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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/05/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 732/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Luca Parte_1
Matrone, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2018 Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al giudice di accertare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine all'illegittimo addebito dell'importo di euro 11.000,00 sul proprio conto corrente postale n.
27168814, intrattenuto presso la Filiale n. 57304 di San Pietro di Scafati, a seguito dell'attività illecita posta in essere da ignoti e conseguentemente condannare alla restituzione e al risarcimento dell'importo di CP_1 euro 11.000,00 in favore di essa attrice, oltre interessi come per legge, in virtù del tempo trascorso, nonché condannare la stessa società convenuta, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva la società eccependo la cessata materia Controparte_1 del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite, in quanto, nelle more, aveva provveduto alla restituzione dell'importo di euro 11.000,00 in favore dell'attrice, a mezzo di bonifico postale. Alla prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/2 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
NV , riconoscendo la propria responsabilità dell'incasso CP_1 illegittimo da parte di ignoti di euro 11.000,00 operato sul conto corrente intestato all'attrice, ha provveduto a versare in data 2.05.2018, mediante bonifico, la somma di euro 11.000,00 sul conto corrente in questione.
L'attrice, preso atto della restituzione della somma, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha insistito nella richiesta degli interessi e dei danni, concludendo unicamente per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
La richiesta va accolta, atteso che solo dopo tre mesi dalla CP_1 notifica dell'atto di citazione ha provveduto alla restituzione della somma. Peraltro l'attrice, prima dell'atto di citazione, aveva anche promosso con pec del 7.77.2017 la procedura di negoziazione assistita, senza avere riscontro positivo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la convenuta va quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 16.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 732/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Luca Parte_1
Matrone, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2018 Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al giudice di accertare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine all'illegittimo addebito dell'importo di euro 11.000,00 sul proprio conto corrente postale n.
27168814, intrattenuto presso la Filiale n. 57304 di San Pietro di Scafati, a seguito dell'attività illecita posta in essere da ignoti e conseguentemente condannare alla restituzione e al risarcimento dell'importo di CP_1 euro 11.000,00 in favore di essa attrice, oltre interessi come per legge, in virtù del tempo trascorso, nonché condannare la stessa società convenuta, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva la società eccependo la cessata materia Controparte_1 del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite, in quanto, nelle more, aveva provveduto alla restituzione dell'importo di euro 11.000,00 in favore dell'attrice, a mezzo di bonifico postale. Alla prima udienza di comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/2 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
NV , riconoscendo la propria responsabilità dell'incasso CP_1 illegittimo da parte di ignoti di euro 11.000,00 operato sul conto corrente intestato all'attrice, ha provveduto a versare in data 2.05.2018, mediante bonifico, la somma di euro 11.000,00 sul conto corrente in questione.
L'attrice, preso atto della restituzione della somma, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha insistito nella richiesta degli interessi e dei danni, concludendo unicamente per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
La richiesta va accolta, atteso che solo dopo tre mesi dalla CP_1 notifica dell'atto di citazione ha provveduto alla restituzione della somma. Peraltro l'attrice, prima dell'atto di citazione, aveva anche promosso con pec del 7.77.2017 la procedura di negoziazione assistita, senza avere riscontro positivo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la convenuta va quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 16.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/2