Sentenza 22 febbraio 2011
Massime • 1
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2011, n. 15740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15740 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 22/02/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 476
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 37053/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;
nei confronti di:
1) DONATO COSIMO, N. IL 21/03/1977;
avverso l'ordinanza n. 425/2009 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 09/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette le conclusioni del PG Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 9 aprile 2010, con la quale il Giudice monocratico dello stesso Tribunale, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenendo omessa la notifica al difensore di fiducia dell'imputato.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 96 c.p.p., comma 2. Il procuratore ricorrente lamenta:
a) l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 96 c.p.p., comma 2. Nel caso in esame non sussisterebbero gli estremi per ritenere la nomina del difensore di fiducia per facta concludentia. In sostanza l'assenza di una nomina formale del difensore inciderebbe sulla possibilità di applicare il principio invocato.
b) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare dell'art. 96 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1, artt. 128 e 429 c.p.p..
L'assenza delle forme prescritte per la nomina eliderebbe l'obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art. 96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in "bonam partem". A tal fine correttamente è stata ritenuta significativa la circostanza che l'imputato, nel corso di una perquisizione, abbia richiesto la presenza del difensore nominativamente indicato e che, quest'ultimo, ha esercitato pienamente il suo mandato defensionale alla presenza dell'allora indagato. Circostanza che trova ulteriore conferma nella conseguente eccezione sollevata negli atti preliminari. (Cass., Sez. 3, del 27/03/2003 n. 22940, C.E.D. cass., n. 225528). D'altra parte l'esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell'imputato, che nulla eccepisce al riguardo, è stato equiparato alla dichiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 c.p.p. (Cas., sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 17056, C.E.D. cass., n. 234188; v. anche Cass., Sez. 4, del 12 gennaio 2006, n. 11378 , CED cass., n.. 233681). Pertanto deve riaffermarsi la correttezza del principio in base al quale deve ritenersi valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". In questo senso deve ritenersi non condivisibile il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96 c.p.p., commi 2 e 3, (Cass., sez. 1, 2 marzo 2007, n. 11268, C.E.D. cass., n. 236162). In ogni caso il provvedimento adottato non potrebbe essere considerato abnorme, come sottolineato invece nelle conclusioni scritte del P.G., a causa della ritenuta indebita regressione del processo, in quanto nell'ipotesi in cui il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero, ancorché per errore, ritenendo l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato o al suo difensore, se ad esso non consegue la stasi del procedimento, per l'impossibilità da parte del Pubblico Ministero di proseguirlo, senza concretizzare un atto nullo (Sez. U, 26 marzo 2009, n. 25957, CED cass., n. 243590); circostanza non sussistente nel caso in esame.
Le censure dedotte non meritano dunque accoglimento e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011