Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 2 944/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA] LA CORTE SUPREMA DO CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 11460/99 Consigliere、 Cron.6838 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Paolo STILE Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ☐ ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NU CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato TORRICELLI VALENTINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO _ 5211 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1609/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 04/06/98 R.G.N. 1496/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ANGELETTI per delega TORRICELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. UPREMA TE R O C E SUP T R O EALA C -2- R.G.n. 11460/99 Svolgimento del processo Il sig. ZO CO illustra un motivo di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Lecce, meglio descritta in epigrafe che, confer- mando quella del locale Pretore, ha ritenuto, conformandosi ai risultati della re- lazione peritale depositata in primo grado ed avendo escluso di doverne rinnova- re l'espletamento, che non ricorresse il presupposto medico legale per il ricono- scimento dell'assegno ordinario d'invalidità preteso nei confronti dell'Istituto na- zionale della previdenza sociale. In particolare, il Tribunale ha reputato che le contestazioni espresse con l'appello sul giudizio medico legale dell'Ausiliare fossero generiche e riguardassero le stesse infermità già "prese in considerazione, esaminate e valutate dal consulente d'ufficio",... senza "prospettare nuovi elementi obiettivi e documentali", avendo rilevato che "nonostante le infermità acclarate, i valori sono in generale nella norma". L'Istituto si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Il sig. ZO CO denuncia "omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 1, 1. 12.8.1984, n. 222" per avere la sentenza del Tribunale di Lecce con- fermato la sentenza di primo grado senza neppure accogliere la subordinata do- manda di rinnovo della ctu, di cui contesta la valutazione sfavorevole, senza te- ner conto, assume, della reale gravità delle patologie, della bronchite, dell'aspor- tazione di un rene (che influisce sull'apparato cardiocircolatorio), della cefalea, e dei valori ematoclinici (trigliceridi e colesterolo), ritenuti controllabili con tera- pia. Il ricorso è destituito di fondamento. Infatti, le censure, manifestando un mero dissenso diagnostico e, come tali, in- volgendo un apprezzamento del fatto in modo difforme dal giudizio medico le- gale recepito dal Tribunale, non sono idonee a scalfire il legittimo convincimen- to del Giudice, cui spetta, com'è noto, di stimare il fatto sottoposto al suo discer- nimento, posto che la condivisione della valutazione peritale in merito al preteso beneficio, essendo fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità, limitato al riscontro estrinseco della presen- za di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ra- gioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal Giudice del merito. Il Tribunale ha dato conto della propria adesione all'accertamento medico legale compiuto a suo tempo, esponendo succintamente, ma adeguatamente, come più sopra esposto, le ragioni del suo convincimento, contro il quale la parte ricorren- te non evidenzia alcun errore logico diagnostico, ma si limita a contrappone una propria difforme valutazione che non è idonea a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della rinnovazione della ctu, essen- do, in sede d'appello, espressione di un potere discrezionale, correttamente eser- citato dal Giudice collegiale, che l'ha ritenuta superflua. Invero, della maggiore o minore attendibilità dell'analisi postulata, rispetto a quella espressa dal giudice del merito, non è certo permesso discutere in questa fase di legittimità, poiché ciò comporterebbe un nuovo esame del materiale delibato in quella sede, che non è consentito nel giudizio di cassazione (v. ad es. da ultimo, anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802 Il nicenter B180ersol deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità ex art. 152, disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimit: Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere IL CANCELERE Il Presidente Albew harلسعد Depositapan Cancelleria 27 FEB. 2002 oggi, CANCELLIERE 4