Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11330
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Concorso nel reato associativo

    L'imputato ha rinunciato ai motivi di appello attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pertanto il motivo di impugnazione risulta inammissibile.

  • Rigettato
    Assorbimento dei reati di bancarotta nei reati di truffa

    La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato che anche le società fittizie possono essere dichiarate fallite e che rispetto ad esse può ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta.

  • Rigettato
    Responsabilità per truffa ex art. 640-bis cod. pen. per conseguimento di erogazioni pubbliche

    Questa Corte di cassazione ha ricompreso nel concetto di «altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate» anche l'ipotesi della concessione di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia di fondi pubblici. La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato.

  • Inammissibile
    Erronea determinazione delle somme da confiscare e violazione dei criteri di ripartizione

    La Corte di appello ha accolto il rilievo della duplicazione della confisca ma non in relazione al capo 42), poiché tale capo non era stato impugnato in appello per duplicazione. Inoltre, la violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Massini non era stata denunciata con l'atto di appello.

  • Inammissibile
    Riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    L'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a disporre la riduzione di un sesto della pena al giudice dell'esecuzione e non è previsto un meccanismo di recupero della riduzione di pena all'esito del giudizio. L'imputato non può chiedere la riduzione di pena nel corso del giudizio, ma deve attendere la sua conclusione ed avanzare la sua istanza al giudice dell'esecuzione. Inoltre, l'imputato ha sollevato censure che vanno oltre la questione relativa alla illegalità della pena.

  • Rigettato
    Dino della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti

    In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità dei fatti commessi e alla posizione apicale ricoperta dall'imputato.

  • Inammissibile
    Ruolo di organizzatore e promotore nel reato associativo

    Il motivo di ricorso invoca una rivalutazione del materiale istruttorio onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamati gli argomenti già esposti per il rigetto del quarto motivo del ricorso di OB AR, il motivo è inammissibile in quanto l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a disporre la riduzione di pena al giudice dell'esecuzione.

  • Rigettato
    Riqualificazione dei reati ex art. 640-bis cod. pen. in reati ex art. 316-ter cod. pen. o ex art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    La fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. è residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod.pen. Il discrimine tra le fattispecie risiede nell'assenza di controlli prodromici all'elargizione dei contributi. Laddove l'erogazione è automatica, ricorrerà il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen.; laddove l'erogazione è il risultato della induzione in errore, è configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. Sussiste il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. anche laddove il soggetto sia riuscito ad ottenere un finanziamento agevolato, traendo in inganno la banca.

  • Rigettato
    Ruolo di amministratore di fatto e concorso nei reati di bancarotta fraudolenta

    In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società 'schermo' si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del sistema fraudolento. In relazione agli altri capi, il motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello e propone una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sussunzione dei fatti contestati ai capi 37) e 40) nel reato di autoriciclaggio

    Il ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. La condotta oggetto di contestazione quale reato di riciclaggio non coincide con quella distrattiva integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché l'imputato non si è limitato a trasferire le somme ad altre società, ma ha poi provveduto a farsi restituire le somme 'ripulite'.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34) quali truffe ex art. 640-bis cod. pen.

    Richiamati gli argomenti già esposti per il rigetto del quarto motivo del ricorso di OB AR e del secondo motivo del ricorso di CA IG SC, i fatti sono sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen.

  • Inammissibile
    Ruolo di amministratore di fatto e responsabilità per autoriciclaggio

    Il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione. La condotta distrattiva ben può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al contempo il delitto di autoriciclaggio del profitto del precedente delitto di truffa aggravata. In relazione al delitto di autoriciclaggio, essendo il reato presupposto quello di truffa, perde rilievo la mancata dimostrazione dell'avvenuta restituzione all'imputato delle somme 'ripulite'.

  • Inammissibile
    Confisca del profitto derivato dai reati

    Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché volto a denunciare violazioni di legge che non sono state già dedotte con l'atto di appello.

  • Rigettato
    Illegittima riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 3)

    Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta. La Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del concorso di AR AR, quale extraneus, nel delitto di bancarotta.

  • Rigettato
    Diniego dell'applicazione della continuazione esterna

    Il divieto di reformatio in peius riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione. La Corte territoriale ha correttamente affermato che non fosse applicabile la disciplina del reato continuato a causa dell'assenza del suo presupposto fissato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., ossia l'unicità del disegno criminoso. La Corte di appello ha ben motivato in ordine alle ragioni per le quali non è possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della recidiva reiterata specifica e giudizio di bilanciamento

    La Corte di merito ha ben motivato in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata e specifica. Dall'applicazione della recidiva reiterata specifica discende, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il divieto della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

  • Inammissibile
    Partecipazione al sodalizio criminoso

    Il motivo appare estremamente generico e comunque diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto un membro del sodalizio criminale.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 38) e 39) e insussistenza del contributo causale e del dolo

    La responsabilità dell'imputato è stata affermata per avere posto in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza delittuosa. L'art. 648-bis cod. pen. riconosce una definizione ampia del concetto di 'operazione'. La condotta dissimulatoria è configurabile anche allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo.

  • Rigettato
    Configurabilità del concorso tra il delitto di riciclaggio e quello di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. quale reato presupposto del riciclaggio

    Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di 'presupposizione', sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen. Non potendo il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. essere il delitto presupposto del reato di riciclaggio, neppure può ritenersi configurabile il reato di autoriciclaggio.

  • Inammissibile
    Travaso motivazionale e prove a carico di QU GA

    Il motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. La affermazione di penale responsabilità di QU GA si fonda su molteplici elementi, anche di carattere indiziario e non esclusivamente su chiamate in correità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11330
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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