Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto artificiosa - e pertanto idonea ad integrare il reato di truffa in danno di ente pubblico - la falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l'imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione).
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di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2014, n. 49464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49464 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 01/10/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2135
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 48681/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU AL, n. a Venaria reale il 25 gennaio 1971;
ricorre avverso la sentenza, in data 14 maggio 2013, della Corte di Appello di Palermo che, a conferma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione ed Euro 70,00 di multa per il reati di truffa aggravata e falsità ideologica del privato in atto pubblico.
Sentito il relatore Cons. Dr. Giovanni Diotallevi;
Udite le conclusioni del P.G. Cons. Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avv.to Vincenzo Bonanno del foro di Marsala, in sostituzione dell'avv.to Caracci Giovanni di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
TU AL ricorre avverso la sentenza, in data 14 maggio 2013, della Corte di Appello di Palermo che, a conferma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione ed Euro 70,00 di multa per il reati di truffa aggravata e falsità ideologica del privato in atto pubblico. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 640 e 316 ter c.p.; il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Secondo il ricorrente nei suoi confronti doveva essere applicata la disposizione di cui all'art. 316 ter c.p., che si colloca in una posizione di specialità rispetto al ritenuto art. 640 c.p. e art. 483 c.p.. b) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 640 e 483 c.p.; il fatto non sussiste o non costituisce reato. Travisamento della prova.
Il ricorrente censura il sillogismo della Corte in base al quale, avendo egli riscosso personalmente il bonifico emesso a sua nome, fosse anche pienamente consapevole della falsità della firma apposta in calce alla domanda di indennità.
c) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 69 c.p.; Omessa motivazione circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Denegata giustizia. Il ricorrente ritiene immotivata la valutazione contraria alla formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1 I primi due motivi vanno trattati congiuntamente, essendo interdipendenti. Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza prevalente, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p., ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata, con la quale non può ritenersi che sia in rapporto di specialità;
infatti ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri propri della fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati anche gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente destinato ad attestare la verità degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento (Cass., Sez. 2, 6 luglio 2006, Carere;
Cass., Sez. 2, 10 febbraio 2006, p.m. in proc. Fasolo;
Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, p.m. in proc. Piga;
Cass., Sez. 2, 26 febbraio 2007, Consorte;
Cass. Sez. 2, n. 45422 del 2008 rv 242302), con l'adozione di un comportamento assolutamente conseguente per il raggiungimento dell'obiettivo, pur in presenza delle condizioni per verificare l'assenza del diritto apparentemente riconosciuto (come è avvenuto nel caso di specie, dove il bonifico emesso a nome del TU conteneva l'indicazione della ragione (insussistente) della disposizione patrimoniale. Questa conclusione discende dall'arresto della Corte costituzionale n. 95 del 2004, che ha escluso l'automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifizi e i raggiri, nonché delle stesse Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che "in conformità .. ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" (Cass., Sez. un., 19 aprile 2007, Carchivi).
2. Con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., la Corte condivide il principio già affermato secondo il quale: "gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel corpo della norma, chiaramente mostrano la volontà del legislatore di perseguire la semplice percezione sine titulo delle erogazioni, e non le "modalità" attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata;
svelando, per questa via, la scelta di non incentrare la voluntas puniendi sulle condotte nelle quali l'erogazione è stata realizzata attraverso la frode ed il conseguente errore dell'ente erogante, nella dichiarata presupposizione che tale fatto fosse già "coperto" dalla previsione dettata dall'art. 640 ter c.p.. 3. La Corte di merito, nel respingere l'appello, si è rifatta, dunque, correttamente ai principi secondo i quali il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può, comunque, anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche,come nell'ipotesi della qualità e del comportamento del soggetto percipiente l'indennità il quale dimostri la consapevolezza della natura ingiustificata dell'erogazione, sia di per sè idoneo a trarre in errore l'autorità. D'altra parte l'accertamento della sussistenza dell'induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come deve ritenersi essere avvenuto nel caso in esame (Sez. 3, n. 2382 del 01/12/2011 - dep. 20/01/2012, P.G., Avvocatura dello Stato in proc. Di Bari, Rv. 251910), in presenza di una condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione, redatta anche con firma falsa, di essere nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione (v. anche Sez. 2, n. 32578 del 27/04/2010 - dep. 01/09/2010, Di Costanzo, Rv. 247974).
4. Nel caso di specie, si versa, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, in materia di truffa in danno di ente pubblico commesso attraverso la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione, sottoscritta con firma falsa, di cui si aveva la piena consapevolezza, visto il ritiro dell'indennità personalmente con la consapevolezza della causale inesistente.
5. Il terzo motivo di ricorso è dedotto in termini del tutto generici ed assertivi;
è, pertanto, inidoneo a dare ingresso al giudizio di impugnazione. Peraltro la Corte ha motivato correttamente in ordine alle ragioni ostative alla formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
6. Il ricorso deve pertanto, essere dichiarato inammissibile. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, e della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014