Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2017, n. 28391
CASS
Sentenza 27 aprile 2017

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Massime1

Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.

Commentario1

  • 1Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

    In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2017, n. 28391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28391
Data del deposito : 27 aprile 2017

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