Articolo 121 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 120Articolo 122
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14 aprile 1979
Art. 121.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979