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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8340/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8340 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 10.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 29.10.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alessandro Operetto e Giulio Abbate, giusta procura allegata all'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Operetto, sito in Napoli, al Corso Bruno Buozzi, n. 128;
-ATTRICE-
CONTRO
C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Mauro Dello Iacono, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Valentino Torio (SA), al Corso Umberto I, 5;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2018, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società per i CP_1 danni subiti dagli impianti siti nei locali della in Sant'Anastasia, in Via dei Ciliegi n. 12, Pt_1
a seguito dell'incendio divampato in data 12.04.2017 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni de quibus complessivamente quantificati in € 12.554,27, oltre vittoria di spese di lite, con attribuzione ai patroni costituiti, in qualità di antistatari, ex art. 93 c.p.c. Quanto ai fatti di causa, si rileva, brevemente, che parte istante ha dedotto che in data 12.04.2017 in uno dei locali della sua officina, si era sviluppato accidentalmente un incendio, che era stato placato solo dopo un considerevole lasso temporale, mediante l'aiuto dei vicini occorsi, a fronte dell'inoperatività della quasi totalità degli estintori e degli idranti in uso alla medesima società. In particolare, parte attrice ha allegato che, in data 13.02.2017, gli estintori e gli idranti di cui sopra erano stati tutti sottoposti al controllo e alla verifica da parte dai tecnici della società in CP_1 virtù del contratto di manutenzione stipulato con la medesima società - a cadenza semestrale - e in corso di efficacia. Ebbene, a fronte dell'incendio divampato, parte attrice - premesso di svolgere attività di vendita, noleggio e riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, come da visura camerale in atti - ha dedotto la rovina e il grave danneggiamento di una serie di attrezzature in uso alla società , in particolare, l'impianto di preparazione per Pt_1 la verniciatura dei carrelli elevatori, compresi gli strumenti di aspirazione e levigazione, rendendosi, pertanto, necessario l'acquisto di un nuovo impianto dal costo complessivo di € 12.455,27. Sulla base dell'asserita responsabilità della società convenuta, parte istante ha, altresì, asserito di aver inviato tramite raccomandata A/R, in data 24.04.2017, lettera di messa in mora, onde ottenere il risarcimento dei danni de quibus. Ulteriormente, al fine di compulsare una conciliazione bonaria della lite aveva provveduto, in data19.05.2018 ad inoltrare alla società a mezzo raccomandata A/R, invito CP_1 alla stipula di negoziazione assistita che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo a fronte della mancata accettazione di parte convenuta.
Tanto premesso, parte istante ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. Incardinatosi il contraddittorio, alla prima udienza ex art. 183, c.p.c. del 21.03.2019, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e la sua mancata costituzione in giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 16.04.2020, si è costituita in giudizio tardivamente la società convenuta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto citazione ex art. 164 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della ricostruzione attorea sia in relazione all'an che al quantum debeautur. Sul punto, in particolare, parte convenuta ha eccepito che a fronte del denunciato incendio da parte della società aveva provveduto a notiziare la propria compagnia assicuratrice, la Pt_1
in applicazione della relativa polizza n. 00581- Controparte_2
07-00207800, la quale ricevuta la comunicazione di sinistro, a sua volta aveva provveduto ad aprire la posizione di sinistro n. 00581-2017-000000061, nonché a nominare, quale perito fiduciario, lo
Studio “ che, conseguentemente, era intervenuto presso l'opificio della Società attrice e - Pt_2 visionati i locali della società istante, verificato che gli estintori erano mancanti di spinetta di sicurezza e scarichi di polvere (sintomo quindi di utilizzo), rilevato, altresì, che la società attrice non aveva provveduto a segnalare l'incendio in esame ai competenti Vigili del Fuoco, considerato, pure lo stato di degrado per oggettivo uso degli impianti asseritamente danneggiati – aveva ritenuto che il danno da incendio alla cappa e particolarmente del motore di aspirazione non era da porsi in correlazione con la presunta inefficienza degli estintori a polvere, rilevato che, pure laddove perfettamente funzionati l'incendio in se per sé non avrebbe risparmiato il danneggiamento del motore medesimo ed aveva stimato i danni in complessivi € 5.07,00,
Tanto evidenziato parte convenuta, ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. A fronte della tardiva costituzione della con ordinanza del 22.06.2021 è stata revocata CP_1 la dichiarazione di contumacia. La causa, in assenza di attività istruttoria, ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 10.07.2025, celebrata innanzi alla scrivente
Magistrato, (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, termini venuti a scadere in data 29.10.2025, così giungendo alla decisone del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da rituale invito alla stipula di negoziazione assistita, ex art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., in l. 10 novembre 2014, n. 162, all'art. 3, e successive modificazioni (si v. raccomandata
A/R inoltrata alla società convenuta in data 19.05.2018 e comunicata in data 23.05.2018).
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 11751 del 15 maggio 2013). Ebbene, nel caso de quo la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata sia in relazione al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. Parte istante ha, infatti, proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda sulla base dei quali ha rassegnato le relative conclusioni.
3. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
3.1 In via preliminare, è da specificarsi che parte attrice ha agito in giudizio deducendo la responsabilità della società convenuta da inesatto adempimento in relazione al contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio (estintori ed idranti) stipulato con la società convenuta e a cadenza semestrale. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data 13.02.2017 i dispositivi de quibus erano stati oggetto di verifica con esito positivo da parte dei tecnici della società convenuta incaricata;
tuttavia, durante l'incendio del 12.04.2017 divampato presso i locali della Parte_1
i medesimi dispositivi non erano risultati funzionanti, di talché, a causa delle difficoltà e dei tempi incontrati per placare le fiamme erano stati danneggiati una serie di impianti in uso alla società attrice.
In diritto, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è da ritenersi che parte istante abbia positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c., allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
In particolare, è da ritenersi pacifico, in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., che le parti avessero stipulato un contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio, secondo il quale, a cadenza semestrale, la era chiamata a verificare l'efficienza della strumentazione antincendio Parte_3 in uso alla società istante. Altresì, parimenti incontestato, nonché enucleabile per tabulas, è
l'intervento di verifica effettuato dai tecnici della società convenuta in data 13.02.2017 presso i locali della società difatti, dal verbale accluso alla produzione di parte istante, sottoscritto dal Pt_1 tecnico antincendio della società convenuta, emerge l'esito positivo dei controlli effettuati su 9 estintori a polvere, 2 estintori a schiuma e 3 idranti mod. UNI 45 (si v. all. n. 4 della produzione attorea). Ciò, del resto, emerge anche dalla fattura pari ad € 126,88, emessa in data 14.02.2017 dalla società nei confronti della società istante, in relazione all'intervento effettuato presso i CP_1 locali della in Sant'Anastasia, Via del Ciliegio n. 12, in esecuzione del contratto n. Pt_1
030788/AF/001/0716 (si v. doc. 5 della produzione di parte attrice). Ancora, dalla produzione di parte istante, è enucleabile la nota di credito n. 2484/2017, effettuata dalla società convenuta nei confronti della in data 18.12.2017, pari ad € 126,88, a storno della precedente fattura emessa Parte_1 per gli interventi di verifica oggetto di giudizio (si v. doc. 6). Ulteriormente, risultano accluse alla produzione di parte attrice le foto dei locali di Sant'Anastasia, in Via del Ciliegio n. 12, a seguito dell'incendio divampato in data 12.04.2017 ove emerge l'ammaloramento di una serie di attrezzature ed impianti in uso alla società istante;
altresì, in atti è presente la fattura emessa dalla società Digicolor snc, in data 12.06.2017, nei confronti della per la vendita di un nuovo impianto per Parte_1 la verniciatura dei carrelli elevatori, unitamente agli strumenti per la aspirazione e levigazione, pari ad € 12.455,27 (si v. doc. 10 della produzione attorea).
Diversamente, parte convenuta non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c., non avendo allegato, né tanto meno provato, fattori estintivi, impeditivi o eliminativi della pretesa creditoria azionata dalla società istante. Per vero, infatti, parte convenuta si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti come operata dalla società attrice, deducendo, da un lato, l'effettivo utilizzo da parte della società istante degli estintori in suo possesso perché privi della spinetta di sicurezza e scarichi di polvere, sintomo di utilizzo;
dall'altro, ha eccepito il mancato intervento dei Vigili del Fuoco;
infine, ha depositato, unitamente all'atto di costituzione in giudizio, una perizia tecninca redatta dal perito fiduciario della propria società assicuratrice,
Controparte_2
In via preliminare, è da precisare che dal mancato intervento dei Vigili del Fuoco suoi luoghi interessati dall'incendio della società istante, non può farsi discendere l'erosione del diritto alla prestazione risarcitoria, considerato che la medesima verificazione dell'evento per cui è causa non è stata contestata da parte convenuta. Peraltro, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, il verbale dei vigili del fuoco, ove presente, “è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice”, non rivestendo “valore certificativo in ordine alla scaturigine dell'incendio, che non costituisce, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti” (si v. Cass., sentenza n. 27314 del 17 novembre 2018).
In secondo luogo, del tutto sfornita di documentazione probatoria a conforto è la deduzione di parte convenuta di corretto utilizzo e funzionamento degli estintori ed idranti in uso alla società istante.
Infine, quanto alla consulenza del perito fiduciario della compagnia assicuratrice di parte convenuta,
è da rilevare, trattandosi di perizia stragiudiziale proveniente da un soggetto terzo ed estraneo al giudizio, che la stessa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (si v. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 33503 del 27 dicembre 2018).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, rilevato, da un lato, che parte convenuta non ha concretamente allegato, né provato, fattori impeditivi e/o eliminativi del diritto azionato dalla società attrice;
verificato, dall'atro, l'an della pretesa creditoria azionata da parte istante, deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto al risarcimento del danno da inesatto adempimento, complessivamente quantificato in € 12.455,27 come da fattura emessa dalla società
Digicolor snc, in data 12.06.2017, nei confronti della per la vendita di un nuovo Parte_1 impianto per la verniciatura dei carrelli elevatori, unitamente agli strumenti per la aspirazione e levigazione - per vero, non contestata, nemmeno genericamente, da parte convenuta.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando il capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass. 19 gennaio 2022 n. 1627).
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995
n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla società attrice l'importo di euro 3.467,72, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 10.370,75 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di aprile 2017.
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 13.838,47.
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, in assenza di notula spese depositata dai patroni della parte attorea vittoriosa, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella versione ratione temporis applicabile, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), ai parametri medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo ed escludendosi la fase istruttoria in quanto non svoltasi, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte istante, in qualità di anticipatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, accertato l'inesatto adempimento della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio in uso alla società istante, condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 13.838,47, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. condanna in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, in favore di CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., che quantifica in € 3.397,00, per compenso (di cui € 919,00 per la Parte_1 fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) e in € 264,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Alessandro Operetto e Giulio
Abbate, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8340 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 10.07.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data 29.10.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alessandro Operetto e Giulio Abbate, giusta procura allegata all'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Operetto, sito in Napoli, al Corso Bruno Buozzi, n. 128;
-ATTRICE-
CONTRO
C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Mauro Dello Iacono, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Valentino Torio (SA), al Corso Umberto I, 5;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2018, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società per i CP_1 danni subiti dagli impianti siti nei locali della in Sant'Anastasia, in Via dei Ciliegi n. 12, Pt_1
a seguito dell'incendio divampato in data 12.04.2017 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni de quibus complessivamente quantificati in € 12.554,27, oltre vittoria di spese di lite, con attribuzione ai patroni costituiti, in qualità di antistatari, ex art. 93 c.p.c. Quanto ai fatti di causa, si rileva, brevemente, che parte istante ha dedotto che in data 12.04.2017 in uno dei locali della sua officina, si era sviluppato accidentalmente un incendio, che era stato placato solo dopo un considerevole lasso temporale, mediante l'aiuto dei vicini occorsi, a fronte dell'inoperatività della quasi totalità degli estintori e degli idranti in uso alla medesima società. In particolare, parte attrice ha allegato che, in data 13.02.2017, gli estintori e gli idranti di cui sopra erano stati tutti sottoposti al controllo e alla verifica da parte dai tecnici della società in CP_1 virtù del contratto di manutenzione stipulato con la medesima società - a cadenza semestrale - e in corso di efficacia. Ebbene, a fronte dell'incendio divampato, parte attrice - premesso di svolgere attività di vendita, noleggio e riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, come da visura camerale in atti - ha dedotto la rovina e il grave danneggiamento di una serie di attrezzature in uso alla società , in particolare, l'impianto di preparazione per Pt_1 la verniciatura dei carrelli elevatori, compresi gli strumenti di aspirazione e levigazione, rendendosi, pertanto, necessario l'acquisto di un nuovo impianto dal costo complessivo di € 12.455,27. Sulla base dell'asserita responsabilità della società convenuta, parte istante ha, altresì, asserito di aver inviato tramite raccomandata A/R, in data 24.04.2017, lettera di messa in mora, onde ottenere il risarcimento dei danni de quibus. Ulteriormente, al fine di compulsare una conciliazione bonaria della lite aveva provveduto, in data19.05.2018 ad inoltrare alla società a mezzo raccomandata A/R, invito CP_1 alla stipula di negoziazione assistita che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo a fronte della mancata accettazione di parte convenuta.
Tanto premesso, parte istante ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. Incardinatosi il contraddittorio, alla prima udienza ex art. 183, c.p.c. del 21.03.2019, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e la sua mancata costituzione in giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 16.04.2020, si è costituita in giudizio tardivamente la società convenuta che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto citazione ex art. 164 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della ricostruzione attorea sia in relazione all'an che al quantum debeautur. Sul punto, in particolare, parte convenuta ha eccepito che a fronte del denunciato incendio da parte della società aveva provveduto a notiziare la propria compagnia assicuratrice, la Pt_1
in applicazione della relativa polizza n. 00581- Controparte_2
07-00207800, la quale ricevuta la comunicazione di sinistro, a sua volta aveva provveduto ad aprire la posizione di sinistro n. 00581-2017-000000061, nonché a nominare, quale perito fiduciario, lo
Studio “ che, conseguentemente, era intervenuto presso l'opificio della Società attrice e - Pt_2 visionati i locali della società istante, verificato che gli estintori erano mancanti di spinetta di sicurezza e scarichi di polvere (sintomo quindi di utilizzo), rilevato, altresì, che la società attrice non aveva provveduto a segnalare l'incendio in esame ai competenti Vigili del Fuoco, considerato, pure lo stato di degrado per oggettivo uso degli impianti asseritamente danneggiati – aveva ritenuto che il danno da incendio alla cappa e particolarmente del motore di aspirazione non era da porsi in correlazione con la presunta inefficienza degli estintori a polvere, rilevato che, pure laddove perfettamente funzionati l'incendio in se per sé non avrebbe risparmiato il danneggiamento del motore medesimo ed aveva stimato i danni in complessivi € 5.07,00,
Tanto evidenziato parte convenuta, ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. A fronte della tardiva costituzione della con ordinanza del 22.06.2021 è stata revocata CP_1 la dichiarazione di contumacia. La causa, in assenza di attività istruttoria, ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 10.07.2025, celebrata innanzi alla scrivente
Magistrato, (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli scritti difensivi finali, termini venuti a scadere in data 29.10.2025, così giungendo alla decisone del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da rituale invito alla stipula di negoziazione assistita, ex art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., in l. 10 novembre 2014, n. 162, all'art. 3, e successive modificazioni (si v. raccomandata
A/R inoltrata alla società convenuta in data 19.05.2018 e comunicata in data 23.05.2018).
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione civ., Sez. III, sent. n. 11751 del 15 maggio 2013). Ebbene, nel caso de quo la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata sia in relazione al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. Parte istante ha, infatti, proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda sulla base dei quali ha rassegnato le relative conclusioni.
3. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
3.1 In via preliminare, è da specificarsi che parte attrice ha agito in giudizio deducendo la responsabilità della società convenuta da inesatto adempimento in relazione al contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio (estintori ed idranti) stipulato con la società convenuta e a cadenza semestrale. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data 13.02.2017 i dispositivi de quibus erano stati oggetto di verifica con esito positivo da parte dei tecnici della società convenuta incaricata;
tuttavia, durante l'incendio del 12.04.2017 divampato presso i locali della Parte_1
i medesimi dispositivi non erano risultati funzionanti, di talché, a causa delle difficoltà e dei tempi incontrati per placare le fiamme erano stati danneggiati una serie di impianti in uso alla società attrice.
In diritto, sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è da ritenersi che parte istante abbia positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c., allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
In particolare, è da ritenersi pacifico, in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., che le parti avessero stipulato un contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio, secondo il quale, a cadenza semestrale, la era chiamata a verificare l'efficienza della strumentazione antincendio Parte_3 in uso alla società istante. Altresì, parimenti incontestato, nonché enucleabile per tabulas, è
l'intervento di verifica effettuato dai tecnici della società convenuta in data 13.02.2017 presso i locali della società difatti, dal verbale accluso alla produzione di parte istante, sottoscritto dal Pt_1 tecnico antincendio della società convenuta, emerge l'esito positivo dei controlli effettuati su 9 estintori a polvere, 2 estintori a schiuma e 3 idranti mod. UNI 45 (si v. all. n. 4 della produzione attorea). Ciò, del resto, emerge anche dalla fattura pari ad € 126,88, emessa in data 14.02.2017 dalla società nei confronti della società istante, in relazione all'intervento effettuato presso i CP_1 locali della in Sant'Anastasia, Via del Ciliegio n. 12, in esecuzione del contratto n. Pt_1
030788/AF/001/0716 (si v. doc. 5 della produzione di parte attrice). Ancora, dalla produzione di parte istante, è enucleabile la nota di credito n. 2484/2017, effettuata dalla società convenuta nei confronti della in data 18.12.2017, pari ad € 126,88, a storno della precedente fattura emessa Parte_1 per gli interventi di verifica oggetto di giudizio (si v. doc. 6). Ulteriormente, risultano accluse alla produzione di parte attrice le foto dei locali di Sant'Anastasia, in Via del Ciliegio n. 12, a seguito dell'incendio divampato in data 12.04.2017 ove emerge l'ammaloramento di una serie di attrezzature ed impianti in uso alla società istante;
altresì, in atti è presente la fattura emessa dalla società Digicolor snc, in data 12.06.2017, nei confronti della per la vendita di un nuovo impianto per Parte_1 la verniciatura dei carrelli elevatori, unitamente agli strumenti per la aspirazione e levigazione, pari ad € 12.455,27 (si v. doc. 10 della produzione attorea).
Diversamente, parte convenuta non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c., non avendo allegato, né tanto meno provato, fattori estintivi, impeditivi o eliminativi della pretesa creditoria azionata dalla società istante. Per vero, infatti, parte convenuta si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti come operata dalla società attrice, deducendo, da un lato, l'effettivo utilizzo da parte della società istante degli estintori in suo possesso perché privi della spinetta di sicurezza e scarichi di polvere, sintomo di utilizzo;
dall'altro, ha eccepito il mancato intervento dei Vigili del Fuoco;
infine, ha depositato, unitamente all'atto di costituzione in giudizio, una perizia tecninca redatta dal perito fiduciario della propria società assicuratrice,
Controparte_2
In via preliminare, è da precisare che dal mancato intervento dei Vigili del Fuoco suoi luoghi interessati dall'incendio della società istante, non può farsi discendere l'erosione del diritto alla prestazione risarcitoria, considerato che la medesima verificazione dell'evento per cui è causa non è stata contestata da parte convenuta. Peraltro, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, il verbale dei vigili del fuoco, ove presente, “è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice”, non rivestendo “valore certificativo in ordine alla scaturigine dell'incendio, che non costituisce, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti” (si v. Cass., sentenza n. 27314 del 17 novembre 2018).
In secondo luogo, del tutto sfornita di documentazione probatoria a conforto è la deduzione di parte convenuta di corretto utilizzo e funzionamento degli estintori ed idranti in uso alla società istante.
Infine, quanto alla consulenza del perito fiduciario della compagnia assicuratrice di parte convenuta,
è da rilevare, trattandosi di perizia stragiudiziale proveniente da un soggetto terzo ed estraneo al giudizio, che la stessa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (si v. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 33503 del 27 dicembre 2018).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, rilevato, da un lato, che parte convenuta non ha concretamente allegato, né provato, fattori impeditivi e/o eliminativi del diritto azionato dalla società attrice;
verificato, dall'atro, l'an della pretesa creditoria azionata da parte istante, deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto al risarcimento del danno da inesatto adempimento, complessivamente quantificato in € 12.455,27 come da fattura emessa dalla società
Digicolor snc, in data 12.06.2017, nei confronti della per la vendita di un nuovo Parte_1 impianto per la verniciatura dei carrelli elevatori, unitamente agli strumenti per la aspirazione e levigazione - per vero, non contestata, nemmeno genericamente, da parte convenuta.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando il capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass. 19 gennaio 2022 n. 1627).
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995
n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla società attrice l'importo di euro 3.467,72, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 10.370,75 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di aprile 2017.
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 13.838,47.
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, in assenza di notula spese depositata dai patroni della parte attorea vittoriosa, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella versione ratione temporis applicabile, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), ai parametri medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo ed escludendosi la fase istruttoria in quanto non svoltasi, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte istante, in qualità di anticipatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, accertato l'inesatto adempimento della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio in uso alla società istante, condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 13.838,47, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. condanna in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, in favore di CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., che quantifica in € 3.397,00, per compenso (di cui € 919,00 per la Parte_1 fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) e in € 264,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Alessandro Operetto e Giulio
Abbate, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.