Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15202/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NALDINI PATRIZIA e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO V.EMANUELE II 165 29121 PIACENZA, presso il difensore avv. NALDINI PATRIZIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACONA SANTI Controparte_1 P.IVA_2
PIERPAOLO e elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO, 354 CATANIA presso lo studio dell'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
CONVENUTO
Posta in decisione con ordinanza del 09.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica pagina 1 di 10
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale la società proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n°4081/2020 (R.G. n. 11471/2020) reso dal Tribunale civile di Catania in data
27.10.2020 e notificato a mezzo posta in data 12.11.2020, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 16.499,27 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fattura emessa dall'opposta in ragione della sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi pubblicitari.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, preliminarmente evidenziando l'incompetenza territoriale del Giudice adito e deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta per inesistenza del contratto.
In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni sofferti per violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle operazioni commerciali da parte dell'opposta e della sua agente.
Chiedeva pertanto::“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania, per tutte le ragioni di cui in narrativa, re- spinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito ed istruttoria:
- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la controversia non rientra nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale, essendo la stessa di competenza del Tribunale di Piacenza ai sensi degli artt.18 e ss. c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria da CP_1
nei confronti della per i motivi di cui in narrativa;
[...] Pt_1 Parte_1
- nel merito, per l'effetto della domanda sopra svolta, revocare, dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n.4081/2020 del 27710/2020 pronunciato e depositato nel procedimento iscritto al n° 11471/2020 r.g. avverso la ed in Parte_1 favore di con ogni consequenziale pronuncia in merito all'asserito credito per Controparte_1
capitale, interessi, spese ed ogni eventuale accessorio azionato da con il predetto Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo assolvendo la da tutte le domande avanzate Parte_1
contro la stessa dalla con-venuta in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in narrati-va;
- sempre nel merito, accertata l'inesistenza o la nullità ovvero pronunciato l'annullamento del contratto posto alla base dell'emissione della fattura azio-nata in [...] monitoria col decreto ingiuntivo impugnato, dichiarare che, comunque, nulla l'opponente deve a in virtù delle Controparte_1
motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo oppo-sto;
pagina 2 di 10 - in via riconvenzionale, nel merito, accertato e dichiarato che la vanta un Parte_1
credito risarcitorio nei confronti di non in-feriore ad €.50.000,00 Controparte_1
(cinquantamila/00) per le causali descritte in narrativa, condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a la predetta somma, ovvero quella Parte_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'effettuanda istruttoria e, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi maturati e maturandi al saggio legale dal dovuto al saldo;
- sempre in via riconvenzionale, in subordine, nel merito, accertata e dichiarata ut supra la sussistenza del credito vantato da nei confronti di per le Parte_1 Controparte_1
ragioni esposte in narrativa e di cui alla precedente domanda, ritenere ovvero disporre la compensazione, totale o parziale, del credito della verso con il credito Pt_1 Controparte_1 eventualmente ac-certato di quest'ultima verso la con condanna della a Pt_1 Controparte_1 pagare all'opponente l'eccedenza risultante a suo credito, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria;
- Sempre nel merito, accertato che ha agito in questo giudizio con mala fede e/o Controparte_1
colpa grave, condannarla ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della della Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:” 1) Preliminarmente munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) Rigettare, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_1
4081/2020 – R.G. 11471/2020 del 27/10/2020,condannando l'opponente alle spese, competenze ed onorari del giudizio;
3) In ogni caso ritenere e dichiarare che la si è Parte_1
ingiustamente arricchita ai danni della conseguendo i servizi dedotti in premessa ed in Controparte_1
ogni caso condannarla al pagamento della correlativa somma di €. 16.499,21, anche ai sensi dell'art.
2041 c.c., o a quella maggiore o minore che l'Ill.mo Sig. Giudice adito riterrà dovuta;
4) Rigettare altresì, in quanto inammissibile e comunque infondata, la domanda riconvenzionale formulata dalla debitrice;
5) Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali.”
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 14.04.2021 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c.
Con successiva ordinanza del 14.12.2021, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di parte opposta e opponente e le prove per testi, dirette e contrarie, richieste dalle stesse, limitatamente ad alcuni capitoli di prova.
Espletate le ammesse prove testimoniali la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 09.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 09.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
pagina 4 di 10 L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto. Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso nel caso in esame la società odierna opposta- sostiene di aver Controparte_1 sottoscritto con l'opponente un contratto d'ordine pubblicitario avente ad oggetto inserzioni sui volumi
Elenchi Telefonici (c.d. Pagine Bianche) per la province di Piacenza e Lodi, edizione 2019/2020,
PagineGialle.it, Virgilio e Tuttocittà Web e Mobile, Iniziative Speciali IOL Connect, Pagine Bianche
On Line, Servizio Google Adwords 2019/2020, giusta commissione annuale n. A6030512.0 del
15/10/2019, a fronte della quale ha emesso una fattura n. AK00227788 del 19/12/2019 di € 16.499,28
(docc. nn. 3 e 8), rimasta insoluta.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti di in quanto non avrebbe mai sottoscritto alcun contratto, ritenendo l'offerta Controparte_1
proposta obsoleta e superata.
L'opposizione in esame è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente.
La eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice adito, poiché assumendo di non aver Parte_1
sottoscritto alcun contratto con , non sarebbero ad essa applicabili le condizioni dello stesso, CP_1
in particolar modo la clausola vessatoria afferente il foro competente in caso di contenzioso.
A dire dell'opponente, in assenza di valido contratto, e considerando i criteri determinativi della competenza territoriale previsti dall'art. 18 e ss. c.p.c., sarebbe territorialmente competente esclusivamente il Tribunale di Piacenza, ove ha sede legale la società e ciò ai sensi dell'art. 19 Pt_1
c.p.c.
Orbene, tale doglianza va rigettata, per le seguenti considerazioni.
La Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che “l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta” (da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021);
pagina 5 di 10 Si richiama a questo proposito la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che conferma il suo costante indirizzo, secondo cui “[…] In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 c.p.c. impone alla parte che solleva l'eccezione l'onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. Sez. 3 18-6-2019 n. 16284 Rv. 654348-01)” (Cassazione civile sez. II, 05/03/2024, n. 5817). ..." .
Nel caso in esame l'eccezione formulata dall'opponente è generica e incompleta e aldilà della fondatezza o meno delle ulteriori contestazioni sul contratto, va quindi rigettata, confermando la competenza del Tribunale di Catania a decidere sulla controversia.
Entrando nel merito della controversia, dirimente è affrontare la questione dell'esistenza o meno dell'accordo tra le parti.
L'eccezione di parte opponente relativa alla inesistenza del contratto non può essere condivisa dall'odierno giudicante e va rigettata.
Invero, nei fatti è accaduto che in data 15.10.2019 le parti- nello specifico n.q. e Parte_1
l'agente di , a seguito di un incontro per il rinnovo del contratto di agenzia, hanno CP_2 CP_1 concordato l'esecuzione delle prestazioni promo pubblicitarie da parte di in favore della CP_1
Pt_1 Parte_1
L'incontro fra i rappresentanti delle due società risulta un fatto acclarato e condiviso da entrambe le parti, così come è stato anche confermato sia a seguito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente, che a seguito dell'escussione testimoniale dei testi di parte opponente e di parte opposta che erano presenti.
Durante tale incontro, ha sottoscritto la commissione annuale n. A6030512.0 del Parte_1
15/10/2019 (doc. 2 comparsa costituz.), riservandosi di apporre il timbro della società in un secondo momento.
Assolutamente pretestuose risultano le doglianze di parte opponente, sulla circostanza che il documento sottoscritto in realtà era solo una proposta contrattuale priva di alcun valore.
Il modulo sottoscritto dall'opponente (alleg. 2 comparsa di costituz.) è da considerare a tutti gli effetti un contratto che contiene tutti gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti e che ha pieno valore vincolante tra le stesse. In esso si prevedeva infatti esplicitamente l'oggetto dell'incarico, i compensi di agenzia e la durata annuale.
pagina 6 di 10 Di nessun rilievo è la circostanza che la copia originale sia rimasta nelle mani presumibilmente dell'opponente.
Peraltro l'art 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.”
Nel caso di specie, la non ha disconosciuto le sottoscrizioni del legale Parte_1
rappresentante apposte in calce alla commissione (doc. n. 2), ne deriva che il documento Persona_1
costituisce piena prova circa l'assunzione dell'obbligazione.
Il labiale disconoscimento della sottoscrizione della commissione ed anche della conformità del documento depositato all'originale, è stato operato solo in sede di memoria ex art.183 comma 6 n°1 cpc e risulta tardivo e comunque generico e non specifico, contrariamente a quanto previsto dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza.
La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 5755 del 24/02/2023 ha dato continuità all'orientamento secondo cui “… la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass.
18074/2019, 3540/2019, 4053/2018, con richiamo agli artt. 214 e 215 c.c.)” (conf. Cass. ord. n. 4053
20/02/2018; Cass. 04/02/2014 n. 2374).
Il disconoscimento della sottoscrizione doveva essere fatto già in seno all'atto di opposizione, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta creditrice nel fascicolo monitorio, essendo questo il primo momento utile o, meglio, “la prima risposta” del debitore, come chiarito da concorde giurisprudenza (Cass. ord. 16/11/2017 n. 27233; conf.: Cass. 17/7/2008 n. 19680; Cass. 04/02/2014 n.
2374; Cass. 28/01/2004 n. 1525).
Riguardo il disconoscimento della conformità del documento, la Cassazione da ultimo ha ribadito che
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719
e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5755 del 24 febbraio 2023).
Il contratto-commissione (alleg.2) di cui si discute, pertanto, fa piena prova nei confronti dell'opponente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.
pagina 7 di 10 Inconducente ai fini probatori è il fatto che ha emesso quattro note di credito, annullando CP_1 quattro delle cinque fatture emesse a seguito della sottoscrizione di altre commissioni d'ordine.
La fattura azionata, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, consegue alla commissione di cui si discute in questa sede.
Peraltro, come dimostrato dall'opposta, i servizi concordati sono stati effettivamente resi, come risulta dalla documentazione depositata in atti.
Le inserzioni commissionate, risultano pubblicate sugli Elenchi Telefonici 2019/2020, paginegialle.it,
Virgilio, Tuttocittà, Iniziative speciali IOL Connect e Google Adwords 2019/2020.
In definitiva l'accordo può ritenersi provato ed esistente ed ogni eccezione sul punto è da rigettare.
Anche a seguito dell'istruttoria emerge che il contratto è stato comunque sottoscritto, aldilà della ricostruzione dei fatti operata dall'opponente.
La teste a dichiarato che: “… i contratti sono stati sottoscritti alla mia presenza ed a quella della CP_2 sig.ra … presso i locali di Strada Caorsana: lì accanto vi è la del sig. … I CP_3 Parte_2 Pt_1
Per_ contratti non li lasciai al ma li tenni io e li portai con me …”. Per_ La ha specificato anche che: “ Ho lasciato tanto gli originali che le copie al Sig. : ricordo CP_2
che avevo la carpetta aperta e che il Sig. , vedendo che nella mia carpetta vi era sia Persona_2
l'originale che la copia dei contratti, disse che avrebbe apposto i timbri su originale e copie di tutti i contratti, le cui copia sarebbero rimaste a lui ed anche a me. I contratti infatti erano in triplice copia: originale, copia azienda, copia cliente. Preciso che la carta è copiativa e firmando il contratto vengono firmate anche le veline che stanno sotto. L'originale che rimane a noi è il primo documento che viene direttamente firmato dal cliente;
la seconda velina va in agenzia;
la terza al cliente.”
La teste ha anche chiarito le circostanze in cui ha estratto la copia: “ Come si evince dal documento che mi viene esibito e che riconosco, a destra è indicato “ORIGINALE SEDE”; le altre due copie sono copia agente e copia cliente- A domanda a chiarimento: quando ho riferito di aver “estratto la copia” mi riferivo al fatto che come ho detto in precedenza i cinque contratti sono stati inizialmente firmati ma non timbrati perché era tardo pomeriggio;
poiché dovevano andare in stampa gli elenchi, come ho detto, il contratto è stato inviato a attraverso un processo denominato “closing” che è CP_1
digitale nella rete intranet aziendale, per cui io ho provveduto fare la foto al contratto ed inviarla a
attraverso la detta rete interna. Quindi quando mi sono riferita al fatto che ho estratto il CP_1
contratto, intendevo dire che non ho fatto altro che estrapolarlo dal mio pc, ove la foto era conservata dopo l'inoltro a .” CP_1
Riguardo il contenuto dell'accordo e l'utilizzo dei dati bancari dell'opponente, la teste ha aggiunto che:
“ abbiamo ridotto gli spazi: prima con il precedente agente spendeva circa 60.000/70.000 euro l'anno
pagina 8 di 10 per pubblicità e a me disse che non intendeva più sostenere quella spesa;
per cui mentre prima in calce agli elenchi aveva sempre uno spazio rilevante, in seguito al minore investimento il tutto fu rimodulato
e furono inseriti dei neretti, molto più ridotti dei precedenti spazi, ma che gli consentivano di essere comunque sempre visibile. Ciò consentì un cospicuo risparmio.” … ed ancora che : “ una volta che mi
è stato assegnato il cliente nell'anagrafica della società vi è tutto lo storico del cliente compresi i dati dello stesso……. La compilazione del contratto è stata fatta da me, il contratto è stato firmato dal cliente .” Non ho utilizzato il RID di anni precedenti, bensì quello indicatomidal cliente Persona_2 all'atto della redazione del contratto da me compilato e poi sottoscritto dal cliente.”
La teste ha confermato gli articoli di prova relativi alla sottoscrizione del contratto da Testimone_1 parte della società opponente in data 15/10/2019, precisando d'esserne a conoscenza perché “… in questo caso affiancavo . Parte_3
Il contratto risultava anche consegnato, difatti la teste rispondendo a prova contraria CP_3 dell'opponente ha detto che: “… io ho visto il contratto in originale firmato, ma non l'ho visto timbrato;
il contratto l'ho visto perché era stato portato in ufficio”.
Tale circostanza si può dedurre anche dalle mail depositate dall'opposta (doc.9 e 10), da cui si evince che la ha chiesto la restituzione degli originali dei contratti firmati e “riportati (alla CP_2 Parte_1 in data 17.12.2019 per essere timbrati”.
Nessuna valenza probatoria ha la deposizione del teste che ha solo dichiarato di aver Testimone_2
presentato la alla e di essere a conoscenza delle trattative in corso tra le parti. CP_2 Parte_1
Inconducenti risultano le dichiarazioni della teste , ex dipendente della società Testimone_3 opponente, che sui fatti di causa ha dichiarato di non averne conoscenza diretta poiché “non stavo con il mio titolare 24 ore su 24” o di averle apprese solo de relato perché “riferite dal mio titolare”. Ha solo confermato, a sostegno delle tesi dell'opposta, che la si è recata più volte nell'ufficio della CP_2
accompagnata spesso da una ragazza (la . Pt_1 CP_3
Da quanto emerso, è pacifico che la il 15.10.2019 ha sottoscritto il contratto- Parte_1
commissione n. A6030512.0, indipendentemente dal fatto che la copia sia rimasta o meno nella disponibilità materiale dell'opponente.
Dalle difese dell'opponente risulta chiaramente che lo stesso non ha poi provveduto alla riconsegna del modulo originale “trattenendolo sulla propria scrivania presso il proprio ufficio” e di esserne in possesso poiché “mai usciva dalla sua disponibilità”.
Da condividere è l'assunto difensivo di parte opposta in base al quale, se la non avesse Parte_1
sottoscritto il modulo contratto e la copia fosse stata volutamente alterata da , per CP_1
pagina 9 di 10 l'opponente sarebbe stato agevole comprovare l'assenza delle proprie firme o la mancanza di conformità del documento producendo in giudizio l'originale in suo possesso.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, avente ad oggetto la richiesta del risarcimento dei danni a causa del comportamento scorretto, contrario ai principi di correttezza e buona fede nelle operazioni commerciali, tenuto presumibilmente da e dalla sua agente CP_1
la stessa va rigettata perché generica e non provata. CP_2
Invero, per come emerso dai fatti di causa, stipulato l'accordo, senza alcun artifizio o raggiro ed eseguite le prestazioni da parte dell'opposta (come documentato in atti), l'opponente ha sicuramente avuto maggiore visibilità derivante dalle inserzioni realizzate traendone certamente vantaggio.
Nessuna richiesta di risarcimento può essere accolta e ogni eccezione e/o doglianza ulteriore rimane assorbita.
I pretesi crediti della società opposta risultano dunque provati, posto che la Controparte_1
società ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto e l'ulteriore documentazione a sostegno.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione va rigettata integralmente e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15202/2020 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. e per l'effetto conferma il D.I. 4081/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 27.10.2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Parte_1
in favore della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite Controparte_1
che si liquidano in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta pagina 10 di 10