Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.
Commentario • 1
- 1. Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2017, n. 28391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28391 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
2839 1-1 7 " REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FUMU Presidente - Sent. n.1251 sez. GEPPINO RAGO PU - 27/04/2017 ANDREA PELLEGRINO Relatore - R.G.N. 42600/2016 IO DI PI CE TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di NA CI, n. a Torino il 09/11/1987, rappresentata e assistita dall'avv. Wilmer Perga, di fiducia, e di AG RO, n. a Moncalieri il 15/03/1985 rappresentato e assistito dall'avv. Wilmer Perga, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, terza sezione penale, n. 1945/2015, in data 14/04/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria contenente motivi nuovi presentata in data 12/04/2017 nell'interesse di AG RO;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentita la discussione del difensore, avv. Wilmer Perga, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2016, la Corte d'appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero ed a parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Imperia in data 25/07/2014, aumentava la pena inflitta a CI NA e ad RO AG nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui agli artt. 110, 640, commi 1 e 2 bis cod. pen.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di CI NA e di RO AG, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Ricorso nell'interesse di CI NA (a firma avv. Perga). Lamenta la ricorrente: -erronea applicazione delle legge processuale con riferimento alla mancata citazione per il giudizio di appello del difensore, avv. Wilmer Perga (primo motivo); -vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione in ordine alla mancata citazione per il giudizio di appello del difensore, avv. Wilmer Perga (secondo motivo). Nella trattazione congiunta dei motivi, si evidenzia come nell'udienza fissata per la trattazione del giudizio d'appello, l'avv. Germinni, sostituto processuale dell'avv. Voarino, eccepiva l'omessa notifica della citazione per il giudizio d'appello al codifensore, avv. Perga: eccezione che la Corte territoriale rigettava per la riscontrata mancanza di un atto di nomina a difensore a favore dell'avv. Perga. Detta conclusione si "scontra" con le evidenze processuali avendo l'avv. Perga, nel corso del giudizio di primo grado, partecipato a numerose udienze, ottenendo in un'occasione il differimento di un'udienza (quella del 23/07/2014) per verificata esistenza di un suo legittimo impedimento a comparire e provvedendo alla discussione finale a favore della propria assistita nell'udienza successiva (quella del 25/07/2014).
4. Ricorso proposto da CI NA (personalmente). Lamenta la ricorrente: -violazione e/o erronea applicazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. 2 pen. in relazione al disposto dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge processuale per erronea-falsa applicazione degli artt. 191, 498, 514 e 526 cod. proc. pen.: in particolare, inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari dalla persona offesa per mancata formazione della prova in contraddittorio tra le parti in sede dibattimentale (secondo motivo); -illogicità e contraddittorietà della motivazione e/o travisamento della prova con riferimento ai ritenuti ulteriori elementi indiziari a carico della NA (esiti degli esami dei tabulati del cellulare in uso alla donna) in contrasto con il contenuto della deposizione EF resa all'udienza del 26/02/2014 (terzo motivo); -illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto affermazione della penale responsabilità della ricorrente, con violazione e/o falsa applicazione delle regole sulla prova indiziaria (quarto motivo); -mancanza e/o illogicità-contraddittorietà della motivazione in punto formulazione di giudizio di penale responsabilità di entrambi gli imputati (quinto motivo).
5. Ricorso di RO AG. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge per erronea-falsa applicazione degli artt. 191, 498, 514 e 526 cod. proc. pen.: in particolare, inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari dalla persona offesa per mancata formazione della prova del riconoscimento in contraddittorio tra le parti in sede dibattimentale (primo motivo); -mancanza e/o illogicità-contraddittorietà della motivazione in punto formulazione di giudizio di penale responsabilità per entrambi gli imputati (secondo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come, ancorché nei motivi di appello la questione fosse stata formalmente sollevata nella parte dedicata alla contestazione del capo di sentenza relativo al giudizio di penale responsabilità della coimputata CI NA, la questione doveva ritenersi devoluta alla Corte territoriale anche per il ricorrente AG, dal momento che nell'atto di appello si osservava che la parte civile non effettuava il riconoscimento in dibattimento nei 3 confronti di entrambi gli imputati. Ed invero, risulta dal verbale d'udienza del 26/02/2014 che alla PR NA RI AL, persona offesa, costituita parte civile, nel corso del proprio esame testimoniale non era stato (ri)sottoposto in visione l'album fotografico utilizzato dalla polizia giudiziaria per il riconoscimento informale in sede di indagini preliminari.
5.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come pur se si fosse acclarato come l'altezza della NA fosse di circa 5-6 cm. maggiore di quella del AG non si era tenuto conto del fatto che la persona offesa, sia in sede di denuncia-querela che nel corso dell'esame dibattimentale avesse sempre convincentemente affermato che il truffatore era in ogni caso di altezza maggiore rispetto alla truffatrice, essendo quest'ultima molto piccola e con un'altezza che arrivava alle spalle del complice di sesso maschile. Nella memoria presentata in data 12/04/2017, il ricorrente RO AG insiste per l'accoglimento dei motivi proposti con il ricorso principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, vanno dichiarati inammissibili. secondo la2. Va preliminarmente evidenziato come, giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti о da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una 4 autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere - obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno 5 di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla 1006 competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Alla luce di tali principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell'interesse di CI NA (a firma avv. Perga). Entrambi i motivi, trattabili congiuntamente per omogeneità di tema, risultano manifestamente infondati.
3.1. Dal consentito accesso agli atti risulta che, all'udienza del 14/04/2016 fissata per il giudizio d'appello, l'avv. William Voarino, difensore di fiducia come da procura in atti della ricorrente - CI NA, nominava come proprio sostituto processuale l'avv. Massimiliano Germinni del Foro di Genova, incaricandolo di sollevare l'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore della ricorrente, avv. Wilmer Perga del Foro di Torino, non risultando in atti la notificazione del predetto avviso al predetto difensore.
3.2. La Corte d'appello di Genova respingeva l'eccezione di nullità con la seguente motivazione: "/a Corte rileva che non è presente agli atti né è stata prodotta in oggi alcuna nomina dell'avv. Perga e quindi rigetta allo stato l'eccezione".
3.3. Nel ricorso per cassazione la difesa contesta sul punto la decisione della Corte territoriale affermando quanto segue: a) che in data 22/07/2014 l'avv. Wilmer Perga aveva inviato al Tribunale di Imperia, giudice di primo grado, istanza di rinvio per legittimo impedimento quale difensore di fiducia della ricorrente CI NA;
b) che in data 23/07/2014 il Tribunale di Imperia aveva accolto l'istanza di rinvio dell'avv. Perga rinviando il processo alla successiva 7 udienza del 25/07/2014, come da verbale di udienza nel quale si dava atto che la ricorrente fosse difesa sia dall'avv. William Voarino che dall'avv. Wilmer Perga;
c) che in data 25/07/2014, mentre l'avv. William Voarino conduceva l'esame del coimputato RO AG, l'avv. Wilmer Perga conduceva l'esame della ricorrente e, prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale chiedeva l'espletamento di una perizia, discuteva la causa e, infine, formulava le conclusioni chiedendo l'assoluzione della NA, come risultava dall'allegato verbale di udienza nel quale si dava atto che la ricorrente era assistita e difesa dagli avv.ti William Voarino e Wilmer Perga.
3.4. La ricorrente sostiene di aver conferito espresso mandato all'avv. Wilmer Perga a difenderla unitamente all'avv. William Voarino, nominato quest'ultimo già in fase di indagini preliminari, non avendo mai revocato tale nomina fiduciaria. Pertanto, risultando pacificamente l'avv. Perga difensore di fiducia della NA, la difesa si doleva del fatto che il mancato rinvenimento da parte della Corte d'Appello nel fascicolo di primo grado dell'atto formale di nomina fiduciaria in favore del predetto difensore fosse del tutto irrilevante, in quanto l'eventuale smarrimento e/o il mancato inserimento di tale atto all'interno del fascicolo dibattimentale di primo grado non poteva certo essere imputato né alla ricorrente e tantomeno all'avv. Perga.
3.5. Dagli atti risulta altresì: -che in data 22/07/2014 l'avv. Wilmer Perga inviava al Tribunale di Imperia istanza di differimento dell'udienza perché impossibilitato ad intervenire in quanto lo stesso, in pari data, era impegnato avanti al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino in difesa di tale Umana Nunzio;
-che in data 23/07/2014 l'avv. William Voarino, con riferimento all'udienza che si sarebbe tenuta in pari data, inviava al Tribunale di Imperia istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, poiché lo stesso si trovava impegnato avanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara per l'interrogatorio - di garanzia di tale AK BA e che anche il codifensore avv. - Wilmer Perga risultava legittimamente impedito nella stessa data;
-che, dalla lettura del verbale di udienza del 23/07/2014, in quella data, davanti al Tribunale di Imperia compariva, in sostituzione degli 8 avv.ti Voarino e Perga, ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., l'avv. Di Domenico, il quale si riportava all'istanza di rinvio per impedimento professionale dei difensori di fiducia degli imputati NA e AG e ne chiedeva l'accoglimento: istanza che veniva accolta dal Giudice che rinviava l'udienza al 25/07/2014; -che, in data 25/07/2014 innanzi al Tribunale di Imperia compariva - insieme all'avv. William Voarino l'avv. Wilmer Perga, il quale - procedeva all'esame dell'odierna ricorrente, chiedeva una perizia comparativa e formulava le conclusioni per l'assoluzione della medesima.
3.6. Conosce il Collegio i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte (tra questi, due della seconda sezione: n. 31193 del 17/04/2015, Mennini, Rv. 264465; n. 15740 del 22/02/2011, P.M. in proc. Donato, Rv. 249938; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879), secondo cui deve ritenersi valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia".
3.6.1. Pur tuttavia, vi sono nella fattispecie circostanze di fatto ostano all'applicazione dei criteri interpretativi fissati dai che sunnominati precedenti giurisprudenziali, non consentendo di parificare la presente situazione a quelle nelle quali il principio di cui sopra è stato affermato. In realtà, ritiene il Collegio come la mancanza di prova in ordine all'esistenza di una espressa dichiarazione di nomina può non avere rilevanza solo eccezionalmente e precisamente allorquando si è in presenza di tutta una situazione completa e obiettiva di patrocinio che dia la certezza dell'avvenuto incarico (in tal senso, v. Sez. 6, n. 11 del 11/01/1969, De Vito, Rv. 111575).
3.6.2. Al riguardo, va innanzitutto evidenziata l'estrema incertezza del tutto ingiustificabile a ragione della presenza della rappresentata in udienza - nella quale detta nomina, presumibilmente orale ed avvenuta in udienza, sarebbe intervenuta: la stessa difesa (che risulta validamente officiata solo per la proposizione del presente ricorso per cassazione) si limita ad invocare un'avvenuta regolare nomina fiduciaria a favore dell'avv. Perga, senza allegare alcunché in punto tempi, modi e luoghi del conferimento dell'incarico.
3.6.3. Invero, per la nomina del difensore di fiducia, la legge stabilisce l'obbligo dell'osservanza delle forme prescritte dall'art. 134 cod. proc. pen.: essa, pertanto, deve risultare da una dichiarazione espressa della parte interessata fatta in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'autorità giudiziaria o ad essa presentato o resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria. Orbene, escludendo che la nomina in parola sia avvenuta con dichiarazione scritta da parte dell'officiante consegnata all'autorità giudiziaria procedente o trasmessa con raccomandata (situazione che la stessa difesa ricorrente non documenta né allega nei propri motivi di ricorso), è logico immaginare che la stessa sia avvenuta con dichiarazione orale resa all'autorità giudiziaria dalla CI NA.
3.6.4. Peraltro, fermo quanto precede, non si può pensare che in una situazione di incertezza ed equivocità quale quella rappresentata situazione che, si è detto, i verbali di udienza non documentano, limitandosi gli stessi ad attestare le semplici presenze delle parti la nomina in parola possa ritenersi pacificamente - avvenuta, "leggendosi" la situazione a vantaggio dell'imputata e risolvendosi il dubbio in un ingiustificato favor per quest'ultima.
3.6.5. Né si può, infine, ritenere che sia solo compito del giudice quello di verificare se il difensore presente sia munito di regolare mandato ovvero se lo stesso sia stato chiaramente esplicitato e documentato nel verbale, in quanto ciò sarebbe in palese contrasto con l'obbligo della lealtà processuale che deve informare l'agire sia delle parti che dei loro difensori, dovere che impone loro - prima di ogni altra cosa di esplicitare in forma chiara e precisa gli atti che - intendono compiere e le richieste che intendono avanzare, informando a correttezza e a trasparenza ogni loro comportamento.
4. Ricorso proposto da CI NA (personalmente).
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lo stesso reitera le censure proposte nell'omologo ricorso proposto nell'interesse della parte e sottoscritto dall'avv. Wilmer Perga. La circostanza impone di riportarsi alle considerazioni ed alle valutazioni espresse nei precedenti paragrafi 3.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 10 3.6.3., 3.6.4. e 3.6.5. del considerato in diritto.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
4.2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria come i riconoscimenti informali dell'imputato - operati dai testi in dibattimento - costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081).
4.2.2. La certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, bensì dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Inoltre, l'individuazione di un soggetto sia personale sia fotografica in quanto - manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, di tal che, come ogni altra prova di natura dichiarativa, deve essere sottoposta al prudente apprezzamento del giudice. Ed invero, come la dottrina scientifica ha avuto modo di affermare, mentre ricordo ed il racconto di un avvenimento vissuto o percepito poggia sull'utilizzo di schemi logico-sintattici familiari e di categorie di eventi ed interazioni ampiamente sperimentate, di tal che il ricordo è guidato e supportato dalle esperienze della vita comune, la reminiscenza di un volto è e rimane uno sforzo mnemonico alogico, frutto di sensazioni razionali inesplorabili. Invero, il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo pre-logico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 cod. proc. pen. che prevede unicamente il requisito della certezza (Sez. 2, n. 4860 del 27/01/1994, Nardozzi, Rv. 197782); peraltro, non può essere sottaciuto che la capacità mnestica può essere condizionata da diverse variabili, dalla capacità di ricordare del dichiarante, dalla situazione emotiva del teste al momento in cui vi fu il contatto con la persona da riconoscere, dalla durata e dalla dinamica dell'evento, dalla circostanza che l'incontro con la persona 1 11 da riconoscere sia stato unico o plurimo. Da qui l'approccio estremamente cauto del legislatore e della giurisprudenza rispetto ai riconoscimenti fotografici il cui valore probatorio deve essere rigorosamente apprezzato ed adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (Sez. 1, n. 8510 del 19/06/1992, Timpani, Rv. 191505).
4.2.3. Nella fattispecie, ferma l'utilizzabilità (e la sufficienza intrinseca) della prova costituita dal riconoscimento fotografico - i cui esiti positivi non sono stati affatto contestati • compiuto in sede di - indagini pur in assenza di formale ricognizione dibattimentale (ampiamente giustificata dai giudici di merito avuto riguardo all'età della vittima anni 84 e del tempo - anni sei - decorso dalla - - commissione dei fatti), evidenzia il Collegio come assuma particolare importanza l'acquisizione (nella specie, regolarmente intervenuta) dell'album fotografico, affinchè il giudicante sia posto in grado di testare direttamente l'affidabilità del risultato probatorio ed, in particolare - presa diretta visione dell'album già sottoposto al teste di verificare sia quante fotografie siano state sottoposte al dichiarante ai fini della ricognizione, sia quale fosse la qualità della fotografia e le caratteristiche fisionomiche della persona effigiata e riconosciuta, come delle altre persone fotografate nel medesimo fascicolo, e ciò al fine di poter valutare, in modo preciso e fondato, l'affidabilità della attività ricognitiva svolta dal teste e, quindi, di apprezzare in modo compiuto la portata probatoria dell'atto (cfr., Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, Rv. 261247).
4.2.4. Invero, risulta di tutta evidenza come la capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico positivo non possa che essere diversa a seconda: a) se l'atto sia compiuto rispetto ad una rosa ampia piuttosto che ristretta di fotografie;
b) se le caratteristiche fisiche dei soggetti effigiati nell'album siano simili o completamente differenti;
c) se l'immagine del soggetto riconosciuto sia nitida e consenta di cogliere in modo preciso i tratti del volto della persona riprodotta ovvero sfocata o così piccola da impedire di distinguere in modo adeguato i lineamenti del viso. 12 Come questa Corte ha ripetutamente rilevato, lo stesso legislatore del 1988 si è mostrato ben consapevole della estrema delicatezza e delle possibili insidie dell'atto ricognitivo, così che "la marcata diffidenza verso l'attendibilità dei risultati di questo mezzo di prova e l'esigenza di assicurare nella maggior misura possibile il rispetto di regole dirette ad evitare esiti influenzati e precostituiti" lo hanno indotto "ad accentuare una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di questa" (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale) (cfr., Sez. 2, n. 40405 del 10/06/2004, Credentino). Ne discende che, allorché il riconoscimento fotografico si svolga al di fuori della regolamentazione codicistica e venga assunto in modo informale dunque quale prova atipica - il vaglio del giudicante deve essere quanto mai rigoroso e non può dunque prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è stato compiuto.
4.2.5. Tale vaglio, nella fattispecie, è stato ampiamente compiuto ed ha indotto i giudici di secondo grado a concludere che "l'attendibilità dell'individuazione deriva dal fatto che gli autori della truffa hanno trascorso un'intera giornata con la PR, che ha potuto imprimersi nella memoria con precisione le loro fattezze". Peraltro, le discordanze, non decisive, delle fattezze fisiche della NA con quelle della persona autrice dei fatti di reato, è stata ampiamente superata dai giudici di merito che, già in primo grado, avevano riconosciuto come "... la descrizione che la persona offesa fa dell'imputata con la quale ... maggiormente e più lungamente si è rapportata è rispondente all'immagine che della donna si ha in foto ed ancor più che si può riscontrare de visu essendo l'imputata comparsa all'ultima udienza ...".
4.2.6. Ma non solo. Si è ampiamente accertato come il dato dell'individuazione fotografica non costituisca l'unico elemento di prova in presenza di plurimi ulteriori elementi a carico di entrambi gli imputati. Invero, si legge nella sentenza impugnata: "... da un lato gli autori della truffa sono stati ripresi in un autogrill e l'immagine della donna, per quanto non utile a visionare il volto, è compatibile con la descrizione dei vestiti, come riferito dal teste Amadori Alessandro che ha curato le indagini. Dall'altro si è verificato la targa della 13 vettura su cui gli autori della truffa viaggiavano ed è risultata intestata alla NA. Infine, l'esame dei tabulati del cellulare in uso all'imputata ha rilevato spostamenti compatibili con i movimenti degli autori del reato ...". Ampiamente giustificata è poi la svalutata rilevanza dell'esito negativo della perquisizione avuto riguardo alla data di relativa effettuazione della stessa.
4.3. Del tutto nuovo in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente sua rilevata tardività è il terzo motivo. La circostanza, verificata attraverso il confronto con i motivi di appello, rende la censura non scrutinabile.
4.4. Del tutto generici, evocativi di censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono sia quarto che il quinto motivo.
4.4.1. Invero, si è in presenza di censure che richiamano generiche considerazioni sulla prova indiziaria, riprendono alcuni incontestabili precedenti giurisprudenziali di generale portata applicativa e finiscono con il contestare l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
d'altra parte, i motivi in parola appaiono anche non consentiti nella parte in cui pretendono di valutare o meglio di rivalutare - gli elementi probatori, la cui corretta valutazione ha consentito l'emissione di una pronuncia di condanna del tutto giustificata e totalmente esente da vizi logico- giuridici: tutto questo allo scoperto fine di trarre conclusioni favorevoli per la parte in contrasto con quelle tratte dal giudice del merito e chiedendo alla Suprema Corte un giudizio di fatto, in sostanziale terza istanza, che certamente non è di sua competenza.
4.4.2. Il quinto motivo, poi, nella parte in cui pretende di "ridiscutere" la posizione del coimputato AG, appare anche del tutto irrituale e proposto da soggetto in evidente carenza di interesse.
5. Ricorso di RO AG.
5.1. Del tutto nuovo in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente sua rilevata tardività è il terzo motivo. La circostanza, verificata attraverso il confronto con i motivi di appello, rende la censura non scrutinabile, non potendosi in alcun modo ritenere che il motivo - proposto in appello dalla sola 14 coimputata NA dovesse intendersi "esteso" al coimputato AG, perché implicitamente proposto anche da quest'ultimo, con conseguente impossibilità di "aggiramento" della intervenuta decadenza a suo carico.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Lo stesso va valutato con riferimento alla sola posizione del AG, essendo lo quest'ultimo carente di interesse a far valere censure astrattamente proponibili dalla coimputata NA in quanto afferenti esclusivamente la posizione di quest'ultima.
5.2.1. Il motivo in parola, che richiama quasi nell'integralità, anche grafica, il quinto motivo del ricorso proposto da CI NA personalmente, appare del tutto generico, evocativo di censure in fatto e comunque manifestamente infondato. Al riguardo, si riprendono le valutazioni esposte nel precedente paragrafo 4.4. del considerato in diritto.
5.2.2. In ogni caso, rileva Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato in ordine al riconoscimento della penale responsabilità di RO AG, non incorrendo nel proprio decisum in alcun vizio logico-giuridico. Nella sentenza, dopo aver detto che anche il AG è stato oggetto di positivo riconoscimento fotografico da parte della vittima, si riconosce la non decisività della produzione dei documenti relativi alla gestione da parte dello stesso del bar di Nichelino "perché gli stessi non dimostrano che negli orari del crimine il AG non potesse essere altrove. Del resto, l'orario indicato (le ore 7.00) non è incompatibile con il trasferimento successivo in Liguria per commettere la truffa". Infine, anche con riferimento alla dedotta non attribuibilità al AG dell'effigie ritratta nelle fotografie che riprendono un uomo in autogrill, viene rilevata dalla Corte territoriale l'infondatezza del rilievo difensivo riconoscendosi come "l'immagine acquisita in atti è deformata dalla prospettiva della telecamera e, comparandola con la fotografia del AG, si può al più sostenere che non si ha la assoluta certezza dell'identità, ma si evince una forte somiglianza che conferma le accuse"; a questo andava aggiunta la comprovata frequentazione del AG con la NA, con conseguente esclusione di un collegamento tra i due solo casuale ed ulteriore conferma di una piattaforma probatoria indiziaria caratterizzata da gravità, precisione 15 e concordanza.
5.3. La manifesta infondatezza dei motivi proposti con il ricorso principale finisce per determinare inammissibilità per la medesima causa delle censure svolte con i motivi aggiunti.
6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Giacomo Fumu Humu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8.GIU 2017 IL Il Cancelliere T ADI E "CANCELLIERE P P U Claudia Pianeli O N 16