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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1509/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Galbiate, Via Sant'Alessandro n. 38 con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Galbiate, Via Sant'Alessandro n. 38 con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I proseguiranno a vivere separatamente, continuando a portarsi reciproco rispetto, con Per_1 impegno del Sig. a trasferire la propria attuale residenza, entro 60 giorni dal deposito del CP_1 presente ricorso;
2) La casa coniugale e relative pertinenze, di proprietà della Sig.ra rimarrà pertanto nella Parte_1 definitiva disponibilità della stessa ed alla quale pertanto si intenderà assegnata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.;
3) Il Figlio Minore che manterrà - al pari del fratello –residenza anagrafica presso Per_2 Pt_2
l'abitazione materna, si intenderà affidato in via condivisa ad entrambi i Genitori;
4) Quanto al diritto – dovere di visita paterno, tenuto conto dell'età del Minore, ordinariamente verrà esercitato nei tempi e nei modi che verranno concordati direttamente tra il Sig. e , CP_1 Per_2
d'intesa con la Madre;
entrambi i Genitori si recheranno separatamente in vacanza con il Minore, durante il periodo di sospensione scolastica estivo, almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive e con impegno dei Genitori medesimi a trascorrere le principali festività con i Figli in via alternata tra loro, accordandosi di volta in volta, anche alla luce delle esigenze di lavoro e/o studio e/o personali dei predetti;
5) a partire dal mese di Dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese - a mezzo Per_2 CP_1 Parte_1 bonifico bancario - l'importo di € 300,00 mensili, per 12 mesi l'anno e da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Figli saranno ripartite tra i Genitori, in ragione del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.; - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei
Genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: a). l'assegno unico universale (così come future misure di sostegno alla famiglia ad esso sostitutive) verrà richiesto e fruito dalla Sig.ra b). le Parte_1 eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai
Genitori in misura del 50% ciascuno, così come così eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere
(diversi da quelli di cui alla precedente lettera a)), ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Figli;
c). al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per i Figli deducibili e/o detraibili (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale), così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta;
8) i si dichiarano economicamente indipendenti. Si precisa che: a) il Sig. rinuncia Per_1 CP_1 alla richiesta di eventuali rimborsi connessi ai lavori di ristrutturazione della casa di coniugale;
b) il
Sig. rinuncia altresì ad eventuali rimborsi per arredamento, elettrodomestici, attrezzature da CP_1 giardinaggio acquistati dal Sig. in costanza di matrimonio, i quali pertanto rimarranno CP_1 definitivamente nella disponibilità della Sig.ra e dei Figli;
per l'ipotesi in cui, in relazione Parte_1
a detti beni, la Sig.ra intendesse provvedere allo smaltimento, avrà cura di informare di Parte_1 detta intenzione il Sig. il quale, entro 10 giorni dalla comunicazione, avrà facoltà di asportare CP_1
a propria cura e spese detti beni dalla casa coniugale, nei tempi e nei modi concordati tra i Ricorrenti
(in difetto di asporto nel predetto termine, la Sig.ra potrà procedere allo smaltimento dei Parte_1 beni); c) i dichiarano che nulla pertanto è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di Per_1 contributo al mantenimento e dichiarano che non vi sono pendenze economiche tra loro e, pertanto, di non aver nulla reciprocamente a pretendere, a qualsivoglia titolo ragione o causa, anche non dedotti, ad eccezione di quanto quivi previsto;
9) i concordano nel mantenere in essere il rapporto di conto corrente Per_1
IBAN_[...] Credit Agricole intestato al Sig. con delega in CP_1 favore della Sig.ra che verrà utilizzato dai per il pagamento delle future spese Parte_1 Per_1 straordinarie da sostenersi per i Figli, in conformità a quanto previsto al precedente punto 6). Periodicamente il Sig. e la Sig.ra decideranno l'ammontare della provvista da CP_1 Parte_1 versare sul predetto conto, a copertura preventiva delle predette spese. I Coniugi danno atto che, alla data odierna, risultano accreditati su detto conto circa 3.500,00 Euro, da utilizzarsi appunto come
“fondo cassa” per le citate spese straordinarie;
10) I si impegnano a mantenere in essere, salvo recesso della compagnia, l'assicurazione Per_1 infortuni e malattia del nucleo familiare di Generali Italia s.p.a., con impegno a suddividere al 50% tra loro il premio annuo, pari a circa 1.600,00 Euro;
11) le Parti, per quanto possa occorrere, si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il Minore;
12) Spese e competenze del presente procedimento verranno ripartite tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
°°°
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, difesi Parte_1 CP_1 ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
altresì per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 13.05.2000, nel Comune di Galbiate (LC), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Galbiate in data 15.05.2000 al n. 7 parte 2 serie A – anno 2000, a seguito dell'omologa degli accordi separativi, di cui sopra.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 13/05/2000 a Galbiate e dalla loro unione sono nati due figli, Persona_3 il 02/07/2004 a Lecco, maggiorenne ed economicamente autonomo e il Persona_4
23/10/2007 a Lecco, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.11.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 39/2025 pubblicata il 14.01.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Galbiate il 13/05/2000 tra trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero
7; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 21 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1509/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Galbiate, Via Sant'Alessandro n. 38 con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Galbiate, Via Sant'Alessandro n. 38 con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I proseguiranno a vivere separatamente, continuando a portarsi reciproco rispetto, con Per_1 impegno del Sig. a trasferire la propria attuale residenza, entro 60 giorni dal deposito del CP_1 presente ricorso;
2) La casa coniugale e relative pertinenze, di proprietà della Sig.ra rimarrà pertanto nella Parte_1 definitiva disponibilità della stessa ed alla quale pertanto si intenderà assegnata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.;
3) Il Figlio Minore che manterrà - al pari del fratello –residenza anagrafica presso Per_2 Pt_2
l'abitazione materna, si intenderà affidato in via condivisa ad entrambi i Genitori;
4) Quanto al diritto – dovere di visita paterno, tenuto conto dell'età del Minore, ordinariamente verrà esercitato nei tempi e nei modi che verranno concordati direttamente tra il Sig. e , CP_1 Per_2
d'intesa con la Madre;
entrambi i Genitori si recheranno separatamente in vacanza con il Minore, durante il periodo di sospensione scolastica estivo, almeno due settimane ciascuno, anche non consecutive e con impegno dei Genitori medesimi a trascorrere le principali festività con i Figli in via alternata tra loro, accordandosi di volta in volta, anche alla luce delle esigenze di lavoro e/o studio e/o personali dei predetti;
5) a partire dal mese di Dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese - a mezzo Per_2 CP_1 Parte_1 bonifico bancario - l'importo di € 300,00 mensili, per 12 mesi l'anno e da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Figli saranno ripartite tra i Genitori, in ragione del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.; - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei
Genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: a). l'assegno unico universale (così come future misure di sostegno alla famiglia ad esso sostitutive) verrà richiesto e fruito dalla Sig.ra b). le Parte_1 eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai
Genitori in misura del 50% ciascuno, così come così eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere
(diversi da quelli di cui alla precedente lettera a)), ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Figli;
c). al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per i Figli deducibili e/o detraibili (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale), così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta;
8) i si dichiarano economicamente indipendenti. Si precisa che: a) il Sig. rinuncia Per_1 CP_1 alla richiesta di eventuali rimborsi connessi ai lavori di ristrutturazione della casa di coniugale;
b) il
Sig. rinuncia altresì ad eventuali rimborsi per arredamento, elettrodomestici, attrezzature da CP_1 giardinaggio acquistati dal Sig. in costanza di matrimonio, i quali pertanto rimarranno CP_1 definitivamente nella disponibilità della Sig.ra e dei Figli;
per l'ipotesi in cui, in relazione Parte_1
a detti beni, la Sig.ra intendesse provvedere allo smaltimento, avrà cura di informare di Parte_1 detta intenzione il Sig. il quale, entro 10 giorni dalla comunicazione, avrà facoltà di asportare CP_1
a propria cura e spese detti beni dalla casa coniugale, nei tempi e nei modi concordati tra i Ricorrenti
(in difetto di asporto nel predetto termine, la Sig.ra potrà procedere allo smaltimento dei Parte_1 beni); c) i dichiarano che nulla pertanto è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di Per_1 contributo al mantenimento e dichiarano che non vi sono pendenze economiche tra loro e, pertanto, di non aver nulla reciprocamente a pretendere, a qualsivoglia titolo ragione o causa, anche non dedotti, ad eccezione di quanto quivi previsto;
9) i concordano nel mantenere in essere il rapporto di conto corrente Per_1
IBAN_[...] Credit Agricole intestato al Sig. con delega in CP_1 favore della Sig.ra che verrà utilizzato dai per il pagamento delle future spese Parte_1 Per_1 straordinarie da sostenersi per i Figli, in conformità a quanto previsto al precedente punto 6). Periodicamente il Sig. e la Sig.ra decideranno l'ammontare della provvista da CP_1 Parte_1 versare sul predetto conto, a copertura preventiva delle predette spese. I Coniugi danno atto che, alla data odierna, risultano accreditati su detto conto circa 3.500,00 Euro, da utilizzarsi appunto come
“fondo cassa” per le citate spese straordinarie;
10) I si impegnano a mantenere in essere, salvo recesso della compagnia, l'assicurazione Per_1 infortuni e malattia del nucleo familiare di Generali Italia s.p.a., con impegno a suddividere al 50% tra loro il premio annuo, pari a circa 1.600,00 Euro;
11) le Parti, per quanto possa occorrere, si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il Minore;
12) Spese e competenze del presente procedimento verranno ripartite tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
°°°
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, difesi Parte_1 CP_1 ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
altresì per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 13.05.2000, nel Comune di Galbiate (LC), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Galbiate in data 15.05.2000 al n. 7 parte 2 serie A – anno 2000, a seguito dell'omologa degli accordi separativi, di cui sopra.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 13/05/2000 a Galbiate e dalla loro unione sono nati due figli, Persona_3 il 02/07/2004 a Lecco, maggiorenne ed economicamente autonomo e il Persona_4
23/10/2007 a Lecco, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.11.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 39/2025 pubblicata il 14.01.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Galbiate il 13/05/2000 tra trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero
7; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 21 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada