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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 488/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 488/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Nole (To), via XXV Aprile n. 1,
parte rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cita, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
parte rappresentata e difesa dall'avv. Bueti Angelo presso cui è elettivamente domiciliato, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 3.3.2025, i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere generato prole ( 6.4.2011), chiedevano congiuntamente la Persona_1
regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza della madre e la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. nere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le Per_2
questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le parti hanno convenuto le modalità di frequentazione come di seguito specificate: Weekend
alternati – Il IG. avrà il diritto di vedere e trattenere con sé la figlia a settimane alterne, CP_1
dal termine delle lezioni scolastiche il venerdì o il sabato fino alle ore 20:30 della domenica. Durante
il periodo estivo, il diritto di visita sarà esteso fino alle ore 16:30 del lunedì, orario in cui la madre provvederà a riprenderla per consentire a di trascorrere la giornata con i nonni materni. Per_1 Nel caso in cui il padre o i nonni paterni non siano in grado di esercitare la loro presenza, il IG.
sarà tenuto a informare tempestivamente la madre per evitare che la minore venga affidata CP_1
a persone estranee.
Qualsiasi variazione rispetto ai programmi stabiliti dovrà essere concordata preventivamente tra le parti, garantendo la massima trasparenza e collaborazione.
Frequentazione infrasettimanale – Il IG. potrà avere con sé la figlia in un giorno CP_1
infrasettimanale, preferibilmente il govedì, dalle 18.00 alle 21.00. Nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre, il padre avrà la possibilità di portarla fuori a cena il giovedì sera,
con rientro previsto entro le ore 20:30/21:00.
Durante il periodo estivo, la frequentazione infrasettimanale potrà includere il pernottamento presso il padre e prolungarsi fino alle ore 16:30 del giorno successivo, orario in cui la madre provvederà a riprenderla.
Festività natalizie - Per quanto riguarda le festività natalizie, si ritiene opportuno stabilire che, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro,
salvo diverso accordo tra le parti. Per l'anno 2024, la vigilia di Natale sarà trascorsa con il padre.
Per le festività natalizie e di fine anno, si stabilisce che il IG. avrà diritto a trascorrere con CP_1
la figlia la metà dei giorni di vacanza scolastica in modo consecutivo, con la seguente alternanza: dal
24.12. al 30.12 e l'anno successivo dal 31 .01 fino al termine delle vacanze scolastiche, con rientro previsto il 7 gennaio presso l'istituto scolastico o, in caso di assenza di lezioni, direttamente alla madre.
Vacanze pasquali
Durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza scolastica in modo consecutivo, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con il lunedì
dell'Angelo.
Altre festività Per tutte le ulteriori festività o ponti, i genitori si impegnano a concordare la gestione di volta in volta,
seguendo il principio dell'alternanza e nel rispetto delle esigenze della minore.
Vacanze estive
Durante il periodo estivo, il IG. avrà la possibilità di trascorrere con la figlia un periodo CP_1
continuativo di 15 giorni, fino al raggiungimento di una maggiore autonomia della minore. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da permettere una pianificazione condivisa.
Ogni anno, ciascun genitore avrà la possibilità di trascorrere con la figlia i primi 15 giorni di agosto,
seguendo un criterio di alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto della volontà della minore.
In ordine ai provvedimenti di natura economica
3) A decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, il IG. si impegna a CP_1
corrispondere mensilmente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00).
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla IG.ra , Pt_1
utilizzando le coordinate bancarie già in possesso del IG. , secondo le modalità e nei tempi CP_1
concordati tra le parti.
4) L'assegno unico per il mantenimento della figlia sarà interamente a beneficio della IG.ra , Pt_1
la quale ne riscuoterà l'importo totale, comprensivo della quota spettante al IG. . Con il CP_1
presente accordo, quest'ultimo dichiara espressamente di rinunciare al diritto alla parte dell'assegno a lui spettante, consentendo così che l'intero importo venga percepito dalla madre della minore.
5) A tal fine, il IG. si impegna a fornire alla IG.ra tutta la documentazione CP_1 Pt_1
necessaria per la richiesta dell'assegno unico, comprensiva di ISEE, giacenza media del conto corrente e targa dell'autovettura, entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno. 6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% - come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 - il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In
particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento scuolabus,
mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa e nel caso di scelta di libri di testo nuovi anziché usati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed esami clinici, tickets del SSN;
Scolastiche:
rette scolastiche (anche prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato (mini-car,
macchina, motorino, moto) oltre alle relative spese di bollo e manutenzione;
Spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. 7) Si prende atto che il IG. risulta debitore nei confronti della IG.ra per una CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 165,00 (Euro centosessantacinque/00), quale quota pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale scolastico. Il sig. dovrà corrispondere l'indicata CP_1
somma entro e non oltre mesi tre dalla sottoscrizione del presente accordo.
8) Le condizioni del presente accordo verranno osservate e rispettate sin dal momento della sottoscrizione.
9) I genitori si impegnano congiuntamente a mantenere un comportamento rispettoso e ad adottare una comunicazione aperta, trasparente e costruttiva, con l'obiettivo di favorire un ambiente sereno e armonioso per la figlia. Entrambi riconoscono l'importanza di un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, assicurando che ogni decisione e interazione tra i genitori avvenga nell'esclusivo interesse del suo benessere psicologico, emotivo e affettivo. A tal fine, si impegnano a risolvere eventuali divergenze in modo maturo e rispettoso, sempre tenendo in considerazione le necessità della figlia e il suo diritto a mantenere legami sani con entrambi i genitori.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
In ragione del procedimento congiunto, le spese sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e , visto il parere del P.M., prende atto Parte_1 Controparte_1
dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 25.6.25 IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 488/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Nole (To), via XXV Aprile n. 1,
parte rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cita, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...],
parte rappresentata e difesa dall'avv. Bueti Angelo presso cui è elettivamente domiciliato, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 3.3.2025, i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere generato prole ( 6.4.2011), chiedevano congiuntamente la Persona_1
regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza della madre e la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. nere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le Per_2
questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le parti hanno convenuto le modalità di frequentazione come di seguito specificate: Weekend
alternati – Il IG. avrà il diritto di vedere e trattenere con sé la figlia a settimane alterne, CP_1
dal termine delle lezioni scolastiche il venerdì o il sabato fino alle ore 20:30 della domenica. Durante
il periodo estivo, il diritto di visita sarà esteso fino alle ore 16:30 del lunedì, orario in cui la madre provvederà a riprenderla per consentire a di trascorrere la giornata con i nonni materni. Per_1 Nel caso in cui il padre o i nonni paterni non siano in grado di esercitare la loro presenza, il IG.
sarà tenuto a informare tempestivamente la madre per evitare che la minore venga affidata CP_1
a persone estranee.
Qualsiasi variazione rispetto ai programmi stabiliti dovrà essere concordata preventivamente tra le parti, garantendo la massima trasparenza e collaborazione.
Frequentazione infrasettimanale – Il IG. potrà avere con sé la figlia in un giorno CP_1
infrasettimanale, preferibilmente il govedì, dalle 18.00 alle 21.00. Nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre, il padre avrà la possibilità di portarla fuori a cena il giovedì sera,
con rientro previsto entro le ore 20:30/21:00.
Durante il periodo estivo, la frequentazione infrasettimanale potrà includere il pernottamento presso il padre e prolungarsi fino alle ore 16:30 del giorno successivo, orario in cui la madre provvederà a riprenderla.
Festività natalizie - Per quanto riguarda le festività natalizie, si ritiene opportuno stabilire che, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro,
salvo diverso accordo tra le parti. Per l'anno 2024, la vigilia di Natale sarà trascorsa con il padre.
Per le festività natalizie e di fine anno, si stabilisce che il IG. avrà diritto a trascorrere con CP_1
la figlia la metà dei giorni di vacanza scolastica in modo consecutivo, con la seguente alternanza: dal
24.12. al 30.12 e l'anno successivo dal 31 .01 fino al termine delle vacanze scolastiche, con rientro previsto il 7 gennaio presso l'istituto scolastico o, in caso di assenza di lezioni, direttamente alla madre.
Vacanze pasquali
Durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza scolastica in modo consecutivo, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua con il lunedì
dell'Angelo.
Altre festività Per tutte le ulteriori festività o ponti, i genitori si impegnano a concordare la gestione di volta in volta,
seguendo il principio dell'alternanza e nel rispetto delle esigenze della minore.
Vacanze estive
Durante il periodo estivo, il IG. avrà la possibilità di trascorrere con la figlia un periodo CP_1
continuativo di 15 giorni, fino al raggiungimento di una maggiore autonomia della minore. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da permettere una pianificazione condivisa.
Ogni anno, ciascun genitore avrà la possibilità di trascorrere con la figlia i primi 15 giorni di agosto,
seguendo un criterio di alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto della volontà della minore.
In ordine ai provvedimenti di natura economica
3) A decorrere dalla data di proposizione del presente ricorso, il IG. si impegna a CP_1
corrispondere mensilmente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00).
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla IG.ra , Pt_1
utilizzando le coordinate bancarie già in possesso del IG. , secondo le modalità e nei tempi CP_1
concordati tra le parti.
4) L'assegno unico per il mantenimento della figlia sarà interamente a beneficio della IG.ra , Pt_1
la quale ne riscuoterà l'importo totale, comprensivo della quota spettante al IG. . Con il CP_1
presente accordo, quest'ultimo dichiara espressamente di rinunciare al diritto alla parte dell'assegno a lui spettante, consentendo così che l'intero importo venga percepito dalla madre della minore.
5) A tal fine, il IG. si impegna a fornire alla IG.ra tutta la documentazione CP_1 Pt_1
necessaria per la richiesta dell'assegno unico, comprensiva di ISEE, giacenza media del conto corrente e targa dell'autovettura, entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno. 6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% - come da protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 - il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In
particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento scuolabus,
mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa e nel caso di scelta di libri di testo nuovi anziché usati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed esami clinici, tickets del SSN;
Scolastiche:
rette scolastiche (anche prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato (mini-car,
macchina, motorino, moto) oltre alle relative spese di bollo e manutenzione;
Spese di custodia della minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. 7) Si prende atto che il IG. risulta debitore nei confronti della IG.ra per una CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 165,00 (Euro centosessantacinque/00), quale quota pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale scolastico. Il sig. dovrà corrispondere l'indicata CP_1
somma entro e non oltre mesi tre dalla sottoscrizione del presente accordo.
8) Le condizioni del presente accordo verranno osservate e rispettate sin dal momento della sottoscrizione.
9) I genitori si impegnano congiuntamente a mantenere un comportamento rispettoso e ad adottare una comunicazione aperta, trasparente e costruttiva, con l'obiettivo di favorire un ambiente sereno e armonioso per la figlia. Entrambi riconoscono l'importanza di un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, assicurando che ogni decisione e interazione tra i genitori avvenga nell'esclusivo interesse del suo benessere psicologico, emotivo e affettivo. A tal fine, si impegnano a risolvere eventuali divergenze in modo maturo e rispettoso, sempre tenendo in considerazione le necessità della figlia e il suo diritto a mantenere legami sani con entrambi i genitori.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
In ragione del procedimento congiunto, le spese sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e , visto il parere del P.M., prende atto Parte_1 Controparte_1
dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 25.6.25 IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba