Articolo 113 del Codice della proprietà industriale
Articolo 112Articolo 114
Versione
15 maggio 2005
Art. 113. Decadenza del diritto 1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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