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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 45/2024 RG, vertente
TRA
già titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Pompei (NA, Parte_1
alla Traversa Pironti n. 2, lo studio dell'avv. Vincenzo Aniello, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Cerignola, alla via Solferino n. 4, presso CP_1
studio degli avv.ti Aldo Altomare e Claudio Caira, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1293/2023 del 15/5/2023, pubblicata in data
14/6/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 15/1/2024 a mezzo p.e.c., Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1293/2023 del 15/5/2023 (pubblicata in data
14/6/2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per CP_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2435/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in
data 11/12/2017; 2. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.955,00 per compenso professionale, oltre
accessori di legge>.
In effetti, con decreto ingiuntivo n. 2435\2017 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
11-21\12\2017, veniva ingiunto a di pagare la somma di € 24.000,00, oltre CP_1
accessori e spese, in favore di titolo di compenso per il procacciamento di una Parte_1
compravendita.
Avverso detto decreto proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc, a mezzo pec notificata in data 21/3/2018, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna valida notifica CP_1
del monitorio, effettuata presso la sua precedente residenza, per colpa del notificante che non aveva svolto ulteriori indagini. Nel merito, contestava l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio e, di conseguenza, il diritto del al preteso compenso. Pt_1
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, avendo notificato a norma dell'art. 140 cpc (quindi, in data 18\1\2018) il provvedimento monitorio presso la residenza della
, come risultante dal certificato allegato e datato 22\12\2017 del Comune di Scafati. CP_1
L'opposto, poi, contestava nel merito l'opposizione, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Quindi, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 1/7/2020), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale era accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo,
con condanna del pagamento elle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva ammissibile l'opposizione tardiva proposta dalla
, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato al precedente indirizzo (Scafati, CP_1
via della Resistenza n. 49) dell'opponente, nonostante la residenza sin dal 12\12\2017 fosse stata spostata a FR (via Antonio Caterino n. 99), come da certificato in atti. Per il
Tribunale, peraltro, la dimostrazione dell'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto ricadeva sull'opposto, che nulla aveva provato. Nel merito, poi, il Tribunale
accertava che la documentazione versata in atti non dimostrava la sussistenza del dedotto rapporto contrattuale tra le parti in causa, non ritenendo sufficiente a tal fine la sola fattura posta a base del monitorio.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione parziale, Parte_1
censurava la sentenza di primo grado per il seguente unico motivo:
- il giudice di prime avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'opposizione avanzata tardivamente, nonostante la regolare notifica del decreto ingiuntivo effettuata dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 140 cpc, con allegato il certificato di residenza della CP_1
del 22\12\2017. Comunque, a detta di parte appellante, pur in presenza di una irregolarità della notifica, era onere dell'opponente fornire la prova della mancata conoscenza del decreto
3 ingiuntivo. Per il , addirittura, la controparte avrebbe espressamente ammesso che Pt_1
aver ricevuto la notifica del DI in data 9\1\2008.
Quindi l'odierno appellante così concludeva: <
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva avanzata dalla sig.ra mancandone i presupposti CP_1
giuridici di cui all'art. 650 c.p.c.; 2. per l'effetto, in ragione dell'art. 2909 c.c., confermare la
definitività del decreto ingiuntivo n. 2435/2017 - R.G. 6033/2017 reso dall'intestato Tribunale
in data 21.12.2017 dal giudice dott. Gustavo Danise;
3. condannare l'odierna appellata
all'integrale refusione di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva eccependo in CP_1
via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e contestando tutto quanto ex
adverso dedotto nell'appello, chiedendone il rigetto. Spese vinte.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 9/7/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 13/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 18/3/2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/3/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame sia ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme agli artt. 342bis e 348bis c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
4 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Opposizione tardiva: notifica del decreto ingiuntivo.
Con unico e articolato motivo, l'odierno appellante lamentava l'erronea statuizione del primo giudice in merito alla ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva. Per il , infatti, il Pt_1
5 decreto ingiuntivo non solo era stato correttamente notificato presso la residenza della risultante dal certificato di residenza, allegato alla notifica ex art. 140 cpc, ma CP_1
l'ingiunta non aveva dimostrato che a causa della denunciata irregolarità non avesse avuto notizia del provvedimento monitorio.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via preliminare si ricorda che ai sensi dell'art. 650 cpc l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, precisando che il termine perentorio di cui alla norma in esame decorre dal primo atto di esecuzione che determina la conoscenza legale del decreto, in quanto esso costituisce titolo dell'esecuzione stessa tale per cui da questo momento non sarà più possibile avanzare opposizione tardiva. In
ogni caso l'opponente ha l'onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale prova può essere offerta anche con presunzioni). Infatti, in tema di riparto dell'onere probatorio sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità
della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr.
Cass. n. 15175\2022, Cass. n. 27529\2017; Cass. n. 20850\2018).
Orbene, nel caso che ci occupa, rileva la Corte che, in primo luogo, la notifica del decreto ingiuntivo è stata validamente effettata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 cpc in
6 data 5/1/2018 presso la residenza della (Scafati, via Della Resistenza n. 49), come CP_1
emergente dal certificato di residenza allegato alla notifica stessa e rilasciato dal Comune di
Scafati in data 22\12\2017. L'ufficiale Giudiziario dava atto dell'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc (deposito di copia presso la Casa Comunale, affissione avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione), compreso l'invio in data 8\1\2018
della raccomandata con avviso di ricevimento (CAD), ragion per cui la notifica si perfezionava in data 18\1\2018, ossia dieci giorni dopo la spedizione della CAD come sancito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 3\2010.
Non assume, invero, alcun rilievo la mera variazione anagrafica intervenuta nelle more – la allega e documenta che con dichiarazione, datata 12\12\2017, di trasferimento CP_1
della residenza in FR, alla via A. Caterino n. 99, e relativo certificato del Comune di
FR in cui si certifica il cambio di residenza a partire proprio dal 12\12\2017 - in assenza di una prova ulteriore in merito al nesso di causalità fra l'eccepita irregolarità della notifica e la non tempestiva conoscenza del decreto.
Prova ulteriore necessaria in quanto, se da un lato le indagini esperite sul luogo all'Ufficiale
Giudiziario, circa la mera temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di recapito della notifica, danno luogo a delle presunzioni semplici, che possono vinte dalla prova contraria;
dall'altro lato, la prova contraria a carico dell'opponente non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, la quale come atto proveniente dalla stessa parte, costituisca a sua volta una presunzione semplice di pari grado.
Alla luce dei principi sin qui esposti, pertanto, l'opposizione tardiva va ritenuta inammissibile.
Ne consegue, pertanto, che, essendo stato il decreto ingiuntivo già revocato dal primo giudice,
l'originaria opponente, deve essere condannata al pagamento della somma CP_1
ivi ingiunta, pari ad € 24.000,00, oltre IVA e interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione CP_1
7 notificato in data 21\3\2018, la quale deve essere condannata al pagamento della somma ingiunta, oltre IVA e interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
C. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così
come in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1293/2023 del
15/5/2023, pubblicata in data 14/6/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore,
- DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione, proposta da con CP_1
atto di citazione notificato in data 21\3\2018;
- CONDANNA al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 24.000,00, oltre IVA e interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 2.300,00 Parte_1
per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 382,50 Parte_1
per esborsi ed € 2.450,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così decisa in Salerno, lì 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - -dott. Aldo Gubitosi -
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