioni rese dai testi (in risposta al cap. 21): “Sì è CP_2
vero in sostanza era stata dimensionata male la porta. C'è il
binario con un pomello al centro che urtava e lì ha ceduto”) e
(sempre in risposta al cap. 21): “Sì è vero. Si rompe CP_4
sempre perché c'è un problema sulla guida interna inferiore alla
28 porta. Ho constatato il problema qualche giorno dopo il
montaggio”).
Il professionista, pertanto, nonostante la riparazione rinnovata installazione del manufatto non è stato in grado di dimostrare di aver fornito il bene correttamente funzionante,
sicché anche in questo caso merita conferma la dichiarata risoluzione.
16. Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Errata pronuncia in riferimento alla domanda riconvenzionale
proposta in primo grado da ”. Parte_1
La doglianza si riferisce al mancato riconoscimento dell'importo di € 1.000,00, dal professionista preteso a remunerazione della riparazione di un tavolo, nonché del saldo,
quanto meno parziale della fattura n. 17/2019 d.d. 06.12.2019
per complessivi € 48.750,00.
17. Quanto alla riparazione del tavolo, sulla base della deposizione resa dal teste , che si è occupato della Tes_1
relativa laccatura e secondo il quale egli avrebbe reso gratuitamente la prestazione riparatoria, il Tribunale ha escluso che fosse dovuto alcun corrispettivo.
L'appellante obietta che solo la verniciatura fosse gratuita e non invece gli altri rifacimenti da lui eseguiti.
In proposito occorre osservare come le parti non abbiano mai concordato un prezzo per i rifacimenti ed anzi i consumatori appellati sostengano che essi fossero dovuti dal
29 professionista in quanto il manufatto era in garanzia.
Peraltro, è dirimente il rilievo che l'appellante giustifichi la pretesa deducendo, testualmente “la superiore richiesta di
pagamento trae origine da altre e più complesse prestazioni poste
in essere dallo stesso ”, senza, tuttavia, specificare Parte_1
in che cosa siano consistite queste prestazioni.
Deriva che, nell'inconcessa ipotesi in cui sia effettivamente dovuta una remunerazione per i rifacimenti del tavolo, in difetto di un accordo delle parti sul prezzo ed in mancanza dell'allegazione nonché della prova dell'effettiva natura e consistenza delle prestazioni rese, una quantificazione del relativo corrispettivo è del tutto preclusa.
18. Quanto al saldo della fattura n. 17/2019 d.d.
06.12.2019, è di tutta evidenza che essa è stata emessa quando ormai era scaduto il termine di adempimento d.d. 21.11.2019
ed era perciò risolto il contratto di fornitura.
Nulla può pretendere, dunque, il professionista per le prestazioni ivi esposte.
Tanto meno è dovuta alcuna remunerazione per l'attività
di trasporto e di montaggio dei mobili atteso che i relativi oneri,
per le ragioni sopra spiegate, era concordati come inclusi nel prezzo complessivo della fornitura.
19. Residua la trattazione del secondo motivo d'impugnazione degli appellanti incidentali, con il quale essi si dolgono perché il Tribunale non ha riconosciuto il diritto
30 risarcitorio con riguardo ai danni arrecati alle pareti e al pavimento della loro abitazione nel corso del montaggio dei mobili.
In particolare, essi lamentano il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale, secondo il quale l'istruttoria avrebbe evidenziato che al momento dell'installazione dei mobili nell'appartamento degli attori lavoravano anche altri artigiani,
sicché non vi era certezza su chi fosse l'autore dei danneggiamenti.
Essi oppongono la deposizione resa dal teste dalla CP_4
quale emerge che i danneggiamenti sono stati accertati in corrispondenza proprio dei punti dove era avvenuto il montaggio dei mobili.
Argomentano, inoltre, che l'appartamento, come evidenziato dal risultato istruttorio, era stato sottoposto ad un'opera di ristrutturazione e da tanto era deducibile la prova logica che la consegna ed il montaggio dei mobili potevano essere avvenuti solo dopo il completamento di tutti i lavori,
dunque, quando gli artigiani avevano terminato i loro interventi ed avevano lasciato il cantiere.
Il danno, del quale chiedono la riparazione, andrebbe, a loro avviso, quantificato nell'importo di € 6.072,47, di cui €
1.877,47 per il ripristino delle pareti ed € 4.195,00 per la riparazione dei pavimenti.
Ai fini della liquidazione del risarcimento essi non hanno,
31 tuttavia, documentato alcun esborso ma hanno prodotto un estratto dal consuntivo delle opere di ristrutturazione (doc. n.
11 degli appellati) ed un preventivo sul costo dell'intervento riparatore del pavimento (doc. n. 48 degli appellati).
Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
20. A prescindere dalla questione della prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, nella specie mancano gli elementi per poter correttamente liquidare il danno dedotto dagli appellanti incidentali.
Come detto, essi hanno fornito la prova dei danneggiamenti imputati alla controparte mediante le acquisite evidenze fotografiche e le assunte deposizioni testimoniali ma non hanno documentato gli esborsi sostenuti per ripararli.
Questo vale per il ripristino tanto dei pavimenti, quanto delle pareti.
Con riguardo a queste ultime, in particolare, non vale certo il dimesso estratto del consuntivo delle opere di ristrutturazione che di per sé non documenta alcun avvenuto pagamento.
Ma anche se fossero stati effettivamente sostenuti degli esborsi, dell'entità degli stessi manca la prova, sicché è
preclusa la possibilità di verificarne l'effettiva congruità proprio a causa dell'assenza di ogni possibile elemento di controllo e di riscontro.
Quanto, infine, al dimesso preventivo di spesa vale il
32 richiamo a C. n. 11765/2013 secondo la quale “il preventivo di
spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di
contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del
"quantum debeatur"”.
D'altra parte, la tipologia del danno dedotto non denota l'impossibilità di procedere alla relativa liquidazione sulla base di elementi oggettivi non altrimenti acquisibili se non mediante un'indagine tecnica ovvero ricorrendo ad una quantificazione equitativa.
L'indisponibilità di affidabili elementi sulla base dei quali poter quantificare il danno conduce, pertanto, al rigetto della domanda risarcitoria.
21. Attesa l'infondatezza delle impugnazioni tanto principale, quanto incidentale va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti appellanti.
In ragione del principio della soccombenza gli appellanti incidentali vanno invece gravati delle spese del grado in favore gli appellati da loro evocati in giudizio.
Stante la non complessità delle questioni tematizzate con l'appello incidentale relativo alla questione del rapporto societario apparente o di fatto, esse sono liquidate sulla base dei parametri minimi relativi ad un valore di causa di €
25.872,47, con esclusione della fase decisoria essendosi gli
33 appellati, in tale sede, limitati a ribadire le difese da loro già
articolate nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, appellanti incidentali, nonché CP_2 Parte_4
CO EL e appellati, avverso la sentenza n. Parte_2
349/2023 del 02.05.2023 del Tribunale di Bolzano così
provvede:
1. disattende gli appelli principale ed incidentale;
2. dichiara interamente compensate le spese del grado tra e nonché ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
3. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro a rifondere a CO EL e Parte_4 Pt_2
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
1.028,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte degli Parte_1
appellanti incidentali e , ai Controparte_1 Controparte_2
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
34 l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 21.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 120/2023 R.G.
promossa
da
, personalmente e in qualità di titolare della Ditta Parte_1
CO EL di CO RO, nato a [...] il
19/02/1971, residente in [...],
C.F.: , ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Legnago (VR), Via Marsala n° 30, presso lo studio legale dell'Avv. Sebastiano Grasso, C.F.: , del CodiceFiscale_2
Foro degli Avvocati Verona, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello,
- appellante -
contro
1 Codice Fiscale e Controparte_1 C.F._3
Codice Fiscale , Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti a [...],
rappresentati e difesi dall'Avv. Michelangelo Ortore (Codice
Fiscale ) e presso il medesimo C.F._5
elettivamente domiciliati in Bolzano, via Cassa di Risparmio n.
5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello con appello incidentale
- appellati/appellanti incidentali –
CO EL, nato a [...] il
29/04/1948, residente in [...], C.F.: nata a [...] CodiceFiscale_6 Parte_2
(VR) il 04/07/1973, residente in [...], C.F.: , e CodiceFiscale_7 Pt_1 Parte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore Sig.ra Pt_2
corrente in 37053 Cerea (VR), Via A. Vespucci n° 1,
[...]
P.Iva: , rappresentati e difesi dall' Avv. Sebastiano P.IVA_1
Grasso, C.F.: da giusta procura allegata CodiceFiscale_2
alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellati -
Oggetto: Vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
2 “Nel merito: accogliere i motivi dedotti con il presente appello e,
per l'effetto, a parziale riforma della impugnata Sentenza n°
349/2023, resa tra le summenzionate parti dal Tribunale di
Bolzano, Sez. I, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco
Laus, pubblicata il 02/05/2023 e notificata in data
19/05/2023, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado e che di seguito si riportano;
1) In via principale:
Respingersi ogni domanda ed eccezione dei Sigg.ri CP_1
e , in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_2
diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto agli stessi né
a titolo di restituzione di quanto già versato dagli stessi a pagamento della fattura n° 18/2018 né tantomeno a titolo risarcitorio per le causali indicate in narrativa.
2) In via riconvenzionale:
Condannare gli odierni appellati e Controparte_1 [...]
ala pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore CP_2
dell'odierno convenuto a titolo di saldo per la riparazione e il ripristino del tavolo e del comò consegnati in data 06/06/2020.
3) In via riconvenzionale:
condannare gli odierni appellati al pagamento delle somme contenute nella fattura n° 17/2019 o la diversa somma che verrà riconosciuta in giudizio e al netto di quanto già versato da parte ricorrente.
4) In via riconvenzionale e subordinata:
3 nella denegata ipotesi che non vengano riconosciute le somme di cui sopra in favore di parte appellante, condannare gli odierni appellati al pagamento in favore della CO EL di
CO RO delle somme relative ai costi di trasporto e di lavoro quantificate in complessivi €. 10.200,00, come da fattura n° 17/2019”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
del procuratore di parti appellate/appellanti incidentali
e : Controparte_1 Controparte_2
nel merito:
- salvo e impregiudicato quanto domandato in via di appello incidentale, respingere tutti gli avversi motivi di appello, perché
inammissibili e/o infondati in fatto e diritto;
in via di appello incidentale:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
a) accertare e dichiarare che le parti dei rapporti contrattuali per cui è causa sono e , da Controparte_1 Controparte_2
un lato, e, dall'altro, anche in applicazione del principio di apparenza e incolpevole affidamento:
- in via principale la società P.IVA e Codice Parte_4
Fiscale con o senza la partecipazione di CO P.IVA_1
EL quale socio di fatto e/o apparente;
- in via subordinata la società di fatto tra CO EL, Pt_5
[... e
[...] Parte_2
- in ulteriore subordine, la , a Controparte_3
conferma di quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado;
b) confermata la sentenza di primo grado quanto alla risoluzione contrattuale, condannare i convenuti, ritenuti parti negoziali in accoglimento della domanda sub a), tra loro in solido, a restituire ai ricorrenti, da considerarsi creditori solidali o, in subordine, in ragione della metà ciascuno, la somma di €
19.800,00 versata in data 3.1.2019 (doc. n. 12) a pagamento della fattura n. 18/2018 di data 20.12.2018 (doc. n. 13), con interessi dal 4.1.2019 o, in subordine, dalla domanda al saldo;
c) condannare i convenuti, ritenuti parti negoziali in accoglimento della domanda sub a), tra loro in solido, a risarcire ai ricorrenti, da considerarsi creditori solidali o, in subordine, in ragione della metà ciascuno, i danni patrimoniali derivati dall'inadempimento ai contratti per cui è causa, nella misura di € 6.072,47 o altra che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto o, in subordine, dalla domanda al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
del procuratore di parti appellate , CO Parte_4
EL e Parte_2
In via principale:
5 confermare la sentenza n° 349/2023 emessa dal Tribunale di
Bolzano – Giudice Dott. Laus per quanto espresso in narrativa e conseguentemente confermare la mancata legittimazione passiva della di CO EL e di Parte_4 Pt_2
[...]
In via principale:
Nella denegata ipotesi di ritenere i superiori appellati legittimati passivamente nel presente giudizio, in accoglimento delle ragioni sopra esposte, respingersi la domanda dei Sigg.ri e , in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte degli odierni costituiti ai Sigg.ri e Controparte_1 [...]
a titolo di restituzione di quanto già versato dagli CP_2
stessi a pagamento della fattura n° 18/2018, atteso che alcun ruolo hanno avuto le odierne parti costituite nella realizzazione del mobilio contestato e per le causali indicate in narrativa.
In via principale:
Rigettarsi la domanda di risarcimento danni, formulata da parte nei confronti degli odierni appellati, in Parte_6
quanto generica e non fondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra espresse”.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
6 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. d.d. 28.05.2020 i coniugi e hanno chiesto che Controparte_1 Controparte_2
l'adito Tribunale di Bolzano accertasse l'intervenuta risoluzione ovvero risolvesse il contratto da loro stipulato per la realizzazione di mobili destinati ad arredare i locali della loro abitazione a Laives, con pronuncia da emettere, “anche in
applicazione del principio dell'apparenza e incolpevole
affidamento”, in via alternativa, nei confronti: “in via principale
(del)la società P.IVA e C.F. con Parte_4 P.IVA_1
o senza la partecipazione di CO EL quale socio di fatto e/o
apparente; in via subordinata (del)la società di fatto tra CO
EL, e in ulteriore subordine, Parte_1 Parte_2
(del)la ditta individuale di ”. Parte_1
Hanno, altresì, chiesto, in principalità, che nei confronti di colui che fosse stato individuato come obbligato fosse emessa condanna alla restituzione della somma di € 19.800,00 versata in acconto sul prezzo dei mobili nonché al risarcimento dei danni.
In via subordinata, hanno chiesto l'emissione di condanna all'adempimento del contratto o alla riduzione del prezzo in ragione delle irregolarità della fornitura.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori hanno dedotto quanto segue.
Dopo aver ordinato nel mese di ottobre 2017 un tavolo ed un comò regolarmente consegnati (nel mese di giugno del 2018)
7 e pagati, gli attori il 03.01.2019 hanno bonificato sul c/c intestato a , titolare della “CO Parte_1 Controparte_3
EL di CO RO” l'importo di € 19.800,00 quale anticipo fatturato il 20.12.2018 (fattura n. 18/2018) con riguardo al preventivo d.d. 08.10.2018 relativo alla realizzazione dei mobili per l'arredo dei bagni (grande e piccolo), di tre camere da letto
(una matrimoniale e due per bambini) ed una c.d. colonna lavanderia da collocare sul terrazzo.
Il 23.06.2019 il preventivo definitivo veniva sottoscritto da e con l'indicazione del prezzo Controparte_1 Parte_2
finale di € 30.000,00 ivi incluso il montaggio.
Successivamente alla consegna e all'installazione avvenute a più riprese dei mobili nonché dopo varie denunce di vizi e difformità delle forniture, il 14.09.2019, ha Parte_1
sottoscritto una revisione del precedente preventivo d.d.
23.06.2019 rispetto al quale ha accettato di espungere diversi arredi e di ridurre, pertanto, ad € 19.167,00 il prezzo complessivo della fornitura.
Con nota d.d. 16.10.2019, recapitata in pari data, gli attori, ai sensi dell'art. 1454 c.c., hanno diffidato sia
[...]
sia , in quanto titolare della ditta Parte_4 Parte_1
individuale CO EL di CO RO, a consegnare ed installare entro il 21.11.2019 i mobili indicati nel preventivo modificato il 14.09.2019.
Previo accertamento che era inutilmente decorso il
8 termine assegnato per l'adempimento, gli attori hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento dei danni arrecati alle pareti e ai pavimenti della loro abitazione nel corso dei vari tentativi di installazione del mobilio.
In subordine essi hanno chiesto l'adempimento del contratto con riduzione del prezzo.
2. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti CO EL (in proprio) e Parte_4
deducendo la propria estraneità al rapporto Parte_2
obbligatorio dedotto in causa e sostenuto che parte dello stesso fosse esclusivamente titolare della ditta Parte_1
individuale CO EL di CO RO.
3. Si è costituito anche il convenuto . Parte_1
Egli ha confermato di essere l'unica controparte contrattuale degli attori, ha respinto gli avversari addebiti d'inadempimento e chiesto che venissero disattese le loro domande rispettivamente restitutorie o di adempimento nonché
quella risarcitoria.
In via riconvenzionale ha domandato quanto segue.
Anzitutto ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di corrispettivo per la riparazione del tavolo e del comò di cui alla (prima)
fornitura ordinata nel mese di ottobre 2017.
9 Ha chiesto, inoltre, la condanna delle controparti al saldo della fattura n. 17/2019 d.d. 06.12.2019 per complessivi €
48.750,00 emessa con riguardo alla fornitura di cui al preventivo del mese di ottobre 2018, a detrarre l'acconto già
fatturato (fattura n. 18/2018) e dagli attori bonificato.
In via subordinata ha, infine, chiesto che quanto meno gli venissero riconosciuti gli esborsi per gli effettuati trasporti del mobilio e il corrispettivo per le riparazioni eseguite su richiesta degli attori, il tutto per un importo di € 10.200,00.
4. Convertito il rito, istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale dalle stesse offerta, il Tribunale l'ha decisa con la sentenza n. 349 pubblicata il 02.05.2023.
Il Tribunale ha accertato che era titolare Parte_1
della ditta individuale CO EL di CO RO la controparte contrattuale degli attori con riguardo al rapporto dedotto in giudizio.
Dichiarato che il contratto era stato risolto dagli attori ai sensi rispettivamente dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 130 cod.
consumo, ha condannato alla restituzione Parte_1
dell'acconto versatogli per un importo pari ad € 19.800,00 e respinto tutte le altre domande versate in causa tanto principali, quanto riconvenzionali.
Ha regolato le spese del grado degli attori compensandole interamente rispetto a CO EL (in Parte_4
10 proprio) e e ponendole, invece, per metà a carico Parte_2
di . Parte_1
5. Ad avviso del Tribunale gli attori, bonificando in data
03.01.2019 direttamente sul c/c di l'acconto sul Parte_1
prezzo dei mobili di cui alla fattura n. 18/2018 d.d. 20.12.2018,
avevano dimostrato di avere piena consapevolezza che proprio questi, quale titolare della ditta individuale CO EL di
CO RO, era la loro controparte contrattuale, il che valeva a dimostrare l'inesistenza di un loro affidamento incolpevole circa la costituzione del rapporto con gli altri membri della famiglia ovvero con la società della quale essi facevano parte. Pt_1
Valutando le risultanze istruttorie il Tribunale ha concluso che fosse effettivamente inadempiente Parte_1
per non aver consegnato i mobili riparati ed immuni da vizi e difformità entro il termine del 21.11.2019 che gli attori gli avevano assegnato con la diffida ad adempiere del 16.10.2019.
Ad avviso del Tribunale l'istruttoria evidenziava che, per intero, la controversa fornitura di mobili non era stata consegnata agli attori, sicché a loro ha riconosciuto il diritto alla completa restituzione dell'acconto di € 19.800,00 versato a
. Parte_1
Ha, invece, disatteso la domanda risarcitoria degli attori osservando che le acquisite evidenze istruttorie dimostravano che nella loro abitazione, in corso di ristrutturazione quando sono stati consegnati ed installati i mobili, lavoravano anche
11 altri artigiani sicché non vi era la prova concludente che fosse stato proprio a danneggiare le pareti e i pavimenti Parte_1
mentre eseguiva il montaggio dei mobili.
Infine, ha disatteso anche le domande riconvenzionali di
. Parte_1
Ha ritenuto infondata la richiesta di pagamento di €
1.000,00 per le riparazioni al tavolo e al comò sul rilievo che si trattasse di mobili inerenti alla fornitura ordinata nel 2017 che non era oggetto del presente giudizio.
Il credito portato dalla fattura n. 17/2019 d.d.
06.12.2019 non spettava a perché inerente al Parte_1
contratto di fornitura, del quale era stata dichiarata la risoluzione proprio a causa del suo inadempimento.
6. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
16.06.2023 ha interposto appello che ha svolto tre Parte_1
motivi d'impugnazione.
Gli appellati e si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti ed hanno proposto appello incidentale sulla base di due motivi d'impugnazione diretti anche nei confronti di
[...]
CO EL (in proprio) e che Parte_4 Parte_2
hanno, infatti, evocato in giudizio.
La causa è passata in decisione all'udienza del
12.02.2025.
7. Prioritaria è la trattazione del primo motivo veicolato dall'appello incidentale con il quale gli attori in primo grado
12 ripropongono la questione della legittimazione sostanziale in relazione al rapporto contrattuale dedotto in causa.
Ed infatti, la doglianza investe il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha ritenuto essere Parte_1
l'unica controparte del controverso contratto di fornitura di mobili e, dunque, l'effettivo destinatario delle pretese attoree.
In particolare gli appellanti incidentali si dolgono perché il
Tribunale, nel decidere tale questione, ha valorizzato soltanto la circostanza che essi avevano bonificato l'acconto sul prezzo della fornitura sul c/c intestato esclusivamente a , Parte_1
trascurando di apprezzare tutti gli altri indizi desumibili dal materiale istruttorio, i quali, a loro avviso, darebbero concludente dimostrazione che, in applicazione dei principi sull'apparenza e sull'affidamento incolpevole, il rapporto dedotto in giudizio era imputabile all'esistente ma inattiva ovvero ad una società di fatto della quale Parte_4
facevano parte oltre a , sua sorella e Parte_1 Parte_2
suo padre CO EL.
8. Sulla questione tematizzata dagli attori/appellanti incidentali conviene muovere da C. n. 9250/2006: “La società di
fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di
fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo
esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione
ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente
legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale
13 ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il
soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un
comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del
giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare
del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova
che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo
sociale e quindi non meritevole di tutela”.
Orbene, è opportuno in premessa osservare come nella specie esista effettivamente un ente collettivo, ancorché
inattivo, vale a dire la società di persone Parte_4
della quale, peraltro, non fa più parte CO EL.
Rispetto a risulta, pertanto, del tutto Parte_4
escluso il tema del rapporto societario apparente o di fatto.
Altrettanto effettiva, nel caso di specie, è l'esistenza dell'impresa individuale facente capo a e Parte_1
denominata CO EL di CO RO.
Residua, pertanto, che il tema dell'apparenza e della società di fatto è pertinente unicamente con riguardo alla posizione di CO EL rispetto, alternativamente, all'inattiva della quale non è più formalmente socio, Parte_4
ovvero rispetto ad un rapporto societario da lui, in tesi,
costituito in via di fatto con i figli e Parte_1 Parte_2
Così circoscritta la questione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, vale rilevare che il
Tribunale nella sua pronuncia non ha propriamente
14 decontestualizzato e, quindi, erroneamente disconosciuto l'efficacia indiziante gli indici rivelatori del rapporto societario intercorrente tra i membri della famiglia , tanto più Pt_1
proprio in ragione della constatazione che tale rapporto, come detto, non era affatto apparente, bensì del tutto reale, stante la circostanza che è una società ancora Parte_4
esistente, ancorché inattiva e benché non ne faccia più parte
CO EL.
Piuttosto il Tribunale, nel giudizio sulla titolarità del rapporto dedotto in causa, ha ritenuto dirimente l'evidenza documentale rappresentata dall'indicazione annotata sul menzionato bonifico d.d. 03.01.2019, con la quale gli attori hanno espressamente dichiarato di eseguire il pagamento in favore “di CO EL di CO RO” (cfr. doc. n. 12 degli appellati).
Da questo elemento probatorio ha, quindi, tratto la conclusione che chi aveva effettuato il pagamento, sin dal gennaio del 2019, dunque pressoché sin dall'esordio del rapporto negoziale, sapeva di eseguire la prestazione alla quale era contrattualmente tenuto in favore di in Parte_1
proprio, dunque quale titolare della “CO Controparte_3
EL di CO RO”.
Oltre a tale circostanza ha, altresì, sebbene implicitamente, constatato che nessuna evidenza indicava che del pagamento avesse in qualche modo beneficiato un ente
15 collettivo, vale a dire una società facente capo ai membri della famiglia , della quale fosse in particolare socio di fatto Pt_1
anche CO EL.
Muovendo da queste considerazioni, argomentate appunto sulla base delle risultanze istruttorie, ha quindi concluso che chi aveva effettuato il pagamento in favore di sapeva di aver negoziato con lui la fornitura di Parte_1
mobili.
Il Tribunale ha tratto, cioè, dalle evidenze istruttorie il condivisibile convincimento che, a prescindere dalle sembianze esteriori, gli attori fossero ben consapevoli di aver anticipato il pagamento del prezzo della fornitura in favore di colui al quale avevano conferito l'incarico di realizzare i mobili, nella convinzione che questi l'avrebbe eseguito e che, quindi, solo lui e non, invece, un ente collettivo era la loro controparte negoziale che avrebbe dato esecuzione al rapporto contrattuale.
Il tutto, si ribadisce, al fine di affermare non già
l'inconcludenza degli indici rivelatori di un preteso rapporto societario apparente o di fatto, quanto piuttosto per dimostrare che chi aveva espressamente dichiarato, sin dalla genesi del rapporto, di voler adempiere la propria obbligazione contrattuale in favore e nelle a mani del titolare di un'impresa individuale senza che vi fosse evidenza che di questa prestazione in qualche modo fosse beneficiata un'impresa collettiva, aveva la piena consapevolezza di quale fosse la
16 propria controparte negoziale.
Proprio perché gli appellanti incidentali non hanno specificamente ed efficacemente contrastato la concludenza dell'enunciato ragionamento probatorio del Tribunale in ordine all'inesistenza dell'affidamento incolpevole ma semplicemente contrapposto l'asserita concludenza degli indici rivelatori del rapporto societario apparente ovvero di fatto, vanno qui confermate le ragioni dal primo giudice addotte a sostegno dell'affermata titolarità del rapporto in capo a . Parte_1
Non contraddice questa conclusione nemmeno il rilievo,
effettivamente desumibile dalle risultanze istruttorie, che all'esecuzione del rapporto contrattuale oggetto di giudizio hanno concorso anche i familiari di , vale a dire la Parte_1
sorella ed il padre CO EL. Parte_2
Ed infatti, l'esito istruttorio ha dimostrato unicamente la collaborazione arrecata dai familiari di nella fase Parte_1
appunto esecutiva dell'operazione economica oggetto del presente giudizio.
L'istruzione probatoria non ha invece dimostrato che essi abbiano sistematicamente sostenuto nell'attività Parte_1
d'impresa da lui esercitata in esecuzione di un asserito rapporto societario di fatto intercorso tra lui, CO EL e Pt_2
[...]
Nemmeno ha dimostrato che il suddetto rapporto collaborativo sia avvenuto in esecuzione del rapporto societario
17 già facente capo all'inattiva della quale Parte_4
fosse socio di fatto lo stesso CO EL.
Non risulta, in altre parole, concludentemente sostanziato l'assunto che la specifica operazione economica dedotta in giudizio sia stata condotta da un'impresa societaria apparente o di fatto e ciò per la decisiva ragione che il mero sostegno collaborativo da parte dei familiari di Parte_1
limitatamente alla fase esecutiva dell'affare di per sé non è
indice univoco dell'assunzione da parte loro del rischio d'impresa, che tipicamente contraddistingue questa particolare attività economica, vale a dire della loro volontà di partecipare alla gestione della società di persone beneficiando degli utili e sopportando le perdite da questa generati.
Questa valutazione vale anche con riguardo alla particolare posizione assunta da tenuto conto Parte_2
che essa, in data 23.6.2019, con il committente CP_1
ha sottoscritto il preventivo relativo alla contestata
[...]
fornitura di mobili.
La comprovata gestione di un singolo atto negoziale non evidenza certo la sua sistematica intromissione nell'esercizio dell'attività d'impresa del fratello e, dunque, è semmai Pt_1
univocamente indiziante dell'esistenza non tanto di un rapporto societario, quanto piuttosto di un rapporto di rappresentanza.
Infine, la constatazione che, all'esito dell'istruttoria,
nemmeno gli stessi attori abbiano saputo precisamente stabilire
18 ed indicare quale tra gli enti collettivi, reali o apparenti, da loro evocati in giudizio fosse l'unico effettivo titolare del rapporto contrattuale dedotto in causa depone, quale argomento di prova, nel senso che questi sono in realtà estranei alla controversa obbligazione, la quale, per le qui condivise ragioni esposte dal Tribunale, fa capo soltanto a . Parte_1
9. Ma al di là delle recepite valutazioni espresse dal
Tribunale, resta il fatto che, una volta accertata - come richiesto ed ottenuto dagli attori in primo grado – l'avvenuta caducazione del titolo contrattuale in base al quale essi hanno eseguito l'impugnato pagamento dell'acconto sul prezzo della fornitura,
la conseguente domanda restitutoria da loro svolta si qualifica,
evidentemente, come condictio indebiti (art. 2033 c.c.).
E nella specie è indiscusso che l'indebito pagamento è
stato eseguito mediante un bonifico su un c/c intestato esclusivamente a e a nessun altro. Parte_1
E, come già detto, non vi è alcuna evidenza che del pagamento abbia concretamente beneficiato un qualche ente societario, reale o apparente, facente capo ai membri della famiglia . Pt_1
Ciò posto e nonostante tale evidenza, gli attori non hanno mai spiegato la ragione perché con riguardo a quest'obbligazione, appunto di tipo meramente restitutorio,
possa configurarsi una responsabilità solidale in capo anche a soggetti diversi da chi, comprovatamente, risulta essere l'unico
19 accipiens.
Anche per questa ragione il motivo d'impugnazione va,
pertanto, disatteso.
10. Correlato al primo motivo dell'appello incidentale è il terzo motivo dell'appello principale.
L'appellante si duole essenzialmente per il Parte_1
fatto che il Tribunale, non avendo anticipatamente definito la questione afferente alla titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, avrebbe menomato il suo diritto alla prova.
La personale partecipazione al giudizio dei suoi familiari quali parti convenute, in particolare di e di Parte_2
CO EL, gli ha precluso, infatti, la possibilità di farli assumere come testimoni condizionando a proprio sfavore il risultato istruttorio.
L'appellante completa la doglianza censurando l'opzione del Tribunale di assumere i testi da lui indotti in via delegata
(art. 203 c.p.c.), in quanto residenti fuori dalla propria circoscrizione, a differenza del teste avversario assunto CP_4
direttamente, benché anch'egli non fosse residente nel circondario.
9. Va condivisa la decisione del Tribunale di non estromettere dal presente giudizio le parti convenute
[...]
e CO EL. Parte_4 Parte_2
A parte la considerazione che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi codificate di estromissione della parte dal
20 giudizio (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.), è dirimente il rilievo che nella specie gli attori in primo grado hanno proposto nei confronti delle parti evocate in giudizio un c.d. cumulo alternativo soggettivo di domande affinché ne venisse accolta l'una o l'altra, ma non tutte.
Ciò ha dato e dà luogo ad un litisconsorzio alternativo passivo che ha vincolato il Tribunale ed ora vincola questa
Corte a decidere con pronuncia idonea a passare in giudicato,
previo espletamento della necessaria attività istruttoria, chi sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in causa,
senza ovviamente che sia possibile estromettere dal giudizio una delle parti convenute prima che questa questione venga decisa.
10. Quanto all'escussione in via delegata dei soli testi indotti dall'appellante va rammentato che si tratta di una decisione rimessa alla discrezionalità del Tribunale che va orientata secondo considerazioni inerenti al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia e speditezza (cfr. C. n.
11394/2005), in relazione alle quali il mezzo d'impugnazione in disamina non deduce alcun effettivo rilievo.
Peraltro, nessuna obiezione ha mosso l'odierno appellante nemmeno in primo grado, posto che non risulta che egli si sia mai opposto all'assunzione dei propri testi in via delegata.
Deriva che va disatteso nella sua interezza il motivo d'impugnazione.
21 11. Il primo motivo d'impugnazione dell'appellante principale è rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti relativi alla
seconda fornitura di mobili e conseguente errata dichiarazione di
risoluzione del contratto di specie”.
Il motivo investe il capo decisorio con il quale il Tribunale
ha dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura di mobili ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 130 cod.
consumo.
Afferma l'appellante che, sulla base dell'esito istruttorio,
le irregolarità dei mobili da lui forniti fossero di lieve entità e di averle perfettamente rimediate come del resto richiesto dagli stessi committenti con la diffida ad adempiere d.d. 16.10.2019.
Prosegue sostenendo di aver eseguito le riparazioni entro la data assegnatagli per l'adempimento del 21.11.2019 e di non aver potuto consegnare il mobilio riparato per l'ingiustificato rifiuto dei committenti di riceverlo, come si desumerebbe dallo scambio epistolare intercorso nella fase stragiudiziale tra i legali delle parti, che il Tribunale ha erroneamente omesso di considerare pur essendo stato acquisito.
Conclude l'appellante principale deducendo che il
Tribunale ha errato anche laddove ha ritenuto di poter dichiarare la risoluzione dell'intero contratto di fornitura sull'inveritiero presupposto che nessun mobile fosse stato consegnato ai committenti, circostanza che essi stessi avevano invece smentito ammettendo di detenere ancora alcuni arredi.
22 Le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
12. In premessa occorre tenere presente che il rapporto contrattuale per cui è causa è soggetto alla disciplina consumeristica applicandosi alla fattispecie la disposizione dell'art. 128 cod. consumo (“Il presente capo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni
di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”).
Nella specie il professionista non contesta che fossero irregolari i beni da lui forniti e di avere, conseguentemente,
proceduto alla loro riparazione secondo la richiesta formalizzata per iscritto dai consumatori.
È poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “In tema di vendita di beni di consumo affetti da
vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non
siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il
consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o
riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se
le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire
per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur
in presenza di un difetto di lieve entità” (cfr. ad es. C. n.
3696/2022 e n. 10453/2020).
23 Deriva che, se il professionista non adempie alla richiesta di riparazione nel termine assegnatoli, la risoluzione del contratto va dichiarata anche se sono di lieve entità le riscontrate irregolarità.
13. Tanto chiarito, nella specie il professionista allega di aver effettuato la riparazione dei mobili viziati ma di non averli potuti consegnare perché i consumatori indebitamente pretendevano che egli li trasportasse al loro domicilio e provvedesse anche ad installarli, prestazioni queste che non erano contrattualmente dovute e egli avrebbe reso solo dietro il pagamento di un congruo corrispettivo.
Sul punto occorre muovere dal rilievo che nella versione datata 23.06.2019 del contratto scritto di fornitura è
espressamente compresa nel prezzo la prestazione del montaggio dei mobili (cfr. doc. n. 23 degli appellati nella parte scritta in nero).
Alla successiva riduzione della fornitura concordata il
14.09.2019 (cfr. doc. n. 23 cit. nella parte scritta in blu) le parti si sono determinate dopo che erano state contestate le irregolarità dei mobili che il professionista, come da contratto,
aveva consegnato e montato al domicilio dei consumatori.
La modifica contrattuale d.d. 14.09.2019 è, pertanto,
consistita nella riduzione meramente quantitativa e non anche qualitativa della fornitura in precedenza concordata il
23.06.2019, atteso che, come si ricava inequivocamente dal
24 testo contrattuale, le parti si sono limitate ad espungere dal preventivo alcuni arredi originariamente ordinati.
Ciò a significare che qualitativamente le prestazioni, per la parte che i contraenti il 14.09.2019 hanno concordato di mantenere, non divergevano da quelle da loro già accettate il
23.06.2019.
Con la conseguenza da quanto premesso che il professionista, senza spese aggiuntive per i consumatori, era tenuto al montaggio dei mobili nel ridotto numero stabilito il
14.09.2019 e, quindi, anche a trasportarli al loro domicilio.
Questa conclusione è ulteriormente accreditata dalla constatazione che entro il termine assegnatogli con la diffida ad adempiere d.d. 16.10.2019 il professionista avrebbe dovuto rimediare ad una prestazione viziata, che egli, cioè, aveva eseguito in violazione dell'accordo d.d. 23.06.2016 e che,
pertanto, era obbligato a rinnovare secondo i termini contrattuali a quella data concordati, come detto, comprensivi del montaggio.
14. Il professionista appellante ha contestato la decisione del Tribunale per avere dichiarato la risoluzione dell'intero contratto benché fosse incontestato che i consumatori avevano trattenuto alcuni dei mobili loro forniti.
In particolare, egli menziona i seguenti arredi: 1) i mobili collocati sul terrazzo;
2) il mobile del bagno grande e piccolo con relativo specchio;
3) una porta interna;
4) un tavolo.
25 15. In premessa occorre osservare che “La risoluzione
parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod.
civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è
possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando
il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del
giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per
violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa
infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità,
quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga
un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come
bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti” (così C.
n. 16556/2013 C. n. 10700/2005 e C. n. 23657/2004).
È, dunque, ammissibile la risoluzione parziale del contratto a condizione che sia frazionabile il relativo oggetto.
Nella specie, per la verità, nel suo motivo d'appello il professionista non ha spiegato se sia realmente possibile una destrutturazione della fornitura dei mobili d'arredamento in relazione alle singole componenti per le quali pretende il pagamento, non avendo egli né allegato, né dimostrato che esse,
singolarmente considerate, sono idonee a mantenere una propria autonomia funzionale.
Ma a prescindere da questo rilievo valgono comunque le seguenti considerazioni.
I consumatori appellati obiettano, anzitutto, che il mobile del bagno grande non è stato consegnato perché espunto dal
26 preventivo in seguito all'accordo modificativo d.d. 14.09.2019, il che trova conferma nella richiamata evidenza documentale (doc.
n. 23 cit.).
Quanto al tavolo gli appellati oppongono che si tratta di quello consegnato e pagato in esecuzione della fornitura ordinata nel 2017 ed in effetti nel preventivo d.d. 23.06.2019,
come modificato il 14.09.2019 non è menzionato alcun tavolo.
Quanto agli arredi collocati sul terrazzo non è contestato dal professionista (cfr. p. 3 e p. 4 dell'atto di citazione in appello) che poco dopo la loro consegna avvenuta il 20.12.2018
si sono manifestati dei problemi di chiusura delle ante nonché
delle crepe nella laccatura.
In base all'art. 132 cod. consumo, nella versione ratione
temporis vigente, “si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Poiché nella specie si è trattato di mobili contrattualmente destinati ad essere collocati in terrazzo e,
dunque, per definizione all'aperto, deve ragionevolmente concludersi che le irregolarità riscontrate, in particolare quella alla laccatura, siano dipese da un vizio originario del prodotto evidentemente trattato con una vernice inidonea e non siano,
invece, dipese dall'impropria destinazione al terrazzo che ne hanno fatto i consumatori.
27 Il bene non è stato riparato dal professionista che neppure ne ha allegato e dimostrato la riparabilità, sicché in
parte qua va confermata la dichiarata risoluzione contrattuale.
Quanto al mobile del bagno piccolo gli appellati consumatori deducono che la problematica afferiva allo specchio che lo stesso professionista ha allegato di aver installato per poi smontarlo e riportarlo in laboratorio perché
non correttamente sagomato (cfr. p. 5 dell'atto di citazione in appello).
Il professionista non ha invece dimostrato di aver effettuato la riparazione dello specchio, sicché il mobile del bagno piccolo senza l'accessorio non è funzionale e quindi accettabile.
Infine, in ordine alla porta, lo stesso professionista riconosce di averla riportata in laboratorio per averla lui stesso danneggiata nel corso del montaggio per poi reinstallarla (p. 5
atto di citazione in appello).
Sta di fatto che le controparti denunciano la persistenza di problemi strutturali al manufatto documentando fotograficamente l'allegazione (doc. 16) e richiamando le deposizioni rese dai testi (in risposta al cap. 21): “Sì è CP_2
vero in sostanza era stata dimensionata male la porta. C'è il
binario con un pomello al centro che urtava e lì ha ceduto”) e
(sempre in risposta al cap. 21): “Sì è vero. Si rompe CP_4
sempre perché c'è un problema sulla guida interna inferiore alla
28 porta. Ho constatato il problema qualche giorno dopo il
montaggio”).
Il professionista, pertanto, nonostante la riparazione rinnovata installazione del manufatto non è stato in grado di dimostrare di aver fornito il bene correttamente funzionante,
sicché anche in questo caso merita conferma la dichiarata risoluzione.
16. Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Errata pronuncia in riferimento alla domanda riconvenzionale
proposta in primo grado da ”. Parte_1
La doglianza si riferisce al mancato riconoscimento dell'importo di € 1.000,00, dal professionista preteso a remunerazione della riparazione di un tavolo, nonché del saldo,
quanto meno parziale della fattura n. 17/2019 d.d. 06.12.2019
per complessivi € 48.750,00.
17. Quanto alla riparazione del tavolo, sulla base della deposizione resa dal teste , che si è occupato della Tes_1
relativa laccatura e secondo il quale egli avrebbe reso gratuitamente la prestazione riparatoria, il Tribunale ha escluso che fosse dovuto alcun corrispettivo.
L'appellante obietta che solo la verniciatura fosse gratuita e non invece gli altri rifacimenti da lui eseguiti.
In proposito occorre osservare come le parti non abbiano mai concordato un prezzo per i rifacimenti ed anzi i consumatori appellati sostengano che essi fossero dovuti dal
29 professionista in quanto il manufatto era in garanzia.
Peraltro, è dirimente il rilievo che l'appellante giustifichi la pretesa deducendo, testualmente “la superiore richiesta di
pagamento trae origine da altre e più complesse prestazioni poste
in essere dallo stesso ”, senza, tuttavia, specificare Parte_1
in che cosa siano consistite queste prestazioni.
Deriva che, nell'inconcessa ipotesi in cui sia effettivamente dovuta una remunerazione per i rifacimenti del tavolo, in difetto di un accordo delle parti sul prezzo ed in mancanza dell'allegazione nonché della prova dell'effettiva natura e consistenza delle prestazioni rese, una quantificazione del relativo corrispettivo è del tutto preclusa.
18. Quanto al saldo della fattura n. 17/2019 d.d.
06.12.2019, è di tutta evidenza che essa è stata emessa quando ormai era scaduto il termine di adempimento d.d. 21.11.2019
ed era perciò risolto il contratto di fornitura.
Nulla può pretendere, dunque, il professionista per le prestazioni ivi esposte.
Tanto meno è dovuta alcuna remunerazione per l'attività
di trasporto e di montaggio dei mobili atteso che i relativi oneri,
per le ragioni sopra spiegate, era concordati come inclusi nel prezzo complessivo della fornitura.
19. Residua la trattazione del secondo motivo d'impugnazione degli appellanti incidentali, con il quale essi si dolgono perché il Tribunale non ha riconosciuto il diritto
30 risarcitorio con riguardo ai danni arrecati alle pareti e al pavimento della loro abitazione nel corso del montaggio dei mobili.
In particolare, essi lamentano il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale, secondo il quale l'istruttoria avrebbe evidenziato che al momento dell'installazione dei mobili nell'appartamento degli attori lavoravano anche altri artigiani,
sicché non vi era certezza su chi fosse l'autore dei danneggiamenti.
Essi oppongono la deposizione resa dal teste dalla CP_4
quale emerge che i danneggiamenti sono stati accertati in corrispondenza proprio dei punti dove era avvenuto il montaggio dei mobili.
Argomentano, inoltre, che l'appartamento, come evidenziato dal risultato istruttorio, era stato sottoposto ad un'opera di ristrutturazione e da tanto era deducibile la prova logica che la consegna ed il montaggio dei mobili potevano essere avvenuti solo dopo il completamento di tutti i lavori,
dunque, quando gli artigiani avevano terminato i loro interventi ed avevano lasciato il cantiere.
Il danno, del quale chiedono la riparazione, andrebbe, a loro avviso, quantificato nell'importo di € 6.072,47, di cui €
1.877,47 per il ripristino delle pareti ed € 4.195,00 per la riparazione dei pavimenti.
Ai fini della liquidazione del risarcimento essi non hanno,
31 tuttavia, documentato alcun esborso ma hanno prodotto un estratto dal consuntivo delle opere di ristrutturazione (doc. n.
11 degli appellati) ed un preventivo sul costo dell'intervento riparatore del pavimento (doc. n. 48 degli appellati).
Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
20. A prescindere dalla questione della prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, nella specie mancano gli elementi per poter correttamente liquidare il danno dedotto dagli appellanti incidentali.
Come detto, essi hanno fornito la prova dei danneggiamenti imputati alla controparte mediante le acquisite evidenze fotografiche e le assunte deposizioni testimoniali ma non hanno documentato gli esborsi sostenuti per ripararli.
Questo vale per il ripristino tanto dei pavimenti, quanto delle pareti.
Con riguardo a queste ultime, in particolare, non vale certo il dimesso estratto del consuntivo delle opere di ristrutturazione che di per sé non documenta alcun avvenuto pagamento.
Ma anche se fossero stati effettivamente sostenuti degli esborsi, dell'entità degli stessi manca la prova, sicché è
preclusa la possibilità di verificarne l'effettiva congruità proprio a causa dell'assenza di ogni possibile elemento di controllo e di riscontro.
Quanto, infine, al dimesso preventivo di spesa vale il
32 richiamo a C. n. 11765/2013 secondo la quale “il preventivo di
spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di
contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del
"quantum debeatur"”.
D'altra parte, la tipologia del danno dedotto non denota l'impossibilità di procedere alla relativa liquidazione sulla base di elementi oggettivi non altrimenti acquisibili se non mediante un'indagine tecnica ovvero ricorrendo ad una quantificazione equitativa.
L'indisponibilità di affidabili elementi sulla base dei quali poter quantificare il danno conduce, pertanto, al rigetto della domanda risarcitoria.
21. Attesa l'infondatezza delle impugnazioni tanto principale, quanto incidentale va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti appellanti.
In ragione del principio della soccombenza gli appellanti incidentali vanno invece gravati delle spese del grado in favore gli appellati da loro evocati in giudizio.
Stante la non complessità delle questioni tematizzate con l'appello incidentale relativo alla questione del rapporto societario apparente o di fatto, esse sono liquidate sulla base dei parametri minimi relativi ad un valore di causa di €
25.872,47, con esclusione della fase decisoria essendosi gli
33 appellati, in tale sede, limitati a ribadire le difese da loro già
articolate nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, appellanti incidentali, nonché CP_2 Parte_4
CO EL e appellati, avverso la sentenza n. Parte_2
349/2023 del 02.05.2023 del Tribunale di Bolzano così
provvede:
1. disattende gli appelli principale ed incidentale;
2. dichiara interamente compensate le spese del grado tra e nonché ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
3. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro a rifondere a CO EL e Parte_4 Pt_2
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
1.028,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte degli Parte_1
appellanti incidentali e , ai Controparte_1 Controparte_2
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
34 l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 21.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
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