Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 664 / 2025
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI RIENZO FRANCA ) che la rapp.ta e difende in C.F._2 virtù di procura su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 28-01-2025 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 24-02-2023 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• Diabete mellito tipo II con complicanze microangiopatiche gravi per comparsa di insufficienza renale cronica in trattamento con dialisi peritoneale e Arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori: cod 9311 valutazione 90%; tali patologie, ad avviso del ctu non compromettono l'autosufficienza della perizianda sia in riferimento alla capacità di deambulare autonomamente, sia in riferimento alla capacità di far fronte alle comuni esigenze della vita quotidiana.
In ordine alle note critiche presentate dal ctp nella in sede di svolgimento delle operazioni peritali, l'ausiliare del Giudice ha replicato che Per quanto attiene alla deambulazione questa non solo è facilmente obiettivabile ma si fa presente che da nessuna parte nella documentazione agli atti è presente certificazione che accerti una qualsiasi limitazione della deambulazione (non sono presenti certificazioni fisiatriche
e/o ortopediche).
La perdita dell'autosufficienza si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale degli atti quotidiani della vita viene a mancare
e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana.
Ora per atti di quotidiani della vita si intende la capacità di lavarsi e vestirsi autonomamente, di usare il gabinetto, di alzarsi e sedersi sulla sedia e di alimentarsi.
Nel caso in esame gli atti quotidiani della vita, come precedentemente descritto, non vengono a mancare ma risultano conservati, difatti la necessità di dialisi peritoneale non rappresenta un limite per lo svolgimento in autonomia dei suindicati atti.
Le argomentazioni svolte dal ctu sono logiche, adeguatamente motivate, scevre di vizi logici o motivazionali, sicchè esse risultano pienamente condivisibili. Esse non consentono di ritenere sussistente in capo a parte ricorrente il requisito sanitario previsto per la indennità di accompagnamento.
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante, nel ricorso in opposizione si è limitata a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti in guisa da indurre il giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non avendo parte ricorrente prodotto la dichiarazione sostitutiva ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.800,00.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)