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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 17 luglio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 444/24
R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Mattiozzi)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. G. Ceci)
CONTRO
e Controparte_2
TE
(Avv. R. Greco)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la la Controparte_1 [...]
e la TE [...]
per sentir accertare e Controparte_2
dichiarare nei confronti delle convenute il proprio diritto ad essere inquadrato al 4° livello CCNL Autotrasporto, merci e logistica dal 18.2.2019 al 17.3.2023 e per l'effetto sentir condannare Controparte_2
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 6.067,20 oltre ad € 449,42 a titolo di incidenza sul TFR e per sentir condannare TE
al pagamento delle relative differenze
[...]
retributive nella misura di € 15.138,19 oltre ad € 1.121,34 a titolo di incidenza sul TFR, sempre in via principale, per sentir accertare e dichiarare nei confronti delle convenute il proprio diritto ad essere inquadrato al 3° livello CCNL Autotrasporto, merci e logistica dal 18.3.2023 al 18.9.2023
e per l'effetto sentir condannare
[...]
in solido con TE P_
, al pagamento delle relative
[...]
differenze retributive nella misura di €
1.523,08 oltre ad € 112,82 a titolo di incidenza sul TFR;
sempre in via principale per sentir dichiarare il proprio diritto al percepire integralmente le retribuzioni dovute ex ccnl senza trattenute nonché per sentir conseguentemente condannare al pagamento, a tale titolo, di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, quanto a
[...]
ed € 2.877,50 oltre Controparte_2
incidenza sul TFR quanto a TE
entrambe in solido con
[...] P_
; in via subordinata per sentir
[...]
accertare e dichiarare lo svolgimento, per il periodo dal 18.3.2023 al 18.9.2023, di mansioni ascrivibili al 4° livello CCNL
Autotrasporto, merci e logistica dal
18.3.2023 al 18.9.2023 e per l'effetto sentir condannare TE
, in solido con al
[...] Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 1.419,21 oltre ad € 105,13 a titolo di incidenza sul TFR
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della e della Controparte_2
appartenenti TE
entrambe al dal 18.2.2019 al CP_4
30.4.2020, quanto alla prima, e dal dall'1.5.2020 all'11.9.2023, quanto alla seconda, quale socio lavoratore ed inquadramento al 5° livello CCNL trasporti logistica, addetto all'appalto presso lo stabilimento di Calcinate gestito da
Controparte_1
Il ricorrente deduceva di aver svolto mansioni multiple di magazzino ovvero carico/scarico prodotti, spunta documenti, prelievo e approntamento merci con l'utilizzo di una pluralità di carrelli e mezzi di sollevamento come LI/commissionatore, aggiungendo che dal 18.3.2023 era divenuto preposto/responsabile di magazzino occupandosi di una squadra composta da 20 persone.
Il ricorrente rivendicava il diritto all'inquadramento al 4° livello CCNL trasporti logistica per il periodo 18.2.2019-17.3.2023 e quello al 3° livello
CCNL per il periodo 18.3.2023-11.9.2023.
Il ricorrente riferiva inoltre che le datrici di lavoro non gli avevano erogato correttamente neppure la retribuzione del livello attribuitogli, posto che la
[...]
aveva applicato Controparte_2
trattenute sotto la voce “quota soc. rip.
Perdite” per complessivi € 4.458,48, mentre la da ottobre TE
2021 ad ottobre 2022 aveva applicato trattenute di € 100,00 mensili (per complessivi € 1.300,00) sotto la voce
“acconto”, senza che tuttavia egli avesse ricevuto alcun acconto. Rassegnava pertanto le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta Controparte_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, chiarendo di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro, sosteneva di non aver intrattenuto alcun rapporto diretto con la
[...]
e la Controparte_2 TE
posto che l'appalto era
[...]
intercorso con il contestava CP_4
comunque nel merito la pretesa, chiedendo di essere manlevata dal da CP_4 qualsiasi richiesta e/o pagamento verso il ricorrente.
Si costituivano tardivamente in giudizio la e la Controparte_2 [...]
resistendo alla domanda TE
di cui chiedevano il rigetto.
Le convenute, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure il diritto alla restituzione delle trattenute operate in busta paga, concludevano per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della e della Controparte_2
appartenenti TE
entrambe al dal 18.2.2019 al CP_4
30.4.2020, quanto alla prima, e dal dall'1.5.2020 all'11.9.2023, quanto alla seconda, quale socio lavoratore ed inquadramento al 5° livello CCNL trasporti logistica, addetto all'appalto presso lo stabilimento di Calcinate gestito da
(circostanza non Controparte_1
contestata dalle datrici di lavoro).
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece al 4° livello quei
“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano gli
“operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, i “gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci”, il
“facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico”, i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”
(v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, i testi escussi hanno univocamente riferito che il ricorrente, sino a che non ha assunto il ruolo di preposto/responsabile (secondo quanto si dirà di seguito) ha svolto mansioni di addetto al carico/scarico, per le quali utilizzava diversi mezzi, come il muletto, il cd. LI e talvolta anche la cd.
“FF” (v. dep. , , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
). Tes_4
Mentre il teste ha ricordato il Tes_2
ricorrente principalmente nel suo ruolo di come preposto, il teste è risultato un Tes_1
po' confuso, avendo collocato temporalmente la mansione di preposto/responsabile in un arco temporale (2016-2021) durante il quale il ricorrente stesso non ha dedotto di averla svolta.
I testi e invece, hanno Tes_3 Tes_4
descritto in maniera più chiara le mansioni del ricorrente nel primo periodo, riferendo univocamente che egli era addetto al carico/scarico utilizzando a tal fine mezzi diversi (v. dep. e ). Tes_3 Tes_4
In particolare, il teste ha riferito: Tes_3
“quando ero a calcinate lavoravo sempre insieme al ricorrente, lui faceva carico e scarico, utilizzava il mezzo che si chiama
“papera” (…) ed “anche il “LI” ed anche la “FF”, usava un po' tutti (v. dep. ). Tes_3
In senso analogo si è espresso il teste dichiarando: “ho lavorato con il Tes_4
ricorrente a Calcinate, lui faceva carico e scarico, l'ho visto usare il carrello per lo spostamento della merce, quale che volta ma non sempre” (…) “l'ho visto usare anche il muletto, il LI, la FF, un po' tutto” (v. dep. ). Tes_4
E' dunque emerso lo svolgimento si mansioni tipicamente rientranti nel 5° livello CCNL, anche secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai noto di questo
Tribunale, posto che il ricorrente ha sostanzialmente svolto attività di solo
“carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” e non mansioni multiple di magazzino (v. CCNL in atti).
Per il periodo successivo al 18.3.2023 deve invece ritenersi dimostrato lo svolgimento, in via prevalente, della mansione di preposto, divenendo residuale quella di pickerista.
In proposito, il teste dopo aver Tes_4
precisato che i responsabili indossano un giubbetto diverso da quello in uso agli altri operatori, è stato molto chiaro nel riferire di aver visto il ricorrente con un giubbetto analogo, quindi “da responsabile” negli ultimi 8-9 mesi di rapporto (v. dep.
). Tes_4
Il teste, nel precisare che le squadre sono composte da 20-25 persone, ha aggiunto di aver visto il ricorrente, “che comandava gli addetti al picking” (v. dep. ). Tes_4
Assolutamente concorde è stata la deposizione del teste , a sua volta Tes_2
preposto, nel confermare che pure il ricorrente svolse tale ruolo, coordinando un gruppo di 25-30 persone (v. dep. ). Tes_2
Il , nel riferire a sua volta che da Tes_2
quel momento il ricorrente faceva il carrellista solo “all'esigenza”, ha aggiunto che “i preposti potevano essere uno, due o tre a seconda delle esigenze”, il che è compatibile con le notevoli dimensioni dei magazzini di cui trattasi.
Infine, il fatto che alcuni dei testi escussi abbiano a loro volta instaurato un contenzioso nei confronti delle convenute non ne determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo stato ormai chiarito dalla Suprema Corte che
“l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (così, da ultimo, cass. civ. sez. L. Ordinanza n.
26044 del 07/09/2023 ed in precedenza, tra le molte, Cass. civ. Sez. L., Sentenza n.
21418 del 21/10/2015).
Le deposizioni dei testi sopra richiamati sono assolutamente univoche e concordanti, mentre nessuna delle convenute ha smentito tali affermazioni con prove documentali o testimoniali, considerato peraltro che le convenute, costituendosi tardivamente, sono decadute dalla possibilità di offrire mezzi di prova.
In definitiva, il complesso delle deposizioni testimoniali consente di ritenere che il ricorrente, dal 18.3.2023 alla cessazione del rapporto, abbia svolto mansioni di responsabile/preposto, con conseguente diritto, da quella data, all'inquadramento al 3° livello CCNL, a cui esemplificativamente appartengono
“capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai”.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 3° livello CCNL con conseguente condanna di TE
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.523,08 oltre ad € 112,82 a titolo di incidenza sul TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rimane quindi la questione delle trattenute, rispetto alle quali era onere della datrice di lavoro dimostrarne la legittimità.
Tale onere non è stato evidentemente assolto a causa della tardiva costituzione, motivo per cui non può tenersi conto della documentazione depositata dalle resistenti.
Ne consegue la condanna di Controparte_2
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, nonché la condanna di in solido con TE
al pagamento della somma Controparte_1
di € 2.877,50 oltre incidenza sul TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di Controparte_1
nè né la Controparte_2
entrambe TE
appartenenti hanno CP_4
contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs.
276/03 in relazione al contratto di appalto stipulato tra ed il Controparte_1
, per cui in CP_4 Controparte_1
base all'art. 16 del contratto di appalto, avrà diritto (nell'ambito di altro ed autonomo giudizio) di essere manlevata dal da quanto venga condannata a CP_4
pagare in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né la né Controparte_5
la hanno TE
contestato che il ricorrente sia sempre stato addetto presso l'appalto P_
(ed in questo senso anche le
[...]
deposizioni testimoniali).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto altresì che si tratta ormai di contenzioso di carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 444/24 R.G.
1. In parziale accoglimento del ricorso condanna la TE
, in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.523,08 oltre ad €
112,82 a titolo di incidenza sul TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna di Controparte_2
in solido con al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, e condanna altresì la condanna di TE
, in solido con
[...] Controparte_1 al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 2.877,50 oltre incidenza sul TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 17 luglio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 444/24
R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Mattiozzi)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. G. Ceci)
CONTRO
e Controparte_2
TE
(Avv. R. Greco)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la la Controparte_1 [...]
e la TE [...]
per sentir accertare e Controparte_2
dichiarare nei confronti delle convenute il proprio diritto ad essere inquadrato al 4° livello CCNL Autotrasporto, merci e logistica dal 18.2.2019 al 17.3.2023 e per l'effetto sentir condannare Controparte_2
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 6.067,20 oltre ad € 449,42 a titolo di incidenza sul TFR e per sentir condannare TE
al pagamento delle relative differenze
[...]
retributive nella misura di € 15.138,19 oltre ad € 1.121,34 a titolo di incidenza sul TFR, sempre in via principale, per sentir accertare e dichiarare nei confronti delle convenute il proprio diritto ad essere inquadrato al 3° livello CCNL Autotrasporto, merci e logistica dal 18.3.2023 al 18.9.2023
e per l'effetto sentir condannare
[...]
in solido con TE P_
, al pagamento delle relative
[...]
differenze retributive nella misura di €
1.523,08 oltre ad € 112,82 a titolo di incidenza sul TFR;
sempre in via principale per sentir dichiarare il proprio diritto al percepire integralmente le retribuzioni dovute ex ccnl senza trattenute nonché per sentir conseguentemente condannare al pagamento, a tale titolo, di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, quanto a
[...]
ed € 2.877,50 oltre Controparte_2
incidenza sul TFR quanto a TE
entrambe in solido con
[...] P_
; in via subordinata per sentir
[...]
accertare e dichiarare lo svolgimento, per il periodo dal 18.3.2023 al 18.9.2023, di mansioni ascrivibili al 4° livello CCNL
Autotrasporto, merci e logistica dal
18.3.2023 al 18.9.2023 e per l'effetto sentir condannare TE
, in solido con al
[...] Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 1.419,21 oltre ad € 105,13 a titolo di incidenza sul TFR
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della e della Controparte_2
appartenenti TE
entrambe al dal 18.2.2019 al CP_4
30.4.2020, quanto alla prima, e dal dall'1.5.2020 all'11.9.2023, quanto alla seconda, quale socio lavoratore ed inquadramento al 5° livello CCNL trasporti logistica, addetto all'appalto presso lo stabilimento di Calcinate gestito da
Controparte_1
Il ricorrente deduceva di aver svolto mansioni multiple di magazzino ovvero carico/scarico prodotti, spunta documenti, prelievo e approntamento merci con l'utilizzo di una pluralità di carrelli e mezzi di sollevamento come LI/commissionatore, aggiungendo che dal 18.3.2023 era divenuto preposto/responsabile di magazzino occupandosi di una squadra composta da 20 persone.
Il ricorrente rivendicava il diritto all'inquadramento al 4° livello CCNL trasporti logistica per il periodo 18.2.2019-17.3.2023 e quello al 3° livello
CCNL per il periodo 18.3.2023-11.9.2023.
Il ricorrente riferiva inoltre che le datrici di lavoro non gli avevano erogato correttamente neppure la retribuzione del livello attribuitogli, posto che la
[...]
aveva applicato Controparte_2
trattenute sotto la voce “quota soc. rip.
Perdite” per complessivi € 4.458,48, mentre la da ottobre TE
2021 ad ottobre 2022 aveva applicato trattenute di € 100,00 mensili (per complessivi € 1.300,00) sotto la voce
“acconto”, senza che tuttavia egli avesse ricevuto alcun acconto. Rassegnava pertanto le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta Controparte_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, chiarendo di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro, sosteneva di non aver intrattenuto alcun rapporto diretto con la
[...]
e la Controparte_2 TE
posto che l'appalto era
[...]
intercorso con il contestava CP_4
comunque nel merito la pretesa, chiedendo di essere manlevata dal da CP_4 qualsiasi richiesta e/o pagamento verso il ricorrente.
Si costituivano tardivamente in giudizio la e la Controparte_2 [...]
resistendo alla domanda TE
di cui chiedevano il rigetto.
Le convenute, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure il diritto alla restituzione delle trattenute operate in busta paga, concludevano per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della e della Controparte_2
appartenenti TE
entrambe al dal 18.2.2019 al CP_4
30.4.2020, quanto alla prima, e dal dall'1.5.2020 all'11.9.2023, quanto alla seconda, quale socio lavoratore ed inquadramento al 5° livello CCNL trasporti logistica, addetto all'appalto presso lo stabilimento di Calcinate gestito da
(circostanza non Controparte_1
contestata dalle datrici di lavoro).
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece al 4° livello quei
“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano gli
“operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, i “gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci”, il
“facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico”, i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”
(v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, i testi escussi hanno univocamente riferito che il ricorrente, sino a che non ha assunto il ruolo di preposto/responsabile (secondo quanto si dirà di seguito) ha svolto mansioni di addetto al carico/scarico, per le quali utilizzava diversi mezzi, come il muletto, il cd. LI e talvolta anche la cd.
“FF” (v. dep. , , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
). Tes_4
Mentre il teste ha ricordato il Tes_2
ricorrente principalmente nel suo ruolo di come preposto, il teste è risultato un Tes_1
po' confuso, avendo collocato temporalmente la mansione di preposto/responsabile in un arco temporale (2016-2021) durante il quale il ricorrente stesso non ha dedotto di averla svolta.
I testi e invece, hanno Tes_3 Tes_4
descritto in maniera più chiara le mansioni del ricorrente nel primo periodo, riferendo univocamente che egli era addetto al carico/scarico utilizzando a tal fine mezzi diversi (v. dep. e ). Tes_3 Tes_4
In particolare, il teste ha riferito: Tes_3
“quando ero a calcinate lavoravo sempre insieme al ricorrente, lui faceva carico e scarico, utilizzava il mezzo che si chiama
“papera” (…) ed “anche il “LI” ed anche la “FF”, usava un po' tutti (v. dep. ). Tes_3
In senso analogo si è espresso il teste dichiarando: “ho lavorato con il Tes_4
ricorrente a Calcinate, lui faceva carico e scarico, l'ho visto usare il carrello per lo spostamento della merce, quale che volta ma non sempre” (…) “l'ho visto usare anche il muletto, il LI, la FF, un po' tutto” (v. dep. ). Tes_4
E' dunque emerso lo svolgimento si mansioni tipicamente rientranti nel 5° livello CCNL, anche secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai noto di questo
Tribunale, posto che il ricorrente ha sostanzialmente svolto attività di solo
“carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” e non mansioni multiple di magazzino (v. CCNL in atti).
Per il periodo successivo al 18.3.2023 deve invece ritenersi dimostrato lo svolgimento, in via prevalente, della mansione di preposto, divenendo residuale quella di pickerista.
In proposito, il teste dopo aver Tes_4
precisato che i responsabili indossano un giubbetto diverso da quello in uso agli altri operatori, è stato molto chiaro nel riferire di aver visto il ricorrente con un giubbetto analogo, quindi “da responsabile” negli ultimi 8-9 mesi di rapporto (v. dep.
). Tes_4
Il teste, nel precisare che le squadre sono composte da 20-25 persone, ha aggiunto di aver visto il ricorrente, “che comandava gli addetti al picking” (v. dep. ). Tes_4
Assolutamente concorde è stata la deposizione del teste , a sua volta Tes_2
preposto, nel confermare che pure il ricorrente svolse tale ruolo, coordinando un gruppo di 25-30 persone (v. dep. ). Tes_2
Il , nel riferire a sua volta che da Tes_2
quel momento il ricorrente faceva il carrellista solo “all'esigenza”, ha aggiunto che “i preposti potevano essere uno, due o tre a seconda delle esigenze”, il che è compatibile con le notevoli dimensioni dei magazzini di cui trattasi.
Infine, il fatto che alcuni dei testi escussi abbiano a loro volta instaurato un contenzioso nei confronti delle convenute non ne determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo stato ormai chiarito dalla Suprema Corte che
“l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (così, da ultimo, cass. civ. sez. L. Ordinanza n.
26044 del 07/09/2023 ed in precedenza, tra le molte, Cass. civ. Sez. L., Sentenza n.
21418 del 21/10/2015).
Le deposizioni dei testi sopra richiamati sono assolutamente univoche e concordanti, mentre nessuna delle convenute ha smentito tali affermazioni con prove documentali o testimoniali, considerato peraltro che le convenute, costituendosi tardivamente, sono decadute dalla possibilità di offrire mezzi di prova.
In definitiva, il complesso delle deposizioni testimoniali consente di ritenere che il ricorrente, dal 18.3.2023 alla cessazione del rapporto, abbia svolto mansioni di responsabile/preposto, con conseguente diritto, da quella data, all'inquadramento al 3° livello CCNL, a cui esemplificativamente appartengono
“capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai”.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 3° livello CCNL con conseguente condanna di TE
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.523,08 oltre ad € 112,82 a titolo di incidenza sul TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rimane quindi la questione delle trattenute, rispetto alle quali era onere della datrice di lavoro dimostrarne la legittimità.
Tale onere non è stato evidentemente assolto a causa della tardiva costituzione, motivo per cui non può tenersi conto della documentazione depositata dalle resistenti.
Ne consegue la condanna di Controparte_2
in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, nonché la condanna di in solido con TE
al pagamento della somma Controparte_1
di € 2.877,50 oltre incidenza sul TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di Controparte_1
nè né la Controparte_2
entrambe TE
appartenenti hanno CP_4
contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs.
276/03 in relazione al contratto di appalto stipulato tra ed il Controparte_1
, per cui in CP_4 Controparte_1
base all'art. 16 del contratto di appalto, avrà diritto (nell'ambito di altro ed autonomo giudizio) di essere manlevata dal da quanto venga condannata a CP_4
pagare in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né la né Controparte_5
la hanno TE
contestato che il ricorrente sia sempre stato addetto presso l'appalto P_
(ed in questo senso anche le
[...]
deposizioni testimoniali).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto altresì che si tratta ormai di contenzioso di carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 444/24 R.G.
1. In parziale accoglimento del ricorso condanna la TE
, in solido con
[...] Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.523,08 oltre ad €
112,82 a titolo di incidenza sul TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna di Controparte_2
in solido con al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.819,00 oltre incidenza sul TFR, e condanna altresì la condanna di TE
, in solido con
[...] Controparte_1 al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € 2.877,50 oltre incidenza sul TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini