Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1205
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 novembre 1960
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1960-61, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Entrata in vigore il 13 novembre 1960