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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UC IO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via del Toro n 55100 Lucca ITALIA presso il difensore avv.
UC IO
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI
[...] P.IVA_2
DA, elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI DA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di
Livorno: - accertare e dichiarare l'erroneità della applicazione della voce tariffaria 1433 “estrazione e raffinazione degli olii di semi e degli olii di sanza;
raffinazione taglio e miscelazione, purificazione, filtrazione e brillatura degli olii di oliva anche limitatamente a singole operazioni”; - in subordinata ipotesi, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto all'anno in corso della suddetta voce tariffaria;
- in ogni caso, dichiarare non dovuto l'importo di € 46.594,63= a titolo di differenze di premi assicurativi oggetto del verbale di accertamento n.
202100050 del 07.02.2023 e di cui alla variazione del rapporto assicurativo del 04.04.2023;”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la società ricorrente di svolgere attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, con particolare riguardo a quelli derivanti da oli e grassi vegetali. Deduceva parte attrice che, in data 16.1.2007, essa ricorrente comunicava alla sede di Livorno il passaggio da ramo commercio a ramo industria, specificando che l'attività CP_2 svolta sarebbe stata quella di “attività industriale di produzione di condimenti e spezie”, domanda accolta dall' il 9.2.2007 e recepita dall' come chiarito con comunicazione del 7.8.2012. CP_2 CP_1
Lamentava la che, in data 7.2.2023, le veniva notifica il verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione meglio precisato in ricorso con cui i funzionari, in esito agli accertamenti amministrativi, le contestavano una errata applicazione delle voci di tariffa di CP_1 talché l' odierno convenuto, il 4.4.2023, variava il rapporto assicurativo con decorrenza dal CP_1
28.2.2017 attribuendo alla società la voce di tariffa 1433 e addebitando la somma pari ad euro
46.594,63.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente eccepiva l'assoluta omissione di comunicazione all' da parte della società ricorrente che non aveva mai informato l' CP_1 CP_1 convenuto della variazione di inquadramento da Terziario a Industria avvenuta nel 2007, contestando l'eccepita irretroattività dei provvedimenti di rettifica operata in ricorso, sottolineando la correttezza della voce di tariffa 1433.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 8 Tanto premesso deve osservarsi che in ricorso la Intramarl s.r.l. si duole: in tesi dell'erronea applicazione della voce tariffaria 1433 alla luce delle attività in concreto svolte da essa ricorrente e, in subordine, dell'illegittima applicazione retroattiva rispetto all'anno in corso della suddetta voce tariffaria (in particolare con riferimento al recupero per 5 anni delle differenze di premi che sarebbero eventualmente dovuti per il periodo dal 2017 al 2023).
Sotto il primo profilo deve osservarsi che la voce tariffaria 1433 attiene alle attività di “estrazione e raffinazione degli olii di semi e degli olii di sanza;
raffinazione taglio e miscelazione, purificazione, filtrazione e brillatura degli olii di oliva anche limitatamente a singole operazioni”.
Parte ricorrente ha allegato di non svolgere attività di lavorazione dell'olio lampante grezzo, deducendo di acquistare olio extravergine già lavorato e prodotto da altri produttori occupandosi da un lato di imbottigliarlo e dall'altro di aggiungere aromi e spezie.
L' , per parte sua, ha contestato che il presupposto per l'applicazione della tariffa 1433 sia la CP_1 raffinazione dell'olio grezzo, evidenziando che sarebbe riconducibile a tale voce qualunque operazione sull'olio successiva alla frangitura e spremitura come emerge dalle Istruzioni Tecniche delle Tariffe premi 2019.
Deve allora osservarsi che in seno al verbale unico di accertamento e notificazione del 7.2.2023 si legge “(..) Nel dettaglio la produzione si svolge nel seguente modo: all'interno del capannone ci sono alcune linee di produzione dove l'olio, arrivato in cisterne e scaricato nei vari silos presenti viene imbottigliato e miscelato, attraverso una macchina dosatrice o manualmente, con i vari aromi e spezie e successivamente confezionato e spedito” (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ). CP_1
Ora, i testi escussi hanno tutti confermato questa situazione, mentre i testiil profilo della modifica delle qualità organolettiche del prodotto è stato confermato anche dai testi Testimone_1
, e (cfr. verbale di udienza del 9.7.2024).
[...] Testimone_2 Testimone_3
È insomma emerso che il prodotto finito della ricorrente è costituito da bottiglie contenenti olio
Evo aromatizzato.
Si tratta, dunque, di un prodotto che ha caratteristiche organolettiche differenti dalle materie prime
(olio da un lato e spezie dall'altro).
Non pare francamente dubitabile che l'attività svolta dalla ricorrente consista in un'operazione di trasformazione mediante la quale più sostanze semplici o loro miscele sono mescolate al fine di ottenere un prodotto diverso da quello dei componenti iniziali.
pagina 3 di 8 Orbene, la descrizione del ciclo produttivo della lavorazione operata dalla ricorrente ha portato ad accertare che la stessa opera la miscelazione di due componenti tramite successivo dosaggio in bottiglia, emergendo poi che dalla declaratoria della voce 1433 che l'attività di miscelazione vi rientra.
Tanto premesso sotto il primo profilo (con conseguente rigetto della domanda formulata in tesi in ricorso), deve adesso esaminarsi la questione dell'inquadramento retroattivo.
Giova premettersi in punto che, nel caso di specie, è pacifico che l'attività svolta dalla Parte_1 fu oggetto di denuncia all' a far data dal 2007 con indicazione sub specie di attività
[...] CP_2 industriale di produzione di olii, condimenti e spezie (cfr. docc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso). Emerge, poi, dalla documentazione in atti che col verbale di accertamento del 27.12.2017 in cui sono intervenuti, diversamente da quanto ribadito da parte ricorrente, esclusivamente gli ispettori dell' (v. doc. 5 allegato al ricorso) è stato verificato che l'attività aziendale era quella di CP_2 produzione olii, condimenti, spezie e salse, codice Ateco 10.84.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “(..) Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. CP_1 prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e
16 del decreto citato" (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha CP_ fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione CP_ operata dall' non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.” (cfr. in parte motiva Cass. 12784/2024).
pagina 4 di 8 Deve osservarsi, inoltre, che il D.M. 12 dicembre 2000, all'art. 14, rubricato “Rettifica d'ufficio CP_ dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie”, prevede “1. L' accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell' art. 2033 c.c.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, citato art. 49 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al
Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 o della L. 8 CP_ agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8. 5. Nei casi previsti dal presente articolo l' provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli artt. da 19 a 25”. La L. 88/1989, all'art. 49, poi, dispone che “1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è CP_1 stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 c.c. ed alla L. 20 novembre 1986, n. 778, art. 1; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
pagina 5 di 8 assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributariappaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.
Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 34”.
La L. 335/1998, all'art. 3, co. 8, infine, dispone “8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di CP_2 variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svoltaproducono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli Pt_2 del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall' Le disposizioni di CP_2 cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.
Le ragioni di parte ricorrente in parte qua appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, alla luce della complessiva normativa innanzi riportata, interpretata secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate.
In proposito la Corte di Cassazione in un recente arresto ha stabilito che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al dm. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvi i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. 19979/2017, cui hanno dato continuità Cass. 9227/2018, Cass. 4794/2019, Cass. 18185/2019 e Cass. 20907/2020)” (cfr. Cass.
11426/2021).
Per quanto sopra enunciato la doglianza di parte ricorrente è fondata non essendo emerso nel caso di specie che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
pagina 6 di 8 In effetti nel verbale unico si legge “(..) In data 16.01.2007 la società ha comunicato all' la variazione CP_2 di attività specificando di svolgere l'attività industriale di produzione di condimenti e spezie, con decorrenza
01.01.2007. l' di Livorno ha provveduto così a variare l'inquadramento da l settore terziario al settore CP_2 industria. In data 07.08.2012 la sede di Livorno, a seguito di verifiche amministrative effettuate su liste CP_1 fornite dalla Direzione Centrale , ha provveduto a rettificare il settore di inquadramento” (cfr. ancora CP_1 doc. 3 allegato alla memoria ). CP_1
Peraltro, è documentale che nel 2007 la aveva correttamente denunciato l'attività Parte_1 svolta con passaggio dal ramo commercio a quello industria e con la specifica che l'attività svolta sarebbe stata quella di “attività industriale di produzione di condimenti e spezie” (v. doc. 2 allegato al ricorso), di talché non pare ravvisabile alcun comportamento scorretto in tal senso imputabile alla odierna ricorrente.
Non essendo imputabile alcunché alla ricorrente sotto il profilo subordinato il ricorso è fondato e deve quindi dichiararsi la non debenza degli importi richiesti con riferimento al periodo antecedente al 2023.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto all'anno 2023 dell'applicazione della voce tariffaria 1433 e per l'effetto dichiara non dovuto il relativo importo pari ad euro 46.594,63, rigettando per il resto il ricorso;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida per la residua frazione in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
LIVORNO, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UC IO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via del Toro n 55100 Lucca ITALIA presso il difensore avv.
UC IO
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI
[...] P.IVA_2
DA, elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI DA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di
Livorno: - accertare e dichiarare l'erroneità della applicazione della voce tariffaria 1433 “estrazione e raffinazione degli olii di semi e degli olii di sanza;
raffinazione taglio e miscelazione, purificazione, filtrazione e brillatura degli olii di oliva anche limitatamente a singole operazioni”; - in subordinata ipotesi, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto all'anno in corso della suddetta voce tariffaria;
- in ogni caso, dichiarare non dovuto l'importo di € 46.594,63= a titolo di differenze di premi assicurativi oggetto del verbale di accertamento n.
202100050 del 07.02.2023 e di cui alla variazione del rapporto assicurativo del 04.04.2023;”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la società ricorrente di svolgere attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, con particolare riguardo a quelli derivanti da oli e grassi vegetali. Deduceva parte attrice che, in data 16.1.2007, essa ricorrente comunicava alla sede di Livorno il passaggio da ramo commercio a ramo industria, specificando che l'attività CP_2 svolta sarebbe stata quella di “attività industriale di produzione di condimenti e spezie”, domanda accolta dall' il 9.2.2007 e recepita dall' come chiarito con comunicazione del 7.8.2012. CP_2 CP_1
Lamentava la che, in data 7.2.2023, le veniva notifica il verbale unico di Parte_1 accertamento e notificazione meglio precisato in ricorso con cui i funzionari, in esito agli accertamenti amministrativi, le contestavano una errata applicazione delle voci di tariffa di CP_1 talché l' odierno convenuto, il 4.4.2023, variava il rapporto assicurativo con decorrenza dal CP_1
28.2.2017 attribuendo alla società la voce di tariffa 1433 e addebitando la somma pari ad euro
46.594,63.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente eccepiva l'assoluta omissione di comunicazione all' da parte della società ricorrente che non aveva mai informato l' CP_1 CP_1 convenuto della variazione di inquadramento da Terziario a Industria avvenuta nel 2007, contestando l'eccepita irretroattività dei provvedimenti di rettifica operata in ricorso, sottolineando la correttezza della voce di tariffa 1433.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 8 Tanto premesso deve osservarsi che in ricorso la Intramarl s.r.l. si duole: in tesi dell'erronea applicazione della voce tariffaria 1433 alla luce delle attività in concreto svolte da essa ricorrente e, in subordine, dell'illegittima applicazione retroattiva rispetto all'anno in corso della suddetta voce tariffaria (in particolare con riferimento al recupero per 5 anni delle differenze di premi che sarebbero eventualmente dovuti per il periodo dal 2017 al 2023).
Sotto il primo profilo deve osservarsi che la voce tariffaria 1433 attiene alle attività di “estrazione e raffinazione degli olii di semi e degli olii di sanza;
raffinazione taglio e miscelazione, purificazione, filtrazione e brillatura degli olii di oliva anche limitatamente a singole operazioni”.
Parte ricorrente ha allegato di non svolgere attività di lavorazione dell'olio lampante grezzo, deducendo di acquistare olio extravergine già lavorato e prodotto da altri produttori occupandosi da un lato di imbottigliarlo e dall'altro di aggiungere aromi e spezie.
L' , per parte sua, ha contestato che il presupposto per l'applicazione della tariffa 1433 sia la CP_1 raffinazione dell'olio grezzo, evidenziando che sarebbe riconducibile a tale voce qualunque operazione sull'olio successiva alla frangitura e spremitura come emerge dalle Istruzioni Tecniche delle Tariffe premi 2019.
Deve allora osservarsi che in seno al verbale unico di accertamento e notificazione del 7.2.2023 si legge “(..) Nel dettaglio la produzione si svolge nel seguente modo: all'interno del capannone ci sono alcune linee di produzione dove l'olio, arrivato in cisterne e scaricato nei vari silos presenti viene imbottigliato e miscelato, attraverso una macchina dosatrice o manualmente, con i vari aromi e spezie e successivamente confezionato e spedito” (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ). CP_1
Ora, i testi escussi hanno tutti confermato questa situazione, mentre i testiil profilo della modifica delle qualità organolettiche del prodotto è stato confermato anche dai testi Testimone_1
, e (cfr. verbale di udienza del 9.7.2024).
[...] Testimone_2 Testimone_3
È insomma emerso che il prodotto finito della ricorrente è costituito da bottiglie contenenti olio
Evo aromatizzato.
Si tratta, dunque, di un prodotto che ha caratteristiche organolettiche differenti dalle materie prime
(olio da un lato e spezie dall'altro).
Non pare francamente dubitabile che l'attività svolta dalla ricorrente consista in un'operazione di trasformazione mediante la quale più sostanze semplici o loro miscele sono mescolate al fine di ottenere un prodotto diverso da quello dei componenti iniziali.
pagina 3 di 8 Orbene, la descrizione del ciclo produttivo della lavorazione operata dalla ricorrente ha portato ad accertare che la stessa opera la miscelazione di due componenti tramite successivo dosaggio in bottiglia, emergendo poi che dalla declaratoria della voce 1433 che l'attività di miscelazione vi rientra.
Tanto premesso sotto il primo profilo (con conseguente rigetto della domanda formulata in tesi in ricorso), deve adesso esaminarsi la questione dell'inquadramento retroattivo.
Giova premettersi in punto che, nel caso di specie, è pacifico che l'attività svolta dalla Parte_1 fu oggetto di denuncia all' a far data dal 2007 con indicazione sub specie di attività
[...] CP_2 industriale di produzione di olii, condimenti e spezie (cfr. docc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso). Emerge, poi, dalla documentazione in atti che col verbale di accertamento del 27.12.2017 in cui sono intervenuti, diversamente da quanto ribadito da parte ricorrente, esclusivamente gli ispettori dell' (v. doc. 5 allegato al ricorso) è stato verificato che l'attività aziendale era quella di CP_2 produzione olii, condimenti, spezie e salse, codice Ateco 10.84.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “(..) Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
D.M. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. CP_1 prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e
16 del decreto citato" (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha CP_ fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione CP_ operata dall' non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.” (cfr. in parte motiva Cass. 12784/2024).
pagina 4 di 8 Deve osservarsi, inoltre, che il D.M. 12 dicembre 2000, all'art. 14, rubricato “Rettifica d'ufficio CP_ dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie”, prevede “1. L' accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell' art. 2033 c.c.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, citato art. 49 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al
Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 o della L. 8 CP_ agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8. 5. Nei casi previsti dal presente articolo l' provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli artt. da 19 a 25”. La L. 88/1989, all'art. 49, poi, dispone che “1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è CP_1 stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 c.c. ed alla L. 20 novembre 1986, n. 778, art. 1; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
pagina 5 di 8 assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributariappaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.
Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 34”.
La L. 335/1998, all'art. 3, co. 8, infine, dispone “8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di CP_2 variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svoltaproducono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli Pt_2 del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall' Le disposizioni di CP_2 cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.
Le ragioni di parte ricorrente in parte qua appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, alla luce della complessiva normativa innanzi riportata, interpretata secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate.
In proposito la Corte di Cassazione in un recente arresto ha stabilito che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al dm. 12.12.2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvi i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione (così Cass. 19979/2017, cui hanno dato continuità Cass. 9227/2018, Cass. 4794/2019, Cass. 18185/2019 e Cass. 20907/2020)” (cfr. Cass.
11426/2021).
Per quanto sopra enunciato la doglianza di parte ricorrente è fondata non essendo emerso nel caso di specie che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
pagina 6 di 8 In effetti nel verbale unico si legge “(..) In data 16.01.2007 la società ha comunicato all' la variazione CP_2 di attività specificando di svolgere l'attività industriale di produzione di condimenti e spezie, con decorrenza
01.01.2007. l' di Livorno ha provveduto così a variare l'inquadramento da l settore terziario al settore CP_2 industria. In data 07.08.2012 la sede di Livorno, a seguito di verifiche amministrative effettuate su liste CP_1 fornite dalla Direzione Centrale , ha provveduto a rettificare il settore di inquadramento” (cfr. ancora CP_1 doc. 3 allegato alla memoria ). CP_1
Peraltro, è documentale che nel 2007 la aveva correttamente denunciato l'attività Parte_1 svolta con passaggio dal ramo commercio a quello industria e con la specifica che l'attività svolta sarebbe stata quella di “attività industriale di produzione di condimenti e spezie” (v. doc. 2 allegato al ricorso), di talché non pare ravvisabile alcun comportamento scorretto in tal senso imputabile alla odierna ricorrente.
Non essendo imputabile alcunché alla ricorrente sotto il profilo subordinato il ricorso è fondato e deve quindi dichiararsi la non debenza degli importi richiesti con riferimento al periodo antecedente al 2023.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa la parziale soccombenza reciproca;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), suo scaglione di valore (tra euro
26.001,00 ed euro 52.000) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014 ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità dell'applicazione retroattiva rispetto all'anno 2023 dell'applicazione della voce tariffaria 1433 e per l'effetto dichiara non dovuto il relativo importo pari ad euro 46.594,63, rigettando per il resto il ricorso;
pagina 7 di 8 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida per la residua frazione in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
LIVORNO, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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