Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell'individuazione - concretatesi nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza.
Commentari • 7
- 1. Estorsione aggravata: coazione mediante minaccia e ruolo rafforzativo del complice (Collegio -Capasso presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024
In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
Leggi di più… - 3. Individuazione fotografica è prova? (Cass. 37537/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 ottobre 2021
L'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Cassazione penale sez. IV, ud. 8 luglio 2021 (dep. 15 ottobre 2021), n. 37537 Presidente Dovere – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 31 marzo 2015, con cui C.D. era stato condannato alla pena di …
Leggi di più… - 4. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
Leggi di più… - 5. Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2015, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
9 5 05 /1 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 8 MAR 2016 REPUBBLICA ITALIANA You juis IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL FUNZIONARIO GIGUDIZIARIO Carmele Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. MAURIZIO FUMO 3498 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE N. 37317/2014 Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC LI N. IL 02/04/1971 avverso la sentenza n. 1279/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. - Udito, per l'imputato, l'avv. Meda Massimiliano, che si riportato ai motivi di ricorso e si è associato, in subordine, alla richiesta del Pubblico INstero. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato CI IN per lesioni personali e minaccia grave nei confronti di OL OJ Victor José. Secondo quanto accertato in sentenza, OL OJ era stato aggredito e minacciato, mentre era insieme alla fidanzata, da tre giovani scesi da una “IN OO", dopo che si era rivolto stizzito verso costoro, che l'avevano costretto a scansarsi mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. I tre, inoltre, non contenti, avevano telefonato ad alcuni amici, che erano infatti sopraggiunti con altre tre autovetture, tra cui una una "Smart", e si erano aggregati - nel pestaggio ai tre occupanti della IN OO;
tra essi vi era CI IN, proprietario della Smart. Uno degli occupanti della Smart aveva con sé un coltello e minacciò anch'egli OL, dicendogli di "parlare con lui"; dopodiché passò il coltello ad un amico, affinché lo riponesse al suo posto.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione CI IN lamentando, innanzitutto, la non corretta applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. Deduce che, come riconosciuto in sentenza, l'aggressione era già stata consumata quando giunse sul posto, per cui illegittimamente è stata confermata la condanna per le lesioni. Inoltre, perché la Corte d'appello non ha spiegato chi dei presenti proferì le minacce e perché delle stesse è stato ritenuto responsabile anche lui, non avendo nemmeno accertato a chi appartenesse il coltello e chi ne abbia fatto uso. Con altro motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen., per le modalità con cui fu effettuato, durante le indagini, il suo riconoscimento fotografico, e della mancata risposta del giudice d'appello alla specifica doglianza mossa sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente si limita a riproporre la tesi sostenuta in giudizio e debitamente confutata non solo 2 dal giudice di primo grado, ma anche da quello d'appello, che già aveva rilevato la pedissequea riproposizione della linea difensiva originaria in maniera apodittica e aspecifica, con argomenti che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva rilevato, infatti, così la corte come ha fatto quelle d'appello, che CI non giunse sul luogo dell'aggressione dopo che questa era stata consumata, ma proprio per aggravarla, aggregandosi ai passeggeri della IN OO, che già avevano, in precedenza, colpito OL con un pugno. Inoltre, che i presenti (tra cui CI) minacciarono ripetutamente i malcapitati con un coltello, che fu riposto - dopo l'uso - proprio nell'auto di CI (pagg.
2-3 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza d'appello). E ciò hanno fatto valutando le dichiarazioni della persona offesa e, soprattutto, quelle della ragazza che si trovava con lui (ED), la quale ebbe modo di notare il coltello ed il fatto che fu riposto nella Smart dell'imputato, dopo averne fatto mostra nel corso dell'aggressione. Inutilmente, pertanto, il ricorrente ripropone la propria versione dei fatti (sarebbe stato solo "presente" sul posto e vi sarebbe stata una "lite per ragioni di viabilità”), smentita dal giudicante e non sorretta da alcun elemento di prova, di cui sia lamentata la pretermissione.
2. Quanto all'individuazione fotografica, va richiamato il costante orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (ex multis, Cass., n. 49758 del 27/11/2012). Pertanto, se è vero che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, a meno di macroscopiche difformità rispetto al modello legale della ricognizione, la scelta delle immagini fotografiche effettuata dagli operanti per procedere alla individuazione non si presta ad essere valutata in termini di legalità, dato l'enorme margine di opinabilità che ogni selezione porta con sé, solo potendosi apprezzare la congruenza del percorso che ha portato il teste a riconoscere, tra le varie immagini a lui sottoposte, quella che corrisponde al soggetto osservato nel contesto del reato e valutare la forza dimostrativa del riconoscimento. In altri termini, le modalità della individuazione si riflettono sul valore della prova e non riguardano la legalità della stessa. Da ciò deriva che lo scrutinio demandato a questa Corte deve appuntarsi sugli argomenti, spesi dal giudice di merito, per dedurre che l'affermazione conclusiva fatta dal soggetto chiamato ad operare il riconoscimento sia affidabile e possa essere posta, pertanto, alla base del giudizio di colpevolezza. 3 all Tanto premesso, non v'è dubbio che, nella specie, i giudici di merito abbiano dato conto, esaustivamente, dei criteri seguiti per la valutazione del riconoscimento, avendo evidenziato che contrariamente all'assunto difensivo - la fotografia dell'imputato fu riconosciuta da OL e ED tra quelle inserite in un album fotografico formato dai carabinieri, dopo che erano stati individuati i proprietari e i possessori delle quattro auto confluite sul posto dell'aggressione, di cui ED aveva rilevato le targhe (pag. 3 della sentenza di primo grado). Da un lato, quindi, non corrisponde a verità che i militari si fossero limitati a mostrare ai testi la fotografia dell'imputato; dall'altro, non è stata l'individuazione fotografica l'unico strumento di prova a carico di CI, avendo avuto un peso ancora maggiore la titolarità da parte sua - - del - diritto (di proprietà) sull'auto (la Smart) utilizzata dagli aggressori per rispondere alla chiamata del conducente della IN OO (originario aggressore). Tale percorso argomentativo non presta il fianco a censure, non potendosi dubitare della logicità di un ragionamento che ha attribuito valore al riconoscimento, effettuato nell'immediatezza, da due soggetti lucidi e ben orientati, confermato dalla titolarità e dal possesso dell'auto su cui viaggiava l'aggressore.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale d'udienza, a cui si è associato, in subordine, il difensore dell'imputato, giacché l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il : ricorso): Cass., S.U., n. 32 del 22/11/2000. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo quantificare nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Sett (Maurizio Fumo) esuizi my 4