Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 18770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18770 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/12/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - N. 3955
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 43927/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
NC NZ, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 26/03/2014 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI MA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile (Curatela fallimento CE s.r.l.) l'Avv. MELZI D'ERIL Carlo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NC NZ ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Gup del Tribunale di Milano in data 26/09/2011. La NC era stata condannata, all'esito del giudizio di primo grado, per associazione per delinquere volta alla commissione di reati fiscali e correlati fine, per appropriazione indebita aggravata (reato commesso nelle qualità di responsabile amministrativa ed amministratrice di fatto della CE s.r.l., dichiarata fallita nel 2009, nonché di tutte le altre società a questa collegate), per bancarotta per distrazione (nella suddetta veste di amministratrice di fatto della CE, con riferimento a somme portate da assegni ed a denaro contante per un importo superiore a 3.000.000,00 di Euro) e per il delitto sanzionato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, per avere - quale responsabile amministrativa, ma ancora operando come amministratrice di fatto - effettuato operazioni di versamento in denaro e successivo prelievo dalle casse della società agevolando la commissione da parte di altri soggetti (suoi familiari) di condotte rilevanti ex art. 648 bis c.p.. Con la medesima pronuncia, ER PA e TE MA - rispettivamente, madre e marito della NC - venivano condannati a pene ritenute di giustizia per i suddetti reati di riciclaggio. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli addebiti mossi all'imputata si inserivano nel contesto di una articolata struttura organizzata attraverso più società collegate alla RC ER s.a.s. (tra le quali la menzionata CE), e volta al compimento di operazioni fiscali illecite, segnatamente ricorrendo alla sistematica ed incrociata emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. La NC era ritenuta pienamente consapevole degli accordi esistenti tra i soggetti cui facevano capo la RC ER e la CE (rispettivamente, D'RA SA e HA AI), intrattenendo ella i rapporti con le banche e predisponendo i relativi movimenti contabili, nonché concordando con i suddetti le voci da registrare nelle documentazioni societarie: ne derivava l'attribuzione all'odierna ricorrente del ruolo di vera e propria amministratrice di fatto della richiamata CE s.r.l. e delle altre società del gruppo, ruolo confermato nel corso delle indagini dal suo concreto adoperarsi per ostacolare l'attività degli inquirenti. Inoltre, la stessa imputata era stata protagonista, anche attraverso i congiunti menzionati in precedenza, di cospicui investimenti immobiliari, da ritenere effettuati attraverso le illecite disponibilità finanziarie conseguenti alla realizzazione dei reati pianificati dal sodalizio criminoso.
La Corte di appello assolveva la NC quanto ad alcuni degli episodi di appropriazione indebita, dando atto - in motivazione, ma non nel dispositivo della sentenza - dell'assorbimento degli ulteriori fatti qualificati ex art. 646 c.p., nella contestazione di cui all'art. 216 L.Fall., di cui al capo F) della rubrica;
riconosceva altresì all'imputata la veste di partecipe, e non già di promotrice del sodalizio criminoso, dichiarando la prescrizione delle violazioni tributarie relative agli anni 2003 e 2004. Infine, quantificava l'entità complessiva delle distrazioni di denaro contante sub F) in 967.400,00 Euro, limitatamente a quelle verificatesi nel 2006 e nel 2007.
Ne derivava la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni 3 e giorni 4 di reclusione.
Con il ricorso oggi portato all'attenzione di questa Corte, la difesa deduce:
- violazione degli artt. 521 e 522 del codice di rito;
Con riguardo al capo F) della rubrica (afferente, come ricordato, la contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione), si fa presente che i giudici di secondo grado non avrebbero ritenuto provata la veste di amministratore di fatto in capo alla NC come si legge in un passo della pronuncia espressamente riportato. Ne deriverebbe la sostanziale immutazione della condotta attribuita all'imputata, con conseguente "modifica sostanziale del fatto per cui è intervenuta condanna"; inoltre, dovendosi a quel punto ritenere che la ricorrente sia chiamata a rispondere del delitto sanzionato dalla legge fallimentare come concorrente extraneus in un reato proprio posto in essere da altri, sarebbe stato necessario dimostrare in capo a lei la sussistenza del relativo elemento psicologico. Nell'interesse della ricorrente si fa rilevare che l'attività difensiva era stata orientata, nel giudizio di merito, verso l'obiettivo di vedere accolta la tesi che ella non essere stata amministratrice di fatto: "la successiva condanna di imputata amministratrice quale invece mera concorrente esterna del reale amministratore si pone dunque al di fuori di quel contraddittorio accusa/difesa necessariamente instaurato da quella imputazione sbagliata formalizzata al capo F)". Perciò, la Corte di appello, "una volta ravvisata, in accoglimento del gravame, la infondatezza della originaria ipotesi di accusa ..., avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 521 c.p.p., n. 2, ed il non averlo fatto comporta, per quel singolo punto e quel singolo capo della sentenza, la conseguente sanzione di nullità di cui al successivo art. 522 c.p.p." dal vizio segnalato deriverebbe altresì la necessità di rivedere l'intero trattamento sanzionatorio, essendo stato assunto proprio il reato sub F) come quello di maggiore gravita, relativamente al quale appare individuata la pena base del computo per il cumulo giuridico - inosservanza ed erronea applicazione dell'art 62 bis c.p., nonché mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore della NC censura l'apoditticità delle argomentazioni assunte dalla Corte territoriale sugli elementi che erano stati evidenziati in sede di motivi di appello ai fini del riconoscimento delle attenuanti de quibus: si fa osservare che l'imputata, incensurata, aveva reso dichiarazioni almeno in parte ammissive degli addebiti, ed offerto un bene sequestrato a tutela delle istanze risarcitorie della parte civile. La tesi difensiva è che, "una volta richieste le attenuanti ex art. 62 bis c.p., sia onere dell'accusa motivarne il diniego sulla base di elementi incompatibili alla loro concessione, giacché non a caso si tratta di attenuanti definite "comuni" e nella prassi "generiche", e non già viceversa .... A seguire il ragionamento del secondo giudice, infatti, ininfluente sarebbe ammettere la commissione di un reato nonché adoperarsi per parzialmente risarcire la parte lesa"; la violazione della legge penale sarebbe resa evidente dal rilievo che "i richiami alla gravità del fatto erano già stati utilizzati dall'estensore nella richiesta rivalutazione ex art. 133 c.p., della pena base, e pertanto non duplicabili anche in sede di dedotta rivalutazione ex art. 62 bis c.p.". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento, ma deve prendersi atto della sopravvenuta prescrizione di reati ulteriori rispetto a quelli già dichiarati estinti dalla Corte territoriale: risultano infatti maturati i termini massimi ex artt. 157 c.p. e segg. anche con riguardo ai reati sub e) ed f) (lettere minuscole), limitatamente alle condotte di cui all'anno di imposta 2005.
I reati concernenti l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi (ricavati da fatture per operazioni inesistenti emesse da varie società), si assumono infatti commessi:
- per l'anno 2003, il 26 ottobre 2004 (quanto alla CE s.r.l.) e il 28 ottobre 2004 (per la CE Futuro Verde s.r.l.);
- per il 2004, nella comune data del 24 ottobre 2005;
- per il 2005, nella comune data del 4 ottobre 2006;
- per il 2006, il 26 settembre 2007 (dichiarazioni della CE s.r.l.) e il 28 settembre 2007 (quanto alla CE Futuro Verde s.r.l.).
Come detto, per le prime due annualità vi è già stata declaratoria di estinzione dei relativi reati del D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2; mentre per le condotte del settembre 2007 il termine di prescrizione verrà a maturare nel marzo 2015, quelle del 4 ottobre 2006 appaiono invece estinte il 4 aprile 2014.
2. In ordine alla doglianza formulata con il primo motivo di ricorso, deve invece rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato che "non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva" (Cass., Sez. 5^, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. 5^, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni). Dalla lettura della motivazione della pronuncia di cui si è appena riportata la massima ufficiale si evince che, in quella fattispecie concreta, "il reato contestato come "proprio" all'amministratore di fatto, in concorso con l'amministratore di diritto" era stato invece ritenuto "a titolo di concorso dell'extraneus con l'amministratore di diritto": situazione che, stando alla stessa ricostruzione offerta nell'interesse della ricorrente, è assolutamente sovrapponibile a quella verificatasi nel caso oggi in esame. Come parimenti sottolineato nella sentenza Prosperi, "per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Tale evenienza non può però dirsi verificata nel caso di specie nel quale il reato è rimasto addebitato a titolo di concorso personale con l'amministratore di diritto, essendo stata ritenuta sufficiente una qualificazione non professionale della condotta del ricorrente. Si apprezza, cioè, un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta, essendo questa ultima della stessa natura giuridica,ma più circoscritta in punto di fatto, con una conseguente delimitazione del thema probandum. Con riferimento alla materia dei reati fallimentari, d'altra parte, questa Corte si è già espressa nello stesso senso accreditato dai giudici del merito statuendo che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 c.p.p., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Rv 224842), atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto, specialmente se, come nella specie, chiamato a rispondere quale concorrente dell'amministratore di diritto, extraneus cioè rispetto alla fattispecie del delitto di bancarotta, non vede mutata la sostanza della accusa mossagli".
In punto di elemento soggettivo, del resto, la sentenza impugnata spiega assai diffusamente (pagg. 56-57) come:
- la NC operò in stretta correlazione con il HA, dimostrando di condividerne strategie ed azioni nell'ambito di un ormai irrevocabilmente accertato sodalizio criminoso (in ordine all'addebito ex art. 416 c.p., non risulta essere stato presentato ricorso);
ella contribuì in prima persona al sistema delle false fatturazioni, attraverso il quale "furono drenati dal patrimonio di CE s.r.l. milioni di Euro tra il 2005 e il 2008";
parte di quel denaro finì sui conti personali dell'imputata o di suoi familiari, senza che ciò trovasse giustificazione in rapporti commerciali con la società fallita.
3. A proposito del secondo motivo di ricorso, deve essere qui ribadito che "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass., Sez. 6^, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). È stato anche affermato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (Cass., Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). La motivazione adottata dalla Corte milanese per negare alla NC le attenuanti in parola si dimostra, peraltro, assai analitica e completa, ponendo l'accento non solo sulla gravita della condotta ma anche sul successivo comportamento dell'imputata (che diede financo ordini ad un'impiegata affinché facesse sparire documentazione potenzialmente compromettente): parimenti già evidenziate risultano le ragioni della assoluta irrilevanza della presunta confessione - concernente aspetti su cui le prove acquisite erano comunque pacifiche - e della "offerta" di un immobile che risultava da tempo sottoposto a sequestro preventivo ed era pertanto suscettibile di confisca (come poi effettivamente disposto).
4. L'eliminazione delle pene concernenti i reati per i quali deve dichiararsi la prescrizione risulta possibile anche in questa sede, visto che il trattamento sanzionatorio appare precisamente determinato dalla Corte di appello, anche in relazione ai singoli aumenti ex art. 81 cpv. c.p., a pag. 70 della motivazione della sentenza impugnata. Considerando che detti aumenti risultano di entità pari a 6 giorni di pena detentiva per ciascuno dei due reati residui di cui ai capi e) ed f), tenendo conto della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, l'estinzione degli addebiti relativi all'anno d'imposta 2005 comporta l'eliminazione di 12 giorni di reclusione.
5. Non vi è infine spazio per la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in ipotesi sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in vero, "in tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. c.p.p., non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile, sulla base della tariffa professionale vigente" (Cass., Sez. 6^, n. 5680 del 03/12/2007, Garofalo, Rv 238730); tuttavia, nel caso di specie il difensore della curatela del fallimento CE risulta essersi limitato a formulare conclusioni del seguente tenore: "chiede rigettarsi il ricorso e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata, in particolare nella parte relativa alle statuizioni civili". Il difetto di una pur generica domanda di rifusione delle spese comporta l'impossibilità della relativa liquidazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi e) (lettera minuscola) ed f) (lettera minuscola), con riferimento ai fatti dell'anno 2005, perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena, come calcolata in continuazione, pari a giorni 12 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015