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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 873/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n. 3, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato e in virtù della deliberazione della giunta comunale n.
15 del 26.02.2019;
APPELLANTE
E
(prima in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell'Avv. Paolo De Sanctis Mangelli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura speciale rilasciata a margine dell'atto di citazione notificato al il 30.05.2013 R.G. Parte_1
90/2014 Tribunale Lamezia Terme;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e Parte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità
1 della sentenza n. 1285/2018 del Tribunale di Lamezia Terme sezione unica civile, nella persona della Dott.ssa Maria Leone, nel giudizio n. 90/2014 R.G.A.C., emessa il 10/10/2018 e depositata in cancelleria il 23/10/2018, pronunciata tra il e la Parte_1 Controparte_2
notificata alla parte in data 24 gennaio 2019 munita di formula esecutiva e conseguentemente in riforma della impugnata sentenza accogliere le seguenti domande rassegnate in primo grado.
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1285/2018 del Tribunale di Lamezia Terme sezione unica civile, nella persona della Dott.ssa Maria Leone, nel giudizio n. 90/2014 R.G.A.C., emessa il 10/10/2018 e depositata in cancelleria il 23/10/2018, pronunciata tra il Parte_1
e la notificata alla parte in data 24 gennaio 2019 munita di formula Controparte_2
esecutiva, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Accogliere i motivi di appello e, conseguentemente, accertare e dichiarare che non sussiste la pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti del , Controparte_2 Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con condanna della convenuta al pagamento delle competenze oltre il rimborso forfetario per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, previo accertamento in punto di CP_1 ammissibilità del gravame proposto dal , rigettare l'appello, in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme
n.1285/2018 e in ogni caso accogliere tutte le conclusioni già rassegnate da nell'atto CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado, cui si fa rinvio, da ritenersi qui di seguito trascritte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione del 25.11.2013, ha convenuto in giudizio il Controparte_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme per ivi sentirlo condannare al pagamento della Parte_1
somma di euro 50.650,56 oltre interessi di mora, derivanti dal contratto intercorso tra le parti per un abbonamento di linea telefonica ADSL e ISDN, traffico telefonico, traffico dati, internet, noleggio e apparecchiature. In subordine, ha chiesto di condannarlo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Successivamente alla notifica del suddetto atto, non ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio nei termini di legge.
2 Con comparsa del 10.01.2014 ex art. 125 disp. att. c.p.c., notificata il 16.01.2014, Controparte_2
ha provveduto alla riassunzione del giudizio.
[...]
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ il ha stipulato con contratti di fornitura di servizi Parte_1 Controparte_2
telefonici, internet e traffico dati, aventi a oggetto le utenze meglio individuate nelle allegate fatture;
➢ nonostante l'invio delle suddette fatture e di regolare diffida, l'ente comunale non ha mai provveduto al pagamento delle somme dovute, rendendosi pertanto inadempiente della complessiva somma di euro 50.650,56.
Con comparsa depositata il 16.04.2014 si è costituito in giudizio il Parte_1
eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, quindi la nullità del contratto l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., nonché la prescrizione del credito.
In fatto, ha rappresentato che:
➢ in riscontro alla diffida della con nota protocollo n. 3131 del Controparte_2
5.07.2012 il Sindaco ha comunicato che non è mai stato rinvenuto, al pari delle bollette, il contratto – di cui non sono indicati gli estremi da controparte – relativo alla presunta fornitura del servizio;
➢ il servizio di fornitura risulta, invece, affidato alla società a partire CP_3 dall'1.01.2012 e giusta delibera a contrarre n. 62 del 17.11.2011;
➢ l'amministrazione comunale non aveva utenze mobili attive ma l'unico servizio di telefonia fissa è stato affidato a CP_3
➢ ha invitato a trasmettergli la copia dei contratti e delle fatture;
Controparte_2
➢ considerato che non ha ricevuto la suddetta documentazione, il 26.07.2012 ha provveduto a sporgere formale denuncia – querela per indebito utilizzo di utenze mobili da parte di ignoti;
➢ a seguito della suddetta denuncia – querela, ha trasmesso, senza però Controparte_2 la prova dell'avvenuta consegna, le bollette intestate a – Parte_1 [...]
; Per_1
➢ è un dipendente dell'ente comunale e presso la sua abitazione è stata fatta Persona_1
recapitare la fattura del 26.09.2011.
Ha quindi ribadito la nullità del contratto anche considerato che: 1) ai sensi degli artt. 191 e 192
D. Lgs. 267/200 per la stipulazione dei contratti gli enti locali devono prima procedere alla
3 determinazione sull'impegno di spesa, qui del tutto assente;
2) le proprie richieste dovevano esser fatte valere nei confronti dei soggetti che effettivamente hanno usufruito della fornitura resa dalla controparte
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1285/2018, pubblicata in data 23.10.2018, il Tribunale di Lamezia ha accolto la domanda e per l'effetto ha condanna il in persona del pro Parte_1 CP_4
tempore, Dott.ssa al pagamento in favore di parte attrice della somma di Controparte_5
€ 63.141,17 oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura e sino al soddisfo. Infine, ha condannato la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 8.000,00 oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge e spese vive (€
450,00).
Per quello che qui ancora rileva il Tribunale ha ritenuto che la società attrice ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697 c.c. circa l'esistenza del credito vantato Per_2
dalla produzione documentale risulta che: 1) tra le parti in causa è stato sottoscritto un contratto in data 29.10.2007 a firma del Sindaco del Comune di , Arch. ; 2) parte Parte_1 Persona_3
convenuta ha usufruito sia di traffico telefonico per utenza fissa (0968/61744-63246-61691-
61989-61163) sia di traffico mobile con n. 5 collegamenti dati internet (0968/13343437-43438-
43499-13000951-13342982); 3) le fatture sono state regolarmente inviate al Comune di e riportano l'indirizzo ove è ubicato il comune;
4) era all'epoca un Parte_1 Persona_1
dipendente comunale indicato dal medesimo ente quale referente commerciale.
A fronte di tanto parte convenuta non ha provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa e non ha dimostrato alcunché continuando, invece, ad usufruire dei servizi forniti da fino ad CP_2
aprile 2012, epoca in cui vi è stata la migrazione effettiva in altra compagnia telefonica.
Il è stato pertanto condannato al pagamento di euro 63.141,17, di cui euro Parte_1
8.704,63 per traffico telefonico rete fissa, periodo dicembre 2005 – aprile 2012 oltre euro
54.436,54 per traffico rete mobile periodo novembre 2007- maggio 2012, oltre interessi di mora
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza il ha proposto appello e contestuale istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.04.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 21.10.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2019, con provvedimento depositato in data 20.11.2019, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo diversi rinvii e precisate le conclusioni all'udienza del 26.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento comunicato alle parti il 7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 5.05.2025, solo (originariamente ha depositato la comparsa CP_1 Controparte_2
conclusionale.
2.2 Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “violazione di legge sub specie artt. 191 e 192 TUEL – Nullità del contratto e difetto di titolarità passiva del diritto dedotto in giudizio”.
In particolare, il lamenta che il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe Parte_1
dovuto tenere in considerazione la circostanza per cui è assente nella vicenda in esame un formale impegno di spesa da parte dell'ente nei confronti di Controparte_2
Pertanto, tra le suddette parti non poteva esser intercorso alcun rapporto obbligatorio e il contratto dedotto in giudizio doveva esser dichiarato nullo, in ossequio alla disciplina prevista in materia di evidenzia pubblica agli artt. 191 e 192 TUEL.
Di conseguenza, considerato che la delibera o la determina a contrarre rappresenta il presupposto indefettibile per la stipula del contratto e per la valida instaurazione del rapporto obbligatorio, la pronuncia di condanna al pagamento della somma di euro 63.141,17 deve essere ritenuta ingiusta e, in quanto tale, deve essere riformata.
Inoltre, precisa parte appellante che nell'ipotesi in cui il negozio giuridico viene realizzato al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla disciplina sull'evidenza pubblica, come è avvenuto nel caso di specie, degli effetti di tale attività contrattuale verso il terzo risponde soltanto il funzionario che ne abbia assunto l'impegno, così come previsto dal D.L. n. 66 del 1989 art. 23 co. 4, conv. nella Legge n. 144 del 1989.
Per siffatte ragioni, il ritiene di non poter essere considerato come soggetto Parte_1
passivo legittimato a rispondere della pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
L'ente comunale evidenzia ulteriormente che nella fattispecie in esame, non può nemmeno configurarsi una ipotesi di responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., poiché tale previsione presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente ma in ipotesi di violazione delle regole contabili si ha una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione.
5 Infine, il procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio (D. Lgs. 15 settembre 1997,
n. 342 ex art. 5 poi trasfuso nel D. Lgs. n. 267 del 2000 art. 194 lettera e) non può comunque introdurre una sanatoria per i contratti nulli o invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam, né può derogare al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989.
Il riconoscimento di un debito fuori bilancio può avvenire, dunque, solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente e non può, comunque, essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi e tanto nel caso in esame non è avvenuto.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art. 2697 c.c. – violazione del principio dell'onere probatorio”.
Secondo il il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha ritenuto Parte_1
provato il credito vantato da Controparte_2
In realtà, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e gravante sul creditore non è stato assolto perché in relazione alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, si è limitata a Controparte_2
produrre un contratto affetto, però, da nullità perché non preceduto dalla necessaria determina a contrarre.
Inoltre, le fatture versate in atti non possono comprovare l'esistenza di una valida fonte negoziale per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché dalle stesse non è possibile desumere una volontà negoziale proveniente dall'ente comunale. In secondo luogo, perché a fronte della contestazione da parte dell'utente, il riepilogo di una fattura non può costituire prova di quanto nello stesso indicato salvo che non venga in esso precisato da chi sia stato formato e su quali dati sia basato.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art. 2041
c.c. – inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.”.
Infine l'appellante eccepisce anche l'infondatezza la domanda di indebito arricchimento formulata in via subordinata dalla controparte e tanto sulla base di quanto previsto dall'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. Infatti, la suddetta azione è preclusa al privato che abbia la possibilità di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti degli amministratori e dei funzionari degli enti pubblici attraverso l'azione di responsabilità, atteso che tale strumento per il danneggiato esclude il requisito della sussidiarietà, presupposto necessario per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa.
Con un quarto motivo di gravame, il denuncia la “violazione di legge sub Parte_1 species art. 2043 c.c. – inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno”.
6 In via subordinata, parte appellante rileva che per le ragioni che precedono, nessuna responsabilità può addebitarsi all'ente comunale e la domanda di risarcimento del danno è da ritenersi inammissibile.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art.
2948 c.c. – prescrizione del diritto di credito”.
In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha, così, concluso:
“preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione avendo parte attrice dimostrato di aver notificato le singole fatture alla parte convenuta”.
In via gradata, il eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito Parte_1 dedotto in giudizio, per il decorso del termine previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Infine, per tutte le ragioni che precedono, l'appellante chiede una riforma anche in relazione alle spese di lite, ritenute eccessive e illegittime, atteso che nessun profilo di responsabilità può essere addebitato all'ente.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
L'appello è fondato.
In applicazione della ragione più liquida la causa va decisa in relazione alla eccezione di nullità del contratto che è fondata per le ragioni di seguito riportate
L'art. 191 comma I del TUEL prevede che: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Detta norma secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità va intesa nel senso chee gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono da considerarsi validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che essi siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente ne discende la nullità, tanto della deliberazione che
7 ne autorizza il compimento, quanto del successivo contratto stipulato in attuazione (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 13159 del 14.05.2024).
A ciò si deve aggiungere che, in ossequio a quanto previsto dal comma II dell'art. 191 TUEL, se la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientra nello schema delineato dall'art. 191 del TUEL, le obbligazioni assunte non sorgono a carico dell'ente, bensì dell'amministratore, del funzionario o del dipendente, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 17197 del 21.06.2024).
Nella vicenda all'esame della Corte dall'istruttoria documentale è emerso che in data 29.10.2007 il attraverso il sindaco, ha sottoscritto un contratto con la Parte_1 Persona_3 [...]
per la somministrazione di servizi di telefonia (cfr. doc. 7 fasc. I grado parte appellata) e che CP_1
siffatta somministrazione periodica è ulteriormente supportata dalle numerose fatture versate in atti e depositate da (cfr. doc. 6 n. 25 fatture relative alla telefonia fissa e doc. Controparte_2
8 n. 21 fatture per telefonia mobile, fasc. I grado parte appellata).
Tuttavia, è emerso altresì che il suddetto contratto non è stato accompagnato dagli atti indicati espressamente dall'art. 191 TUEL. Nello specifico, è assente il previo impegno contabile, la comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del procedimento di spesa, la determinazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 192 TUEL. Nonostante ciò, però, parte appellata ha comunque concluso il negozio giuridico e, invece, di optare per la facoltà prevista dall'art. 191 TUEL, a mente del quale il terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati sull'avvenuto impegno di spesa non gli vengano comunicati, ha preferito assumersi il rischio di un contratto potenzialmente invalido.
Inoltre, l'ente comunale non ha mai riconosciuto a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione consiliare, tanto che invece risulta in atti la denuncia – querela del 25.07.2012 in cui il successivo sindaco, ha denunciato l'indebito utilizzo delle utenze Controparte_5
telefoniche attinenti a da parte di ignoti. Controparte_2
Fermo restando, dunque, l'invalidità del negozio stipulato per il tuttavia, Parte_1 in ossequio a quanto previsto dal comma IV dell'art. 191 TUEL, dal mancato riconoscimento discende che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario, il dipendente o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione. Di conseguenza, Controparte_2 avrebbe dovuto esperire un'azione diretta nei confronti dell'ex Sindaco, per
[...] Persona_3
ottenere il pagamento delle somme dedotte in giudizio.
8 Detta conclusione non può essere superata dalla tesi difensiva di parte appellata secondo cui il riconoscimento di una utilità e di un valido rapporto contrattuale risulterebbe provato da quanto si evince nella deliberazione n. 62 del 17.11.2011 depositata dall'ente comunale, dove si evidenzia che la giunta, nella valutazione comparativa delle condizioni economiche praticate dal nuovo operatore telefonico ( rispetto al vecchio, indica quest'ultimo proprio in e CP_3 CP_2 attesterebbe espressamente l'esistenza e la vigenza di un valido contratto con essa, attraverso il richiamo alle condizioni economiche “attualmente praticate”.
E' evidente che tale contegno non può integrare gli estremi di un legittimo riconoscimento atteso che ai sensi dell'art. 194 TUEL il riconoscimento non può avvenire implicitamente o per facta concludentia, perché trattandosi di un debito fuori bilancio, relativo all'acquisizione di beni e servizi nonché privo del relativo impegno di spesa, il riconoscimento può avvenire solo attraverso la deliberazione consiliare frutto della procedura delineata dall'art. 193 TUEL.
Precisato quanto sopra, per difetto dei presupposti non può trovare condivisione anche l'altra tesi difensiva dell'appellata sull'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Com'è noto, essa è un'azione contraddistinta dal suo carattere sussidiario e può, pertanto, essere proponibile solo quando il danneggiato non può esperire altra azione per ottenere ristoro a seguito del pregiudizio subito e ciò non si configura nella vicenda in esame poiché parte appellata avrebbe potuto esperire un'azione diretta nei confronti del soggetto pubblico che ha sottoscritto il contratto.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, in ragione delle considerazioni che precedono il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è intercorso unicamente con l'amministratore, che Parte_3
sottoscrivendo il contratto ha autorizzato la prestazione. Di conseguenza, Controparte_2 avrebbe dovuto esperire un'azione diretta nei confronti dell'ex Sindaco, per ottenere Persona_3
il pagamento delle somme dedotte in giudizio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo oggetto di domanda.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1285/2018 Parte_1 CP_1
resa dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata in data 23.10.2018, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del contratto intercorso tra le parti e rigetta la domanda proposta da CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che per CP_1 Parte_1 il primo grado si liquidano in € 477,00 per spese vive (marca da bollo e C.U.) ed € 7.616,00 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 806,00 per spese vive (marca da bollo e C.U.) ed
€ 9.991,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, cpa e rimborso spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 4 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 873/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n. 3, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato e in virtù della deliberazione della giunta comunale n.
15 del 26.02.2019;
APPELLANTE
E
(prima in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell'Avv. Paolo De Sanctis Mangelli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura speciale rilasciata a margine dell'atto di citazione notificato al il 30.05.2013 R.G. Parte_1
90/2014 Tribunale Lamezia Terme;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e Parte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità
1 della sentenza n. 1285/2018 del Tribunale di Lamezia Terme sezione unica civile, nella persona della Dott.ssa Maria Leone, nel giudizio n. 90/2014 R.G.A.C., emessa il 10/10/2018 e depositata in cancelleria il 23/10/2018, pronunciata tra il e la Parte_1 Controparte_2
notificata alla parte in data 24 gennaio 2019 munita di formula esecutiva e conseguentemente in riforma della impugnata sentenza accogliere le seguenti domande rassegnate in primo grado.
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1285/2018 del Tribunale di Lamezia Terme sezione unica civile, nella persona della Dott.ssa Maria Leone, nel giudizio n. 90/2014 R.G.A.C., emessa il 10/10/2018 e depositata in cancelleria il 23/10/2018, pronunciata tra il Parte_1
e la notificata alla parte in data 24 gennaio 2019 munita di formula Controparte_2
esecutiva, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Accogliere i motivi di appello e, conseguentemente, accertare e dichiarare che non sussiste la pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti del , Controparte_2 Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con condanna della convenuta al pagamento delle competenze oltre il rimborso forfetario per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, previo accertamento in punto di CP_1 ammissibilità del gravame proposto dal , rigettare l'appello, in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme
n.1285/2018 e in ogni caso accogliere tutte le conclusioni già rassegnate da nell'atto CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado, cui si fa rinvio, da ritenersi qui di seguito trascritte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione del 25.11.2013, ha convenuto in giudizio il Controparte_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme per ivi sentirlo condannare al pagamento della Parte_1
somma di euro 50.650,56 oltre interessi di mora, derivanti dal contratto intercorso tra le parti per un abbonamento di linea telefonica ADSL e ISDN, traffico telefonico, traffico dati, internet, noleggio e apparecchiature. In subordine, ha chiesto di condannarlo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Successivamente alla notifica del suddetto atto, non ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio nei termini di legge.
2 Con comparsa del 10.01.2014 ex art. 125 disp. att. c.p.c., notificata il 16.01.2014, Controparte_2
ha provveduto alla riassunzione del giudizio.
[...]
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ il ha stipulato con contratti di fornitura di servizi Parte_1 Controparte_2
telefonici, internet e traffico dati, aventi a oggetto le utenze meglio individuate nelle allegate fatture;
➢ nonostante l'invio delle suddette fatture e di regolare diffida, l'ente comunale non ha mai provveduto al pagamento delle somme dovute, rendendosi pertanto inadempiente della complessiva somma di euro 50.650,56.
Con comparsa depositata il 16.04.2014 si è costituito in giudizio il Parte_1
eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, quindi la nullità del contratto l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., nonché la prescrizione del credito.
In fatto, ha rappresentato che:
➢ in riscontro alla diffida della con nota protocollo n. 3131 del Controparte_2
5.07.2012 il Sindaco ha comunicato che non è mai stato rinvenuto, al pari delle bollette, il contratto – di cui non sono indicati gli estremi da controparte – relativo alla presunta fornitura del servizio;
➢ il servizio di fornitura risulta, invece, affidato alla società a partire CP_3 dall'1.01.2012 e giusta delibera a contrarre n. 62 del 17.11.2011;
➢ l'amministrazione comunale non aveva utenze mobili attive ma l'unico servizio di telefonia fissa è stato affidato a CP_3
➢ ha invitato a trasmettergli la copia dei contratti e delle fatture;
Controparte_2
➢ considerato che non ha ricevuto la suddetta documentazione, il 26.07.2012 ha provveduto a sporgere formale denuncia – querela per indebito utilizzo di utenze mobili da parte di ignoti;
➢ a seguito della suddetta denuncia – querela, ha trasmesso, senza però Controparte_2 la prova dell'avvenuta consegna, le bollette intestate a – Parte_1 [...]
; Per_1
➢ è un dipendente dell'ente comunale e presso la sua abitazione è stata fatta Persona_1
recapitare la fattura del 26.09.2011.
Ha quindi ribadito la nullità del contratto anche considerato che: 1) ai sensi degli artt. 191 e 192
D. Lgs. 267/200 per la stipulazione dei contratti gli enti locali devono prima procedere alla
3 determinazione sull'impegno di spesa, qui del tutto assente;
2) le proprie richieste dovevano esser fatte valere nei confronti dei soggetti che effettivamente hanno usufruito della fornitura resa dalla controparte
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1285/2018, pubblicata in data 23.10.2018, il Tribunale di Lamezia ha accolto la domanda e per l'effetto ha condanna il in persona del pro Parte_1 CP_4
tempore, Dott.ssa al pagamento in favore di parte attrice della somma di Controparte_5
€ 63.141,17 oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura e sino al soddisfo. Infine, ha condannato la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 8.000,00 oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge e spese vive (€
450,00).
Per quello che qui ancora rileva il Tribunale ha ritenuto che la società attrice ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697 c.c. circa l'esistenza del credito vantato Per_2
dalla produzione documentale risulta che: 1) tra le parti in causa è stato sottoscritto un contratto in data 29.10.2007 a firma del Sindaco del Comune di , Arch. ; 2) parte Parte_1 Persona_3
convenuta ha usufruito sia di traffico telefonico per utenza fissa (0968/61744-63246-61691-
61989-61163) sia di traffico mobile con n. 5 collegamenti dati internet (0968/13343437-43438-
43499-13000951-13342982); 3) le fatture sono state regolarmente inviate al Comune di e riportano l'indirizzo ove è ubicato il comune;
4) era all'epoca un Parte_1 Persona_1
dipendente comunale indicato dal medesimo ente quale referente commerciale.
A fronte di tanto parte convenuta non ha provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa e non ha dimostrato alcunché continuando, invece, ad usufruire dei servizi forniti da fino ad CP_2
aprile 2012, epoca in cui vi è stata la migrazione effettiva in altra compagnia telefonica.
Il è stato pertanto condannato al pagamento di euro 63.141,17, di cui euro Parte_1
8.704,63 per traffico telefonico rete fissa, periodo dicembre 2005 – aprile 2012 oltre euro
54.436,54 per traffico rete mobile periodo novembre 2007- maggio 2012, oltre interessi di mora
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza il ha proposto appello e contestuale istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.04.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 21.10.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2019, con provvedimento depositato in data 20.11.2019, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo diversi rinvii e precisate le conclusioni all'udienza del 26.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento comunicato alle parti il 7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 5.05.2025, solo (originariamente ha depositato la comparsa CP_1 Controparte_2
conclusionale.
2.2 Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “violazione di legge sub specie artt. 191 e 192 TUEL – Nullità del contratto e difetto di titolarità passiva del diritto dedotto in giudizio”.
In particolare, il lamenta che il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe Parte_1
dovuto tenere in considerazione la circostanza per cui è assente nella vicenda in esame un formale impegno di spesa da parte dell'ente nei confronti di Controparte_2
Pertanto, tra le suddette parti non poteva esser intercorso alcun rapporto obbligatorio e il contratto dedotto in giudizio doveva esser dichiarato nullo, in ossequio alla disciplina prevista in materia di evidenzia pubblica agli artt. 191 e 192 TUEL.
Di conseguenza, considerato che la delibera o la determina a contrarre rappresenta il presupposto indefettibile per la stipula del contratto e per la valida instaurazione del rapporto obbligatorio, la pronuncia di condanna al pagamento della somma di euro 63.141,17 deve essere ritenuta ingiusta e, in quanto tale, deve essere riformata.
Inoltre, precisa parte appellante che nell'ipotesi in cui il negozio giuridico viene realizzato al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla disciplina sull'evidenza pubblica, come è avvenuto nel caso di specie, degli effetti di tale attività contrattuale verso il terzo risponde soltanto il funzionario che ne abbia assunto l'impegno, così come previsto dal D.L. n. 66 del 1989 art. 23 co. 4, conv. nella Legge n. 144 del 1989.
Per siffatte ragioni, il ritiene di non poter essere considerato come soggetto Parte_1
passivo legittimato a rispondere della pretesa creditoria avanzata da Controparte_2
L'ente comunale evidenzia ulteriormente che nella fattispecie in esame, non può nemmeno configurarsi una ipotesi di responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., poiché tale previsione presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente ma in ipotesi di violazione delle regole contabili si ha una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione.
5 Infine, il procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio (D. Lgs. 15 settembre 1997,
n. 342 ex art. 5 poi trasfuso nel D. Lgs. n. 267 del 2000 art. 194 lettera e) non può comunque introdurre una sanatoria per i contratti nulli o invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam, né può derogare al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989.
Il riconoscimento di un debito fuori bilancio può avvenire, dunque, solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente e non può, comunque, essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi e tanto nel caso in esame non è avvenuto.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art. 2697 c.c. – violazione del principio dell'onere probatorio”.
Secondo il il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha ritenuto Parte_1
provato il credito vantato da Controparte_2
In realtà, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e gravante sul creditore non è stato assolto perché in relazione alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, si è limitata a Controparte_2
produrre un contratto affetto, però, da nullità perché non preceduto dalla necessaria determina a contrarre.
Inoltre, le fatture versate in atti non possono comprovare l'esistenza di una valida fonte negoziale per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché dalle stesse non è possibile desumere una volontà negoziale proveniente dall'ente comunale. In secondo luogo, perché a fronte della contestazione da parte dell'utente, il riepilogo di una fattura non può costituire prova di quanto nello stesso indicato salvo che non venga in esso precisato da chi sia stato formato e su quali dati sia basato.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art. 2041
c.c. – inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.”.
Infine l'appellante eccepisce anche l'infondatezza la domanda di indebito arricchimento formulata in via subordinata dalla controparte e tanto sulla base di quanto previsto dall'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. Infatti, la suddetta azione è preclusa al privato che abbia la possibilità di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti degli amministratori e dei funzionari degli enti pubblici attraverso l'azione di responsabilità, atteso che tale strumento per il danneggiato esclude il requisito della sussidiarietà, presupposto necessario per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa.
Con un quarto motivo di gravame, il denuncia la “violazione di legge sub Parte_1 species art. 2043 c.c. – inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno”.
6 In via subordinata, parte appellante rileva che per le ragioni che precedono, nessuna responsabilità può addebitarsi all'ente comunale e la domanda di risarcimento del danno è da ritenersi inammissibile.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia la “violazione di legge sub specie art.
2948 c.c. – prescrizione del diritto di credito”.
In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha, così, concluso:
“preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione avendo parte attrice dimostrato di aver notificato le singole fatture alla parte convenuta”.
In via gradata, il eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito Parte_1 dedotto in giudizio, per il decorso del termine previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Infine, per tutte le ragioni che precedono, l'appellante chiede una riforma anche in relazione alle spese di lite, ritenute eccessive e illegittime, atteso che nessun profilo di responsabilità può essere addebitato all'ente.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione logico – giuridica che li accomuna.
L'appello è fondato.
In applicazione della ragione più liquida la causa va decisa in relazione alla eccezione di nullità del contratto che è fondata per le ragioni di seguito riportate
L'art. 191 comma I del TUEL prevede che: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Detta norma secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità va intesa nel senso chee gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono da considerarsi validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che essi siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente ne discende la nullità, tanto della deliberazione che
7 ne autorizza il compimento, quanto del successivo contratto stipulato in attuazione (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 13159 del 14.05.2024).
A ciò si deve aggiungere che, in ossequio a quanto previsto dal comma II dell'art. 191 TUEL, se la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientra nello schema delineato dall'art. 191 del TUEL, le obbligazioni assunte non sorgono a carico dell'ente, bensì dell'amministratore, del funzionario o del dipendente, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 17197 del 21.06.2024).
Nella vicenda all'esame della Corte dall'istruttoria documentale è emerso che in data 29.10.2007 il attraverso il sindaco, ha sottoscritto un contratto con la Parte_1 Persona_3 [...]
per la somministrazione di servizi di telefonia (cfr. doc. 7 fasc. I grado parte appellata) e che CP_1
siffatta somministrazione periodica è ulteriormente supportata dalle numerose fatture versate in atti e depositate da (cfr. doc. 6 n. 25 fatture relative alla telefonia fissa e doc. Controparte_2
8 n. 21 fatture per telefonia mobile, fasc. I grado parte appellata).
Tuttavia, è emerso altresì che il suddetto contratto non è stato accompagnato dagli atti indicati espressamente dall'art. 191 TUEL. Nello specifico, è assente il previo impegno contabile, la comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del procedimento di spesa, la determinazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 192 TUEL. Nonostante ciò, però, parte appellata ha comunque concluso il negozio giuridico e, invece, di optare per la facoltà prevista dall'art. 191 TUEL, a mente del quale il terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati sull'avvenuto impegno di spesa non gli vengano comunicati, ha preferito assumersi il rischio di un contratto potenzialmente invalido.
Inoltre, l'ente comunale non ha mai riconosciuto a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione consiliare, tanto che invece risulta in atti la denuncia – querela del 25.07.2012 in cui il successivo sindaco, ha denunciato l'indebito utilizzo delle utenze Controparte_5
telefoniche attinenti a da parte di ignoti. Controparte_2
Fermo restando, dunque, l'invalidità del negozio stipulato per il tuttavia, Parte_1 in ossequio a quanto previsto dal comma IV dell'art. 191 TUEL, dal mancato riconoscimento discende che il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario, il dipendente o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione. Di conseguenza, Controparte_2 avrebbe dovuto esperire un'azione diretta nei confronti dell'ex Sindaco, per
[...] Persona_3
ottenere il pagamento delle somme dedotte in giudizio.
8 Detta conclusione non può essere superata dalla tesi difensiva di parte appellata secondo cui il riconoscimento di una utilità e di un valido rapporto contrattuale risulterebbe provato da quanto si evince nella deliberazione n. 62 del 17.11.2011 depositata dall'ente comunale, dove si evidenzia che la giunta, nella valutazione comparativa delle condizioni economiche praticate dal nuovo operatore telefonico ( rispetto al vecchio, indica quest'ultimo proprio in e CP_3 CP_2 attesterebbe espressamente l'esistenza e la vigenza di un valido contratto con essa, attraverso il richiamo alle condizioni economiche “attualmente praticate”.
E' evidente che tale contegno non può integrare gli estremi di un legittimo riconoscimento atteso che ai sensi dell'art. 194 TUEL il riconoscimento non può avvenire implicitamente o per facta concludentia, perché trattandosi di un debito fuori bilancio, relativo all'acquisizione di beni e servizi nonché privo del relativo impegno di spesa, il riconoscimento può avvenire solo attraverso la deliberazione consiliare frutto della procedura delineata dall'art. 193 TUEL.
Precisato quanto sopra, per difetto dei presupposti non può trovare condivisione anche l'altra tesi difensiva dell'appellata sull'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Com'è noto, essa è un'azione contraddistinta dal suo carattere sussidiario e può, pertanto, essere proponibile solo quando il danneggiato non può esperire altra azione per ottenere ristoro a seguito del pregiudizio subito e ciò non si configura nella vicenda in esame poiché parte appellata avrebbe potuto esperire un'azione diretta nei confronti del soggetto pubblico che ha sottoscritto il contratto.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, in ragione delle considerazioni che precedono il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è intercorso unicamente con l'amministratore, che Parte_3
sottoscrivendo il contratto ha autorizzato la prestazione. Di conseguenza, Controparte_2 avrebbe dovuto esperire un'azione diretta nei confronti dell'ex Sindaco, per ottenere Persona_3
il pagamento delle somme dedotte in giudizio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo oggetto di domanda.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1285/2018 Parte_1 CP_1
resa dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata in data 23.10.2018, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del contratto intercorso tra le parti e rigetta la domanda proposta da CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che per CP_1 Parte_1 il primo grado si liquidano in € 477,00 per spese vive (marca da bollo e C.U.) ed € 7.616,00 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 806,00 per spese vive (marca da bollo e C.U.) ed
€ 9.991,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, cpa e rimborso spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 4 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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