Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata "speciale", disciplinata dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge (di conversione) 21 febbraio 2014, n. 10, sono esclusi dal beneficio i soggetti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen., anche qualora essi, avendo collaborato con l'Autorità giudiziaria, abbiano avuto accesso a misure alternative alla detenzione o alla liberazione condizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2015, n. 35831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35831 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
358 31/1 5 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1138/2015- - Presidente - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE Dott. LU PIETRO CAIAZZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK N. 34813/2014 - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO - Rel. Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LU N. IL 17/09/1960 avverso l'ordinanza n. 1793/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 03/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gillis Romano, che ha cest il rifetto del ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3.7.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal collaboratore di giustizia LI UI avverso il provvedimento con il quale il Magistrato della sede, in data 22.2.2014, aveva parzialmente respinto l'istanza di liberazione anticipata speciale avanzata dal predetto per il periodo 1.12.2009-1.6.2013, osservando che i periodi detentivi offerti in valutazione erano stati scontati in misura alternativa e concedendo soli 45 giorni, e non i 75 richiesti, per il semestre 1.6.2013- 1.12.2013, in quanto espiato in liberazione condizionale;
dichiarava, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 146/2013 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.. 1.1. Osservava il Tribunale che, con la liberazione anticipata "speciale", il legislatore si era conformato alle esplicite cogenti indicazioni provenienti dalla Corte EDU (sentenza sul caso GI c/Italia), individuando una misura atta a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e tesa a compensare le maggiori sofferenze patite dai detenuti costretti a permanere in siffatta situazione di sovraffollamento. Da qui la scelta di concedere la liberazione anticipata "speciale" ai condannati be detenuti e l'esclusione dalla stessa, normativamente prevista, per gli affidati in prova al servizio sociale, i detenuti domiciliari, i ristretti ex art. 656, comma 10, c.p.p. o ammessi all'esecuzione presso il domicilio.
1.2. La mancata esplicita esclusione dal beneficio più ampio degli ammessi alla liberazione condizionale non poteva far ritenere come sostenuto dal reclamante che - detto beneficio non fosse loro precluso. Osservava, al riguardo, il Tribunale romano che, considerando l'origine e il senso del nuovo istituto, l'esclusione da esso riguardava tutti i condannati che non si trovassero in restrizione carceraria e che, per ciò stesso, non avevano subito gli effetti deleteri del sovraffollamento carcerario;
e se l'esclusione riguardava, appunto, coloro che espiavano una pena in forma di misura alternativa, a fortiori essa doveva riguardare coloro che versavano nell'ancor meno afflittiva condizione giuridica di liberato condizionale. Per tali ragioni, doveva ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 4 D.L. n. 146/2013 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.. Secondo il Giudice di merito, decisamente diverso doveva considerarsi il regime giuridico cui erano sottoposti il detenuto in carcere, da un lato, e il soggetto sottoposto a misure alternative, dall'altro, tant'è che solo al primo si applicavano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario;
doveva ritenersi irrilevante che anche l'affidato o il liberato 1 condizionale e il detenuto domiciliare fossero assoggettati a delle restrizioni, neppure lontanamente paragonabili a quelle discendenti dal regime carcerario. La situazione decisamente più favorevole di cui beneficiavano questi ultimi rendeva del tutto ragionevole la scelta legislativa di escluderli dal beneficio in questione. Rimanevano, comunque, integre le finalità rieducative tutelate dall'art. 27 Cost., potendo il condannato in regime di liberazione condizionale fruire della liberazione anticipata ordinaria. La pretesa "maggior meritevolezza" rivendicata dall'interessato era quella che gli era valsa la concessione della detenzione domiciliare dapprima, e successivamente della liberazione condizionale, e non andava confusa con quella richiesta ai fini della liberazione anticipata, rispetto alla quale rilevava, in realtà, solo la partecipazione all'opera rieducativa di cui fosse data prova nei singoli semestri e che per il detenuto in carcere poteva ben essere di grado non inferiore a quella di chi si trovava a scontare la pena con modalità diverse. Precisava da ultimo il Tribunale che le questioni di cui ci si era occupati, oltre ad essere manifestamente infondate, erano anche non rilevanti, in quanto il LI era Се stato condannato per reati ostativi ex art. 4 bis O.P., circostanza, questa, che gli precludeva in ogni caso, il beneficio richiesto. Non rilevava, in senso contrario, che l'istanza dell'interessato fosse stata proposta nella vigenza del D.L. n. 146/2013. Richiamava, il Collegio, a tal proposito, la disciplina dettata dall'art. 77, coma 3, Cost., secondo cui la normativa introdotta nell'ordinamento con decretazione d'urgenza, nel caso di mancata conversione, veniva caducata con effetto ex tunc, salve restando esclusivamente quelle situazioni giuridiche sorte in dipendenza di essa e che si fossero irreversibilmente consolidate, laddove nella specie non era configurabile alcuna situazione con tali connotati.
2. Ha proposto ricorso LI UI per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, in un unico e molto articolato motivo (che dovrà, perciò, essere necessariamente sintetizzato), "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 4 D.L. n. 146/13 (anche nel testo convertito nella legge n. 10/14), 176 c.p., 47 e 54 O.P. e 16 nonies L. n. 82/91 e, in ogni caso, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento alle norma sopra richiamate". Premette il ricorrente: - che l'istituto della liberazione anticipata (di identica portata sia in via ordinaria che speciale, visto che quest'ultima si limita a estendere gli effetti della prima) non consentiva N alcuna discriminazione di sorta, essendo la sua ratio fondante quella di premiare la consapevole partecipazione del condannato all'opera di rieducazione;
che la Suprema Corte aveva inteso estendere la liberazione anticipata anche ai condannati ammessi alla liberazione condizionale (Sez. 1, 9.4.2009, Cicciù), colmando, con interpretazione costituzionalmente orientata, una evidente lacuna normativa, a conferma che detta liberazione anticipata poteva essere concessa a chiunque si trovasse ad espiare una pena in regime alternativo. Ciò posto, secondo il ricorrente andava censurato il Tribunale che, in via analogica, ma illegittimamente, in quanto in malam partem, aveva ritenuto applicabile anche alla liberazione condizionale le preclusioni previste per la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova. Inconferente doveva, poi, ritenersi il rilievo in merito alla diversa situazione dei ristretti in carcere rispetto a coloro che si trovavano in "esecuzione alternativa", poiché l'istituto della liberazione anticipata non prevedeva alcuna distinzione tra le due categorie di condannati. Irragionevole l'interpretazione del Tribunale nella misura in cui portava a escludere, be paradossalmente, dal beneficio proprio coloro i quali erano risultati più meritevoli, tanto da conseguire l'accesso a misure alternative. Del tutto implausibile il richiamo alla discrezionalità delle scelte del legislatore, che non poteva certo operare in dispregio dei principi cardine dell'ordinamento e delle norme costituzionali. Né si poteva sostenere che l'unica ratio della liberazione anticipata speciale fosse quella di ristorare i condannati reclusi in carcere se poi si ammetteva che di tale ristoro sarebbero rimasti privi i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P., sicuramente sottoposti a regimi penitenziari ancor più restrittivi e disagevoli. Sul tema, non poteva, poi, sottacersi che la pregressa applicazione dell'art. 16 nonies L. n. 82/91 imponeva una valutazione giuridica quanto mai approfondita, poiché, a tacer d'altro, essa superava le preclusioni derivanti dal richiamo dell'art. 4 bis O.P., così come espressamente previsto dalla normativa speciale di riferimento. Non poteva invocarsi, infine, nel respingere la domanda, il disposto di cui all'art. 77, comma 3, Cost., poiché l'art. D.L. n. 146/2013 aveva portata sostanziale, la cui applicazione non poteva essere affidata alla maggiore o minore celerità nel provvedere del Magistrato adito;
sotto tale profilo, la decisione andava, perciò, correlata alla data di presentazione della domanda, in modo tale da far conseguire il beneficio della liberazione anticipata speciale a coloro i quali, a quella data, avevano già maturato il relativo diritto, in 3 quanto le condizioni si erano obiettivamente realizzate nella vigenza del decreto poi convertito. Dopo lunghe e ample digressioni sulla natura dell'istituto della liberazione anticipata, per come delineatosi nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, sottolineato il comune denominatore sotteso alle misure alternative, il ricorrente concludeva sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 146/2013 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità per il soggetto ammesso alla liberazione condizionale di accedere al beneficio della liberazione anticipata speciale, anche in riferimento alle contestate preclusioni di cui all'art. 4 bis O.P.. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Sul tema dell'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati sottoposti al regime della libertà condizionale questa Corte ha avuto già modo di argomentare, in senso negativo, con la recentissima sentenza Sez. 1, n. 30102 del 26/3/2015, dep. 13/7/2015, ric. Castaldo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
2.1. Nell'affrontare il tema, è opportuno, anche in questa sede, prendere le mosse dal testo della disposizione criticata dal ricorrente, il comma 5 dell'art. 4 L. n. 10/2014, che così recita: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale>. Il tenore testuale della norma prevede, quindi, l'esclusione dalla fruizione della liberazione anticipata speciale dei condannati per i periodi di espiazione della pena scontati al di fuori delle strutture carcerarie grazie all'accesso alle misure alternative indicate o, comunque, alla misura domiciliare esecutiva prevista dall'art. 656, comma 10, c.p.p.. La ratio legis chiarisce le ragioni dell'esclusione. Il preambolo del D.L. n. 146/2013 indica, invero, l'obiettivo di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario> quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso misure straordinarie temporanee> in tema di liberazione anticipata. 4 Nella Relazione al disegno di legge di conversione del decreto, si evidenzia che /a modifica si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte Europea di Strasburgo della violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura, la cui adozione è indispensabile ai fini dell'adeguamento alle indicazioni della...sentenza Torreggiani c/Italia della Corte Europea. Ed è questa la ragione che ha indotto a individuare il termine di efficacia nel 1° gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva>. Nello stesso senso si esprime la Relazione Tecnica n. 34/2014 del Servizio del Bilancio del Senato preposto alla verifica degli effetti finanziari dei testi di legge. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito del parere espresso, ai sensi dell'art. 10 L. n. 195 del 1958, con deliberazione assunta nella seduta plenaria del 23.1.2014, ha evidenziato che il diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una più consistente detrazione sulla pena da scontare spiega perché al comma 5 dell'art. 4 sia stata esclusa, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, l'applicazione dell'istituto eccezionale> ai condannati affidati in prova ed in regime domiciliare e ha sollecitato l'estensione del divieto di accesso all'istituto anche a quanti si trovino in detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 199/2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi, indicazioni poi recepite nella legge di conversione (cfr. punto a2 della citata delibera). La "specialità" del nuovo regime premiale si desume dal fatto che esso è stato introdotto non già nell'ambito dell'art. 54 O.P., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, bensì è stato regolato da una norma espressamente dedicata che, anche da un punto di vista logico-sistematico, ne evidenzia la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l'ha disposto e quanti abbiano già fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 1° gennaio 2010 (Sez. 1, n. 16656 del 16/1/2015).
2.2. Il ricorrente censura l'operato del Tribunale di Sorveglianza per aver applicato, in motivazione, il criterio analogico in malam partem estendendo ai condannati ammessi alla liberazione condizionale le preclusioni dettate per i condannati fruenti delle misure alternative della detenzione domiciliare e l'affidamento in prova. La censura è infondata. E' innegabile, e va ribadito, per le considerazioni poc'anzi svolte sulla chiara ratio legis che informa l'istituto, eccezionale e temporaneo, della liberazione anticipata "speciale", 5 che le finalità deflattive e risarcitorie prevalentemente caratterizzanti la sua natura, per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale, postulano, necessariamente, l'effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento. Proprio per tali ragioni, il legislatore, tenuto conto della pacifica equiparazione normativa e giurisprudenziale in vari ambiti e sotto numerosi profili - della detenzione domiciliare alla detenzione carceraria, per evitare equivoci interpretativi, ha avvertito la necessità di precisare espressamente, al comma 5 dell'art. 4 L. n. 10/2014, che dal beneficio "speciale" erano esclusi i condannati ammessi "alla detenzione domiciliare...all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovassero agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale". Atteso il chiaro intento di riservare il beneficio "speciale" soltanto ai detenuti ristretti in carcere, il legislatore ha, quindi, ritenuto di specificare che da esso erano esclusi tutti i soggetti a vario titolo ristretti presso il domicilio, in quanto categoria che, sotto tutti gli altri profili, sarebbe stata assimilabile a quella dei detenuti carcerari. Ju Tale assimilazione, tuttavia, non avrebbe in nessun modo potuto ravvisarsi per la distinta categoria dei soggetti ammessi a fruire della misura alternativa dell'affidamento in prova - in quanto non sottoposti ad alcuna forma di detenzione - ai quali, ciò nonostante, il legislatore ha inteso esplicitamente estendere l'esclusione dalla liberazione anticipata speciale disposta per coloro che espiavano la pena presso il domicilio. Nell'economia di una disposizione che poteva considerarsi conchiusa in sé dopo l'opportuna precisazione relativa all'esclusione dei detenuti domiciliari, l'aggiunta, nel novero degli esclusi dal beneficio, degli affidati in prova inserisce, in effetti, un elemento oggettivamente ultroneo, che può difficilmente giustificarsi in quanto superfluo - anche ipotizzando una sorta di zelo descrittivo del legislatore inteso a completare, con il richiamo all'affidamento in prova, il riferimento alle misure alternative alla detenzione ("Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative"). Se, dunque, appare del tutto superfluo e irragionevole l'inserimento nella norma in commento della misura alternativa non detentiva dell'affidamento in prova, a fortiori lo sarebbe stata l'inclusione della liberazione condizionale (i cui fruitori non sono, parimenti, detenuti), che non è conosciuta dall'Ordinamento Penitenziario come misura alternativa e che a tale categoria è stata avvicinata solo in via di interpretazione giurisprudenziale in relazione alla concedibilità della liberazione anticipata ordinaria (Sez. 1, n. 3852 del 6 25/11/2008, Castro, Rv. 241889; Sez. 1, n. 17343 del 7/4/2009, Cicciù, Rv. 243368; Sez. 1, 27/5/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano). Il silenzio del legislatore in ordine alla liberazione condizionale non costituisce, quindi, il frutto di una lacuna o di una svista, ma null'altro che il necessitato conseguenziale corollario di una inequívoca voluntas legis che ha inteso riservare il beneficio eccezionale e temporaneo della liberazione anticipata speciale ai soli detenuti in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel motivare il suo provvedimento, non ha, perciò, applicato alcuna analogia in malam partem, ma si è attenuto ai criteri interpretativi previsti dall'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Ciò posto, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 L. n. 10/2014 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Non può, infatti, ravvisarsi una possibile lesione del principio di eguaglianza rispetto alla categoria dei detenuti non ristretti in carcere, poiché, rispetto a una disposizione di favore quale quella che si censura, in tanto può porsi un problema di irragionevole diversità ви di trattamento, in quanto sia riservato un trattamento irragionevolmente diverso e deteriore rispetto a situazioni del tutto omologhe: omologia che non può, all'evidenza, riscontrarsi tra il condannato che soffre il regime carcerario e quello che vive in condizione di libertà, sia pure essendo sottoposto a prescrizioni. Né può apprezzarsi una violazione dell'art. 27 Cost., in considerazione della natura straordinaria e contingente della misura introdotta con la L. n. 10/2014, che non esclude, in ogni caso, la persistente fruibilità, da parte del liberato condizionale, del beneficio della liberazione anticipata ordinaria. Quanto alle residue censure del ricorrente, non può ritenersi paragonabile la situazione di chi si trova semilibero, che trascorre solo parte del giorno fuori dall'istituto e può, pertanto, usufruire della liberazione anticipata speciale, alla situazione del liberato condizionale il quale, pur soggetto a vincoli, si trova al di fuori del circuito carcerario. Radicalmente diversa è la situazione di chi, essendo in corso la detenzione, fruisce di semplici permessi premio. Si tratta, dunque, di paragoni del tutto inappropriati. Per tutte le esposte ragioni, deve affermarsi il principio di diritto che il detenuto sottoposto a liberazione condizionale (anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 16 nonies L. n. 82/91) non è ammesso a beneficiare della liberazione anticipata speciale introdotta dal D.L. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 10 del 2014. 3. Ciò detto, non può sottacersi che, nel caso di specie, assume carattere ulteriormente ostativo, rispetto alla fruizione del beneficio de quo, l'operatività delle 7 preclusioni di cui all'art.
4-bis O.P., tema cui il provvedimento impugnato ha attribuito carattere dirimente. La problematica, come noto, nasce a motivo della soppressione, ad opera della L. n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, della norma originariamente contenuta nel quarto comma dell'art. 4 del decreto d'urgenza, che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati ostativi previsti dal citato art.
4-bis O.P. la possibilità di fruire dell'ampliamento a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata della detrazione di - pena conseguente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, purché avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità, escludendo con automatismo assoluto tale categoria di condannati dal novero dei beneficiari dell'ampliamento della misura premiale.
3.1. La questione è stata già affrontata e risolta sulla base delle condivisibili ragioni compiutamente illustrate nella sentenza Sez. 1^, n. 34073 del 27/6/2014, Panno, Rv. 260849 e nelle conformi decisioni successive Sez. 1^ n. 3130 del 19/12/2014, dep. 22/1/2015, Moretti, Rv. 262060 e Sez. 1^ n. 1650 del 22/12/2014, dep. 14/1/2015, Mollace, Rv. 261880. 3.2. E' sufficiente qui ricordare che il fenomeno in esame concerne la sorte delle disposizioni di un decreto-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall'art. 77 Cost.. Questo, al terzo comma, dispone che «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Non deroga, né potrebbe, a tale norma di rango superiore l'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, laddove prevede che «Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.[...] », giacché la disposizione sta solo a significare che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge (non più, cioè, dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis se nulla espressamente era disposto al riguardo;
cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 2/5/1991, Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 7/6/1995, Rv. 492709). In altri termini, l' "efficacia" del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o «rapporti giuridici sorti 8 sulla base dei decreti non convertiti», ovvero ai cosiddetti "fatti concomitanti", e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti solo perché la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto. Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, «il comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto;
ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto - legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa), vieta di considerarla tale». Ne discende che, «indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un "decreto- legge non convertito" non ha [...] attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell'art. ве 77 Cost., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p.», ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore, limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p. al caso del "decreto-legge non convertito", e quindi alla sancita operatività della "norma penale favorevole", se in esso contenuta, relativamente ai "fatti pregressi"». Mentre, come sottolinea la sentenza citata, il principio di cui si tratta, se riferito a una alternanza normativa del tipo considerato, può trovare applicazione «soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore anche se poi caducato della "norma penale favorevole" - - contenuta in un "decreto-legge non convertito" (cioè nell'orbita della vicenda di alternatività), fatti rispetto ai quali soltanto sorge, ai fini dell'applicabilità del principio stesso, il problema dell'operatività del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi"». A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, deve escludersi che possa avere vigore ultrattivo, per i comportamenti di adesione al trattamento pregressi, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti collegava un effetto favorevole.
3.3. E sicuramente non ha fondamento l'evocazione del canone della applicazione della legge vigente al momento della domanda, che nulla ha a che vedere con il problema 9 della ultrattività della norma penale più favorevole e che non può trascendere la fondamentale differenza prima sottolineata tra i fenomeni di successione delle legge nel tempo e quelli invece concernenti la «alternatività sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimità costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge)». Detto criterio, presupponendo un fenomeno di vera e propria successione di leggi, costituisce infatti, in relazione alle vicende successorie che concernono norme processuali, mera espressione del principio tempus regit actum, che seconda la regola codificata nell'art. 11, primo comma, delle preleggi, altro non vuol dire se non che la validità e gli effetti degli atti sono e rimangono regolati dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare le conseguenze degli atti processuali anteriormente compiuti (tra moltissime: Corte cost., sentenza n. 49 del 1970).
3.4. In definitiva, per quanto detto, il mancato recepimento della disposizione "più favorevole" nella legge di conversione ne impedisce qualsiasi efficacia ultrattiva, non trovando applicazione nella vicenda relativa alla sorte dei decreti legge non convertiti le regole attinenti al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, neanche nell'ipotesi di norme aventi natura di legge penale sostanziale (Sez. 1, n. 34073/14 cit.). A quest'ultimo riguardo, va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30.5.2006, Aloi (Rv. 233976) - non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e, pertanto (in assenza, come nella fattispecie, di disciplina transitoria), soggiacciono alla regola tempus regit actum e non alla disciplina dettata dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25 Cost.; principio, quello appena enunciato, che ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale (ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) e in quella della Corte EDU (sentenza Grande Camera del 21/10/2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della Commissione del 15/1/1997 nel caso L.C.R. c/Svezia; Monne/Francia dell'1/4/2008; Giza/Polonia del 23/10/2012), le quali hanno costantemente escluso l'applicabilità del principio dell'irretroattività della legge (sopravvenuta) più sfavorevole alla materia dei benefici penitenziari in genere e della liberazione anticipata in specie.
3.5. Manifestamente infondata è da ritenere la questione di legittimità costituzionale, per il vero solo accennata dal ricorrente nella parte finale del ricorso, con riferimento 10 all'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art.
4-bis O.P. dalla disciplina di maggiore favore in tema di liberazione anticipata speciale. In proposito è da chiarire che la disposizione di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del legislatore, una disciplina "speciale", che estende con alcune eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati. Non si è in presenza, perciò, di una situazione in cui l'accesso al beneficio è in radice precluso al condannato per particolari tipi di reato. Si assiste invece al fenomeno di una disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo solo i condannati per taluni delitti ritenuti dal legislatore di particolare allarme sociale. È agevole, quindi, l'osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali termini di comparazione appropriati. ви Ma, come è da ritenere acquisito, i delitti previsti dall'art.
4-bis, commi 1, 1-ter e 1- quater, O.P. hanno natura e connotazioni di maggiore pericolosità che rende non discriminatoria (art. 3, primo comma, Cost.), né contraria al principio di rieducazione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e neppure irragionevole la limitata applicazione dei benefici penitenziari e, segnatamente, l'esclusione della liberazione anticipata speciale per i condannati in espiazione di pena per i più gravi delitti in detto articolo elencati.
4. Il ricorrente assume che, per la sua "marcata specialità", "la pregressa applicazione dell'art. 16 nonies L. n. 82/1991 impone una valutazione giuridica quanto mai approfondita poiché...essa supera le preclusioni derivanti dal richiamo dell'art.
4-bis O.P., così come espressamente previsto dalla normativa di riferimento". Il ricorrente pone il tema dell'applicabilità al collaboratore di giustizia, già condannato per reati ostativi ai sensi dell'art.
4-bis O.P., del beneficio della liberazione anticipata speciale. Il rilievo è infondato. Si richiamano, al riguardo, le condivisibili considerazioni svolte nelle recenti pronunce di questa Sezione n. 14818/2015, ric. Saponaro e n. 17411/2015, ric. Di Maggio. In esse si è osservato che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, la condizione di collaboratore di giustizia non può comportare alcun automatismo ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, valendo, anche in relazione a tale istituto, i presupposti, le condizioni e le esclusioni previsti dall'art. 4 L. n. 10/2014, a cominciare dalla preclusione del beneficio nei confronti dei condannati per i reati "ostativi" indicati nell'art.
4- bis O.P.. 11 Invero, le norme sulla collaborazione operano su un piano diverso rispetto all'elencazione nell'art.
4-bis del "catalogo" dei reati per i quali è intervenuta condanna: consentono una deroga alle vigenti disposizioni in tema di liberazione condizionale, permessi premio e detenzione domiciliare dopo un breve periodo di espiazione della pena. Si è, quindi, in presenza di un sistema normativo ed articolato di "premialità" che valorizza la scelta del soggetto di recidere i collegamenti con il contesto criminale di provenienza, ma che non impone affatto al legislatore di applicare a colui che ha collaborato con la giustizia, già destinatario del sistema sotto-premiale in questione, qualunque beneficio penitenziario. Esiste, cioè, una discrezionalità legislativa che, nel caso di specie, è ancor più giustificata dalla finalità prevalente della norma sulla liberazione anticipata "speciale” che è totalmente estranea alle esigenze di premialità correlate a scelte collaborative: quella, cioè, di rendere possibile - con un intervento di natura eccezionale e con l'applicazione limitata nel tempo una qualche forma di riparazione a possibili trattamenti inumani e degradanti, be più volte stigmatizzati in sede sovranazionale, mediante l'ampliamento del beneficio di riduzione del tempo di permanenza in carcere. La censura del ricorrente disconosce la finalità composita della norma sulla liberazione anticipata speciale e la sua natura eccezionale e transitoria, pretendendo di ricondurre integralmente la previsione al beneficio della liberazione anticipata ordinaria e ai suoi presupposti. Non può, neppure, condividersi l'affermazione difensiva, fondata su di una non consentita presunzione generalizzante, che il soggetto ammesso alla liberazione condizionale per effetto delle disposizioni di favore applicabili ai collaboratori di giustizia abbia conseguito un maggiore grado di recupero sociale rispetto al detenuto in carcere, dipendendo tale risultato dal grado di adesione individuale al percorso trattamentale e dalle concrete opportunità rieducative di cui ci si è giovati. E' da escludere, pertanto, che la persona in liberazione condizionale, pur se collaboratore di giustizia, sia, in virtù della predetta condizione e di tale status, di per sé più meritevole del detenuto che è in carcere. La risposta negativa -anche in chiave di controllo di costituzionalità - alla doglianza difensiva può, in sintesi, tradursi nell'affermazione per cui le modalità di rinvio alle sole fattispecie di reato previste dall'art.
4-bis O.P. contenute in chiave ostativa nell'art. 4, comma 1, L. n. 10/2014 escludono che il soggetto condannato per uno di tali delitti possa accedere al beneficio della liberazione anticipata speciale pur nel caso di prestata collaborazione con l'Autorità giudiziaria che abbia consentito al condannato di accedere a 12 misure alternative alla detenzione o alla liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16 nonies L. n. 82/91. 5. Infine, va rilevato che il provvedimento impugnato non ha ravvisato la ragione dell'esclusione dalla maggiore detrazione di pena contemplata dalla liberazione anticipata speciale nell'impossibilità giuridica e fattuale di cumulare due benefici penitenziari, per la cui fruizione non sussiste nemmeno un ostacolo rinvenibile nella disciplina normativa in verifica.
6. Corretto, in conclusione, deve ritenersi il provvedimento reiettivo del Tribunale di Sorveglianza, anche se ne va integrata la ratio decidendi nei termini previsti dall'art. 619 c.p.p., nel senso come sopra precisato.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015 Il PresidenAfidente б Il Consigliere estensore portese T e DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 13