Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2024, n. 9179
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Sentenza 31 gennaio 2024

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Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2024, n. 9179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9179
    Data del deposito : 31 gennaio 2024

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