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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3157 2024 RG
FRA
Avv. DI CARLO Parte_1
CARMEN
E
Avv. MUCCIO GIORGIO Controparte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024 la (anche Parte_1 Parte solo o per brevità) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_3
7127/2023 (notificato in data 15.12.2023), con il quale era stato ingiunto ad istanza della dott.ssa il pagamento della somma corrispondente alla Controparte_1 indennità forfettaria dell'0,25 assistito/mese, previsto dal Protocollo di Intesa fra la Regione Lazio e le all'art. 4, lett. H, punto 4 in favore dei Medici di Medicina Pt_4 approvato con delibera della Giunta regionale n. 852 del 17.11.2020. CP_2
Ha rilevato la infondatezza della pretesa, che doveva intendersi subordinata alla previa presentazione da parte del sanitario dell'istanza di adesione per l'esecuzione dei test antigenici rapidi Sars-CoV-2 (come previsto dalla nota a prot. n. 67623 del 19.10.2023,
a firma del Direttore UOC Cure , Dr.ssa e del Direttore di Distretto f.f. Pt_5 Per_1
Municipio XI, Dr. ) e che alcuna istanza in tal senso risultava presentata dalla Per_2 parte opposta.
La parte opposta si è costituita tempestivamente rilevando la tardività dell'opposizione e proponendo nel merito l'interpretazione corretta alla stregua del dato letterale ed evidenziando la natura risarcitoria del credito, atteso il danno derivante dalla violazione Parte da parte della perpetrato con il mancato riconoscimento delle somme riconosciute negli accordi collettivi, per le prestazioni rese (importo di euro 0,25 per il numero mensile dei pazienti ricavati dai cedolini prodotti.
Alla odierna udienza, il processo è stato quindi deciso, previa concessione di termine per scambio di note.
Il ricorso in opposizione merita accoglimento.
Nel merito, ritiene invero il Giudice, mutando il precedente orientamento e nonostante l'orientamento contrario attestato dalle pronunce di vari giudici di merito, di dover aderire all'indirizzo espresso dalla CdA di con la sentenza n. 4240/2024, con Pt_1 riferimento alla ragione che, anche nel presente giudizio, appare idonea alla risoluzione della controversia. La pronuncia si richiama anche ai sensi dell'art. 118, Disp att. Cpc, in quanto risolutiva, con argomentazioni che si condividono anche in questa sede, dei dubbi interpretativi posti dalla formulazione non abbastanza chiara della norma di cui all'art. 4 lett. H del Protocollo di cui si discute, per come rappresentato anche nelle precedenti sentenze di merito.
La cit. sentenza afferma:
“Nel merito, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello, che risulta, ed in via dirimente, fondato.
L'interpretazione della norma inserita all'articolo 4 punto 4 lettera H del protocollo di intesa di cui si discute deve essere resa alla luce dell'accordo ACN della Medicina del 28/10/2020 il quale contiene “specifiche disposizioni negoziali per il CP_2 potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei
MMG nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento dell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casti” . Il servizio di medicina generale sarebbe stato così rafforzato, evitando che la prevenzione sanitaria. in periodo Part emergenziale, ricadesse unicamente sul dipartimento di prevenzione della E' dunque chiaro già da tale Accordo che il coinvolgimento dei MMG riguarda necessariamente anche il momento diagnostico, che presuppone l'esecuzione del tampone, funzionale alla diagnosi, e che inerisce alla fase di apertura dell'unico. Contro complesso procedimento affidato ai nel contributo alla prevenzione.
Nell'Accordo suddetto il coinvolgimento dei MMG anche nella somministrazione dei tamponi antigenici era però inteso come obbligatorio ("per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi che saranno gratuiti per i cittadini mentre a medico saranno ti conosciuti I 8 euro se il test viene effettuato nello studio del medico e 12 euro se Part effettuato al di fuori dallo studio, nelle Case della Salute, in locali predisposti dalle nei tendoni della Protezione Civile. L'accordo non prevede volontarietà: tutti i medici di medicina generale l,011110 l'obbligo di eseguire i tesi rapidi'") e proprio tale obbligatorietà aveva fatto sorgere l'esigenza, alle luce delle difficoltà, espresse a livello sindacale, di predisporre tutti gli studi professionali all'effettuazione in sicurezza dei tamponi, dì stabilire che l'inserimento del medico nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica avvenisse su base volontaria, prevedendo al contempo un sistema di incentivi economici che remunerassero sia le attività legate alla somministrazione dei tamponi, sia quelle legate alla successivo monitoraggio del caso (è pacifico che la rico1Te11te, dopo un primo momento di obbligatorietà dei tamponi, non ha fornito la propria disponibilità ad eseguirli).
Nelle premesse e nei considerata dalla Delibera di approvazione e del Protocollo di
Intesa allegato, sono contenute espressioni che inequivocabilmente rimandano: Contro
1. al coinvolgimento del come concetto unico, comprensivo delle attività diagnostiche e dì quelle accessorie alla rilevata positività del paziente;
2. alla necessità di una tempestiva identificazione dei casi positivi e del loro isolamento, Contro rapidità evidentemente garantita solo da una diagnosi effettuata dallo stesso non appena appresa l'esistenza di un caso dubbio, e non acquisita aliunde (es. dal risultato di tamponi eseguiti in farmacie o presso HUB), come tale assoggettata a tempistiche dallo stesso medico non controllabili;
Contro
3. all'esigenza che il fornisca il proprio contributo professionale costituendo egli il primo contatto con il paziente, esigenza soddisfatta solo ove il medico attenda anche al momento diagnostico.
Sì vedano a tal proposito le espressioni:
- CONSIDERATO che l'ACN contiene specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento deì servizi erogati dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei medici e dei pediatri nel rafforzamento dell'attività di prevenzione cd il coinvolgimento nell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- RITENUTO necessario ai finì della gestione dell'emergenza sanitaria in corso che ha evidenziato l'aumento dei casi di infezione nell'ultimo periodo: -potenziare la risposta territoriale valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale e della
Pediatria di quale primo contatto del paziente, puntando sulla capillarità CP_3 degli studi medici;
-potenziare le attività di prevenzione e controllo del contagio in modo capillare sul territorio, rilevando con tempestività i casi emergenti allo scopo di isolare i contatti stretti;
- CONSIDERATO che come previsto, per Medicina e Pediatria, dagli articoli 3 e 4 dei rispettivi ACN del 30 ottobre 2020, l'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi antigeni rapidi è demandata alla contrattazione integrativa regionale;
- PRESO ATTO che la Regione Lazio e le di categoria già firmatarie dcli' Pt_4
Accordo Nazionale del 30 ottobre 2020, in applicazione dello stesso hanno elaborato e sottoscritto il protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I) nel quale si dispone l'inserimento, nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, dei Medici di Medicina Generale ai fini dell'esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività.
Coerentemente, l'art. 4 del Protocollo (il cui punto 4 lettera H disciplina il trattamento Contro economico) va a regolamentare l'insieme delle attività demandate ai individuandole in primis nell'esecuzione dei tamponi (momento diagnostico) e poi nel tracciamento dei casi e nelle azioni di contenimento.
Invero la disposizione, nella sua globalità, detta le regole per l'utilizzo del test (lett. A), per l'organizzazione dell'attività di testing (lett. B), per gli incentivi nel caso manchino i collaboratori di studio o infermieristici (lett. C), per la trasmissione dell'esito del tampone (lett. D), per la fornitura di test e DPI (lett. E), per la formazione (lett. F) e per le certificazioni (lett. G).
La lettera D, in particolare, contiene l'elenco delle attività accessorie successive all'esecuzione del tampone, che l'originaria ricorrente dichiara di avere svolto e che ritiene debbano essere remunerate indipendentemente da tale ultimo adempimento. Ma la lettera D si apre con il riferimento al “medico di medicina generale che esegue il tampone in caso di risposta positiva al test": ne deriva che il trattamento economico, di seguito disciplinato alla lett. H, non può che essere, parimenti. riferito al medico di medicina generale che esegue il tampone avendone ricevuto risposta positiva. La specifica disposizione del Protocollo di Intesa qui in esame (art. 4 punto 4 lett. H), inscritta nel perimetro del contesto sopra evidenziato e letta nel suo significato letterale e nella sua collocazione sistematica, evidenzia che le parti hanno inteso remunerare il complesso delle attività dei MMG funzionali all'indagine epidemiologica, che appunto inizia con la diagnosi, indubbiamente il momento più impegnativo per il medico, poiché richiede un' organizzazione in sicurezza delle relative attività, che va dall'utilizzo di
DPI all'accesso/deflusso regolamentato dei pazienti presso e dallo studio;
a fronte di tale impegno, l'attività diagnostica compiuta negli studi dei medici di medicina generale è quella deputata a garantire però una distribuzione capillare dei pazienti sul Part territorio, comportando uno sgravio rilevante delle incombenze a carico delle nel momento più cruciale dell'indagine epidemiologica. Pertanto, la disposizione della lett. H, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a "TUTTI i medici di medicina generale” l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi r erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing. La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi ( corrispettivo e indennitario) collegati ali 'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattafonna dedicata agli aderenti.
Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della Regione, di un'unica voce, denominata “Adesione Test Antigenici", a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett, H.
D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata … … alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio”.
L'opposizione va quindi accolta alla stregua dei motivi esposti. Anche in questo caso, tuttavia, in ragione della obiettiva incertezza della lite determinata dalla non chiara formulazione del dato letterale, si rende giustificata la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto in giuntivo n. 7127/2023 e notificato in data 15.12.2023; compensa integralmente le spese processuali.
Roma lì, 6.3.2025 Il Giudice