TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 391 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TOTERA MICHELE Parte_1 Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. LEPORE BARBARA Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni per parte ricorrente: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) assegnare la casa familiare alla sig.ra che vi vivrà insieme alle figlie Parte_1 minori e con residenza e collocazione principale delle minori Persona_1 Persona_2 presso la casa materna;
4) affidare e ad entrambi i genitori, che quindi assumeranno Persona_1 Persona_2 consensualmente le decisioni in merito all'educazione, all'istruzione, alla cura ed ad ogni altro aspetto fondamentale della loro esistenza. Mentre, le decisioni ordinarie e quotidiane relative alla prole, verranno assunte autonomamente dal genitore che avrà con sé in quel momento le minori;
5) stabilire che il sig. terrà presso di sé le minori a week alterni, dal Controparte_1 venerdì alla domenica sera, con ulteriore pernotto il martedì sera. Nella settimana in cui il sig. non avrà con sé le minori nel week end, le terrà per due giorni alla CP_1 settimana, indicativamente individuati nelle giornate di martedì e venerdì scuola sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola. Nel restante periodo le minori staranno con la madre;
nelle festività natalizie, la sig.ra ed il sig. ad anni alterni, terranno Parte_1 CP_1 con sé le minori per il periodo dal 24 al 31 dicembre ( sino alla sera), e dal 31 dicembre (dalla sera) sino al 6 gennaio;
pagina 1 di 6 nelle festività di Pasqua, ad anni alterni, la sig.ra ed il sig. terranno Parte_1 CP_1 con sé le figlie minori la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive scolastiche, previo accordo sul periodo di ferie di ciascuno delle parti, la sig.ra ed il sig. terranno ciascuno con sé le minori per Parte_1 CP_1 un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni;
6) stabilire che l'assegno unico familiare, pari a circa Euro 440,00, verrà percepito da ciascuno delle parti nella misura del 50%;
7) stabilire a carico del sig. ed a favore della sig.ra per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario delle minori e non inferiore ad Euro Persona_1 Persona_2 500,00 con rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno 7 di ogni mese;
8) stabilire che le spese di mantenimento straordinarie delle figlie minori, mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento, e comunque tutte quella indicate dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale, siano sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%. Con diritto al rimborso della somma anticipata, a favore del genitore anticipatario, previa esibizione dei documenti giustificativi della spesa, entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione degli stessi. Tutte le altre spese straordinarie andranno previamente concordate tra i genitori;
Conclusioni per parte resistente:
1) disporre l'affidamento delle figlie minori e a entrambi i genitori, i quali si Per_1 Per_2 dovranno impegnare a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per le figlie relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Le figlie e avranno la residenza anagrafica presso il domicilio materno. Per_1 Per_2
2) stabilire che il padre possa vedere la tenere con sé le figlie e secondo un Per_1 Per_2 calendarizzazione paritetica dei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori e, in particolare, che il medesimo possa trascorrere con le medesime:
1° settimana: il lunedì e il martedì con pernottamento e dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina successivo, con impegno ad accompagnare le minori presso l'Istituto Scolastico dalle medesime frequentato;
2° settimana: il mercoledì e il giovedì con pernottamento e impegno all'accompagnamento delle minori a scuola la mattina successiva;
e così via secondo le regole dall'alternanza. Circa il prelievo e l'accompagnamento dei minori dalle e presso le abitazioni dei genitori, esso dovrà avvenire secondo una equilibrata alternanza tra quest'ultimi.
- in merito alle festività e ferie: con la madre la Vigilia ed il giorno di Natale fino a metà pomeriggio e dal 27/12 al 01/01 prima di pranzo, con il padre il giorno di Natale da metà pomeriggio e tutto il giorno di S. Stefano e dal 01/01 prima di pranzo al 06/01 compreso, seguendo le regole dell'alternanza; tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- le giornate festive da calendario (quali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) secondo la giornata di competenza materna/paterna.
pagina 2 di 6 - per il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) il padre terrà con sé i figli complessivamente per 21 giorni, anche non consecutivi. La pianificazione del calendario relativo al periodo estivo verrà effettuato dai genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico, salvo attribuire a ciascun genitore anche le ore che sarebbero state di scuola.
- la festa del papà e della mamma e i loro compleanni verranno trascorsi con il relativo genitore a prescindere dalla giornata di competenza;
- il giorno del compleanno di e verrà trascorso dalla minore con entrambi i Per_1 Per_2 genitori, seppur separatamente e previo accordo tra quest'ultimi;
- finita la scuola e al di fuori soggiorni di vacanza fuori sede ciascun genitore terrà i figli nei rispettivi giorni di competenza anche nelle ore che sarebbero state di scuola. Nella concreta gestione dei rapporti con i figli, i genitori si dovranno impegnare a favorire il rapporto della stessa con l'altro genitore e al pieno rispetto delle esigenze dei bisogni e dei desideri dei medesimi. I genitori si dovranno impegnare altresì a valorizzare la figura dell'altro genitore, astenendosi reciprocamente da giudizi negativi o atteggiamenti squalificanti, tra di loro e con e . Per_1 Per_2 I genitori si dovranno impegnare inoltre a collaborare fra di loro e a comunicarsi ogni questione inerente i figli in maniera da consentire un confronto e una decisione concertata sulla scelte da assumere e/o sulla linea educativa da seguire. I genitori si dovranno infine impegnare a dare regole chiare e condivise ai figli, anche rispetto alla frequentazione con ciascuno dei genitori;
3) assegnare la casa familiare, attualmente intestata al solo Sig. alla Sig.ra CP_1
; Parte_1
4) disporre che ciascun genitore provvederà autonomamente e direttamente al mantenimento ordinario delle figlie e nei periodi di permanenza delle Per_1 Per_2 medesime presso il proprio domicilio;
5) stabilire che i genitori concorreranno invece nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riportano: A) SPESE MEDICHE
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in cliniche private;
B) SPESE SCOLASTICHE
1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 3 di 6 pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE
1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby- sitter;
b) campi estivi. Ad integrazione dell'elenco sopra riportate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% anche le spese per l'abbigliamento, per l'acquisto di cellulari e di ogni altro apparecchio elettronico, per la ricarica del cellulare, per la paghetta settimanale, per la patente. Le spese extra di cui al punto che precede e quelle anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo. Si precisa in particolare che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni sette, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) confermare la ripartizione paritetica al 50% dell'Assegno Unico tra i genitori;
7) stabilire che i genitori dovranno vicendevolmente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi tutelando la figura sia materna che paterna nel rispetto dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in ispecie alla presenza dei figli. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 in data 20/12/2014 aveva contratto matrimonio con;
dalla Controparte_1 loro unione erano nate le figlie nel 2015 e nel 2019; i rapporti tra i coniugi si Per_1 Per_2 erano deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile. Tanto premesso chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
l'affidamento condiviso della prole;
l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Chiedeva ancora che venissero posti a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore della prole di € 500 ed il 50% delle spese straordinarie. Si costituiva parte resistente e nulla opponeva alla domanda di separazione, contestando però le proposte sulla modalita' di frequentazione del padre in riferimento alle minori, che si pretendevano completamente paritarie con conseguente negazione di ogni debenza di assegno per il mantenimento delle figlie. Alla udienza del 4.6.25 il giudice sentiva lungamente le parti senza che tra le stesse si addivenisse ad un accordo. Circa le modalita' di frequentazione del padre, in considerazione della eta' delle bimbe e della esigenza di una vita stabile e ordinata, non vi sono seri motivi per modificare l'attuale equilibrio che appare consolidato e idoneo a assicurare alle minori serenita' e sicurezza. Debbono quindi sul punto essere recepite le conclusioni di parte ricorrente. pagina 4 di 6 I due genitori guadagnano rispettivamente la madre euro 1950 al mese su tredici mensilita' e 2100 euro il padre su analoghe mensilita': la rata del mutuo ipotecario viene pagata da entrambi ed ammonta a euro 620 al mese. L'assegno unico per i figli e' percepito da entrambi in pari misura. In considerazione della collocazione prevalente presso la madre e considerato che su quest'ultima incombe anche l'obbligo di mantenimento di altra minore nata da precedente unione, appare congruo stabilire a carico del padre un assegno nella misura richiesta, ovvero di euro 250 mensili per ciascuna figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo Tribunale. Le spese vanno compensate in ragione della natura della controversia e degli esiti del procedimento.
PQM
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Ferrara in data 20/12/2014 e trascritto al n. 244 CP_1 p. I);
a) Affida e ad entrambi i genitori, che quindi Persona_1 Persona_2 assumeranno consensualmente le decisioni in merito all'educazione, all'istruzione, alla cura ed ad ogni altro aspetto fondamentale della loro esistenza. Mentre, le decisioni ordinarie e quotidiane relative alla prole, verranno assunte autonomamente dal genitore che avrà con sé in quel momento le minori;
terrà presso di sé le minori a week alterni, dal venerdì alla Controparte_1 domenica sera, con ulteriore pernotto il martedì sera. Nella settimana in cui il sig. non avrà con sé le minori nel week end, le terrà per due giorni alla CP_1 settimana, indicativamente individuati nelle giornate di martedì e venerdì scuola sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola. Nel restante periodo le minori staranno con la madre;
1) nelle festività natalizie, la sig.ra ed il sig. ad anni Parte_1 CP_1 alterni, terranno con sé le minori per il periodo dal 24 al 31 dicembre ( sino alla sera), e dal 31 dicembre (dalla sera) sino al 6 gennaio;
2) nelle festività di Pasqua, ad anni alterni, la sig.ra ed il sig. Parte_1 terranno con sé le figlie minori la domenica di Pasqua ed il lunedì CP_1 dell'Angelo;
3) nel periodo delle vacanze estive scolastiche, previo accordo sul periodo di ferie di ciascuno delle parti, accordo da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno ( in difetto di accordo la madre decidera' negli anni pari ed il padre negli anni dispari, la sig.ra ed il sig. terranno ciascuno Parte_1 CP_1 con sé le minori per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni;
b) stabilisce che l'assegno unico familiare, pari a circa Euro 440,00, verrà percepito da ciascuno delle parti nella misura del 50%; c) stabilisce a carico del sig. ed a favore della sig.ra per CP_1 Parte_1 il mantenimento ordinario delle minori e un Persona_1 Persona_2 contributo di 250 euro per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 7 di ogni mese;
pagina 5 di 6 d) stabilisce che siano sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50% le seguenti spese:
• 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
• a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
• 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
• a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
• 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
• a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
• 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
• a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede NI .
• 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
• a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
• 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
• a) Campi estivi b) Baby- sitter
• Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
• Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. e) assegna a l'abitazione coniugale sita in Ferrara, Piazzale San Parte_1 Giovanni n. 75. Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 5.6.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 6 di 6