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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/02/2022, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 01607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS-, notificato il 19/10/2021, con il quale è stata rigettata la domanda/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, a favore dell’extracomunitario ricorrente ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, per i settori di attività di cui al comma 3 - lettere b e c del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per i componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) Modello EM-DOM;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista l’ordinanza cautelare istruttoria n. 730 del 23/12/2021 di questa Sezione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Premesso che l’Agenzia delle Entrate di Lecce non ha adempiuto all’ordine istruttorio disposto con ordinanza collegiale n. 730 del 23/12/2021 di questa Sezione (emessa nella fase cautelare del giudizio), senza addurre giustificazioni in proposito, il Collegio ritiene indispensabile, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, reiterare gli incombenti istruttori di cui alla precedente ordinanza n. 730 del 23/12/2021, ordinando (nuovamente) all’Agenzia delle Entrate di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’esibizione di una relazione di chiarimenti che precisi se, ai fini del calcolo del reddito imponibile annuo del datore di lavoro, al “reddito complessivo” di Euro 10.138,00 indicato nella Dichiarazione redditi 2020 del Sig. -OMISSIS- (datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente) vada sommato, quale reddito ulteriore, il “reddito regime forfettario” di Euro 18.080,00, pure indicato nella suddetta dichiarazione, per un reddito imponibile annuo del predetto datore di lavoro pari a Euro di Euro 28.218,00, come in tesi di parte ricorrente.
Al predetto adempimento l’Agenzia delle Entrate di Lecce dovrà provvedere entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento che, in caso di persistente ed ingiustificata inottemperanza al rinnovato ordine istruttorio impartito da questo T.A.R., saranno adottati i provvedimenti conseguenti, anche con eventuale rapporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per la valutazione del comportamento omissivo.
La trattazione dell’istanza cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni ulteriore pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ordina nuovamente all’Agenzia delle Entrate di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 Aprile 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’Agenzia delle Entrate di Lecce.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.