CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11330 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AR AR, nato a [...] il [...] 2. AR OB, nato a [...] il [...] 3. SC CA IG, nato a [...] il [...] 4. IO AL, nato a [...] il [...] 5. GA QU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AL IO ed il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore di AR AR, Avv. Federico Papa anche in sostituzione dell'Avv. Antonella Calcaterra, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di QU GA, Avv. Liborio Di Nola, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di CA IG SC, Avv. Maria Sardelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di OB AR, Avv. Ivano Giuseppe Chiesa, che ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 11330 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/11/2025 insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 23 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di: - OB AR per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di truffe, bancarotte, riciclaggio ed autoriciclaggio, con il ruolo di organizzatore (capo 1), nonché per i reati fine di cui ai capi 2), 3), 5), 6), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 32), 33), 34), 35), 37), 40), 42), 45), 47), 50), 51) e 52) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- AR AR, per il reato associativo con il ruolo di capo (capo 1) e per i reati fine di cui ai capi 3), 4), 8), 9), 25), 28), 29), 34), 37), 40), 48), 49), e 50) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- CA IG SC, per il reato associativo con il ruolo di organizzatore (capo 1) e per i reati fine di cui ai capi 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 32), 33), 34), 35), 37), 40), 42), 45), 50), 51) e 52) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- QU GA, per il reato associativo di cui al capo 1), quale mero partecipe, e per i reati fine di cui ai capi 36), 38), 39), 41) e 46) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- AL IO per i reati fine di cui ai capi 11), 12), 35) e 51) e ritenuta la continuazione tra i reati l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con la sentenza di primo grado i predetti erano stati anche condannati al risarcimento del NN, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili. In particolare, la Corte di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a AL IO. Inoltre, la Corte di merito ha: - prosciolto AR AR dalle imputazioni di cui ai capi 37) e 40) limitatamente a quello commesso ai danni della Profile s.r.I., per non aver commesso il fatto e, quanto al reato associativo, ha escluso la posizione apicale, 2 rideterminando il trattamento sanzionatorio, e ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti di CA IG SC e QU GA. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso AL IO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale sostiene che la Corte di appello avrebbe preliminarmente dovuto valutare con maggiore «intenzione» l'aspetto del concorso nel reato associativo così da pervenire ad una diversa decisione in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche OB AR, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216 e 219 I. fall. in relazione agli artt. 640 e 640 bis cod. pen. nonché l'illogicità della motivazione. Il ricorrente segnala che con i motivi di appello era stato sostenuto l'assorbimento di tutti i reati di bancarotta nei corrispondenti reati di truffa, dovendosi distinguere il «falso in bilancio», che presuppone una società vera e reale, dal «bilancio falso» che ricorre quando viene rappresentata la situazione patrimoniale di una società che in realtà non esiste. La redazione del bilancio falso è un falso materiale che costituisce solo un artificio finalizzato a trarre in inganno le vittime della truffa, di cui è un elemento costitutivo. Nella stessa sentenza di appello si afferma che le società non erano operative e simulavano una inesistente attività economica, cosicché la motivazione, in cui si afferma anche che le società figuravano nei rapporti con i terzi quali soggetti d'impresa vitali ed attivi sul mercato, risulta palesemente contraddittoria. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la la violazione dell'art. 640- bis cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la insufficienza di motivazione in ordine all'elemento psicologico. Segnala il ricorrente che con un motivo di appello aveva chiesto di essere prosciolto da tutte le imputazioni di truffa ex art. 640-bis cod. pen. per non avere truffato il Mediocredito Centrale, che si limitava a garantire i finanziamenti. Questi erano stati erogati da istituti di credito che erano stati indotti in errore in ordine alla esistenza delle società finanziate in conseguenza della produzione di documenti falsi. Le banche, essendo le società finanziate risultate 3 inadempienti, si erano poi rivalse sul Mediocredito Centrale, che aveva rimborsato con denaro pubblico le somme perdute dalle aziende di credito. Il rapporto contrattuale sussisteva tra le società finanziate e le banche che erogavano i finanziamenti. Ritenere il truffatore responsabile di truffa anche nei confronti di colui che garantiva i finanziamenti significherebbe estendere indebitamente la responsabilità penale ed introdurre illegittimamente una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, non consentita dal nostro ordinamento. Peraltro, nel caso in esame la dazione della somma da parte del Mediocredito Centrale non è conseguenza diretta della truffa. L'imputato aveva ritenuto di truffare un soggetto privato e non poteva essere ritenuto responsabile del ben più grave delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. La Corte di appello ha, invece, ritenuto applicabile anche a tale ipotesi l'art. 640-bis cod. pen., omettendo tuttavia di rispondere alle censure formulate con il motivo di appello secondo il quale, invece, occorre che l'erogazione di denaro pubblico sia conseguenza diretta della truffa e che l'elemento volitivo investa anche la successiva erogazione di denaro pubblico. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 648 quater cod. pen. in relazione all'art. 640 quater cod. pen. ed in particolare l'erronea determinazione delle somme da confiscare e l'illogicità della motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello e la violazione dei criteri di ripartizione degli importi da sottoporre a confisca. Con la sentenza di primo grado è stata disposta la confisca della somma di euro 14.700.884,00 ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. in relazione ai capi 37), 40) e 87), ossia le condotte di autoriciclaggio, e della somma di euro 3.422.640,00 ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen. quale somma derivata dalle truffe aggravate commesse ai danni delle banche. Tuttavia, poiché le somme oggetto dei reati di autoriciclaggio erano le medesime provenienti dai delitti di truffa, si è venuta a creare una indebita duplicazione degli importi confiscati. La Corte di merito ha accolto il rilievo dell'appellante, prevedendo che in caso di coincidenza delle somme, nel senso che le somme riciclate provengono dalla medesima società utilizzata per ottenere le somme erogate a titolo di finanziamento, la confisca deve essere parzialmente revocata, ma la Corte ha individuato tali società esclusivamente nella 2M Electronic s.r.I., nella Top Service International s.r.l. e nella LP s.r.l. per i capi 32), 33) e 34) con riferimento al capo 45) realtivo al delitto di autoriciclaggio. In realtà, sostiene il ricorrente, poiché tutti i proventi delle truffe erano 4 autoriciclati, la revoca della confisca doveva essere disposta anche per le somme ottenute attraverso le truffe commesse mediante le altre società, comprese le somme di cui al capo 42), per il quale pure erano intervenute la condanna e la confisca. Inoltre il ricorrente invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Massini», secondo la quale, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione. Alla Corte di appello era stata chiesta la riduzione di un sesto della pena ai sensi del comma bis dell'art. 442 cod. proc. pen. La richiesta poggiava sulla circostanza che la impugnazione della sentenza di primo grado si era resa necessaria a causa di un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo il Giudice rispettato, nell'applicazione della disciplina del reato continuato, il limite del triplo della pena per il reato più grave. La scelta di rinunciare all'appello non era stata possibile proprio a causa dell'errore compiuto dal Giudice di primo grado, i cui effetti non dovevano ricadere sull'imputato. La Corte di appello ha rigettato l'istanza osservando che l'imputato non si era limitato ad impugnare il trattamento sanzionatorio, ma l'appello aveva investito anche l'affermazione di responsabilità e aspetti del trattamento sanzionatorio diversi da quello sopra indicato. Il ricorrente segnala, allora, che la condotta processuale pretesa dalla Corte di merito, in assenza di specifiche norme in proposito, sarebbe stata azzardata, poiché avrebbe esposto l'imputato a rischi eccessivi, e chiede l'applicazione della suddetta riduzione, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'art. 442 cod. proc. pen. è illegittimo laddove non prevede la riduzione di un sesto della pena qualora questa sia stata in primo grado irrogata in misura illegittima, con conseguente rimessione dell'imputato nel termine per rinunciare all'appello e beneficiare della riduzione. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 5 Sostiene che non si è tenuto conto della sua collaborazione con gli inquirenti e del versamento da lui effettuato al Fondo Unico Giustizia della somma di euro 25.000,00 a titolo di riparazione. Il ricorrente segnala che le attenuanti generiche sono state applicate anche ad imputati che non hanno affatto collaborato. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen. e la illogicità della motivazione laddove, in relazione al reato associativo, è stato riconosciuto il suo ruolo di organizzatore e promotore. Il ricorrente afferma che le due sentenze di merito hanno ritenuto le sue dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie attendibili, riconoscendo che le stesse hanno contribuito a riscontrare le prove già acquisite nel corso delle indagini e a potenziare l'impianto probatorio a carico suo e dei suoi sodali, ma la Corte di appello ha ritenuto le stesse dichiarazioni inattendibili in ordine al ruolo da lui assunto in seno al sodalizio, ritenendo che egli abbia voluto sminuire le sue responsabilità, senza tuttavia fornire alcuna motivazione in ordine a siffatta valutazione frazionata circa la sua attendibilità. Egli aveva, invece, sostenuto che in seno all'associazione nessuno aveva svolto le funzioni di capo. Il ricorrente indica diversi elementi di prova a sostegno di tale assunto, come il fatto che i due fratelli AR, OB e AR, spesso non fossero implicati nei medesimi reati-fine ed una conversazione intercettata in cui si affermava che AR aveva imparato «il mestiere» dal fratello e poi si era messo in proprio. In realtà, verrebbe a mancare lo stesso reato associativo. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche CA IG SC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando quattro motivi di impugnazione. 4.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al quarto motivo dell'impugnazione di OB AR, atteso che anch'egli invoca la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che laddove il Giudice di primo grado non avesse commesso un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato, infliggendo una pena complessiva superiore al triplo dei quella per il reato più grave, egli avrebbe rinunciato alla proposizione del gravame. La proposizione dell'appello dipendeva da un errore a lui non imputabile. Peraltro, se egli non avesse proposto appello, la pena inflitta dal Giudice di primo grado, pur ridotta di un sesto, sarebbe risultata superiore al triplo della pena per il reato più grave;
la proposizione dell'appello era stata, quindi, una 6 scelta necessitata. Anche il ricorrente sollecita la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità dell'art. 442 cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i reati di cui all'art. 640- bis cod. pen. contestati ai capi 13), 14), 15), 17), 18), 19), 21), 23), 24), 32), 33), 34) e 35) andavano riqualificati in reati ex art. 316-ter cod. pen. o in reati ex art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Con l'atto di appello si era sostenuto che tali fatti rientravano nella previsione di cui all'art. 316-ter cod. pen., perché l'ente pubblico non era stato indotto in errore, essendosi limitato a prendere atto, sulla base della documentazione offerta, della sussistenza dei requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito;
le banche avevano svolto un controllo di carattere meramente formale, senza svolgere alcuna verifica ulteriore rispetto alla lettura dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Per l'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. era invece necessario che l'ente pubblico fosse stato indotto in errore per effetto dei veri e propri artifizi o raggiri. La motivazione in proposito fornita dalla Corte territoriale è apodittica e giuridicamente erronea. Nel caso previsto dall'art. 640-bis cod. pen. le somme erogate devono essere di pertinenza diretta dell'ente pubblico, mentre nel caso di specie questo interviene solo in via accessoria, tramite un contratto autonomo di garanzia. Anche in relazione al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., segnala il ricorrente, questa Corte di cassazione ha evidenziato che i finanziamenti garantiti provengono dal patrimonio delle banche e non dello Stato ed anche laddove il soggetto beneficiario del finanziamento risulti inadempiente lo Stato non subentra nel rapporto contrattuale, ma si limita a surrogarsi nel suo diritto di credito (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rainone, Rv. 281275 - 01) e gli stessi principi, per la loro portata generale, devono applicarsi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, 223, primo e secondo comma, I. fall. in relazione al ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito nei reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 11), 51) e 52) e di concorrente, quale extraneus, nei reati di bancarotta di cui ai capi 3) e 50), nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che in relazione a tali reati non sono stati individuati dalla Corte di appello quegli indici specifici richiesti dalla Corte di cassazione per ritenere provata la qualità di amministratore di fatto. Segnala anche che laddove non sussiste la prova della qualità di 7 amministratore di fatto, può essere affermata la responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. solo qualora vengano provati un contributo causalmente rilevante a la consapevolezza di contribuire alla realizzazione del fatto tipico. 4.3.1. Quanto al capo 11), il ricorrente sostiene che la prova della sua qualità di amministratore di fatto è stata desunta dalle dichiarazioni rese da IA NA, CA BO e EA CA, nonché da una conversazione intercettata tra OB AR e CA SC in cui quest'ultimo commenta negativamente l'intenzione della curatrice del fallimento della Lem s.r.l. di proporre una causa contro la banca BPER, ma trattasi di prove a carico del solo OB AR che non dimostrano la qualità di amministratore di fatto dello SC. Unici elementi a carico di quest'ultimo sono una conversazione intercettata, in cui CA IG SC commenta le decisioni assunte dalla curatrice, e le dichiarazioni del direttore dell'agenzia BPER in merito alla richiesta di finanziamento della società avanzata dallo SC, ma da essi non può ricavarsi la sua qualità di amministratore di fatto della fallita. Le dichiarazioni di LU SE, autore di numerose condotte distrattive ai danni della Lem s.r.I., dovevano ritenersi inattendibili, mentre la Corte di merito ha in proposito fornito una motivazione fondata su dati probatori fragili e generici, come il rinvenimento nella disponibilità dello SC, a seguito di perquisizione, di documentazione riferibile alla società e le dichiarazioni di IA SA, che aveva riferito di avere curato il passaggio delle deleghe bancarie a favore del IO su indicazione e mandato di CA SC. Tali elementi, tuttavia, nulla proverebbero in ordine al ruolo gestorio dello SC in seno alla Lem s.r.l. Anche il coimputato SA, in virtù di tale qualifica, non poteva essere ritenuto attendibile. 4.3.2. Quanto al capo 51), relativo alla Tabacom s.r.i., la Corte di merito si sarebbe limitata a reiterare la motivazione resa dalla sentenza di primo grado, confondendo il concorso dello SC nel reato di truffa con il ruolo di amministratore di fatto della società. Le conversazioni intercettate, poste a base della decisione, provano il suo concorso, mai contestato dal ricorrente, nel reato di truffa, ma non il suo ruolo di amministratore della società, come risulta anche dalle dichiarazioni rese dal IO, che aveva ammesso di avere formalmente assunto la carica di amministratore della società, della cui gestione si occupava solo il SA;
sul punto le dichiarazioni del IO sarebbero riscontrate da quelle di IA CI e IO GO, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello. 4.3.3. Quanto al capo 52), relativo alla V.M. s.r.I., il ruolo di amministratore 8 di fatto del ricorrente è stato desunto da materiale documentale rinvenuto nella sede dell'associazione per delinquere e dalle dichiarazioni rese da IA SA, secondo il quale la V.M. s.r.I., al momento della sua acquisizione, versava in condizione di indebitamento ed il ricorrente sarebbe intervenuto con un assegno circolare per estinguere i debiti. Sostiene lo SC che tale circostanza e la documentazione sequestrata appaiono inidonee a provare la sua qualità di gestore di fatto della società. Nell'atto di appello erano stati illustrati numerosi elementi che dimostravano che lo SC non era amministratore di fatto della società. La coimputata PA D'IA ER aveva dichiarato che la V.M. s.r.l. era una società che faceva capo a IA SA e l'amministratore Gianluca Emili rispondeva alle direttive di quest'ultimo, che aveva indicato presso quale banca aprire il conto corrente della società, come ermerso da una conversazione intercettata. Anche IO GO si era relazionato con IA SA. Tali elementi di prova non erano stati affatto valutati dalla Corte di appello. 4.3.4. In relazione al capo 3), relativo alla Profile s.r.I., la Corte di appello ha ritenuto che lo SC avesse agevolato l'attività degli amministratori della società. La Corte di appello ha ritenuto attendibile la chiamata di correo proveniente da OB AR, che ha affermato di avere lasciato ad altri, ossia lo SC, il MA ed il GL, la gestione della pratica di finanziamento della Profile s.r.l. In realtà, sottolinea il ricorrente, tali dichiarazioni riguardano la sola pratica di finanziamento e non la gestione della società e comunque non sono validamente riscontrate, come invece affermato dalla Corte territoriale, da quelle di CA BO, non essendovi motivazione sulla indipendenza ed autonomia genetica delle chiamate;
peraltro le dichiarazioni di CA BO, si era evidenziato con l'appello, erano contraddette da quelle di IC GL e RI MA, che avevano escluso il coinvolgimento dello SC nella società, e da quelle dei funzionari delle banche, NO LI, FA ZZ, IM TI, FA RO, ER NI e RE IG, che avevano affermato di essersi relazionati con soggetti diversi dallo SC;
sul punto la Corte di merito si era limitata a rispondere, con una motivazione carente, che l'allora appellante SC aveva operato una valutazione parcellizzata del materiale istruttorio e che la collaborazione fornita dal MA e dal GL non escludeva la sua partecipazione. La motivazione risultava errata poiché le dichiarazioni di OB AR non erano adeguatamente riscontrate da quelle di CA BO, che erano contraddette da quelle degli altri dichiaranti. 9 4.3.5. Quanto al capo 50), relativo alla LP s.r.I., la Corte di appello ha ritenuto che potessero valere considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito della Profile s.r.I., sulla base di elementi indiziari comprovanti che a fianco dei fratelli AR avevano operato i professionisti di fiducia SC e GL, che avevano contribuito alla consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta. Tali elementi indiziari, denuncia il ricorrente, sarebbero però generici e non direttamente riferibili allo SC, come la documentazione sequestrata presso la sede dell'associazione criminale, la conversazione intercettata in data 10 luglio 2009 in cui RE, SC e AR parlano della consegna di carte di credito all'amministratore CA, le dichiarazioni di NT Ragusa, direttrice della filiale di Deutsche Bank, secondo le quali in un'occasione SC aveva accompagnato AN e CA in filiale, la conversazione intercettata il 16 luglio 2019 in cui SC discute con AR circa la necessità di «guardare» il bilancio di LP s.r.l. Il ricorrente si duole dell'omessa considerazione, da parte della Corte di merito, della ricostruzione fattuale alternativa proposta nell'atto di appello e che viene illustrata nuovamente nel ricorso, ove, alle pagine da 51 a 54, vengono indicati gli elementi di prova sui quali essa si fonda e dei quali si lamenta la mancata menzione nella sentenza di secondo grado. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sussunzione dei fatti contestati ai capi 37) e 40) nel reato di autoriciclaggio e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe affermato il concorso dello SC nei reati di autoriciclaggio sulla base del grado della sua compenetrazione nel sodalizio criminale e del suo ruolo di amministratore di fatto o direttore finanziario ricoperto nelle società, mentre non sussisterebbero evidenze del suo concorso nell'attività di autoriciclaggio. Unici elementi che sarebbero direttamente riferibili alla posizione del ricorrente sono la chiamata in correità proveniente da IA SA e il rinvenimento nella disponibilità di SC della somma di euro 140.000,00 oggetto della accusa di cui al capo 45). Anche in questo caso la chiamata di correo proveniente da IA SA non è riscontrata, non potendo il rinvenimento della somma suddetta relativa al reato di cui al capo 45) valere quale riscontro in relazione ai capi 37) e 40). Ai capi 37) e 40) si acriveva a CA SC una responsabilità a titolo di autoriciclaggio in relazione a somme distratte da varie società riconducibili al sodalizio criminale in favore ora della Alternative Free Energy s.r.l. e ora della Fullmediaone s.r.l. e nell'atto di appello si era segnalato come egli fosse chiamato a rispondere della medesima condotta di trasferimento di denaro a tali 10 due società sia a titolo di bancarotta fraudolenta, sia a titolo di autoriciclaggio. I fatti avrebbero dovuto essere esaminati dopo essere stati suddivisi in due distinti segmenti. Un primo segmento era costituito dalla condotta di trasferimento dei proventi delle truffe e di distrazione di tali proventi dalle società fallite, la Co.Im.As e la Biofim, a due diverse società, la Alternative Free Energy s.r.l. e la Fullmediaone s.r.l. Il secondo segmento, relativo al successivo acquisto di schede telefoniche mediante le somme trasferite dalle società Alternative Free Energy e Fullmediaone ad altre società, ossia la Tabaccai, la RD e la Mida. Solo il secondo segmento rilevava come autoriciclaggio, poiché il primo integrava solo una condotta di bancarotta fraudolenta. La Corte di appello, non distinguendo i due segmenti, aveva violato il principio del ne bis in idem, condannando SC due volte per la medesima attività illecita, dimenticando che ai sensi dell'art. 648-ter.1 cod. pen. la sola consumazione del delitto presupposto non vale di per sé ad integrare la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio; pertanto, la condotta distrattiva non può integrare al contempo il delitto di bancarotta fraudolenta ed il reato di autoriciclaggio. Devono, quindi, escludersi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto. 5. Ha proposto ricorso pure AR AR, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e fornulando sei motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34) quali truffe ex art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente segnala che con l'atto di appello era stata lamentata la carenza di qualsiasi valutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nelle truffe e l'erronea qualificazione giuridica delle truffe, attesa la natura privatistica del rapporto con le banche e le modalità della condotta. 5.1.1. Quanto al primo aspetto, la Corte di merito ha dichiarato il motivo di appello inammissibile per genericità del motivo e l'imputato in questa sede si duole di detta pronuncia, osservando che nel motivo di gravame erano state richiamate le articolate argomentazioni poste sul tema della prova del ruolo di amministratore di fatto in relazione ai capi di imputazione riguardanti i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio e che il mero richiamo, nell'atto di appello integrativo, era volto a non appesantire una impugnazione già ridondante, cosicché la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere il motivo di 1 1 appello generico in tale parte. 5.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34), la Corte di appello li ha ritenuti sussimibili nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen. sostenendo l'irrilevanza della natura privatistica del rapporto tra le società e le banche e della circostanza che il soggetto indotto in errore fosse la banca privata e non l'ente pubblico e che l'intervento di quest'ultimo quale garante fosse solo eventuale, in quanto le condotte integrerebbero gli artifizi o raggiri tipici della truffa. Il ricorrente sostiene che l'art. 640-bis cod. pen. riguarda, stante il suo tenore letterale, esclusivamente quei casi in cui il contributo, la sovvenzione o il finanziamento siano direttamente erogati dallo Stato o da altro ente pubblico e in occasione di tali fatti non vi è stata alcuna erogazione da parte dello Stato o di altro ente pubblico in favore delle società controllate dal sodalizio criminale, non potendo ritenersi tale la garanzia prestata dall'ente pubblico in favore della banca in caso di inadempimento del soggetto che ottiene il finanziamento. In occasione dei fatti oggetto di contestazione, le società beneficiarie dei finanziamenti non avevano intrattenuto alcun rapporto con l'ente pubblico. Proprio il precedente delle Sezioni Unite invocato dalla Corte di merito (Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105 - 01), nel delineare i confini tra il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e quello previsto dall'art. 316- ter cod. pen., aveva osservato che quest'ultimo riguarda le ipotesi in cui l'indebita erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, mentre per la truffa ex art. 640-bis cod. pen. occorre che l'ente pubblico sia stato indotto in errore. Nel caso di specie, invece, l'erogazione era stata disposta automaticamente sulla base della documentazione prodotta e comunque la Corte di merito, lamenta il ricorrente, non ha motivato circa le modalità con le quali, di volta in volta, i diversi istituti di credito sarebbero stati indotti in errore. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 648- ter.1 cod. pen. e l'omessa o contraddittoria motivazione in ordine al suo ruolo e alle sue condotte in relazione al reato di autoriciclaggio contestato al capo 40), limitatamente alla società Onyx Innovation Italia s.r.l. Il ricorrente segnala che la Corte territoriale ha confermato la sua condanna per il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 40), limitatamente alla società Onyx Innovation Italia s.r.I., perché ha ritenuto provato, in relazione a detta società, il suo ruolo di amministratore di fatto. Sostiene, quindi, che il ruolo di amministratore di fatto della società non è sufficiente all'affermazione della responsabilità per il reato di autoriciclaggio, 12 occorrendo ulteriori elementi oggettivi e soggettivi. In particolare, con il secondo motivo di appello si sottolineava la mancanza di prova del contributo dell'imputato alla commissione del reato di autoriciclaggio e comunque della restituzione al ricorrente delle somme di denaro «ripulite» dai terzi riciclatori. La sentenza di appello, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe dato risposta a tali rilievi, cosicché la motivazione risulterebbe carente o contraddittoria. La Corte di appello ha affermato, quanto al contributo fornito da AR AR, che è sufficiente la prova che i bonifici siano stati disposti dalla società coinvolta nei delitti presupposti in favore delle società attive nel riciclaggio, ma la motivazione risulta in tale parte apodittica, potendo semmai tale circostanza solo integrare una istigazione rivolta dal ricorrente a riciclare, ma tale condotta non varrebbe ad integrare il diverso reato di autoriciclaggio. In relazione alla mancanza di prova della restituzione a AR AR del denaro «ripulito», la Corte di merito ne ha sostenuto l'irrilevanza, mentre il ricorrente sostiene che essa assumerebbe rilievo. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 240, 640 quater e 648 quater cod. pen. Il ricorrente evidenzia che il Giudice di primo grado ha disposto la confisca del profitto derivato dai reati di cui ai capi 25), 34), 37) e 40) per l'intero a carico di tutti gli imputati, senza distinguere le quote di profitto percepite da ognuno di loro, cosicché l'importo complessivo delle somme confiscate risulta pari ad un multiplo del profitto derivato dalla commissione dei reati. Durante il giudizio di appello era intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite «Massini», sopra già citata, e l'allora appellante aveva chiesto, con i motivi nuovi ed in sede di discussione, l'applicazione dei principi da essa affermati, ma l'istanza è stata rigettata dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato che al momento della decisione non era stata ancora pubblicata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite e che in ogni caso, poiché i fratelli AR erano amministratori di fatto delle società LP e AN Barter, il profitto delle truffe era riferibile ad entrambi e a ciascuno per l'intero, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per l'illegittima riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 3) operata dalla Corte territoriale, in quanto, sebbene il reato fosse stato contestato a AR AR quale amministratore di fatto della fallita, la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità del predetto quale extraneus. In particolare, la Corte ha affermato che AR AR, pur non 13 avendo assunto il ruolo di amministratore di fatto della Profile s.r.I., era a conoscenza, per il ruolo da lui assunto nel sodalizio criminale, della provenienza illecita dei fondi messigli a disposizione dal fratello OB mediante la predetta società. Secondo il ricorrente, la modifica del ruolo da lui assunto rispetto alla società violerebbe l'art. 521 cod. proc. pen. e comunque manca la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del concorso dell'extraneus. Si tratta di condanna per un fatto diverso, perché diversa è la responsabilità ed i relativi presupposti oggettivi e soggettivi del concorso dell'amministratore di fatto nella bancarotta fraudolenta rispetto al concorso dell'extraneus. In ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe motivato sul dolo del concorso dell'extraneus, perché non avrebbe motivato in ordine alla conoscenza da parte dell'odierno ricorrente dello stato di dissesto finanziario della società poi fallita e comunque non è spiegato perché AR AR dovesse sapere che le somme provenivano proprio dalla Profile s.r.l. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché la carenza di motivazione del diniego dell'applicazione della continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza n. 2291 del 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il Giudice di primo grado, pur ammettendo che i fatti per i quali si procede in questa sede erano analoghi a quelli già giudicati, aveva ritenuto che non fosse applicabile la disciplina del reato continuato in ragione della preclusione prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto inoperante detta preclusione, ma ha escluso che il Giudice di primo grado, pur ammettendo la sussistenza di analogie tra i vari reati, avesse affermato la sussistenza del vincolo della continuazione anche rispetto ai reati già giudicati e che, comunque, il giudizio espresso in primo grado fosse vincolante per la stessa Corte di appello. Il ricorrente sostiene che laddove si ritengano vincolanti per il giudice di appello le considerazioni espresse dal Giudice di primo grado sul merito della istanza, la decisione della Corte territoriale integrerebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., non rispettando essa il principio devolutivo, potendo il giudice dell'impugnazione correggere gli errori del giudice di primo grado nei limiti dei motivi di impugnazione. Il giudice d'appello non può autonomamente rivalutare il merito della decisione di primo grado su punti non devoluti dall'appello. La Corte territoriale ha invece, in assenza di motivo di appello, sostituito alla valutazione di merito operata dal Griudice di primo grado la propria nuova 14 valutazione, effettuando un'illegittima reformatio in peius. Inoltre, la Corte di appello avrebbe escluso la continuazione in modo apodittico, senza confrontarsi con alcuno degli argomenti difensivi. 5.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99 e 69 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, pur escludendo la rilevanza di alcune condanne i cui effetti dovevano ritenersi venuti meno per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha comunque ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica sulla base di condanne per reati contro il patrimonio e nel settore dell'impresa sebbene relative a reati commessi negli anni '90 e, quanto alla pericolosità, superate dal suddetto esito positivo che aveva determinato l'estinzione dei reati commessi in epoca successiva e quindi inidonee a dimostrare la «pervicacia del percorso criminale» affermata dalla Corte di merito. La pronuncia qui impugnata, secondo la prospettazione difensiva, farebbe discendere l'applicazione della recidiva dalla mera esistenza dei precedenti penali, senza valutarne la consistenza e considerare la successiva evoluzione dell'imputato. Inoltre, il ricorrente afferma che la Corte di appello, avendo escluso la natura infraquinquennale della recidiva, avrebbe dovuto conseguentemente ritenere le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e, comunque, la conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione, in realtà mancante, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente il riferimento alla gravità dei fatti, alla risalenza e pervicacia del percorso criminale dell'imputato e alla significativa parzialità delle iniziative risarcitorie. 6. Ha proposto ricorso anche QU GA, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi di impugnazione. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e la mera apparenza della motivazione, mancando una analisi concreta della consapevolezza e della volontà dell'imputato di partecipare al sodalizio criminoso, non essendo state valutate le dichiarazioni difensive dell'imputato e mancando elementi concreti in ordine alla contestazione di riciclaggio. Sostiene che gli è stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto di due società, la Fullnnediaone s.r.l. e la Alternative Free Energy s.r.I., sulla base di elementi indiziari poco significativi, ossia la presenza di documentazione 15 rinvenuta presso la sede di altra società effettivamente a lui riconducibile, alcune conversazioni intercettate tra lui ed il coindagato VI De SA e la disponibilità di utenze telefoniche dedicate. La partecipazione al sodalizio criminale richiede un vincolo stabile, funzionale al programma criminoso, e non può essere desunta dalla mera condivisione occasionale di una condotta illecita. Nella motivazione non si spiega quando il ricorrente avrebbe aderito al sodalizio e se le conversazioni intercettate dimostrino il suo inserimento in una struttura organizzata e la sua conoscenza e condivisione degli scopi del sodalizio, cosicché essa risulta apodittica, poiché afferma che egli partecipava al sodalizio senza addurre a sostegno di tale affermazione alcun fatto storico. Le conversazioni intercettate sono state interpretate in modo errato e pretestuoso, non dimostrando esse il vincolo associativo. Sono state ritenute significative espressioni come «pulire» o «accendere» il telefono che, in realtà, si limitano ad esprimere un atteggiamento di cautela e comunque il significato di tali espressioni, del tutto lecito, è stato chiarito dall'imputato nel corso del suo interrogatorio, ma le sue dichiarazioni non sono state valutate. Le conversazioni intercettate, se correttamente interpretate, dimostrano in realtà la insussistenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione alla documentazione sequestrata. La motivazione è illogica e contraddittoria anche perché attribuisce a VI De SA il ruolo di pieno gestore e dominus delle società utilizzate per l'attività di riciclaggio e poi affianca allo stesso il ricorrente quale cogestore o amministratore di fatto delle stesse società, senza fornire in proposito prova alcuna. Dalle prove acquisite risulta, invece, che solo il De SA controllava dette società e QU GA è stato condannato, essendo suo amico di lunga data ed avendo intrattenuto con lui rapporti commerciali, per effetto di un mero automatismo: l'avere avuto rapporti con il De SA comporterebbe automaticamente la piena responsabilità di GA per le attività del primo. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 648- bis e 648-ter cod. pen. e vizio di motivazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 38) e 39) e la insussistenza del contributo causale e del dolo. 6.2.1. Al capo 38) si contesta al ricorrrente, quale amministratore di fatto della Alternative Free Energy s.r.l. di avere concorso in operazioni di riciclaggio consistite nell'aver ricevuto sui conti correnti di Aletrnative Free Energy s.r.l. ingenti somma in contanti utilizzate per l'acquisto di ricariche telefoniche rivendute sul mercato parallelo allo scopo di generare ulteriore denaro contante 16 da restituire agli amministratori delle società fallite. Sostiene il ricorrente che tale costruzione è illogica perché il versamento di somme in contanti, e quindi non tracciabili, sui conti della società escludeva ogni necessità di «ripulitura», non occorrendo operazioni ulteriori;
non occorreva alcuna successiva condotta di occultamento della provenienza illecita. Se già vi era la disponibilità di ingenti somme di denaro in contanti non vi era la necessità di acquistare schede telefoniche per poi rivenderle ed ottenere altro denaro contante. Inoltre, la sentenza impugnata non fornisce una motivazione specifica e concreta in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrente alle operazioni di riciclaggio e la sua condotta rimane assolutamente indeterminata. 6.2.2. Quanto al capo 39), relativo alla società Fullmediaone, all'imputato si contesta che le somme distratte dalle società fallite siano state impiegate per l'acquisto di schede telefoniche, poi rivendute in nero per generare denaro contante, ma se tale costruzione fosse esatta, il fatto andrebbe qualificato ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen. Le somme sono state distratte mediante bonifici bancari, ovvero con strumenti tracciabili incompatibili con la finalità del riciclaggio. Inoltre, se QU GA ha assunto la veste di partecipe del sodalizio diretto alla commissione dei delitti di bancarotta e quindi di concorrente esterno nei reati di bancarotta, il fatto andrebbe qualificato come autoriciclaggio. Anche in questo caso, poi, manca del tutto la prova del diretto coinvolgimento del ricorrente e, comunque, QU GA ha reso dichiarazioni volte a chiarire la legittimità del suo operato, ma le stesse non sono state affatto considerate dalla Corte di merito. 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione circa la configurabilità del concorso tra il delitto di riciclaggio e quello di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. quale reato presupposto del riciclaggio. Sostiene il ricorrente che poiché la associazione a delinquere era finalizzata alla commissione di reati di bancarotta ed i proventi oggetto di riciclaggio derivano dai reati fine del sodalizio criminale, gli stessi costituiscono provento del reato associativo, cosicché, essendo il ricorrente un partecipe a detto sodalizio, in virtù della clausola di esclusione fissata dall'art. 648 bis cod. pen., il fatto non integra una condotta di riciclaggio, ma di autoriciclaggio, come già affermato dalle Sezioni Unite in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 01) sulla base di principi estensibili anche all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. Aggiunge il ricorrente che la contestazione di un'associazione per delinquere 17 finalizzata alla commissione di delitti di autoriciclaggio è di per se stessa illogica, essendo il reato di autoriciclaggio monosoggettivo e non potendo quindi costituire lo scopo di un'associazione per delinquere. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente evidenzia che AL US e JO EM EJ IA, pur essendo stati condannati quali amministratori delle società Fullmediaone s.r.l. e Alternative Free Energy s.r.I., ed i coimputati AR e OB AR non hanno effettuato chiamate di correo nei suoi confronti. AL US e JO EM EJ IA hanno chiamato in correità il solo VI De SA e la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità di QU GA operando un improprio travaso motivazionale, ossia estendendo a quest'ultimo la motivazione e le prove che riguardano il De SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AL IO è inammissibile, Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto diversamente valutare il profilo attinente al suo concorso nel reaato associativo e giungere ad una diversa decisione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, ma, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il motivo di impugnazione risulta inammissibile. 2. Il ricorso di OB AR è complessivamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Da diverso tempo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato che anche le società che vengono costituite non per esercitare effettivamente una reale attività di impresa, ma solo quali società fittizie, ben possono essere dichiarate fallite e, rispetto alle stesse, ben può ritenersi integrato, in presenza degli altri elementi costitutivi, il delitto di bancarotta fraudolenta (vedi Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 18 ,-"7/7 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821 - 01). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha ricompreso nel concetto di «altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate», che figura nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen., anche l'ipotesi della concessione, per effetto di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia di fondi pubblici. La garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, costituisce infatti il presupposto determinante ai fini della erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega il Fondo garante, la banca concedente il finanziamento e l'imprenditore finanziato (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675). Al riguardo, in particolare, questa Corte di cassazione ha valorizzato il fatto che il fondo ha natura pubblica e che tutti i suoi interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, atteggiandosi quale forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento, ma attraverso una agevolazione dell'accesso al credito, quindi con l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari in favore delle imprese e, più in generale, dei soggetti ammessi al relativo beneficio. Muovendo dal rilievo secondo cui la prestazione della garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo, con l'assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, le richiamate decisioni hanno rimarcato il fatto che la formulazione lessicale impiegata nella norma incriminatrice deve essere declinata, per il suo carattere aperto, in modo tale da farvi rientrare ogni tipo di aiuto di Stato comunque denominato. Secondo tale impostazione ermeneutica, dunque, la formulazione letterale del testo normativo autorizza un'interpretazione ampia del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione pubblica, in modo da ricomprendervi contributi, sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto e tutte quelle forme di finanziamento che si caratterizzano per la fruizione di un vantaggio a spese dello Stato ovvero per la previsione di una attenuata onerosità rispetto a quella derivante dall'applicazione delle regole ordinarie del mercato. Quanto all'elemento soggettivo, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01). Ne deriva che ai fini dell'elemento soggettivo deve trovare applicazione l'art. 59, secondo comma, cod. pen. e che non rileva che l'imputato non sapesse di commettere una truffa aggravata, occorrendo invece dimostrare un'ignoranza 19 incolpevole, ma sul punto il ricorrente non ha sollevato idonea censura. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Laddove il ricorrente si duole che la Corte di appello, nell'accogliere il motivo di gravame con il quale si lamentava la duplicazione della confisca delle somme provenienti dai reati di truffa ed autoriciclaggio, essendo state confiscate le medesime somme dapprima quale provento delle truffe e poi quale oggetto dei delitti di autoriciclaggio, lo ha accolto in relazione a plurimi reati, ma non in relazione al reato di cui al capo 42), deve rilevarsi che con l'atto di gravame e più precisamente con il nono motivo di impugnazione non è stata impugnata la sentenza di primo grado in relazione al punto concernente la confisca disposta per tale capo di imputazione deducendone la duplicazione, cosicché del tutto correttamente la Corte di appello, essendo tenuta a rispettare il principio devolutivo di cui al primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., nulla ha disposto in proposito. In relazione al capo 42) il ricorrente, con l'atto di appello, ha invece sostenuto che poiché era stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e quindi aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo, le somme non potevano essere confiscate, ma trattasi di questione diversa da quella sollevata con il ricorso per cassazione. Quanto alla violazione, da parte della Corte di appello, dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Massini in tema di quantificazione delle somme da sottoporre a confisca (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), anche in questo caso trattasi di violazione non denunciata con l'atto di appello e che incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a disporre la riduzione di un sesto della pena al giudice dell'esecuzione e non è previsto un meccanismo di recupero della riduzione di pena all'esito del giudizio come quello disciplinato dall'art. 442, comma 6-ter, cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui erroneamente il giudice del dibattimento abbia dichiarato inammissibile il giudizio abbreviato. Ne consegue che l'imputato non può chiedere la riduzione di pena nel corso del giudizio, ma deve attendere la sua conclusione ed avanzare la sua istanza al giudice dell'esecuzione. Tale considerazione è sufficiente per ritenere inammissibile il motivo di ricorso ed irrilevante la eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Appare comunque opportuno osservare che la previsione di di cui all'art. 20 442, comma bis, cod. proc. pen. ha una finalità puramente deflattiva ed è subordinata alla mancata impugnazione della sentenza di condanna, senza che possano rilevare la necessità della impugnazione per porre rimedio ad errori in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna. Diversamente ragionando, la riduzione andrebbe concessa a tutti gli imputati che, essendo stati condannati, abbiano proposto un'impugnazione che sia stata accolta, poiché in tutti questi casi la impugnazione sarebbe necessitata da un errore del giudice del grado precedente e verrebbe vanificata la finalità deflattiva cui la disposizione è chiaramente ispirata. Deve, invece, ritenersi che laddove l'imputato abbia ritenuto più proficuo proporre impugnazione, anche laddove questa sia stata resa necessaria da violazioni contenute nella sentenza impugnata, egli avrà implicitamente rinunciato al beneficio previsto dalla citata disposizione. Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente, con l'atto di appello, non si è limitato ad impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al punto che, secondo la sua prospettazione, avrebbe reso necessitata la proposizione del gravame, ma ha sollevato censure che vanno oltre la questione relativa alla illegalità della pena. 2.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di CA, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello, nel motivare, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti commessi e del NN con essi causato e alla posizione apicale ricoperta dall'imputato in seno al sodalizio criminale. 2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile, poiché con esso si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti per i quali si procede, ma tale operazione non è consentita in questa sede di legittimità. 3. Anche il ricorso di CA IG SC è complessivamente infondato. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, possono richiamarsi in questa sede gli argomenti già sopra esposti per i quali è stato ritenuto inammissibile il quarto motivo del ricorso di OB AR. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 21 Va innanzi tutto ricordato che la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. è residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod.pen. Il principio si ricava dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640- bis cod.pen. Per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti, deve innanzitutto essere esclusa l'ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato;
ove, quindi, sussistano sia gli artifici ed i raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640-bis cod.pen. Le Sezioni Unite hanno affermato che «la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 20396).... Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabílità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale.». Sulla base di tali principi si è poi arrivati ad affermare che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il 22 conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Rv. 261321 - 01). Il discrimine tra la fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. e quella di cui all'art. 316-ter cod. pen. risiede nell'assenza di controlli prodromici all'elargizione dei contributi. Laddove per la erogazione dei contributi pubblici è sufficiente la dichiarazione del richiedente, senza che il soggetto deputato alla loro erogazione sia chiamato a svolgere un eventuale controllo in ordine alla veridicità della dichiarazione, cosicché l'elargizione avviene in modo «automatico» sulla base della mera esistenza della dichiarazione dell'avente diritto, ricorrerà il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen.; laddove, invece, il soggetto che compie l'atto di disposizione patrimoniale non è tenuto alla erogazione in modo automatico, ma può effettuare controlli preventivi sulla veridicità di quanto dichiarato, cosicché, in presenza di una falsa dichiarazione, l'erogazione è il risultato della induzione in errore, è configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. Peraltro, poiché, come si è già detto in precedenza, l'art. 640-bis cod. pen. prevede un'aggravante del delitto di truffa (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01) e, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il NN patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il NN (ex multis Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155 - 01) deve ritenersi che sussista il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. anche laddove il soggetto sia riuscito ad ottenere dal Mediocredito un finanziamento agevolato, in quanto garantito da un fondo pubblico, traendo in inganno la banca, soggetto privato, che ha provveduto ad erogare il finanziamento non in modo automatico, ma per effetto della induzione in errore attuata dal beneficiario dell'erogazione, attraverso la produzione di documentazione materialmente falsa o mendace, in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter usufruire della garanzia, come appunto avvenuto nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale che emerge dalle due sentenze di merito (vedi pagine 114 e 115 della sentenza di secondo grado). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Laddove, in relazione ai capi 11), 51) e 52), il ricorrente si duole della mancanza degli indici specifici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per 23 ritenere provata la qualità di amministratore di fatto, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società «schermo», — priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare la società capofila dai debiti contributivi, il cui pagamento venne poi omesso, nonchè ottenere indebiti rimborsi iva e compensazioni — si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821 - 01) e nel caso di specie l'imputato è stato ritenuto uno degli organizzatori dei delitti di truffa commessi attraverso le società che hanno operato esclusivamente attraverso la commissione dei delitti di truffa per i quali si procede in questa sede. In relazione agli altri capi di imputazione, il motivo di ricorso, che risulta estremamente generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, propone una diversa valutazione del materiale istruttorio onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti per i quali si procede in questa sede, operazione non consentita in questa sede di legittimità, cosicché il motivo di ricorso relativo a tali capi è inammissibile. 3.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo deve rilevarsi che laddove il ricorrente sostiene che dal materiale istruttorio non emergerebbe il suo coinvolgimento nei delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 37 e 40 egli invoca, anche in questo caso una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre, il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della sua decisione dalla Corte di appello che ha evidenziato che le somme oggetto di distrazione provengono da reati di truffa commessi ancor prima delle condotte distrattive integranti i reati di bancarotta fraudolenta, cosicché il motivo appare comunque generico. In ogni caso, la condotta oggetto di contestazione quale reato di riciclaggio non coincide con quella distrattiva integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di appello, l'imputato non si è limitato a trasferire le somme ad altre società, ma ha poi provveduto a farsi restituire le somme «ripulite» così rendendo non più tracciabili i loro movimenti ed ostacolando la loro apprensione. 4. Il ricorso di AR AR è infondato. 24 4.1. Il primo motivo di ricorso comprende in realtà più censure ed è infondato. 4.1.1. Quanto alla doglianza relativa alla dichiarazione, ad opera della Corte territoriale, dell'inammissibilità per genericità del motivo di appello con il quale si lamentava una varenza di valutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attribuzione all'imputato del del ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nelle truffe, il motivo è manifestamente infondato. L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01). 4.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34) dell'imputazione, possono richiamarsi in questa sede gli argomenti già sopra esposti e posti a base del rigetto del quarto motivo del ricorso di OB AR e del secondo motivo del ricorso di CA IG SC. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione, cosicché esso non si sottrae alla sanzione dell'inammissibilità per genericità. Il ricorrente mostra di ignorare che la Corte di appello ha affermato (vedi pag. 130 della sentenza di appello) che le somme oggetto di distrazione provenivano dai reati di truffa commessi ai danni delle aziende di credito e dell'Erario ancor prima delle condotte integranti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La condotta distrattiva ben può, quindi, integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al contempo il delitto di autoriciclaggio del profitto del precedente delitto di truffa aggravata. In relazione al delitto di autoriciclaggio, essendo il reato presupposto quello di truffa, perde rilievo la mancata dimostrazione dell'avvenuta restituzione all'imputato delle somme «ripulite», atteso che il delitto di autoriciclaggio si perfeziona già nel momento del trasferimento delle somme dalla società fallita ad altri soggetti. 4.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché volto a denunciare con il ricorso per cassazione violazioni di legge che non sono state già dedotte con l'atto di appello. 4.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in 25 sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01). Inoltre, la Corte territoriale ha ampiamente motivato a pag. 128 della sentenza di appello in ordine all'elemento soggettivo del concorso di AR AR, quale extraneus, nel delitto di bancarotta. 4.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Il divieto di reformatio in peius riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. 2, n. 34518 del 10/05/2024, Di Fraia, Rv. 286881 - 01). Nel caso di specie, mentre il Giudice di primo grado ha ritenuto che operasse una preclusione normativa all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, affermato che non fosse applicabile la disciplina del reato continuato a causa dell'assenza del suo presupposto fissato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., ossia l'unicità del disegno criminoso. Peraltro, deve osservarsi che il Giudice per le indagini preliminari non è giunto a ritenere l'unicità del disegno criminoso, limitandosi ad evidenziare che ricorrevano talune analogie tra i vari reati. Infine, la Corte di appello ha ben motivato (vedi pag. 135 della sentenza di appello) in ordine alle ragioni per le quali non è possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso. 4.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ben motivato a pag. 137 della sentenza di appello in cui si afferma che permane la recidiva reiterata e specifica «significativa di scelte delittuose, in particolare per reati contro il patrimonio e nel settore dell'impresa, risalenti nel tempo, radicate, indifferenti al percorso giudiziario che ne è derivatoed in ultimo ribadite e consolidate dai fatti di reato qui sub iudice». Dall'applicazione della recidiva reiterata specifica discende, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il divieto della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 26 5. Il ricorso di QU GA è infondato. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo appare estremamente generico e comunque diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, come le conversazioni intercettate e la documentazione acquisita, onde pervenire ad una diversa ricostruzione fattuale, operazione non consentita in questa sede di legittimità. La Corte territoriale ha, invece, ben spiegato (alle pagine da 188 a 206 della sentenza qui impugnata) le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto un membro del sodalizio criminale. 5.2. Il secondo motivo è complessivamente infondato. Nella specie la responsabilità dell'imputato è stata affermata per avere posto in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza delittuosa. L'art. 648-bis cod. pen. precisa che le operazioni in questione devono riferirsi all'oggetto materiale della condotta, cioè denaro, beni ed altre utilità; la giurisprudenza è orientata a dare una definizione ampia del concetto di «operazione», riconoscendo che si tratta di una condotta a forma libera, limitata dal riferimento finalistico all'idoneità dell'ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa e dal fatto che deve trattarsi di operazioni diverse («altre operazioni») da quelle prese in considerazione dalla prima parte della norma, cioè sostituzioni o trasferimenti di beni o di denaro. Ne consegue che il concetto di «operazione» non richiede necessariamente una connotazione giuridico- economica o finanziaria, essendo invece unicamente richiesto che la condotta debba risolversi in ogni caso in un ostacolo all'identificazione della provenienza. La giurisprudenza ha precisato che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Sez. 2, 12 gennaio 2006, n. 2818, Caione). La condotta dissimulatoria è configurabile anche allorché, come nel caso di specie, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Per tale ragione questa Corte di cassazione ha affermato che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o 27 trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un cdifferente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 - 01 che ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili). 5.3. Il terzo motivo è infondato. Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di «presupposizione», sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 5730 del 20/09/2019, dep. 2020, Musto, Rv. 278244 - 01). Non potendo il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. essere il delitto presupposto del reato di riciclaggio, neppure può ritenersi configurabile il reato di autoriciclagg io. 5.4. Anche il quarto motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro dalla motivazione della sentenza di appello emerge che l'affermazione di penale responsabilità di QU GA si fonda su molteplici elementi, anche di carattere indiziario e non esclusivamente su chiamate in correità ed il ricorrente non chiarisce perché queste ultime sarebbero decisive, cosicché il motivo risulta anche estremamente generico. 6. Concludendo, il ricorso di AL IO deve essere dichiarato inammissibile e i ricorsi di AR AR, OB AR, CA IG SC e QU GA devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed il solo AL IO anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro quattromila. Non può essere pronunciata condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Mediocreditocentrale — Banca del Mezzogiorno s.p.a., sebbene questa abbia fatto pervenire telematicamente una memoria difensiva ed una nota spese, ma non è comparsa all'udienza pubblica. 28 lr DEPOSITATO !N C,:i10ELLIMA 2 6 MAR 2026 IL CANCELHis::_2E ESPERTO Sdbrina Be/monto Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AR AR, AR OB, SC CA IG e GA QU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IO AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 24/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere IC Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AL IO ed il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore di AR AR, Avv. Federico Papa anche in sostituzione dell'Avv. Antonella Calcaterra, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di QU GA, Avv. Liborio Di Nola, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di CA IG SC, Avv. Maria Sardelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di OB AR, Avv. Ivano Giuseppe Chiesa, che ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 11330 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 24/11/2025 insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 23 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di: - OB AR per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di truffe, bancarotte, riciclaggio ed autoriciclaggio, con il ruolo di organizzatore (capo 1), nonché per i reati fine di cui ai capi 2), 3), 5), 6), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 32), 33), 34), 35), 37), 40), 42), 45), 47), 50), 51) e 52) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- AR AR, per il reato associativo con il ruolo di capo (capo 1) e per i reati fine di cui ai capi 3), 4), 8), 9), 25), 28), 29), 34), 37), 40), 48), 49), e 50) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- CA IG SC, per il reato associativo con il ruolo di organizzatore (capo 1) e per i reati fine di cui ai capi 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 32), 33), 34), 35), 37), 40), 42), 45), 50), 51) e 52) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- QU GA, per il reato associativo di cui al capo 1), quale mero partecipe, e per i reati fine di cui ai capi 36), 38), 39), 41) e 46) e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- AL IO per i reati fine di cui ai capi 11), 12), 35) e 51) e ritenuta la continuazione tra i reati l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con la sentenza di primo grado i predetti erano stati anche condannati al risarcimento del NN, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili. In particolare, la Corte di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a AL IO. Inoltre, la Corte di merito ha: - prosciolto AR AR dalle imputazioni di cui ai capi 37) e 40) limitatamente a quello commesso ai danni della Profile s.r.I., per non aver commesso il fatto e, quanto al reato associativo, ha escluso la posizione apicale, 2 rideterminando il trattamento sanzionatorio, e ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti di CA IG SC e QU GA. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso AL IO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale sostiene che la Corte di appello avrebbe preliminarmente dovuto valutare con maggiore «intenzione» l'aspetto del concorso nel reato associativo così da pervenire ad una diversa decisione in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche OB AR, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216 e 219 I. fall. in relazione agli artt. 640 e 640 bis cod. pen. nonché l'illogicità della motivazione. Il ricorrente segnala che con i motivi di appello era stato sostenuto l'assorbimento di tutti i reati di bancarotta nei corrispondenti reati di truffa, dovendosi distinguere il «falso in bilancio», che presuppone una società vera e reale, dal «bilancio falso» che ricorre quando viene rappresentata la situazione patrimoniale di una società che in realtà non esiste. La redazione del bilancio falso è un falso materiale che costituisce solo un artificio finalizzato a trarre in inganno le vittime della truffa, di cui è un elemento costitutivo. Nella stessa sentenza di appello si afferma che le società non erano operative e simulavano una inesistente attività economica, cosicché la motivazione, in cui si afferma anche che le società figuravano nei rapporti con i terzi quali soggetti d'impresa vitali ed attivi sul mercato, risulta palesemente contraddittoria. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la la violazione dell'art. 640- bis cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la insufficienza di motivazione in ordine all'elemento psicologico. Segnala il ricorrente che con un motivo di appello aveva chiesto di essere prosciolto da tutte le imputazioni di truffa ex art. 640-bis cod. pen. per non avere truffato il Mediocredito Centrale, che si limitava a garantire i finanziamenti. Questi erano stati erogati da istituti di credito che erano stati indotti in errore in ordine alla esistenza delle società finanziate in conseguenza della produzione di documenti falsi. Le banche, essendo le società finanziate risultate 3 inadempienti, si erano poi rivalse sul Mediocredito Centrale, che aveva rimborsato con denaro pubblico le somme perdute dalle aziende di credito. Il rapporto contrattuale sussisteva tra le società finanziate e le banche che erogavano i finanziamenti. Ritenere il truffatore responsabile di truffa anche nei confronti di colui che garantiva i finanziamenti significherebbe estendere indebitamente la responsabilità penale ed introdurre illegittimamente una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, non consentita dal nostro ordinamento. Peraltro, nel caso in esame la dazione della somma da parte del Mediocredito Centrale non è conseguenza diretta della truffa. L'imputato aveva ritenuto di truffare un soggetto privato e non poteva essere ritenuto responsabile del ben più grave delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. La Corte di appello ha, invece, ritenuto applicabile anche a tale ipotesi l'art. 640-bis cod. pen., omettendo tuttavia di rispondere alle censure formulate con il motivo di appello secondo il quale, invece, occorre che l'erogazione di denaro pubblico sia conseguenza diretta della truffa e che l'elemento volitivo investa anche la successiva erogazione di denaro pubblico. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 648 quater cod. pen. in relazione all'art. 640 quater cod. pen. ed in particolare l'erronea determinazione delle somme da confiscare e l'illogicità della motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello e la violazione dei criteri di ripartizione degli importi da sottoporre a confisca. Con la sentenza di primo grado è stata disposta la confisca della somma di euro 14.700.884,00 ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. in relazione ai capi 37), 40) e 87), ossia le condotte di autoriciclaggio, e della somma di euro 3.422.640,00 ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen. quale somma derivata dalle truffe aggravate commesse ai danni delle banche. Tuttavia, poiché le somme oggetto dei reati di autoriciclaggio erano le medesime provenienti dai delitti di truffa, si è venuta a creare una indebita duplicazione degli importi confiscati. La Corte di merito ha accolto il rilievo dell'appellante, prevedendo che in caso di coincidenza delle somme, nel senso che le somme riciclate provengono dalla medesima società utilizzata per ottenere le somme erogate a titolo di finanziamento, la confisca deve essere parzialmente revocata, ma la Corte ha individuato tali società esclusivamente nella 2M Electronic s.r.I., nella Top Service International s.r.l. e nella LP s.r.l. per i capi 32), 33) e 34) con riferimento al capo 45) realtivo al delitto di autoriciclaggio. In realtà, sostiene il ricorrente, poiché tutti i proventi delle truffe erano 4 autoriciclati, la revoca della confisca doveva essere disposta anche per le somme ottenute attraverso le truffe commesse mediante le altre società, comprese le somme di cui al capo 42), per il quale pure erano intervenute la condanna e la confisca. Inoltre il ricorrente invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Massini», secondo la quale, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione. Alla Corte di appello era stata chiesta la riduzione di un sesto della pena ai sensi del comma bis dell'art. 442 cod. proc. pen. La richiesta poggiava sulla circostanza che la impugnazione della sentenza di primo grado si era resa necessaria a causa di un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo il Giudice rispettato, nell'applicazione della disciplina del reato continuato, il limite del triplo della pena per il reato più grave. La scelta di rinunciare all'appello non era stata possibile proprio a causa dell'errore compiuto dal Giudice di primo grado, i cui effetti non dovevano ricadere sull'imputato. La Corte di appello ha rigettato l'istanza osservando che l'imputato non si era limitato ad impugnare il trattamento sanzionatorio, ma l'appello aveva investito anche l'affermazione di responsabilità e aspetti del trattamento sanzionatorio diversi da quello sopra indicato. Il ricorrente segnala, allora, che la condotta processuale pretesa dalla Corte di merito, in assenza di specifiche norme in proposito, sarebbe stata azzardata, poiché avrebbe esposto l'imputato a rischi eccessivi, e chiede l'applicazione della suddetta riduzione, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'art. 442 cod. proc. pen. è illegittimo laddove non prevede la riduzione di un sesto della pena qualora questa sia stata in primo grado irrogata in misura illegittima, con conseguente rimessione dell'imputato nel termine per rinunciare all'appello e beneficiare della riduzione. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 5 Sostiene che non si è tenuto conto della sua collaborazione con gli inquirenti e del versamento da lui effettuato al Fondo Unico Giustizia della somma di euro 25.000,00 a titolo di riparazione. Il ricorrente segnala che le attenuanti generiche sono state applicate anche ad imputati che non hanno affatto collaborato. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen. e la illogicità della motivazione laddove, in relazione al reato associativo, è stato riconosciuto il suo ruolo di organizzatore e promotore. Il ricorrente afferma che le due sentenze di merito hanno ritenuto le sue dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie attendibili, riconoscendo che le stesse hanno contribuito a riscontrare le prove già acquisite nel corso delle indagini e a potenziare l'impianto probatorio a carico suo e dei suoi sodali, ma la Corte di appello ha ritenuto le stesse dichiarazioni inattendibili in ordine al ruolo da lui assunto in seno al sodalizio, ritenendo che egli abbia voluto sminuire le sue responsabilità, senza tuttavia fornire alcuna motivazione in ordine a siffatta valutazione frazionata circa la sua attendibilità. Egli aveva, invece, sostenuto che in seno all'associazione nessuno aveva svolto le funzioni di capo. Il ricorrente indica diversi elementi di prova a sostegno di tale assunto, come il fatto che i due fratelli AR, OB e AR, spesso non fossero implicati nei medesimi reati-fine ed una conversazione intercettata in cui si affermava che AR aveva imparato «il mestiere» dal fratello e poi si era messo in proprio. In realtà, verrebbe a mancare lo stesso reato associativo. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche CA IG SC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando quattro motivi di impugnazione. 4.1. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al quarto motivo dell'impugnazione di OB AR, atteso che anch'egli invoca la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che laddove il Giudice di primo grado non avesse commesso un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato, infliggendo una pena complessiva superiore al triplo dei quella per il reato più grave, egli avrebbe rinunciato alla proposizione del gravame. La proposizione dell'appello dipendeva da un errore a lui non imputabile. Peraltro, se egli non avesse proposto appello, la pena inflitta dal Giudice di primo grado, pur ridotta di un sesto, sarebbe risultata superiore al triplo della pena per il reato più grave;
la proposizione dell'appello era stata, quindi, una 6 scelta necessitata. Anche il ricorrente sollecita la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità dell'art. 442 cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i reati di cui all'art. 640- bis cod. pen. contestati ai capi 13), 14), 15), 17), 18), 19), 21), 23), 24), 32), 33), 34) e 35) andavano riqualificati in reati ex art. 316-ter cod. pen. o in reati ex art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. Con l'atto di appello si era sostenuto che tali fatti rientravano nella previsione di cui all'art. 316-ter cod. pen., perché l'ente pubblico non era stato indotto in errore, essendosi limitato a prendere atto, sulla base della documentazione offerta, della sussistenza dei requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito;
le banche avevano svolto un controllo di carattere meramente formale, senza svolgere alcuna verifica ulteriore rispetto alla lettura dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Per l'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. era invece necessario che l'ente pubblico fosse stato indotto in errore per effetto dei veri e propri artifizi o raggiri. La motivazione in proposito fornita dalla Corte territoriale è apodittica e giuridicamente erronea. Nel caso previsto dall'art. 640-bis cod. pen. le somme erogate devono essere di pertinenza diretta dell'ente pubblico, mentre nel caso di specie questo interviene solo in via accessoria, tramite un contratto autonomo di garanzia. Anche in relazione al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., segnala il ricorrente, questa Corte di cassazione ha evidenziato che i finanziamenti garantiti provengono dal patrimonio delle banche e non dello Stato ed anche laddove il soggetto beneficiario del finanziamento risulti inadempiente lo Stato non subentra nel rapporto contrattuale, ma si limita a surrogarsi nel suo diritto di credito (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rainone, Rv. 281275 - 01) e gli stessi principi, per la loro portata generale, devono applicarsi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, 223, primo e secondo comma, I. fall. in relazione al ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito nei reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 11), 51) e 52) e di concorrente, quale extraneus, nei reati di bancarotta di cui ai capi 3) e 50), nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che in relazione a tali reati non sono stati individuati dalla Corte di appello quegli indici specifici richiesti dalla Corte di cassazione per ritenere provata la qualità di amministratore di fatto. Segnala anche che laddove non sussiste la prova della qualità di 7 amministratore di fatto, può essere affermata la responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. solo qualora vengano provati un contributo causalmente rilevante a la consapevolezza di contribuire alla realizzazione del fatto tipico. 4.3.1. Quanto al capo 11), il ricorrente sostiene che la prova della sua qualità di amministratore di fatto è stata desunta dalle dichiarazioni rese da IA NA, CA BO e EA CA, nonché da una conversazione intercettata tra OB AR e CA SC in cui quest'ultimo commenta negativamente l'intenzione della curatrice del fallimento della Lem s.r.l. di proporre una causa contro la banca BPER, ma trattasi di prove a carico del solo OB AR che non dimostrano la qualità di amministratore di fatto dello SC. Unici elementi a carico di quest'ultimo sono una conversazione intercettata, in cui CA IG SC commenta le decisioni assunte dalla curatrice, e le dichiarazioni del direttore dell'agenzia BPER in merito alla richiesta di finanziamento della società avanzata dallo SC, ma da essi non può ricavarsi la sua qualità di amministratore di fatto della fallita. Le dichiarazioni di LU SE, autore di numerose condotte distrattive ai danni della Lem s.r.I., dovevano ritenersi inattendibili, mentre la Corte di merito ha in proposito fornito una motivazione fondata su dati probatori fragili e generici, come il rinvenimento nella disponibilità dello SC, a seguito di perquisizione, di documentazione riferibile alla società e le dichiarazioni di IA SA, che aveva riferito di avere curato il passaggio delle deleghe bancarie a favore del IO su indicazione e mandato di CA SC. Tali elementi, tuttavia, nulla proverebbero in ordine al ruolo gestorio dello SC in seno alla Lem s.r.l. Anche il coimputato SA, in virtù di tale qualifica, non poteva essere ritenuto attendibile. 4.3.2. Quanto al capo 51), relativo alla Tabacom s.r.i., la Corte di merito si sarebbe limitata a reiterare la motivazione resa dalla sentenza di primo grado, confondendo il concorso dello SC nel reato di truffa con il ruolo di amministratore di fatto della società. Le conversazioni intercettate, poste a base della decisione, provano il suo concorso, mai contestato dal ricorrente, nel reato di truffa, ma non il suo ruolo di amministratore della società, come risulta anche dalle dichiarazioni rese dal IO, che aveva ammesso di avere formalmente assunto la carica di amministratore della società, della cui gestione si occupava solo il SA;
sul punto le dichiarazioni del IO sarebbero riscontrate da quelle di IA CI e IO GO, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello. 4.3.3. Quanto al capo 52), relativo alla V.M. s.r.I., il ruolo di amministratore 8 di fatto del ricorrente è stato desunto da materiale documentale rinvenuto nella sede dell'associazione per delinquere e dalle dichiarazioni rese da IA SA, secondo il quale la V.M. s.r.I., al momento della sua acquisizione, versava in condizione di indebitamento ed il ricorrente sarebbe intervenuto con un assegno circolare per estinguere i debiti. Sostiene lo SC che tale circostanza e la documentazione sequestrata appaiono inidonee a provare la sua qualità di gestore di fatto della società. Nell'atto di appello erano stati illustrati numerosi elementi che dimostravano che lo SC non era amministratore di fatto della società. La coimputata PA D'IA ER aveva dichiarato che la V.M. s.r.l. era una società che faceva capo a IA SA e l'amministratore Gianluca Emili rispondeva alle direttive di quest'ultimo, che aveva indicato presso quale banca aprire il conto corrente della società, come ermerso da una conversazione intercettata. Anche IO GO si era relazionato con IA SA. Tali elementi di prova non erano stati affatto valutati dalla Corte di appello. 4.3.4. In relazione al capo 3), relativo alla Profile s.r.I., la Corte di appello ha ritenuto che lo SC avesse agevolato l'attività degli amministratori della società. La Corte di appello ha ritenuto attendibile la chiamata di correo proveniente da OB AR, che ha affermato di avere lasciato ad altri, ossia lo SC, il MA ed il GL, la gestione della pratica di finanziamento della Profile s.r.l. In realtà, sottolinea il ricorrente, tali dichiarazioni riguardano la sola pratica di finanziamento e non la gestione della società e comunque non sono validamente riscontrate, come invece affermato dalla Corte territoriale, da quelle di CA BO, non essendovi motivazione sulla indipendenza ed autonomia genetica delle chiamate;
peraltro le dichiarazioni di CA BO, si era evidenziato con l'appello, erano contraddette da quelle di IC GL e RI MA, che avevano escluso il coinvolgimento dello SC nella società, e da quelle dei funzionari delle banche, NO LI, FA ZZ, IM TI, FA RO, ER NI e RE IG, che avevano affermato di essersi relazionati con soggetti diversi dallo SC;
sul punto la Corte di merito si era limitata a rispondere, con una motivazione carente, che l'allora appellante SC aveva operato una valutazione parcellizzata del materiale istruttorio e che la collaborazione fornita dal MA e dal GL non escludeva la sua partecipazione. La motivazione risultava errata poiché le dichiarazioni di OB AR non erano adeguatamente riscontrate da quelle di CA BO, che erano contraddette da quelle degli altri dichiaranti. 9 4.3.5. Quanto al capo 50), relativo alla LP s.r.I., la Corte di appello ha ritenuto che potessero valere considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito della Profile s.r.I., sulla base di elementi indiziari comprovanti che a fianco dei fratelli AR avevano operato i professionisti di fiducia SC e GL, che avevano contribuito alla consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta. Tali elementi indiziari, denuncia il ricorrente, sarebbero però generici e non direttamente riferibili allo SC, come la documentazione sequestrata presso la sede dell'associazione criminale, la conversazione intercettata in data 10 luglio 2009 in cui RE, SC e AR parlano della consegna di carte di credito all'amministratore CA, le dichiarazioni di NT Ragusa, direttrice della filiale di Deutsche Bank, secondo le quali in un'occasione SC aveva accompagnato AN e CA in filiale, la conversazione intercettata il 16 luglio 2019 in cui SC discute con AR circa la necessità di «guardare» il bilancio di LP s.r.l. Il ricorrente si duole dell'omessa considerazione, da parte della Corte di merito, della ricostruzione fattuale alternativa proposta nell'atto di appello e che viene illustrata nuovamente nel ricorso, ove, alle pagine da 51 a 54, vengono indicati gli elementi di prova sui quali essa si fonda e dei quali si lamenta la mancata menzione nella sentenza di secondo grado. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sussunzione dei fatti contestati ai capi 37) e 40) nel reato di autoriciclaggio e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe affermato il concorso dello SC nei reati di autoriciclaggio sulla base del grado della sua compenetrazione nel sodalizio criminale e del suo ruolo di amministratore di fatto o direttore finanziario ricoperto nelle società, mentre non sussisterebbero evidenze del suo concorso nell'attività di autoriciclaggio. Unici elementi che sarebbero direttamente riferibili alla posizione del ricorrente sono la chiamata in correità proveniente da IA SA e il rinvenimento nella disponibilità di SC della somma di euro 140.000,00 oggetto della accusa di cui al capo 45). Anche in questo caso la chiamata di correo proveniente da IA SA non è riscontrata, non potendo il rinvenimento della somma suddetta relativa al reato di cui al capo 45) valere quale riscontro in relazione ai capi 37) e 40). Ai capi 37) e 40) si acriveva a CA SC una responsabilità a titolo di autoriciclaggio in relazione a somme distratte da varie società riconducibili al sodalizio criminale in favore ora della Alternative Free Energy s.r.l. e ora della Fullmediaone s.r.l. e nell'atto di appello si era segnalato come egli fosse chiamato a rispondere della medesima condotta di trasferimento di denaro a tali 10 due società sia a titolo di bancarotta fraudolenta, sia a titolo di autoriciclaggio. I fatti avrebbero dovuto essere esaminati dopo essere stati suddivisi in due distinti segmenti. Un primo segmento era costituito dalla condotta di trasferimento dei proventi delle truffe e di distrazione di tali proventi dalle società fallite, la Co.Im.As e la Biofim, a due diverse società, la Alternative Free Energy s.r.l. e la Fullmediaone s.r.l. Il secondo segmento, relativo al successivo acquisto di schede telefoniche mediante le somme trasferite dalle società Alternative Free Energy e Fullmediaone ad altre società, ossia la Tabaccai, la RD e la Mida. Solo il secondo segmento rilevava come autoriciclaggio, poiché il primo integrava solo una condotta di bancarotta fraudolenta. La Corte di appello, non distinguendo i due segmenti, aveva violato il principio del ne bis in idem, condannando SC due volte per la medesima attività illecita, dimenticando che ai sensi dell'art. 648-ter.1 cod. pen. la sola consumazione del delitto presupposto non vale di per sé ad integrare la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio; pertanto, la condotta distrattiva non può integrare al contempo il delitto di bancarotta fraudolenta ed il reato di autoriciclaggio. Devono, quindi, escludersi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto. 5. Ha proposto ricorso pure AR AR, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e fornulando sei motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34) quali truffe ex art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente segnala che con l'atto di appello era stata lamentata la carenza di qualsiasi valutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nelle truffe e l'erronea qualificazione giuridica delle truffe, attesa la natura privatistica del rapporto con le banche e le modalità della condotta. 5.1.1. Quanto al primo aspetto, la Corte di merito ha dichiarato il motivo di appello inammissibile per genericità del motivo e l'imputato in questa sede si duole di detta pronuncia, osservando che nel motivo di gravame erano state richiamate le articolate argomentazioni poste sul tema della prova del ruolo di amministratore di fatto in relazione ai capi di imputazione riguardanti i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio e che il mero richiamo, nell'atto di appello integrativo, era volto a non appesantire una impugnazione già ridondante, cosicché la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere il motivo di 1 1 appello generico in tale parte. 5.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34), la Corte di appello li ha ritenuti sussimibili nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen. sostenendo l'irrilevanza della natura privatistica del rapporto tra le società e le banche e della circostanza che il soggetto indotto in errore fosse la banca privata e non l'ente pubblico e che l'intervento di quest'ultimo quale garante fosse solo eventuale, in quanto le condotte integrerebbero gli artifizi o raggiri tipici della truffa. Il ricorrente sostiene che l'art. 640-bis cod. pen. riguarda, stante il suo tenore letterale, esclusivamente quei casi in cui il contributo, la sovvenzione o il finanziamento siano direttamente erogati dallo Stato o da altro ente pubblico e in occasione di tali fatti non vi è stata alcuna erogazione da parte dello Stato o di altro ente pubblico in favore delle società controllate dal sodalizio criminale, non potendo ritenersi tale la garanzia prestata dall'ente pubblico in favore della banca in caso di inadempimento del soggetto che ottiene il finanziamento. In occasione dei fatti oggetto di contestazione, le società beneficiarie dei finanziamenti non avevano intrattenuto alcun rapporto con l'ente pubblico. Proprio il precedente delle Sezioni Unite invocato dalla Corte di merito (Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105 - 01), nel delineare i confini tra il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e quello previsto dall'art. 316- ter cod. pen., aveva osservato che quest'ultimo riguarda le ipotesi in cui l'indebita erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, mentre per la truffa ex art. 640-bis cod. pen. occorre che l'ente pubblico sia stato indotto in errore. Nel caso di specie, invece, l'erogazione era stata disposta automaticamente sulla base della documentazione prodotta e comunque la Corte di merito, lamenta il ricorrente, non ha motivato circa le modalità con le quali, di volta in volta, i diversi istituti di credito sarebbero stati indotti in errore. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 648- ter.1 cod. pen. e l'omessa o contraddittoria motivazione in ordine al suo ruolo e alle sue condotte in relazione al reato di autoriciclaggio contestato al capo 40), limitatamente alla società Onyx Innovation Italia s.r.l. Il ricorrente segnala che la Corte territoriale ha confermato la sua condanna per il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 40), limitatamente alla società Onyx Innovation Italia s.r.I., perché ha ritenuto provato, in relazione a detta società, il suo ruolo di amministratore di fatto. Sostiene, quindi, che il ruolo di amministratore di fatto della società non è sufficiente all'affermazione della responsabilità per il reato di autoriciclaggio, 12 occorrendo ulteriori elementi oggettivi e soggettivi. In particolare, con il secondo motivo di appello si sottolineava la mancanza di prova del contributo dell'imputato alla commissione del reato di autoriciclaggio e comunque della restituzione al ricorrente delle somme di denaro «ripulite» dai terzi riciclatori. La sentenza di appello, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe dato risposta a tali rilievi, cosicché la motivazione risulterebbe carente o contraddittoria. La Corte di appello ha affermato, quanto al contributo fornito da AR AR, che è sufficiente la prova che i bonifici siano stati disposti dalla società coinvolta nei delitti presupposti in favore delle società attive nel riciclaggio, ma la motivazione risulta in tale parte apodittica, potendo semmai tale circostanza solo integrare una istigazione rivolta dal ricorrente a riciclare, ma tale condotta non varrebbe ad integrare il diverso reato di autoriciclaggio. In relazione alla mancanza di prova della restituzione a AR AR del denaro «ripulito», la Corte di merito ne ha sostenuto l'irrilevanza, mentre il ricorrente sostiene che essa assumerebbe rilievo. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 240, 640 quater e 648 quater cod. pen. Il ricorrente evidenzia che il Giudice di primo grado ha disposto la confisca del profitto derivato dai reati di cui ai capi 25), 34), 37) e 40) per l'intero a carico di tutti gli imputati, senza distinguere le quote di profitto percepite da ognuno di loro, cosicché l'importo complessivo delle somme confiscate risulta pari ad un multiplo del profitto derivato dalla commissione dei reati. Durante il giudizio di appello era intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite «Massini», sopra già citata, e l'allora appellante aveva chiesto, con i motivi nuovi ed in sede di discussione, l'applicazione dei principi da essa affermati, ma l'istanza è stata rigettata dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato che al momento della decisione non era stata ancora pubblicata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite e che in ogni caso, poiché i fratelli AR erano amministratori di fatto delle società LP e AN Barter, il profitto delle truffe era riferibile ad entrambi e a ciascuno per l'intero, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per l'illegittima riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 3) operata dalla Corte territoriale, in quanto, sebbene il reato fosse stato contestato a AR AR quale amministratore di fatto della fallita, la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità del predetto quale extraneus. In particolare, la Corte ha affermato che AR AR, pur non 13 avendo assunto il ruolo di amministratore di fatto della Profile s.r.I., era a conoscenza, per il ruolo da lui assunto nel sodalizio criminale, della provenienza illecita dei fondi messigli a disposizione dal fratello OB mediante la predetta società. Secondo il ricorrente, la modifica del ruolo da lui assunto rispetto alla società violerebbe l'art. 521 cod. proc. pen. e comunque manca la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del concorso dell'extraneus. Si tratta di condanna per un fatto diverso, perché diversa è la responsabilità ed i relativi presupposti oggettivi e soggettivi del concorso dell'amministratore di fatto nella bancarotta fraudolenta rispetto al concorso dell'extraneus. In ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe motivato sul dolo del concorso dell'extraneus, perché non avrebbe motivato in ordine alla conoscenza da parte dell'odierno ricorrente dello stato di dissesto finanziario della società poi fallita e comunque non è spiegato perché AR AR dovesse sapere che le somme provenivano proprio dalla Profile s.r.l. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché la carenza di motivazione del diniego dell'applicazione della continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza n. 2291 del 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il Giudice di primo grado, pur ammettendo che i fatti per i quali si procede in questa sede erano analoghi a quelli già giudicati, aveva ritenuto che non fosse applicabile la disciplina del reato continuato in ragione della preclusione prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto inoperante detta preclusione, ma ha escluso che il Giudice di primo grado, pur ammettendo la sussistenza di analogie tra i vari reati, avesse affermato la sussistenza del vincolo della continuazione anche rispetto ai reati già giudicati e che, comunque, il giudizio espresso in primo grado fosse vincolante per la stessa Corte di appello. Il ricorrente sostiene che laddove si ritengano vincolanti per il giudice di appello le considerazioni espresse dal Giudice di primo grado sul merito della istanza, la decisione della Corte territoriale integrerebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., non rispettando essa il principio devolutivo, potendo il giudice dell'impugnazione correggere gli errori del giudice di primo grado nei limiti dei motivi di impugnazione. Il giudice d'appello non può autonomamente rivalutare il merito della decisione di primo grado su punti non devoluti dall'appello. La Corte territoriale ha invece, in assenza di motivo di appello, sostituito alla valutazione di merito operata dal Griudice di primo grado la propria nuova 14 valutazione, effettuando un'illegittima reformatio in peius. Inoltre, la Corte di appello avrebbe escluso la continuazione in modo apodittico, senza confrontarsi con alcuno degli argomenti difensivi. 5.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99 e 69 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, pur escludendo la rilevanza di alcune condanne i cui effetti dovevano ritenersi venuti meno per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha comunque ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica sulla base di condanne per reati contro il patrimonio e nel settore dell'impresa sebbene relative a reati commessi negli anni '90 e, quanto alla pericolosità, superate dal suddetto esito positivo che aveva determinato l'estinzione dei reati commessi in epoca successiva e quindi inidonee a dimostrare la «pervicacia del percorso criminale» affermata dalla Corte di merito. La pronuncia qui impugnata, secondo la prospettazione difensiva, farebbe discendere l'applicazione della recidiva dalla mera esistenza dei precedenti penali, senza valutarne la consistenza e considerare la successiva evoluzione dell'imputato. Inoltre, il ricorrente afferma che la Corte di appello, avendo escluso la natura infraquinquennale della recidiva, avrebbe dovuto conseguentemente ritenere le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e, comunque, la conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione, in realtà mancante, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente il riferimento alla gravità dei fatti, alla risalenza e pervicacia del percorso criminale dell'imputato e alla significativa parzialità delle iniziative risarcitorie. 6. Ha proposto ricorso anche QU GA, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi di impugnazione. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e la mera apparenza della motivazione, mancando una analisi concreta della consapevolezza e della volontà dell'imputato di partecipare al sodalizio criminoso, non essendo state valutate le dichiarazioni difensive dell'imputato e mancando elementi concreti in ordine alla contestazione di riciclaggio. Sostiene che gli è stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto di due società, la Fullnnediaone s.r.l. e la Alternative Free Energy s.r.I., sulla base di elementi indiziari poco significativi, ossia la presenza di documentazione 15 rinvenuta presso la sede di altra società effettivamente a lui riconducibile, alcune conversazioni intercettate tra lui ed il coindagato VI De SA e la disponibilità di utenze telefoniche dedicate. La partecipazione al sodalizio criminale richiede un vincolo stabile, funzionale al programma criminoso, e non può essere desunta dalla mera condivisione occasionale di una condotta illecita. Nella motivazione non si spiega quando il ricorrente avrebbe aderito al sodalizio e se le conversazioni intercettate dimostrino il suo inserimento in una struttura organizzata e la sua conoscenza e condivisione degli scopi del sodalizio, cosicché essa risulta apodittica, poiché afferma che egli partecipava al sodalizio senza addurre a sostegno di tale affermazione alcun fatto storico. Le conversazioni intercettate sono state interpretate in modo errato e pretestuoso, non dimostrando esse il vincolo associativo. Sono state ritenute significative espressioni come «pulire» o «accendere» il telefono che, in realtà, si limitano ad esprimere un atteggiamento di cautela e comunque il significato di tali espressioni, del tutto lecito, è stato chiarito dall'imputato nel corso del suo interrogatorio, ma le sue dichiarazioni non sono state valutate. Le conversazioni intercettate, se correttamente interpretate, dimostrano in realtà la insussistenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione alla documentazione sequestrata. La motivazione è illogica e contraddittoria anche perché attribuisce a VI De SA il ruolo di pieno gestore e dominus delle società utilizzate per l'attività di riciclaggio e poi affianca allo stesso il ricorrente quale cogestore o amministratore di fatto delle stesse società, senza fornire in proposito prova alcuna. Dalle prove acquisite risulta, invece, che solo il De SA controllava dette società e QU GA è stato condannato, essendo suo amico di lunga data ed avendo intrattenuto con lui rapporti commerciali, per effetto di un mero automatismo: l'avere avuto rapporti con il De SA comporterebbe automaticamente la piena responsabilità di GA per le attività del primo. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 648- bis e 648-ter cod. pen. e vizio di motivazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 38) e 39) e la insussistenza del contributo causale e del dolo. 6.2.1. Al capo 38) si contesta al ricorrrente, quale amministratore di fatto della Alternative Free Energy s.r.l. di avere concorso in operazioni di riciclaggio consistite nell'aver ricevuto sui conti correnti di Aletrnative Free Energy s.r.l. ingenti somma in contanti utilizzate per l'acquisto di ricariche telefoniche rivendute sul mercato parallelo allo scopo di generare ulteriore denaro contante 16 da restituire agli amministratori delle società fallite. Sostiene il ricorrente che tale costruzione è illogica perché il versamento di somme in contanti, e quindi non tracciabili, sui conti della società escludeva ogni necessità di «ripulitura», non occorrendo operazioni ulteriori;
non occorreva alcuna successiva condotta di occultamento della provenienza illecita. Se già vi era la disponibilità di ingenti somme di denaro in contanti non vi era la necessità di acquistare schede telefoniche per poi rivenderle ed ottenere altro denaro contante. Inoltre, la sentenza impugnata non fornisce una motivazione specifica e concreta in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrente alle operazioni di riciclaggio e la sua condotta rimane assolutamente indeterminata. 6.2.2. Quanto al capo 39), relativo alla società Fullmediaone, all'imputato si contesta che le somme distratte dalle società fallite siano state impiegate per l'acquisto di schede telefoniche, poi rivendute in nero per generare denaro contante, ma se tale costruzione fosse esatta, il fatto andrebbe qualificato ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen. Le somme sono state distratte mediante bonifici bancari, ovvero con strumenti tracciabili incompatibili con la finalità del riciclaggio. Inoltre, se QU GA ha assunto la veste di partecipe del sodalizio diretto alla commissione dei delitti di bancarotta e quindi di concorrente esterno nei reati di bancarotta, il fatto andrebbe qualificato come autoriciclaggio. Anche in questo caso, poi, manca del tutto la prova del diretto coinvolgimento del ricorrente e, comunque, QU GA ha reso dichiarazioni volte a chiarire la legittimità del suo operato, ma le stesse non sono state affatto considerate dalla Corte di merito. 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione circa la configurabilità del concorso tra il delitto di riciclaggio e quello di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. quale reato presupposto del riciclaggio. Sostiene il ricorrente che poiché la associazione a delinquere era finalizzata alla commissione di reati di bancarotta ed i proventi oggetto di riciclaggio derivano dai reati fine del sodalizio criminale, gli stessi costituiscono provento del reato associativo, cosicché, essendo il ricorrente un partecipe a detto sodalizio, in virtù della clausola di esclusione fissata dall'art. 648 bis cod. pen., il fatto non integra una condotta di riciclaggio, ma di autoriciclaggio, come già affermato dalle Sezioni Unite in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 01) sulla base di principi estensibili anche all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. Aggiunge il ricorrente che la contestazione di un'associazione per delinquere 17 finalizzata alla commissione di delitti di autoriciclaggio è di per se stessa illogica, essendo il reato di autoriciclaggio monosoggettivo e non potendo quindi costituire lo scopo di un'associazione per delinquere. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente evidenzia che AL US e JO EM EJ IA, pur essendo stati condannati quali amministratori delle società Fullmediaone s.r.l. e Alternative Free Energy s.r.I., ed i coimputati AR e OB AR non hanno effettuato chiamate di correo nei suoi confronti. AL US e JO EM EJ IA hanno chiamato in correità il solo VI De SA e la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità di QU GA operando un improprio travaso motivazionale, ossia estendendo a quest'ultimo la motivazione e le prove che riguardano il De SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AL IO è inammissibile, Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto diversamente valutare il profilo attinente al suo concorso nel reaato associativo e giungere ad una diversa decisione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, ma, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il motivo di impugnazione risulta inammissibile. 2. Il ricorso di OB AR è complessivamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Da diverso tempo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato che anche le società che vengono costituite non per esercitare effettivamente una reale attività di impresa, ma solo quali società fittizie, ben possono essere dichiarate fallite e, rispetto alle stesse, ben può ritenersi integrato, in presenza degli altri elementi costitutivi, il delitto di bancarotta fraudolenta (vedi Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 18 ,-"7/7 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821 - 01). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha ricompreso nel concetto di «altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate», che figura nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen., anche l'ipotesi della concessione, per effetto di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia di fondi pubblici. La garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, costituisce infatti il presupposto determinante ai fini della erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega il Fondo garante, la banca concedente il finanziamento e l'imprenditore finanziato (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675). Al riguardo, in particolare, questa Corte di cassazione ha valorizzato il fatto che il fondo ha natura pubblica e che tutti i suoi interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, atteggiandosi quale forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento, ma attraverso una agevolazione dell'accesso al credito, quindi con l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari in favore delle imprese e, più in generale, dei soggetti ammessi al relativo beneficio. Muovendo dal rilievo secondo cui la prestazione della garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo, con l'assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, le richiamate decisioni hanno rimarcato il fatto che la formulazione lessicale impiegata nella norma incriminatrice deve essere declinata, per il suo carattere aperto, in modo tale da farvi rientrare ogni tipo di aiuto di Stato comunque denominato. Secondo tale impostazione ermeneutica, dunque, la formulazione letterale del testo normativo autorizza un'interpretazione ampia del significato da attribuire al contenuto dell'erogazione pubblica, in modo da ricomprendervi contributi, sovvenzioni, attribuzioni pecuniarie a fondo perduto e tutte quelle forme di finanziamento che si caratterizzano per la fruizione di un vantaggio a spese dello Stato ovvero per la previsione di una attenuata onerosità rispetto a quella derivante dall'applicazione delle regole ordinarie del mercato. Quanto all'elemento soggettivo, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01). Ne deriva che ai fini dell'elemento soggettivo deve trovare applicazione l'art. 59, secondo comma, cod. pen. e che non rileva che l'imputato non sapesse di commettere una truffa aggravata, occorrendo invece dimostrare un'ignoranza 19 incolpevole, ma sul punto il ricorrente non ha sollevato idonea censura. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Laddove il ricorrente si duole che la Corte di appello, nell'accogliere il motivo di gravame con il quale si lamentava la duplicazione della confisca delle somme provenienti dai reati di truffa ed autoriciclaggio, essendo state confiscate le medesime somme dapprima quale provento delle truffe e poi quale oggetto dei delitti di autoriciclaggio, lo ha accolto in relazione a plurimi reati, ma non in relazione al reato di cui al capo 42), deve rilevarsi che con l'atto di gravame e più precisamente con il nono motivo di impugnazione non è stata impugnata la sentenza di primo grado in relazione al punto concernente la confisca disposta per tale capo di imputazione deducendone la duplicazione, cosicché del tutto correttamente la Corte di appello, essendo tenuta a rispettare il principio devolutivo di cui al primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., nulla ha disposto in proposito. In relazione al capo 42) il ricorrente, con l'atto di appello, ha invece sostenuto che poiché era stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e quindi aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo, le somme non potevano essere confiscate, ma trattasi di questione diversa da quella sollevata con il ricorso per cassazione. Quanto alla violazione, da parte della Corte di appello, dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Massini in tema di quantificazione delle somme da sottoporre a confisca (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), anche in questo caso trattasi di violazione non denunciata con l'atto di appello e che incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a disporre la riduzione di un sesto della pena al giudice dell'esecuzione e non è previsto un meccanismo di recupero della riduzione di pena all'esito del giudizio come quello disciplinato dall'art. 442, comma 6-ter, cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui erroneamente il giudice del dibattimento abbia dichiarato inammissibile il giudizio abbreviato. Ne consegue che l'imputato non può chiedere la riduzione di pena nel corso del giudizio, ma deve attendere la sua conclusione ed avanzare la sua istanza al giudice dell'esecuzione. Tale considerazione è sufficiente per ritenere inammissibile il motivo di ricorso ed irrilevante la eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Appare comunque opportuno osservare che la previsione di di cui all'art. 20 442, comma bis, cod. proc. pen. ha una finalità puramente deflattiva ed è subordinata alla mancata impugnazione della sentenza di condanna, senza che possano rilevare la necessità della impugnazione per porre rimedio ad errori in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna. Diversamente ragionando, la riduzione andrebbe concessa a tutti gli imputati che, essendo stati condannati, abbiano proposto un'impugnazione che sia stata accolta, poiché in tutti questi casi la impugnazione sarebbe necessitata da un errore del giudice del grado precedente e verrebbe vanificata la finalità deflattiva cui la disposizione è chiaramente ispirata. Deve, invece, ritenersi che laddove l'imputato abbia ritenuto più proficuo proporre impugnazione, anche laddove questa sia stata resa necessaria da violazioni contenute nella sentenza impugnata, egli avrà implicitamente rinunciato al beneficio previsto dalla citata disposizione. Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente, con l'atto di appello, non si è limitato ad impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al punto che, secondo la sua prospettazione, avrebbe reso necessitata la proposizione del gravame, ma ha sollevato censure che vanno oltre la questione relativa alla illegalità della pena. 2.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di CA, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello, nel motivare, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti commessi e del NN con essi causato e alla posizione apicale ricoperta dall'imputato in seno al sodalizio criminale. 2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile, poiché con esso si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti per i quali si procede, ma tale operazione non è consentita in questa sede di legittimità. 3. Anche il ricorso di CA IG SC è complessivamente infondato. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, possono richiamarsi in questa sede gli argomenti già sopra esposti per i quali è stato ritenuto inammissibile il quarto motivo del ricorso di OB AR. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 21 Va innanzi tutto ricordato che la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. è residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod.pen. Il principio si ricava dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640- bis cod.pen. Per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti, deve innanzitutto essere esclusa l'ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato;
ove, quindi, sussistano sia gli artifici ed i raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640-bis cod.pen. Le Sezioni Unite hanno affermato che «la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 20396).... Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabílità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale.». Sulla base di tali principi si è poi arrivati ad affermare che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il 22 conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Rv. 261321 - 01). Il discrimine tra la fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. e quella di cui all'art. 316-ter cod. pen. risiede nell'assenza di controlli prodromici all'elargizione dei contributi. Laddove per la erogazione dei contributi pubblici è sufficiente la dichiarazione del richiedente, senza che il soggetto deputato alla loro erogazione sia chiamato a svolgere un eventuale controllo in ordine alla veridicità della dichiarazione, cosicché l'elargizione avviene in modo «automatico» sulla base della mera esistenza della dichiarazione dell'avente diritto, ricorrerà il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen.; laddove, invece, il soggetto che compie l'atto di disposizione patrimoniale non è tenuto alla erogazione in modo automatico, ma può effettuare controlli preventivi sulla veridicità di quanto dichiarato, cosicché, in presenza di una falsa dichiarazione, l'erogazione è il risultato della induzione in errore, è configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. Peraltro, poiché, come si è già detto in precedenza, l'art. 640-bis cod. pen. prevede un'aggravante del delitto di truffa (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663 - 01) e, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il NN patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il NN (ex multis Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155 - 01) deve ritenersi che sussista il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. anche laddove il soggetto sia riuscito ad ottenere dal Mediocredito un finanziamento agevolato, in quanto garantito da un fondo pubblico, traendo in inganno la banca, soggetto privato, che ha provveduto ad erogare il finanziamento non in modo automatico, ma per effetto della induzione in errore attuata dal beneficiario dell'erogazione, attraverso la produzione di documentazione materialmente falsa o mendace, in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter usufruire della garanzia, come appunto avvenuto nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale che emerge dalle due sentenze di merito (vedi pagine 114 e 115 della sentenza di secondo grado). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Laddove, in relazione ai capi 11), 51) e 52), il ricorrente si duole della mancanza degli indici specifici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per 23 ritenere provata la qualità di amministratore di fatto, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società «schermo», — priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare la società capofila dai debiti contributivi, il cui pagamento venne poi omesso, nonchè ottenere indebiti rimborsi iva e compensazioni — si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821 - 01) e nel caso di specie l'imputato è stato ritenuto uno degli organizzatori dei delitti di truffa commessi attraverso le società che hanno operato esclusivamente attraverso la commissione dei delitti di truffa per i quali si procede in questa sede. In relazione agli altri capi di imputazione, il motivo di ricorso, che risulta estremamente generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, propone una diversa valutazione del materiale istruttorio onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti per i quali si procede in questa sede, operazione non consentita in questa sede di legittimità, cosicché il motivo di ricorso relativo a tali capi è inammissibile. 3.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo deve rilevarsi che laddove il ricorrente sostiene che dal materiale istruttorio non emergerebbe il suo coinvolgimento nei delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 37 e 40 egli invoca, anche in questo caso una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre, il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della sua decisione dalla Corte di appello che ha evidenziato che le somme oggetto di distrazione provengono da reati di truffa commessi ancor prima delle condotte distrattive integranti i reati di bancarotta fraudolenta, cosicché il motivo appare comunque generico. In ogni caso, la condotta oggetto di contestazione quale reato di riciclaggio non coincide con quella distrattiva integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di appello, l'imputato non si è limitato a trasferire le somme ad altre società, ma ha poi provveduto a farsi restituire le somme «ripulite» così rendendo non più tracciabili i loro movimenti ed ostacolando la loro apprensione. 4. Il ricorso di AR AR è infondato. 24 4.1. Il primo motivo di ricorso comprende in realtà più censure ed è infondato. 4.1.1. Quanto alla doglianza relativa alla dichiarazione, ad opera della Corte territoriale, dell'inammissibilità per genericità del motivo di appello con il quale si lamentava una varenza di valutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attribuzione all'imputato del del ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte nelle truffe, il motivo è manifestamente infondato. L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01). 4.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 25), 28), 29) e 34) dell'imputazione, possono richiamarsi in questa sede gli argomenti già sopra esposti e posti a base del rigetto del quarto motivo del ricorso di OB AR e del secondo motivo del ricorso di CA IG SC. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in questo caso il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione, cosicché esso non si sottrae alla sanzione dell'inammissibilità per genericità. Il ricorrente mostra di ignorare che la Corte di appello ha affermato (vedi pag. 130 della sentenza di appello) che le somme oggetto di distrazione provenivano dai reati di truffa commessi ai danni delle aziende di credito e dell'Erario ancor prima delle condotte integranti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La condotta distrattiva ben può, quindi, integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al contempo il delitto di autoriciclaggio del profitto del precedente delitto di truffa aggravata. In relazione al delitto di autoriciclaggio, essendo il reato presupposto quello di truffa, perde rilievo la mancata dimostrazione dell'avvenuta restituzione all'imputato delle somme «ripulite», atteso che il delitto di autoriciclaggio si perfeziona già nel momento del trasferimento delle somme dalla società fallita ad altri soggetti. 4.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché volto a denunciare con il ricorso per cassazione violazioni di legge che non sono state già dedotte con l'atto di appello. 4.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in 25 sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01). Inoltre, la Corte territoriale ha ampiamente motivato a pag. 128 della sentenza di appello in ordine all'elemento soggettivo del concorso di AR AR, quale extraneus, nel delitto di bancarotta. 4.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Il divieto di reformatio in peius riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. 2, n. 34518 del 10/05/2024, Di Fraia, Rv. 286881 - 01). Nel caso di specie, mentre il Giudice di primo grado ha ritenuto che operasse una preclusione normativa all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, affermato che non fosse applicabile la disciplina del reato continuato a causa dell'assenza del suo presupposto fissato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., ossia l'unicità del disegno criminoso. Peraltro, deve osservarsi che il Giudice per le indagini preliminari non è giunto a ritenere l'unicità del disegno criminoso, limitandosi ad evidenziare che ricorrevano talune analogie tra i vari reati. Infine, la Corte di appello ha ben motivato (vedi pag. 135 della sentenza di appello) in ordine alle ragioni per le quali non è possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso. 4.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ben motivato a pag. 137 della sentenza di appello in cui si afferma che permane la recidiva reiterata e specifica «significativa di scelte delittuose, in particolare per reati contro il patrimonio e nel settore dell'impresa, risalenti nel tempo, radicate, indifferenti al percorso giudiziario che ne è derivatoed in ultimo ribadite e consolidate dai fatti di reato qui sub iudice». Dall'applicazione della recidiva reiterata specifica discende, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il divieto della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 26 5. Il ricorso di QU GA è infondato. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo appare estremamente generico e comunque diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, come le conversazioni intercettate e la documentazione acquisita, onde pervenire ad una diversa ricostruzione fattuale, operazione non consentita in questa sede di legittimità. La Corte territoriale ha, invece, ben spiegato (alle pagine da 188 a 206 della sentenza qui impugnata) le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto un membro del sodalizio criminale. 5.2. Il secondo motivo è complessivamente infondato. Nella specie la responsabilità dell'imputato è stata affermata per avere posto in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza delittuosa. L'art. 648-bis cod. pen. precisa che le operazioni in questione devono riferirsi all'oggetto materiale della condotta, cioè denaro, beni ed altre utilità; la giurisprudenza è orientata a dare una definizione ampia del concetto di «operazione», riconoscendo che si tratta di una condotta a forma libera, limitata dal riferimento finalistico all'idoneità dell'ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa e dal fatto che deve trattarsi di operazioni diverse («altre operazioni») da quelle prese in considerazione dalla prima parte della norma, cioè sostituzioni o trasferimenti di beni o di denaro. Ne consegue che il concetto di «operazione» non richiede necessariamente una connotazione giuridico- economica o finanziaria, essendo invece unicamente richiesto che la condotta debba risolversi in ogni caso in un ostacolo all'identificazione della provenienza. La giurisprudenza ha precisato che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Sez. 2, 12 gennaio 2006, n. 2818, Caione). La condotta dissimulatoria è configurabile anche allorché, come nel caso di specie, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Per tale ragione questa Corte di cassazione ha affermato che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o 27 trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un cdifferente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 - 01 che ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili). 5.3. Il terzo motivo è infondato. Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di «presupposizione», sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 5730 del 20/09/2019, dep. 2020, Musto, Rv. 278244 - 01). Non potendo il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. essere il delitto presupposto del reato di riciclaggio, neppure può ritenersi configurabile il reato di autoriciclagg io. 5.4. Anche il quarto motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro dalla motivazione della sentenza di appello emerge che l'affermazione di penale responsabilità di QU GA si fonda su molteplici elementi, anche di carattere indiziario e non esclusivamente su chiamate in correità ed il ricorrente non chiarisce perché queste ultime sarebbero decisive, cosicché il motivo risulta anche estremamente generico. 6. Concludendo, il ricorso di AL IO deve essere dichiarato inammissibile e i ricorsi di AR AR, OB AR, CA IG SC e QU GA devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed il solo AL IO anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro quattromila. Non può essere pronunciata condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Mediocreditocentrale — Banca del Mezzogiorno s.p.a., sebbene questa abbia fatto pervenire telematicamente una memoria difensiva ed una nota spese, ma non è comparsa all'udienza pubblica. 28 lr DEPOSITATO !N C,:i10ELLIMA 2 6 MAR 2026 IL CANCELHis::_2E ESPERTO Sdbrina Be/monto Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AR AR, AR OB, SC CA IG e GA QU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IO AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 24/11/2025.