CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 126 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P. IVA ), con sede in Nuoro ed elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Sassari ed ivi Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Vittorio Michele Delogu e Annalisa
Soggiu, che la rappresentano e difendono,
appellata la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di in parziale riforma della sentenza n. 440/2022, pronunziata Parte_1
dal tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, depositata in cancelleria in pari data,
notificata in data 23 febbraio 2022, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1 - alla luce dell'intervenuto pagamento in data 22 aprile 2015 dell'importo capitale di €
502.330,45 nonché del pagamento degli ulteriori importi di € 35.656,18 a titolo di interessi moratori e € 7.150,79 a titolo di compensi professionali, accessori e spese esenti – entrambi in data 15 aprile 2015 – mandare assolta la società odierna opponente da ogni avversa pretesa riformando, in particolare, il capo della sentenza impugnata nel quale è stato statuito che “la
società deve essere condannata al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di euro in euro 15.341,72 a titolo di interessi di mora, calcolati Controparte_1
sino al 30.6.2021, oltre interessi di mora dal 1.7.2021 sino al saldo;
oltre al pagamento della
somma capitale residua di euro 30.850,48”.
2 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
nell'interesse della l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Controparte_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso da per violazione dell'art. 342 bis e 348 bis c.p.c.. Parte_1
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1
in diritto;
3) in accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza n. 440/2022, decidendo sul presente appello incidentale: disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, ponendo a carico della medesima il pagamento integrale delle spese di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2015, la aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 588/2015, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare immediatamente, in favore della la complessiva Controparte_1
somma di euro 502.786,93 asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione delle opere descritte in diciassette fatture emesse tra il 31 maggio 2013 ed il 31
maggio 2014 ed oggetto di cinque contratti di appalto relativi ai lavori di “manutenzione conservativa delle opere del servizio idrico integrato e nuovi allacci), oltre interessi “come da domanda” e spese.
La aveva, innanzi tutto, sostenuto che, con determinazione dell'Amministratore Pt_1
Unico n. 142/2013 del 6 agosto 2013, aveva dato avvio alle verifiche contabili su diversi lotti dell'appalto di manutenzione delle opere del servizio idrico integrato n°35/2009, compresi i lotti n. 21, 23 e 24 affidati all'odierna opposta, e che le verifiche contabili avevano evidenziato una serie di irregolarità, anche da parte della società Controparte_1
consistenti nell'inserimento sistematico di lavorazioni eseguite già ricomprese nelle voci a corpo e/o a misura, nella contabilizzazione di lavorazioni non indicate nei brogliacci di cantiere, in maggiorazioni nelle misure degli scavi e dei rinterri, nei trasporti e nelle economie, nell'utilizzo di prezzi non dovuti per le lavorazioni eseguite, nella contabilizzazione di ore di noli ed economie non giustificate e non presenti nei brogliacci di cantiere;
la in particolare, aveva sostenuto che, a seguito di tale verifica contabile, Pt_1
era stato accertato che alla in corso di rapporto, erano stati Controparte_1
erroneamente liquidati nella contabilità lavori degli appalti di cui sopra importi non dovuti per complessivi € 544.367,63 e, pertanto, che essa stessa aveva deciso di sospendere il pagamento delle eventuali fatture non ancora liquidate, per l'importo accertato dalla commissione di inchiesta. La dunque, aveva sostenuto che a fronte di simili contestazioni il credito Pt_1 attivato in monitorio dalla società opposta non appaia affatto esigibile a fronte degli specifici
rilievi in relazione ai contratti su cui le pretese della si fondano e in Controparte_1
assenza dei necessari collaudi e revisioni contabili.
La stessa inoltre, aveva contestato le somme pretese dalla Pt_1 Controparte_1
a titolo di interessi di mora sostenendo che quest'ultima aveva utilizzato come termine di decorrenza degli interessi sull'intero capitale la data di emissione della fattura in luogo della scadenza contrattualmente prevista (fino a 120 giorni).
La infine, aveva sostenuto che nelle more della proposizione del presente Pt_1
giudizio la società al solo fine di evitare di essere sottoposta ad esecuzione forzata Pt_1
ha dato corso al pagamento dell'importo di euro 542.051,40 in favore della odierna opposta,
riservandosi di domandare la restituzione all'esito del presente giudizio, e, sulla base di tali difese aveva rassegnato le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accogliere la presente
opposizione, e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto dichiarare che nulla è
ulteriormente dovuto dal concludente Ente alla per i titoli Controparte_1
dedotti ed alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della presente opposizione;
2)
previo accertamento dell'infondatezza delle pretese monitoriamente azionate, dichiarare
tenuta la società alla restituzione di quanto incassato in seguito alla Controparte_1
notificazione del decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare la odierna opponente alla
corresponsione della somma di € 542.051,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
disponendo se del caso la parziale compensazione tra detto credito restitutorio e le somme
che risulteranno dovute dalla opponente in favore della 3) accertare Controparte_1
che la odierna opponente ha versato indebitamente in favore della Controparte_1
somme per complessivi € 544.367,63 erroneamente contabilizzati così ripartiti: € 227.256,57
relativamente al lotto 21 — Nuoro, € 133.681,36 relativamente al lotto 23 — Buddusò, €
157.128,64 relativamente al lotto 24 — Mandrolisai, € 26.300,94 relativamente al lotto 20 — Marghine, e per l'effetto condannare la società alla restituzione Controparte_1
dell'importo di € 544.367,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La aveva resistito sottolineando, tra l'altro, che il proprio Controparte_1
credito era fondato sugli Stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e sugli Stati finali dei lavori,
con relativi Certificati di pagamento, con i quali la committente aveva Parte_1
certificato e riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito portato nelle dieci fatture emesse dalla appaltatrice per l'importo complessivo di €. Controparte_1
502.786,93.
Il Tribunale, dopo avere istruito la causa mediante una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 440/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 15.341,72 a titolo di interessi di mora calcolati sino al Controparte_1
30 giugno 2021, al pagamento della somma capitale residua di euro 30.850,48 ed al pagamento delle spese del procedimento monitorio, dichiarando, invece, compensate le spese del giudizio di opposizione.
Il Tribunale, dopo avere premesso che la società ha limitato la propria Pt_1
contestazione agli interessi di mora, aveva, innanzi tutto, osservato che nel caso in esame, la
prefigurazione di un termine minimale di 120 giorni, da parte della lex specialis, al fine del
pagamento delle prestazioni ricevute dall'impresa aggiudicataria dell'appalto non configuri
una deroga alla corretta prassi commerciale, anche in considerazione della complessità delle
verifiche opportunamente correlate ad un congruo lasso di tempo;
in ogni caso, anche a
prescindere da tale considerazione, le modalità di pagamento imposte dalla lex specialis
risultano inderogabili proprio perché attengono sia alle necessità di programmazione
finanziaria della committente, sia all'altrettanto essenziale esigenza di parità di trattamento
tra le imprese concorrenti alla gara, con la conseguenza che una loro deroga non può essere assentita proprio in quanto sostanzierebbe l'accettazione di una condizione derogatoria
inammissibilmente posta da una sola tra le imprese concorrenti.
Il Tribunale, quindi, ha proseguito osservando che nonostante i diversi rinvii per trattative,
le parti non sono addivenute ad un accordo ed è stata quindi disposta una consulenza tecnica
contabile d'ufficio, nominando la dott.ssa alla quale è stato chiesto di calcolare Persona_1
gli interessi dovuti al saggio previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 231/2002 e con decorrenza dal
termine di 120 giorni dalla data di fine mese di ogni singola fattura, considerando i
pagamenti parziali documentati in atti.
La dott.ssa nel contraddittorio tra le parti, ha calcolato gli interessi di mora Per_1
ancora dovuti dalla società in euro 15.341,72 sino al 30.6.2021. Pt_1
Inoltre, dall'allegato 5 alla relazione risulta inequivocabilmente una somma capitale
residua di euro 30.850,48
In conclusione, in ragione del pagamento intervenuto successivamente alla notifica del
decreto, il Decreto Ingiuntivo n. 588/2015 del 16/03/2015 – R.G. 1600/2015 – Rep. n.
987/2015, deve essere revocato e la società deve essere condannata al Parte_1
pagamento a favore della della somma di euro in euro 15.341,72 CP_1 Controparte_1
a titolo di interessi di mora, calcolati sino al 30.6.2021, oltre interessi di mora dal 1.7.2021
sino al saldo;
oltre al pagamento della somma capitale residua di euro 30.850,48.
Considerato che la controversia non è stata conciliata, come sarebbe stato ragionevole,
poiché la società ha contestato il capitale residuo accertato dalla consulente e la Pt_1
ha contestato il criterio di calcolo degli interessi, le spese di lite del giudizio di CP_1
opposizione devono essere compensate tra le parti, mentre sono dovute le spese del
procedimento monitorio nella misura liquidata in quella sede.
1.2 Avverso tale sentenza la ha proposto appello sostenendo, in sintesi, che la Pt_1
sentenza del Tribunale di Cagliari che si impugna, a sommesso avviso di questa difesa, si rivela del tutto iniqua e fortemente censurabile nelle conclusioni alle quali perviene in ordine
alla dovutezza della somma capitale residua di € 30.850,48 e, conseguentemente,
dell'ulteriore importo di € 15.341,72 asseritamente dovuto dalla società a Parte_1
titolo di interessi di mora.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che al fine di evitare l'esecuzione forzata
provvedeva al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
seguenti somme, con riserva di ripetizione:
- a titolo di capitale, € 502.330,45, per il tramite di distinti bonifici qui di seguito
riepilogati …
- a titolo di interessi moratori calcolati come da atto di precetto, fino al 23 marzo 2015, €
35.656,18, per il tramite del bonifico bancario in data 15 aprile 2014;
- a titolo di compensi professionali, accessori e spese esenti, € 7.150,79 per il tramite del
bonifico bancario in data 15 aprile 2014, così ripartito…
E così, in totale € 542.051,40, non risultando, pertanto, alla data del 24 aprile 2014
alcuna ulteriore somma da corrispondersi, sia a titolo di capitale, che di interessi moratori
che di competenze professionali e spese del procedimento.
La stessa appellante ha, quindi, aggiunto che contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice, non sia stata in alcun modo comprovato la sussistenza di un residuo importo
capitale dovuto dalla società pari a € 30.850,48 e, men che meno, di un Parte_1
importo asseritamente dovuto da a titolo di interessi di mora calcolati fino al Parte_1
30 giugno 2021 pari a € 15.341,72. In particolare, l'insussistenza di alcun residuo debito
capitale in capo alla società odierna appellante – circostanza questa correttamente
evidenziata da questa difesa sia nel contesto delle note di trattazione scritta che nel contesto
delle note conclusive – discende dal fatto che l'importo capitale dovuto era stato
integralmente corrisposto fin dal 22 aprile 2015 (al pari degli interessi moratori calcolati sino al 23 marzo 2015 come da precetto). Circostanza, come sopra esposto, risultante per
tabulas alla luce dei pagamenti parziali effettuati dalla società riportati Parte_1
anche dal CTU Dott.ssa la quale, peraltro, non ne ha erroneamente Persona_2
tenuto conto nella loro totalità. Evidente, pertanto, come, attesa l'insussistenza di alcun
residuo debito capitale alla data del 22 aprile 2015, da tale data non avrebbero potuto
maturare ulteriori interessi. Entrambe le statuizioni di condanna al pagamento delle somme
di cui alla sentenza n. 440/2021 risultano pertanto errate e meritevoli di riforma.
La costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
avverse censure ed ha proposto appello incidentale, censurando la decisione del Tribunale
nella parte in cui dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione compensate tra le parti e
nella parte in cui omette di condannare al pagamento delle spese di CTU Parte_1
liquidate con provvedimento del 19.05.2021.
La a sostegno della sua impugnazione, ha evidenziato, da un lato, Controparte_1
che benché la risoluzione della controversia di primo grado sia avvenuta tramite
l'espletamento della CTU sul calcolo degli interessi, l'opposizione di non si è Pt_1
fondata solo su tale aspetto ma sulla contestazione della debenza dell'intera somma capitale
di cui al Decreto Ingiuntivo e, dall'altro lato, che, considerata che alcuna contestazione è
pervenuta da parte di né in merito alla proposta giudiziale di computo degli CP_1
interessi in 120 giorni (proposta tra l'altro accettata seppur non accolta da né in Pt_1
merito ai conteggi effettuati dalla C.T.U. (ai quali ha aderito totalmente), risulta CP_1
irragionevole la decisione del Giudice di primo grado di disporre la compensazione delle
spese.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Orbene, come si è accennato, la con l'atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, aveva sostenuto che nelle more della proposizione del presente giudizio la
società al solo fine di evitare di essere sottoposta ad esecuzione forzata ha dato Pt_1
corso al pagamento dell'importo di euro 542.051,40 in favore della odierna opposta, ma tale circostanza era stata solo parzialmente confermata dalla controparte.
La invero, nella comparsa di costituzione aveva sostenuto che dopo Controparte_1
aver spontaneamente pagato l'intera somma capitale dovuta, ha proposto Parte_1
l'attuale opposizione, che risulta del tutto dilatorio e strumentale (paragrafo 1.6 a pagina 20),
ammettendo, dunque, di aver ricevuto il capitale oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad euro
502.786,93, ma non anche la somma pretesa a titolo di interessi di mora, che, nell'atto di precetto notificato unitamente al provvedimento monitorio, era stata quantificata in complessivi euro 35.656,18.
Il pagamento di quest'ultima somma, d'altra parte, non era stato in alcun modo comprovato nel corso del giudizio.
Anche durante lo svolgimento delle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, la parte opponente, che pure aveva fornito all'ausiliare del Giudice la prova dei vari pagamenti effettuati ed, in particolare, del bonifico dell'importo di euro 8.560,82 eseguito il 25 marzo
2015, la prova del bonifico dell'importo di euro 490.683,61 eseguito il 15 aprile 2015 e la prova del bonifico dell'importo di euro 3.086,02 eseguito il 24 maggio 2015 (per un totale di euro 502.330,45), non aveva fatto alcuna menzione del pagamento della ulteriore somma di euro 35.656,18. Il consulente tecnico di parte di in vero, nelle osservazioni sulla Pt_1
bozza di relazione ricevuta dal consulente d'ufficio, si era limitato ad evidenziare che
l'allegato calcolo degli interessi per un totale di euro 254.136,78, non considera la totalità
delle fatture pagate con il bonifico del 14/04/15 di euro 490.683,61 (da imputare secondo il
prospetto allegato), e del bonifico del 22/04/15 di euro 3.086,02 da imputare a saldo della
fattura 15/2014. Al fine di una puntuale verifica trasmetto pertanto i prospetti delle fatture oggetto del decreto con le rispettive data di pagamento;
salvo errori l'importo degli interessi
dovuti calcolati secondo il Dlgs 231/02 e con decorrenza 120gg fine mese data fattura,
ammonta a euro 25.597,95.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il Consulente tecnico d'ufficio ben abbia fatto a considerare non pagata la predetta somma di euro 35.656,18. L'imputazione degli altri pagamenti effettuata dall'ausiliare, d'altra parte, appare rispettosa dei criteri legali dettati dall'art. 1194 c.c. e le operazioni dal medesimo compiute non sono state oggetto di specifica censura da parte della debitrice ingiunta, la quale, anche in questa sede, si è limitata ad affermare che l'insussistenza di alcun residuo debito capitale in capo alla società odierna
appellante – circostanza questa correttamente evidenziata da questa difesa sia nel contesto
delle note di trattazione scritta che nel contesto delle note conclusive – discende dal fatto che
l'importo capitale dovuto era stato integralmente corrisposto fin dal 22 aprile 2015 (al pari
degli interessi moratori calcolati sino al 23 marzo 2015 come da precetto) e che tale circostanza risulterebbe per tabulas alla luce dei pagamenti parziali effettuati dalla società
riportati anche dal CTU Dott.ssa la quale, peraltro, Parte_1 Persona_2
non ne ha erroneamente tenuto conto nella loro totalità, senza considerare che, come si è
detto, il pagamento della somma di euro 35.656,18 è risultato, in realtà, indimostrato.
L'appello principale, pertanto, deve essere rigettato.
2.2 invece, accoglimento l'appello incidentale. Pt_2
che durante tutto il giudizio di primo grado aveva continuato a sostenere di Parte_1
non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della ed a Controparte_1
richiedere la condanna di quest'ultima alla restituzione integrale delle somme corrisposte subito dopo la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era rimasta chiaramente soccombente e, in quanto tale, in difetto di “gravi ed eccezionali ragioni”,
secondo la disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c., doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
2.3 In definitiva, dunque, l'appello principale deve essere rigettato.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 440/2022,
pronunziata dal Tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, la deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni trattate) relativi alle cause di valore fino ad euro 520.000,00, oltre che al rimborso delle spese di consulenza tecnica.
La stessa inoltre, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del Pt_1
presente grado di giudizio, sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore fino ad euro 52.000,00 (essendo qui rimasta oggetto di contestazione esclusivamente la debenza della somma capitale residua di euro 30.850,48 e degli interessi liquidati in euro 15.341,72),
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 440/2022,
pronunziata dal Tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, condanna alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese del giudizio di primo Controparte_1
grado, che si liquidano in complessivi euro 11.300,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre che al rimborso delle spese di consulenza tecnica;
3) condanna alla rifusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari in data 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 126 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P. IVA ), con sede in Nuoro ed elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Sassari ed ivi Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Vittorio Michele Delogu e Annalisa
Soggiu, che la rappresentano e difendono,
appellata la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di in parziale riforma della sentenza n. 440/2022, pronunziata Parte_1
dal tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, depositata in cancelleria in pari data,
notificata in data 23 febbraio 2022, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1 - alla luce dell'intervenuto pagamento in data 22 aprile 2015 dell'importo capitale di €
502.330,45 nonché del pagamento degli ulteriori importi di € 35.656,18 a titolo di interessi moratori e € 7.150,79 a titolo di compensi professionali, accessori e spese esenti – entrambi in data 15 aprile 2015 – mandare assolta la società odierna opponente da ogni avversa pretesa riformando, in particolare, il capo della sentenza impugnata nel quale è stato statuito che “la
società deve essere condannata al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di euro in euro 15.341,72 a titolo di interessi di mora, calcolati Controparte_1
sino al 30.6.2021, oltre interessi di mora dal 1.7.2021 sino al saldo;
oltre al pagamento della
somma capitale residua di euro 30.850,48”.
2 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
nell'interesse della l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Controparte_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso da per violazione dell'art. 342 bis e 348 bis c.p.c.. Parte_1
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1
in diritto;
3) in accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza n. 440/2022, decidendo sul presente appello incidentale: disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, ponendo a carico della medesima il pagamento integrale delle spese di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2015, la aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 588/2015, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare immediatamente, in favore della la complessiva Controparte_1
somma di euro 502.786,93 asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione delle opere descritte in diciassette fatture emesse tra il 31 maggio 2013 ed il 31
maggio 2014 ed oggetto di cinque contratti di appalto relativi ai lavori di “manutenzione conservativa delle opere del servizio idrico integrato e nuovi allacci), oltre interessi “come da domanda” e spese.
La aveva, innanzi tutto, sostenuto che, con determinazione dell'Amministratore Pt_1
Unico n. 142/2013 del 6 agosto 2013, aveva dato avvio alle verifiche contabili su diversi lotti dell'appalto di manutenzione delle opere del servizio idrico integrato n°35/2009, compresi i lotti n. 21, 23 e 24 affidati all'odierna opposta, e che le verifiche contabili avevano evidenziato una serie di irregolarità, anche da parte della società Controparte_1
consistenti nell'inserimento sistematico di lavorazioni eseguite già ricomprese nelle voci a corpo e/o a misura, nella contabilizzazione di lavorazioni non indicate nei brogliacci di cantiere, in maggiorazioni nelle misure degli scavi e dei rinterri, nei trasporti e nelle economie, nell'utilizzo di prezzi non dovuti per le lavorazioni eseguite, nella contabilizzazione di ore di noli ed economie non giustificate e non presenti nei brogliacci di cantiere;
la in particolare, aveva sostenuto che, a seguito di tale verifica contabile, Pt_1
era stato accertato che alla in corso di rapporto, erano stati Controparte_1
erroneamente liquidati nella contabilità lavori degli appalti di cui sopra importi non dovuti per complessivi € 544.367,63 e, pertanto, che essa stessa aveva deciso di sospendere il pagamento delle eventuali fatture non ancora liquidate, per l'importo accertato dalla commissione di inchiesta. La dunque, aveva sostenuto che a fronte di simili contestazioni il credito Pt_1 attivato in monitorio dalla società opposta non appaia affatto esigibile a fronte degli specifici
rilievi in relazione ai contratti su cui le pretese della si fondano e in Controparte_1
assenza dei necessari collaudi e revisioni contabili.
La stessa inoltre, aveva contestato le somme pretese dalla Pt_1 Controparte_1
a titolo di interessi di mora sostenendo che quest'ultima aveva utilizzato come termine di decorrenza degli interessi sull'intero capitale la data di emissione della fattura in luogo della scadenza contrattualmente prevista (fino a 120 giorni).
La infine, aveva sostenuto che nelle more della proposizione del presente Pt_1
giudizio la società al solo fine di evitare di essere sottoposta ad esecuzione forzata Pt_1
ha dato corso al pagamento dell'importo di euro 542.051,40 in favore della odierna opposta,
riservandosi di domandare la restituzione all'esito del presente giudizio, e, sulla base di tali difese aveva rassegnato le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accogliere la presente
opposizione, e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto dichiarare che nulla è
ulteriormente dovuto dal concludente Ente alla per i titoli Controparte_1
dedotti ed alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della presente opposizione;
2)
previo accertamento dell'infondatezza delle pretese monitoriamente azionate, dichiarare
tenuta la società alla restituzione di quanto incassato in seguito alla Controparte_1
notificazione del decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare la odierna opponente alla
corresponsione della somma di € 542.051,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
disponendo se del caso la parziale compensazione tra detto credito restitutorio e le somme
che risulteranno dovute dalla opponente in favore della 3) accertare Controparte_1
che la odierna opponente ha versato indebitamente in favore della Controparte_1
somme per complessivi € 544.367,63 erroneamente contabilizzati così ripartiti: € 227.256,57
relativamente al lotto 21 — Nuoro, € 133.681,36 relativamente al lotto 23 — Buddusò, €
157.128,64 relativamente al lotto 24 — Mandrolisai, € 26.300,94 relativamente al lotto 20 — Marghine, e per l'effetto condannare la società alla restituzione Controparte_1
dell'importo di € 544.367,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La aveva resistito sottolineando, tra l'altro, che il proprio Controparte_1
credito era fondato sugli Stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e sugli Stati finali dei lavori,
con relativi Certificati di pagamento, con i quali la committente aveva Parte_1
certificato e riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito portato nelle dieci fatture emesse dalla appaltatrice per l'importo complessivo di €. Controparte_1
502.786,93.
Il Tribunale, dopo avere istruito la causa mediante una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 440/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società al pagamento a favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 15.341,72 a titolo di interessi di mora calcolati sino al Controparte_1
30 giugno 2021, al pagamento della somma capitale residua di euro 30.850,48 ed al pagamento delle spese del procedimento monitorio, dichiarando, invece, compensate le spese del giudizio di opposizione.
Il Tribunale, dopo avere premesso che la società ha limitato la propria Pt_1
contestazione agli interessi di mora, aveva, innanzi tutto, osservato che nel caso in esame, la
prefigurazione di un termine minimale di 120 giorni, da parte della lex specialis, al fine del
pagamento delle prestazioni ricevute dall'impresa aggiudicataria dell'appalto non configuri
una deroga alla corretta prassi commerciale, anche in considerazione della complessità delle
verifiche opportunamente correlate ad un congruo lasso di tempo;
in ogni caso, anche a
prescindere da tale considerazione, le modalità di pagamento imposte dalla lex specialis
risultano inderogabili proprio perché attengono sia alle necessità di programmazione
finanziaria della committente, sia all'altrettanto essenziale esigenza di parità di trattamento
tra le imprese concorrenti alla gara, con la conseguenza che una loro deroga non può essere assentita proprio in quanto sostanzierebbe l'accettazione di una condizione derogatoria
inammissibilmente posta da una sola tra le imprese concorrenti.
Il Tribunale, quindi, ha proseguito osservando che nonostante i diversi rinvii per trattative,
le parti non sono addivenute ad un accordo ed è stata quindi disposta una consulenza tecnica
contabile d'ufficio, nominando la dott.ssa alla quale è stato chiesto di calcolare Persona_1
gli interessi dovuti al saggio previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 231/2002 e con decorrenza dal
termine di 120 giorni dalla data di fine mese di ogni singola fattura, considerando i
pagamenti parziali documentati in atti.
La dott.ssa nel contraddittorio tra le parti, ha calcolato gli interessi di mora Per_1
ancora dovuti dalla società in euro 15.341,72 sino al 30.6.2021. Pt_1
Inoltre, dall'allegato 5 alla relazione risulta inequivocabilmente una somma capitale
residua di euro 30.850,48
In conclusione, in ragione del pagamento intervenuto successivamente alla notifica del
decreto, il Decreto Ingiuntivo n. 588/2015 del 16/03/2015 – R.G. 1600/2015 – Rep. n.
987/2015, deve essere revocato e la società deve essere condannata al Parte_1
pagamento a favore della della somma di euro in euro 15.341,72 CP_1 Controparte_1
a titolo di interessi di mora, calcolati sino al 30.6.2021, oltre interessi di mora dal 1.7.2021
sino al saldo;
oltre al pagamento della somma capitale residua di euro 30.850,48.
Considerato che la controversia non è stata conciliata, come sarebbe stato ragionevole,
poiché la società ha contestato il capitale residuo accertato dalla consulente e la Pt_1
ha contestato il criterio di calcolo degli interessi, le spese di lite del giudizio di CP_1
opposizione devono essere compensate tra le parti, mentre sono dovute le spese del
procedimento monitorio nella misura liquidata in quella sede.
1.2 Avverso tale sentenza la ha proposto appello sostenendo, in sintesi, che la Pt_1
sentenza del Tribunale di Cagliari che si impugna, a sommesso avviso di questa difesa, si rivela del tutto iniqua e fortemente censurabile nelle conclusioni alle quali perviene in ordine
alla dovutezza della somma capitale residua di € 30.850,48 e, conseguentemente,
dell'ulteriore importo di € 15.341,72 asseritamente dovuto dalla società a Parte_1
titolo di interessi di mora.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che al fine di evitare l'esecuzione forzata
provvedeva al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
seguenti somme, con riserva di ripetizione:
- a titolo di capitale, € 502.330,45, per il tramite di distinti bonifici qui di seguito
riepilogati …
- a titolo di interessi moratori calcolati come da atto di precetto, fino al 23 marzo 2015, €
35.656,18, per il tramite del bonifico bancario in data 15 aprile 2014;
- a titolo di compensi professionali, accessori e spese esenti, € 7.150,79 per il tramite del
bonifico bancario in data 15 aprile 2014, così ripartito…
E così, in totale € 542.051,40, non risultando, pertanto, alla data del 24 aprile 2014
alcuna ulteriore somma da corrispondersi, sia a titolo di capitale, che di interessi moratori
che di competenze professionali e spese del procedimento.
La stessa appellante ha, quindi, aggiunto che contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice, non sia stata in alcun modo comprovato la sussistenza di un residuo importo
capitale dovuto dalla società pari a € 30.850,48 e, men che meno, di un Parte_1
importo asseritamente dovuto da a titolo di interessi di mora calcolati fino al Parte_1
30 giugno 2021 pari a € 15.341,72. In particolare, l'insussistenza di alcun residuo debito
capitale in capo alla società odierna appellante – circostanza questa correttamente
evidenziata da questa difesa sia nel contesto delle note di trattazione scritta che nel contesto
delle note conclusive – discende dal fatto che l'importo capitale dovuto era stato
integralmente corrisposto fin dal 22 aprile 2015 (al pari degli interessi moratori calcolati sino al 23 marzo 2015 come da precetto). Circostanza, come sopra esposto, risultante per
tabulas alla luce dei pagamenti parziali effettuati dalla società riportati Parte_1
anche dal CTU Dott.ssa la quale, peraltro, non ne ha erroneamente Persona_2
tenuto conto nella loro totalità. Evidente, pertanto, come, attesa l'insussistenza di alcun
residuo debito capitale alla data del 22 aprile 2015, da tale data non avrebbero potuto
maturare ulteriori interessi. Entrambe le statuizioni di condanna al pagamento delle somme
di cui alla sentenza n. 440/2021 risultano pertanto errate e meritevoli di riforma.
La costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
avverse censure ed ha proposto appello incidentale, censurando la decisione del Tribunale
nella parte in cui dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione compensate tra le parti e
nella parte in cui omette di condannare al pagamento delle spese di CTU Parte_1
liquidate con provvedimento del 19.05.2021.
La a sostegno della sua impugnazione, ha evidenziato, da un lato, Controparte_1
che benché la risoluzione della controversia di primo grado sia avvenuta tramite
l'espletamento della CTU sul calcolo degli interessi, l'opposizione di non si è Pt_1
fondata solo su tale aspetto ma sulla contestazione della debenza dell'intera somma capitale
di cui al Decreto Ingiuntivo e, dall'altro lato, che, considerata che alcuna contestazione è
pervenuta da parte di né in merito alla proposta giudiziale di computo degli CP_1
interessi in 120 giorni (proposta tra l'altro accettata seppur non accolta da né in Pt_1
merito ai conteggi effettuati dalla C.T.U. (ai quali ha aderito totalmente), risulta CP_1
irragionevole la decisione del Giudice di primo grado di disporre la compensazione delle
spese.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Orbene, come si è accennato, la con l'atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, aveva sostenuto che nelle more della proposizione del presente giudizio la
società al solo fine di evitare di essere sottoposta ad esecuzione forzata ha dato Pt_1
corso al pagamento dell'importo di euro 542.051,40 in favore della odierna opposta, ma tale circostanza era stata solo parzialmente confermata dalla controparte.
La invero, nella comparsa di costituzione aveva sostenuto che dopo Controparte_1
aver spontaneamente pagato l'intera somma capitale dovuta, ha proposto Parte_1
l'attuale opposizione, che risulta del tutto dilatorio e strumentale (paragrafo 1.6 a pagina 20),
ammettendo, dunque, di aver ricevuto il capitale oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad euro
502.786,93, ma non anche la somma pretesa a titolo di interessi di mora, che, nell'atto di precetto notificato unitamente al provvedimento monitorio, era stata quantificata in complessivi euro 35.656,18.
Il pagamento di quest'ultima somma, d'altra parte, non era stato in alcun modo comprovato nel corso del giudizio.
Anche durante lo svolgimento delle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, la parte opponente, che pure aveva fornito all'ausiliare del Giudice la prova dei vari pagamenti effettuati ed, in particolare, del bonifico dell'importo di euro 8.560,82 eseguito il 25 marzo
2015, la prova del bonifico dell'importo di euro 490.683,61 eseguito il 15 aprile 2015 e la prova del bonifico dell'importo di euro 3.086,02 eseguito il 24 maggio 2015 (per un totale di euro 502.330,45), non aveva fatto alcuna menzione del pagamento della ulteriore somma di euro 35.656,18. Il consulente tecnico di parte di in vero, nelle osservazioni sulla Pt_1
bozza di relazione ricevuta dal consulente d'ufficio, si era limitato ad evidenziare che
l'allegato calcolo degli interessi per un totale di euro 254.136,78, non considera la totalità
delle fatture pagate con il bonifico del 14/04/15 di euro 490.683,61 (da imputare secondo il
prospetto allegato), e del bonifico del 22/04/15 di euro 3.086,02 da imputare a saldo della
fattura 15/2014. Al fine di una puntuale verifica trasmetto pertanto i prospetti delle fatture oggetto del decreto con le rispettive data di pagamento;
salvo errori l'importo degli interessi
dovuti calcolati secondo il Dlgs 231/02 e con decorrenza 120gg fine mese data fattura,
ammonta a euro 25.597,95.
In questo quadro, dunque, deve ritenersi che il Consulente tecnico d'ufficio ben abbia fatto a considerare non pagata la predetta somma di euro 35.656,18. L'imputazione degli altri pagamenti effettuata dall'ausiliare, d'altra parte, appare rispettosa dei criteri legali dettati dall'art. 1194 c.c. e le operazioni dal medesimo compiute non sono state oggetto di specifica censura da parte della debitrice ingiunta, la quale, anche in questa sede, si è limitata ad affermare che l'insussistenza di alcun residuo debito capitale in capo alla società odierna
appellante – circostanza questa correttamente evidenziata da questa difesa sia nel contesto
delle note di trattazione scritta che nel contesto delle note conclusive – discende dal fatto che
l'importo capitale dovuto era stato integralmente corrisposto fin dal 22 aprile 2015 (al pari
degli interessi moratori calcolati sino al 23 marzo 2015 come da precetto) e che tale circostanza risulterebbe per tabulas alla luce dei pagamenti parziali effettuati dalla società
riportati anche dal CTU Dott.ssa la quale, peraltro, Parte_1 Persona_2
non ne ha erroneamente tenuto conto nella loro totalità, senza considerare che, come si è
detto, il pagamento della somma di euro 35.656,18 è risultato, in realtà, indimostrato.
L'appello principale, pertanto, deve essere rigettato.
2.2 invece, accoglimento l'appello incidentale. Pt_2
che durante tutto il giudizio di primo grado aveva continuato a sostenere di Parte_1
non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della ed a Controparte_1
richiedere la condanna di quest'ultima alla restituzione integrale delle somme corrisposte subito dopo la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era rimasta chiaramente soccombente e, in quanto tale, in difetto di “gravi ed eccezionali ragioni”,
secondo la disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c., doveva essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
2.3 In definitiva, dunque, l'appello principale deve essere rigettato.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 440/2022,
pronunziata dal Tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, la deve essere Parte_1
condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni trattate) relativi alle cause di valore fino ad euro 520.000,00, oltre che al rimborso delle spese di consulenza tecnica.
La stessa inoltre, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del Pt_1
presente grado di giudizio, sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore fino ad euro 52.000,00 (essendo qui rimasta oggetto di contestazione esclusivamente la debenza della somma capitale residua di euro 30.850,48 e degli interessi liquidati in euro 15.341,72),
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 440/2022,
pronunziata dal Tribunale di Cagliari in data 18 febbraio 2022, condanna alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese del giudizio di primo Controparte_1
grado, che si liquidano in complessivi euro 11.300,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre che al rimborso delle spese di consulenza tecnica;
3) condanna alla rifusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari in data 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco