Articolo 108 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 107Articolo 118
Versione
15 dicembre 1981
>
Versione
30 dicembre 2022
Art. 108. (( (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). )) ((La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.
La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita', tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva piu' grave.
Competente per la conversione e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente