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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16320 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32684/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32684/2025 promossa da:
, n. il 11/04/1991 a BANGLADESH Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BOZZOLI CodiceFiscale_1
NA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
INTERVENUTO
OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: per parte convenuta:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 Giugno 2025, il Sig. Parte_1 cittadino bengalese nato l'[...], residente a [...], ha impugnato ex artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98 il provvedimento di rigetto del visto per ricongiungimento familiare (Prot. N. V - 5129), emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025. Il Ricorrente ha richiesto in via principale l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare in favore della moglie, , nata in [...] Persona_1 il 26/09/2003, l'ordine di rilascio del visto d'ingresso, e la condanna del Controparte_2 al risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al rimborso
[...] delle spese di lite.
1 Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, con comparsa depositata in data 18/11/2025. Il
[...]
ha richiesto, in via preliminare, il differimento dell'udienza per attendere un CP_1 riscontro dagli Uffici del , finalizzato a verificare la possibilità di Controparte_4 riaprire il procedimento in via di autotutela. In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
In fatto
Il Sig. identificato dal Codice Fiscale Parte_1
, è titolare di un permesso di soggiorno illimitato ed esercita C.F._2 attività imprenditoriale in Italia dal 28/02/2017.
In data 09/10/2024, il Sig. ha presentato domanda telematica Parte_1
(Identificativo per il Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM) in NumeroDiC_1 favore della coniuge, . Persona_1
L'Amministrazione Consolare ha basato il successivo diniego di visto, emesso in data 08/05/2025 (Prot. N. V - 5129), sull'assunto che il Ricorrente avesse già ottenuto il ricongiungimento con un'altra moglie, la Sig.ra e che l'Art. 29 comma Parte_3
1-ter del D.Lgs. 286/98 ostasse al rilascio del nuovo visto.
Il Ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione attestante che il precedente vincolo matrimoniale con è stato sciolto mediante divorzio irrevocabile Parte_3
( ) in Bangladesh l'08/10/2023. Il Certificato di Divorzio risulta legalizzato Persona_2 con Apostille Elettronica in data 27 Maggio 2025.
Il Nulla Osta per la Sig.ra era stato precedentemente rilasciato dallo Persona_1
Sportello Unico per l'Immigrazione di Padova in data 28/03/2025 (Prot. N. P-
). La domanda di Nulla Osta è stata presentata il 09/10/2024. CodiceFiscale_3
In merito ai requisiti di legge, il Ricorrente ha fornito:
1. Requisiti reddituali: Il Modello UNICO PF 2024 (relativo al periodo d'imposta 2023) attesta un reddito complessivo (RN1) di €48.486,00.
2. Idoneità alloggiativa: Il Comune di Teolo (PD) ha certificato in data 19/11/2024 l'idoneità dell'alloggio sito in via Busa civ. 6, attestando che l'immobile è idoneo ad essere occupato da 10 (dieci) persone adulte. Il contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile in via Busa n. 6 è stato registrato in data 19/03/2024.
Si è appreso in sede di costituzione del che, Controparte_2 successivamente all'instaurazione del giudizio, l'Ambasciata di Dhaka, in data 30/10/2025, aveva richiesto informazioni agli Uffici di Polizia di Stato per conoscere la tipologia del permesso di soggiorno della prima moglie ( ) e valutare Parte_3
l'eventuale riapertura in autotutela del procedimento amministrativo.
In diritto
Pag. 2 di 4 Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, è competente a decidere sulla controversia ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 13/2017.
A. Sull'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare
La domanda principale del Ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Il provvedimento di rigetto del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025 è viziato da un palese difetto di istruttoria e di motivazione. La motivazione del diniego era incentrata sulla presunta esistenza di un precedente matrimonio, circostanza che non sussisteva al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. Risulta infatti provato e documentato che il Sig. era Parte_1 legalmente divorziato dalla precedente coniuge, , sin dall'08/10/2023, data Parte_3 antecedente sia alla domanda di Nulla Osta (09/10/2024), sia al rilascio del Nulla Osta medesimo (28/03/2025). L'impedimento matrimoniale ex art. 29, par.
1-ter del D.Lgs. 286/1998, pertanto, era inesistente.
Inoltre, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della L. 241/90, ha costituito un vizio procedurale che ha impedito al Ricorrente di presentare in via amministrativa il Certificato di Divorzio legalizzato, documento che, pur prodotto in atti (legalizzato il 27 Maggio 2025), non è stato considerato dall'Amministrazione al momento del diniego.
Il Ricorrente ha inoltre ampiamente dimostrato il possesso di tutti i requisiti oggettivi richiesti dalla normativa vigente (Art. 29, D.Lgs. 286/98):
1. Reddito: Il reddito complessivo pari a €48.486,00 (per il periodo d'imposta 2023) è ampiamente sufficiente.
2. Alloggio: L'idoneità dell'alloggio sito a Teolo in via Busa civ. 6 è stata certificata dal Comune in data 19/11/2024, per un massimo di 10 (dieci) persone adulte.
Conseguentemente, accertata l'illegittimità del diniego di visto e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, deve essere riconosciuto il diritto all'unità familiare (tutelato ex art. 29 Cost. e Art. 8 CEDU) e ordinato il rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge,
. Persona_1
B. Sulla domanda di risarcimento del danno
Il Ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per la lesione del diritto fondamentale all'unità familiare causata dal diniego illegittimo e dal "lungo tempo trascorso".
Il Tribunale, pur riconoscendo la condotta colposa della Pubblica Amministrazione
, la quale ha agito in palese violazione di legge per difetto di istruttoria e ha Parte_4 leso il diritto fondamentale all'unità familiare, ritiene che la domanda risarcitoria debba essere rigettata.
Pag. 3 di 4 Secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata dallo stesso Ricorrente), la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto fondamentale (come il diritto all'unità familiare) non sorge in re ipsa dalla mera illegittimità del provvedimento o dalla semplice durata della separazione. È onere del danneggiato allegare e provare che la lesione abbia integrato un danno conseguenza (o danno non patrimoniale in senso stretto) caratterizzato da gravità e serietà.
Nel caso di specie, il Ricorrente si è limitato ad invocare la liquidazione in via equitativa per il pregiudizio derivante ex se dal diniego e dalla prolungata separazione. Tuttavia, non sono stati prodotti in giudizio elementi probatori specifici e dettagliati (come certificazioni mediche, testimonianze concrete o documentazione sulla crisi esistenziale o relazionale) che consentano di ritenere provato che il danno conseguenza abbia superato la soglia di serietà e gravità necessaria per accedere alla tutela risarcitoria, distinguendosi da un mero disagio o fastidio (danno bagatellare).
Poiché l'onere della prova in merito alla gravità e serietà del danno non patrimoniale ricade sul Ricorrente, e in assenza di prove specifiche che quantifichino o descrivano in modo circostanziato il pregiudizio esistenziale o morale subito, la richiesta di risarcimento del danno deve essere respinta.
C. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32684/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto del ricorrente all'unità familiare e al ricongiungimento in favore della coniuge nata in [...] il 26/09/2003 e per l'effetto Persona_1 ordina alla resistente di rilasciare immediatamente il visto d'ingresso per ricongiungimento. Familiare
2. Rigetta la domanda risarcitoria.
3. Compensa le spese
Roma 19/11/2025
Il Giudice
SI MA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32684/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32684/2025 promossa da:
, n. il 11/04/1991 a BANGLADESH Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BOZZOLI CodiceFiscale_1
NA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
INTERVENUTO
OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: per parte convenuta:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 Giugno 2025, il Sig. Parte_1 cittadino bengalese nato l'[...], residente a [...], ha impugnato ex artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98 il provvedimento di rigetto del visto per ricongiungimento familiare (Prot. N. V - 5129), emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025. Il Ricorrente ha richiesto in via principale l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare in favore della moglie, , nata in [...] Persona_1 il 26/09/2003, l'ordine di rilascio del visto d'ingresso, e la condanna del Controparte_2 al risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al rimborso
[...] delle spese di lite.
1 Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, con comparsa depositata in data 18/11/2025. Il
[...]
ha richiesto, in via preliminare, il differimento dell'udienza per attendere un CP_1 riscontro dagli Uffici del , finalizzato a verificare la possibilità di Controparte_4 riaprire il procedimento in via di autotutela. In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
In fatto
Il Sig. identificato dal Codice Fiscale Parte_1
, è titolare di un permesso di soggiorno illimitato ed esercita C.F._2 attività imprenditoriale in Italia dal 28/02/2017.
In data 09/10/2024, il Sig. ha presentato domanda telematica Parte_1
(Identificativo per il Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM) in NumeroDiC_1 favore della coniuge, . Persona_1
L'Amministrazione Consolare ha basato il successivo diniego di visto, emesso in data 08/05/2025 (Prot. N. V - 5129), sull'assunto che il Ricorrente avesse già ottenuto il ricongiungimento con un'altra moglie, la Sig.ra e che l'Art. 29 comma Parte_3
1-ter del D.Lgs. 286/98 ostasse al rilascio del nuovo visto.
Il Ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione attestante che il precedente vincolo matrimoniale con è stato sciolto mediante divorzio irrevocabile Parte_3
( ) in Bangladesh l'08/10/2023. Il Certificato di Divorzio risulta legalizzato Persona_2 con Apostille Elettronica in data 27 Maggio 2025.
Il Nulla Osta per la Sig.ra era stato precedentemente rilasciato dallo Persona_1
Sportello Unico per l'Immigrazione di Padova in data 28/03/2025 (Prot. N. P-
). La domanda di Nulla Osta è stata presentata il 09/10/2024. CodiceFiscale_3
In merito ai requisiti di legge, il Ricorrente ha fornito:
1. Requisiti reddituali: Il Modello UNICO PF 2024 (relativo al periodo d'imposta 2023) attesta un reddito complessivo (RN1) di €48.486,00.
2. Idoneità alloggiativa: Il Comune di Teolo (PD) ha certificato in data 19/11/2024 l'idoneità dell'alloggio sito in via Busa civ. 6, attestando che l'immobile è idoneo ad essere occupato da 10 (dieci) persone adulte. Il contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile in via Busa n. 6 è stato registrato in data 19/03/2024.
Si è appreso in sede di costituzione del che, Controparte_2 successivamente all'instaurazione del giudizio, l'Ambasciata di Dhaka, in data 30/10/2025, aveva richiesto informazioni agli Uffici di Polizia di Stato per conoscere la tipologia del permesso di soggiorno della prima moglie ( ) e valutare Parte_3
l'eventuale riapertura in autotutela del procedimento amministrativo.
In diritto
Pag. 2 di 4 Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, è competente a decidere sulla controversia ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 13/2017.
A. Sull'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare
La domanda principale del Ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Il provvedimento di rigetto del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025 è viziato da un palese difetto di istruttoria e di motivazione. La motivazione del diniego era incentrata sulla presunta esistenza di un precedente matrimonio, circostanza che non sussisteva al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. Risulta infatti provato e documentato che il Sig. era Parte_1 legalmente divorziato dalla precedente coniuge, , sin dall'08/10/2023, data Parte_3 antecedente sia alla domanda di Nulla Osta (09/10/2024), sia al rilascio del Nulla Osta medesimo (28/03/2025). L'impedimento matrimoniale ex art. 29, par.
1-ter del D.Lgs. 286/1998, pertanto, era inesistente.
Inoltre, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della L. 241/90, ha costituito un vizio procedurale che ha impedito al Ricorrente di presentare in via amministrativa il Certificato di Divorzio legalizzato, documento che, pur prodotto in atti (legalizzato il 27 Maggio 2025), non è stato considerato dall'Amministrazione al momento del diniego.
Il Ricorrente ha inoltre ampiamente dimostrato il possesso di tutti i requisiti oggettivi richiesti dalla normativa vigente (Art. 29, D.Lgs. 286/98):
1. Reddito: Il reddito complessivo pari a €48.486,00 (per il periodo d'imposta 2023) è ampiamente sufficiente.
2. Alloggio: L'idoneità dell'alloggio sito a Teolo in via Busa civ. 6 è stata certificata dal Comune in data 19/11/2024, per un massimo di 10 (dieci) persone adulte.
Conseguentemente, accertata l'illegittimità del diniego di visto e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, deve essere riconosciuto il diritto all'unità familiare (tutelato ex art. 29 Cost. e Art. 8 CEDU) e ordinato il rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge,
. Persona_1
B. Sulla domanda di risarcimento del danno
Il Ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per la lesione del diritto fondamentale all'unità familiare causata dal diniego illegittimo e dal "lungo tempo trascorso".
Il Tribunale, pur riconoscendo la condotta colposa della Pubblica Amministrazione
, la quale ha agito in palese violazione di legge per difetto di istruttoria e ha Parte_4 leso il diritto fondamentale all'unità familiare, ritiene che la domanda risarcitoria debba essere rigettata.
Pag. 3 di 4 Secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata dallo stesso Ricorrente), la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto fondamentale (come il diritto all'unità familiare) non sorge in re ipsa dalla mera illegittimità del provvedimento o dalla semplice durata della separazione. È onere del danneggiato allegare e provare che la lesione abbia integrato un danno conseguenza (o danno non patrimoniale in senso stretto) caratterizzato da gravità e serietà.
Nel caso di specie, il Ricorrente si è limitato ad invocare la liquidazione in via equitativa per il pregiudizio derivante ex se dal diniego e dalla prolungata separazione. Tuttavia, non sono stati prodotti in giudizio elementi probatori specifici e dettagliati (come certificazioni mediche, testimonianze concrete o documentazione sulla crisi esistenziale o relazionale) che consentano di ritenere provato che il danno conseguenza abbia superato la soglia di serietà e gravità necessaria per accedere alla tutela risarcitoria, distinguendosi da un mero disagio o fastidio (danno bagatellare).
Poiché l'onere della prova in merito alla gravità e serietà del danno non patrimoniale ricade sul Ricorrente, e in assenza di prove specifiche che quantifichino o descrivano in modo circostanziato il pregiudizio esistenziale o morale subito, la richiesta di risarcimento del danno deve essere respinta.
C. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32684/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto del ricorrente all'unità familiare e al ricongiungimento in favore della coniuge nata in [...] il 26/09/2003 e per l'effetto Persona_1 ordina alla resistente di rilasciare immediatamente il visto d'ingresso per ricongiungimento. Familiare
2. Rigetta la domanda risarcitoria.
3. Compensa le spese
Roma 19/11/2025
Il Giudice
SI MA
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