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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 219/2020 R.G.
C O R T E D'A P PE LLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.219/2020R.G., vertente
TRA
(già ), C.F. , in persona del suo legale Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
, C.F , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Parte_2 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e separatamente dagli Avv.ti PP Panuccio
(C.F. , e PP AN C.F._1 Email_1
(C.F. PEC ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati pressolostudio dell'Avv. Panuccio in Reggio Calabria, ViaPietro Foti, n. 1.
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_3 tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Greco ( , CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati pressolo studio del Email_3 medesimo Avvocato in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele,n. 202.
APPELLATI 1 Oggetto: vendita di cose immobili. Appello alla sentenza n.523/2019 pubblicata il 29.03.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proc. RG n. 3400/2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Reggio Calabria le società (ora e CP_1 Controparte_4 Parte_2
con l'intervento del onde ottenere la dichiarazione di nullità per
[...] Controparte_3 simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra le società convenute.
In particolare, aveva acquistato alcune unità immobiliari da nel Controparte_2 CP_1
1999. La società venditrice dopo essersi impegnata a completare le opere condominiali non rispettava l'impegno, abbandonando il fabbricato che presentava gravi vizi di costruzione.
Il eseguiva lavori a proprie spese. Controparte_3
La , successivamente, otteneva un sequestro conservativo su alcuni immobili di CP_2 CP_1 che però venivano venduti a prima della trascrizione dell'ordinanza di sequestro. Parte_2
Parte attrice chiedeva, dunque, di far dichiarare l'atto di compravendita stipulato il 25 agosto 2004 tra la e la affetto da simulazione assoluta. In alternativa, chiedeva che CP_1 Parte_2
l'operazione fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile.
A sua volta, con comparsa depositata il 29.11.2004, il spiegava intervento Controparte_3 volontario nel processo, rilevando che la non aveva onorato appieno gli impegni CP_1 contrattuali assunti nella realizzazione del complesso edilizio, chiedendo che venisse dichiarata la simulazione e, in subordine, che fosse dichiarata inefficace la suddetta operazione, affermando la propria legittimazione all'intervento in ragione del pregiudizio recato anche alle ragioni del deducente.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 22 dicembre 2004 secondo il rito all'epoca vigente, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia delle società convenute e CP_1 Parte_2
Alla successiva udienza di trattazione del 16 febbraio 2005, la causa è stata rinviata per l'adozione dei provvedimenti istruttori ex art. 183 c.p.c., secondo la norma ratione temporis applicabile.
Successivamente, si è costituita in giudizio anche la società dichiarando di farlo al CP_1 solo fine di eccepire la nullità del giudizio per omessa tempestiva notifica dell'atto di citazione e per mancata individuazione dei soggetti legittimati passivi. Peraltro, in via subordinata, la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse in capo all'attrice e nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, sostenendo che la vendita era reale e il prezzo interamente corrisposto, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30 agosto 2006, il Giudice Istruttore ha rigettato l'eccezione sollevata dall'interventore circa il difetto di procura del procuratore della la quale aveva nel CP_1
2 frattempo mutato la propria denominazione sociale in e ha concesso i termini Parte_1 ex art. 184, comma 1, c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca.
Con ordinanza del 16-17 febbraio 2009, il Giudice ha poi disposto una consulenza tecnica d'ufficio
(TU) al fine di stimare il valore dei beni oggetto di compravendita.
All'udienza del 13 ottobre 2016, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, richiamandosi a quelle già formulate nei propri atti difensivi. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 17 febbraio 2017, il Giudice Istruttore, rilevato che la notificazione dell'atto introduttivo alla eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si era perfezionata per il Parte_2 destinatario solo in data 21 ottobre 2004, in violazione del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. (ratione temporis), ha dichiarato la nullità della citazione alla società e ne ha disposto il rinnovo.
L'attrice ha provveduto tempestivamente a rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo alla
[...]
la quale si è costituita in giudizio mediante deposito telematico di comparsa in data 29 Parte_2 giugno 2017, formulando le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di intervento volontario del nei Controparte_3 confronti di Parte_2 dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione o decadenza, ovvero comunque l'inammissibilità della stessa;
in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione passiva e difetto di rappresentanza;
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Parte_2 condannare l'attrice e il alla rifusione delle spese di lite. Controparte_3
All'udienza del 19 luglio 2017 sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.; all'udienza del 18 ottobre 2017 sono stati concessi i termini di cui all'art. 184 c.p.c., in entrambi i casi secondo la disciplina processuale vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio.
Con ordinanza del 6 marzo 2018, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 523/2019, pubblicata il 29.03.2019 e oggi appellata, accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando la nullità della vendita degli immobili da a per simulazione assoluta. Nel motivare la decisione il giudice di CP_1 Parte_2 prime cureprecisava gli elementi che lo avevano indotto a tale statuizione, come di seguito specificati:
3 tempistica sospetta: la vendita era avvenuta subito dopo l'ordinanza di sequestro conservativo, benché in anticipo rispetto alla trascrizione della medesima ordinanza;
prezzo irrisorio: il prezzo di vendita era significativamente inferiore al valore reale degli immobili;
legami personali: era una società unipersonale il cui amministratore unico e rappresentate Parte_2
( , era la moglie di uno dei due amministratori di;
Parte_3 CP_1 mancato pagamento: non vi era prova del pagamento effettivo del prezzo di vendita.
Inoltre, il Giudice di prime cure, relativamente alla legittimazione attiva, stabiliva chesia CP_2
che il erano legittimati ad agire e che la simulazione poteva essere fatta
[...] Controparte_3 valere dai creditori del simulato alienante.
Rigettava, invece,la richiesta di risarcimento danni di € 10.000,00 da parte di per mancanza CP_2 di prova.
Infine, ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di vendita, con condanna delle società convenute al pagamento delle spese processuali, parzialmente compensate.
Con atto di citazione in appello depositato il29.04.2020, debitamente notificato,
[...]
(già ), nonché , impugnavano la sentenza del Parte_1 CP_1 Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 523/2019, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2903 c.c. in relazione all'art. 2943 c.c. e 156
c.p.c.
2. Nullità dell'intervento del L'intervento non è stato notificato a Controparte_3 [...]
e , rendendo nullo l'intervento stesso e irregolare il contraddittorio. CP_4 Parte_2
3. Errata applicazione dell'art. 1131 c.c.
4. Legittimazione processuale del Il Tribunale ha erroneamente Controparte_3 riconosciuto la legittimazione processuale del basandosi su una delibera assembleare CP_3 successiva, mentre era necessaria un'autorizzazione preventiva.
5. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
6. Pronuncia oltre la domanda: Il Tribunale ha ecceduto i limiti della domanda accogliendo l'intervento del , che non aveva legittimazione attiva. CP_3
7. Violazione degli artt. 1415 e 2901 c.c.
8. Efficacia dell'atto di compravendita rispetto ai terzi acquirenti a titolo oneroso: Il Tribunale non ha considerato che gli immobili erano stati venduti a prima della Parte_4 trascrizione della domanda giudiziale, rendendo inefficace la sentenza nei confronti del terzo acquirente di buona fede.
4 9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c.
10. Omessa valutazione di elementi decisivi: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto simulata la compravendita basandosi su indizi insufficienti e non ha considerato la reale esecuzione del contratto.
11. Violazione dell'art. 1414 c.c. e 2729 c.c.
12. Errata valutazione di elementi decisivi: Il Tribunale ha attribuito rilievo a circostanze non sufficienti per provare la simulazione, come la tempistica della vendita e il prezzo di vendita.
13. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c.
14. Incompatibilità tra azione di simulazione ed azione revocatoria: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto compatibili le due azioni, mentre sono incompatibili per presupposti e finalità.
Richieste istruttorie: Omessa valutazione di fatti decisivi: Il Tribunale ha utilizzato una consulenza tecnica d'ufficio redatta senza il contraddittorio integro, rendendola inutilizzabile, per cui se ne chiede, ove la stessa ritenuta necessaria, l'integrale rinnovo .
Condanna alle spese: Infondatezza della condanna alle spese: La condanna alle spese è stata contestata in quanto basata su una sentenza ritenuta errata.
Concludevano chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, con la dichiarazione della nullità dell'intervento del e con il rigetto di Controparte_3 tutte le domande proposte dalle parti attrici;
la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 21.12.2020 si costituivano in appello e il Controparte_2 Controparte_3 eccependo:
1. Sulla nullità dell'intervento del Controparte_3
Raggiungimento dello scopo: L'intervento del pur non notificato alle Controparte_3 controparti, ha comunque raggiunto il suo scopo, poiché le società convenute hanno preso parte attiva nel giudizio.
Sanatoria del vizio: La mancata notifica non comporta la nullità dell'intervento se il procedimento si è svolto regolarmente e il contraddittorio è stato assicurato.
2. Sulla prescrizione
Simulazione: L'azione di simulazione è imprescrittibile.
Revocatoria: Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è stato rispettato. La notifica dell'atto di citazione alla è stata regolare, e la rinnovazione della notifica alla ha sanato CP_1 Parte_2 il vizio processuale.
3. Sulla legittimazione processuale del Controparte_3
5 Ratifica dell'assemblea: L'assemblea dei condomini ha ratificato l'intervento nel giudizio, sanando retroattivamente l'operato dell'amministratore.
Collegamento all'azione autorizzata: L'intervento era collegato all'azione già proposta per l'esecuzione delle opere condominiali non realizzate dalla . CP_1
4. Sulla pronuncia oltre la domanda
Censura generica: La doglianza di pronuncia emessa ultra petita era generica e aspecifica. Il Giudice di merito non ha alterato gli elementi obiettivi dell'azione.
5. Sulla legittimazione passiva delle società convenute
Simulazione del contratto di vendita: Il giudizio riguardava la simulazione del contratto di vendita tra e . La vendita successiva a non incideva sulla simulazione CP_1 Parte_2 Parte_4 del primo contratto.
6. Valutazione degli elementi decisivi
Interesse della : La ha un interesse legittimo nella proposizione del giudizio di CP_2 CP_2 simulazione, essendo titolare di un diritto di credito.
Perdita economica: La perdita economica derivante dall'atto simulato è evidente, poiché la garanzia fornita da un cespite immobiliare è superiore a quella di una somma di denaro.
7. Presupposti fattuali dell'azione di simulazione
Tempistica sospetta: La tempistica della vendita e la mancanza di testimoni agli atti sono indizi certi e concordanti della simulazione.
Prezzo irrisorio: Il prezzo di vendita era significativamente inferiore al valore reale degli immobili. Pt_ Commistione tra le società: La relazione tra e 3000 sottendeva un intento CP_1 simulatorio.
8.Azionerevocatoria: Sussistevano tutti i presupposti per l'azione revocatoria, inclusa la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
9. Richieste istruttorie: La rinnovazione della citazione sanava i vizi della notifica originaria. La
non aveva contestato la nullità della TU espletata prima della sua costituzione. Parte_2
10. Condanna alle spese Principio della soccombenza: Le spese erano state correttamente poste a carico delle appellanti in applicazione del principio della soccombenza.
Concludevano chiedendo: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria, con la condanna delle società appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
in subordine, nel caso in cui non fosse riconosciuta la simulazione assoluta, chiedevano fosse accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e di conseguenza revocato il medesimo contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. ritenendone e dichiarandone l'inefficacia nei confronti della e del il rigetto della richiesta di rinnovazione della Controparte_2 Controparte_3
6 TU perché inammissibile ed infondata. La condanna delle appellanti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
La Corte con ordinanza del 31.05.2021 ha rigettato la richiesta di rinnovazione della TU ritenendo che in virtù dell'istruzione espletata in prime cure e del materiale probatorio acquisito, la causa appariva matura per la decisione.
Sono seguiti successivi differimenti d'ufficio finchè la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ad udienza sostituita dalle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc .
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le sole parti appellanti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato , in relazione a tutti i motivi, che di seguito si esaminano.
1 – Sulla nullità dell'intervento del Controparte_3
Le appellanti lamentano la mancata notifica dell'intervento volontario del alle parti CP_3 contumaci, facendone derivare la nullità. L'argomento non è pertinente, poiché la parte inizialmente contumace si è poi costituita, e quindi ha avuto piena contezza dell'atto di intervento già depositato.
Quindi non deve più valutarsi l'applicazione dell'art 292 cpc , ma l'eventuale sanatoria della nullità laddove subentri la costituzione del contumace
Infatti l'intervento volontario in causa può avvenire in udienza (ed in tal caso le parti presenti o che avrebbero dovuto presenziare ne prendono cognizione), oppure tramite deposito della costituzione in cancelleria. In tal caso si applica l'art 267 comma II cpc che prevede che il cancelliere ne dia comunicazione alle parti costituite.
In ogni caso, è altrettanto pacifico che ove la comunicazione non sia stata effettuata né sia stata notificata la comparsa d'intervento al contumace, non può dichiararsi alcuna nullità se il procedimento si sia svolto regolarmene ed il contraddittorio garantito (Cass sez 3 sent. 9903 del
6.10.1998 ).
Nella specie , quando i convenuti si sono costituiti l'intervento era stato già spiegato i giudizio, e ne hanno potuto prendere cognizione;
peraltro nessuna comunicazione sarebbe stata fatta dal Cancelliere ai contumaci o ai soggetti non ancora costituiti all'atto del deposito dell'intervento . Quindi la costituzione della avvenuta dopo l'intervento del e la costituzione Controparte_4 CP_3 della , a sua volta, avvenuta dopo la rinnovazione della notifica, hanno fatto sì che l'iniziale Parte_2 difetto di contraddittorio sia stato effettivamente sanato. (cfr Cass ordinanza 32720 del 24.11.2023 )
7 Ed ancora , la Cassazione, con ordinanza n. 29107 del 19 ottobre 2023, ha precisato che la costituzione in giudizio della parte contumace, anche se tardiva, sana il vizio, in quanto le consente di partecipare pienamente al contraddittorio e di esercitare le proprie difese.
Analogamente, con riferimento alla nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, la Cassazione ha chiarito che la costituzione del convenuto sana il vizio, con effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 164
c.p.c., purché sia comunque garantito il diritto di difesa e il rispetto del contraddittorio. La Corte ha ribadito che la sanatoria opera anche nel caso di costituzione tardiva, purché la parte abbia avuto la possibilità di prendere piena cognizione degli atti e di esercitare le proprie difese, come confermato da ez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7,
c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”.
Pertanto, il motivo di appello deve essere rigettato.
2 – Sul motivo di appello relativo alla prescrizione e decadenza
Con riguardo a quanto sostenuto dagli appellanti e cioè che l'azione revocatoria sarebbe prescritta e che la simulazione non sarebbe stata validamente proposta si deve osservare che l'azione di simulazione assoluta , proposta in principalità, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c.. in quanto volta a far dichiarare la nullità del negozio simulato, che non produce effetti giuridici , neppure fra le parti : Cass. civ., Sez. II, ord. n. 125 del 7 gennaio 2019 “Dal punto di vista processuale, l'azione di simulazione assoluta ha natura dichiarativa e, quindi, non è soggetta a prescrizione. […] La giurisprudenza di legittimità sostiene che anche l'azione di simulazione relativa è imprescrittibile se volta ad accertare la nullità tanto del contratto simulato quanto di quello dissimulato.”
Ove poi si voglia guardare - in ultima analisi- alla revocatoria, la notifica dell'atto introduttivo alla
è stata tempestiva e valida, e la rinnovazione della notifica alla ha effetto ex tunc CP_1 Parte_2
(Cass. civ. n. 11549/2019); ed in caso di litisconsorzio necessario, la notifica a uno dei convenuti interrompe la prescrizione anche per gli altri (Cass. civ. n. 6390/2020; Cass. civ. n. 23068/2011).
Il motivo, come sopra formulato, è dunque infondato e va rigettato.
3 – Sulla legittimazione processuale del Controparte_3
Secondo la tesi della parte appellante l'amministratore del condominio non aveva ricevuto preventiva autorizzazione assembleare, quindi l'intervento sarebbe nullo. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'amministratore può promuovere azioni giudiziarie senza
8 necessità di una delibera preventiva dell'assemblea, qualora l'azione rientri tra quelle conservative dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.
In particolare, la Cassazione Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 10869 del 24/04/2023 ha ribadito che l'amministratore è pienamente legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni, e del risarcimento anche in assenza di autorizzazione assembleare, quando l'azione è volta alla conservazione del bene comune o alla tutela di diritti già accertati, come nel caso di specie.
Analogamente, la Cassazione Civile n. 3976/2025 ha affermato che l'amministratore può agire senza mandato assembleare anche per azioni che mirano a liberare il bene comune da vincoli o pesi giuridici, trattandosi di attività conservativa e non dispositiva.
Nel caso in esame, l'azione giudiziaria promossa dall'amministratore era finalizzata alla tutela di un credito già accertato con sentenza passata in giudicato, e dunque rientrava pienamente nei poteri conferiti dalla legge all'amministratore. Inoltre, l'intervento è stato ratificato all'unanimità dall'assemblea condominiale con delibera del 20.12.2004, sanando ogni eventuale vizio di legittimazione. Anche questo motivo di appello deve essere rigettato
.4 – Sul motivo di appello relativo all'ultrapetitum/extrapetitum
Parte appellante con tale motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe deciso oltre i limiti della domanda.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti della domanda, pronunciandosi su domande proposte da un soggetto (il privo di legittimazione e senza che vi Controparte_3 fosse un valido contraddittorio. Il Condominio avrebbe proposto una domanda autonoma, distinta da quella dell'attrice , e non avrebbe notificato il proprio intervento alle parti convenute, che CP_2 erano contumaci. Secondo gli appellanti, ciò avrebbe comportato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il Tribunale avrebbe deciso su domande che non potevano essere conosciute né contestate.
Per inverso, deve rilevarsi che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) è stato pienamente rispettato. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta, rigettando la subordinata di revocatoria. Non vi è stata alcuna alterazione del petitum né della causa petendi. La giurisprudenza (Cass. civ. n. 8048/2019) chiarisce che il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, circostanza che non si è verifica nel caso in esame.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20082 del 13 luglio 2023, ha chiarito che la violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, oppure introduce nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto la domanda principale di
9 simulazione assoluta proposta dall'attrice , rigettando la subordinata di revocatoria, senza CP_2 alterare né il petitum né la causapetendi.
Nel caso di specie, il non ha formulato una domanda autonoma, ma ha aderito alla CP_3 domanda principale già proposta, esercitando un potere di intervento che non ha modificato l'oggetto del giudizio. La decisione del Tribunale è rimasta nei limiti delle domande originarie, senza attribuire al un ruolo di parte attrice autonoma e, dunque, non ha violato il principio di CP_3 corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5 – Sul difetto di legittimazione passiva delle convenute
L'appellante eccepisce che i beni erano stati venduti alla società quindi, le Parte_4 convenute non sarebbero parti dotate di legittimazione passiva.
Gli appellanti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di utilità pratica e giuridica, poiché i beni oggetto della compravendita simulata tra e erano stati CP_1 Parte_2 successivamente trasferiti a con atto trascritto prima della domanda giudiziale. Parte_4
Ne deriverebbe, secondo gli appellanti, l'impossibilità di far valere gli effetti della simulazione nei confronti del terzo acquirente, estraneo al giudizio e in buona fede.
Tale censura non può essere accolta.
La Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 35823 del 22 dicembre 2023, ha ribadito che nel giudizio di simulazione il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente tra le parti del contratto impugnato,
e non si estende agli aventi causa, salvo che la domanda sia diretta anche nei loro confronti. Pertanto, la mancata chiamata in causa di non determina alcuna nullità del procedimento, né Parte_4 incide sulla validità della decisione.
Le regole dettate per l'opponibilità della simulazione ai terzi (art. 1415 c.c.), non modificano la legittimazione passiva delle parti originarie del contratto simulato, né incidono sulla utilità giuridica della sentenza, che conserva piena efficacia nei rapporti interni tra le parti del contratto impugnato.
La dichiarazione di simulazione produce effetti rilevanti, ad esempio, ai fini della ricostruzione patrimoniale, della responsabilità contrattuale e della tutela dei creditori.
Si può concludere che la vendita a terzi da parte della 3000 del compendio immobiliare Pt_2 oggetto dell'atto del 2004 , o di singoli immobili, non è oggetto del presente processo;
e che le ricadute della presente decisione su alienazioni successive saranno regolate dalla legge .
6–Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 1414 e ss. Omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio
Gli appellanti contestano la sentenza impugnata che ha accolto la domanda di simulazione assoluta, sostenendo:
10 la violazione degli artt. 1414 e ss. c.c.: il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi decisivi e avrebbe interpretato erroneamente la funzione dell'azione di simulazione, ritenendola volta a tutelare l'interesse del terzo a far prevalere la verità sull'apparenza; la compromissione dell'autonomia contrattuale: si asserisce che il contratto produce effetti tra le parti e che l'intervento di terzi, privi di interesse, comprometterebbe la libertà negoziale;
l'assenza di pregiudizio economico: si contesta l'irrilevanza del pregiudizio economico, ritenendo che la perdita patrimoniale debba essere allegata e provata;
l'insufficienza del credito: si afferma che il credito vantato dalla sig.ra è modesto e non CP_2 provato, e che la società alienante ha patrimonio sufficiente per soddisfarlo;
il difetto di legittimazione del : si nega la ricorrenza di una legittimazione processuale CP_3 passiva del ritenuto privo di titolo e interesse. Controparte_3
Anche tale articolato motivo di appello è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di simulazione può essere proposta anche da terzi, purché attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione, senza necessità di un danno attuale o di un credito certo, liquido ed esigibile.: il principio è stato affermato in epoca risalente;
cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 1127 del
05/02/1987 “Il terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto posto in essere dal suo debitore e per lui pregiudizievole, anche se il suo credito non è anteriore all'atto simulato.”
Nel caso di specie il credito è sorto prima della compravendita che si assume simulata;
ed era in corso la controversia che lo avrebbe accertato . La funzione dell'azione di simulazione è quella di ristabilire la verità negoziale contro l'apparenza, quando questa incide negativamente sui diritti del terzo. Non si tratta di un'intrusione arbitraria nella sfera contrattuale, ma di una tutela riconosciuta dall'ordinamento per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti giuridici.
Quanto alla necessità di allegare e provare un pregiudizio economico, la Cassazione ha chiarito che per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso. Nel caso di specie, la ha allegato l'esistenza di un credito e ha agito CP_2 per tutelare la propria posizione patrimoniale. La circostanza che il credito sia modesto o non ancora accertato non esclude la legittimazione, né rende infondata la domanda.
Infine, la parte intervenuta ( ha agito in tutela di un interesse giuridico Controparte_3 connesso alla simulazione dell'atto, e la sua legittimazione è stata correttamente riconosciuta dal
Tribunale.
7 – Sulla violazione dell'art. 1414 cod. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all'accertamento della simulazione. Errata valutazione di elementi decisivi del giudizio. Violazione art. 112 c.p.c
11 Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto simulata la compravendita tra e , ignorando le prove del pagamento del prezzo e attribuendo valore probatorio a CP_1 Parte_2 indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti.
Tuttavia la censura non è meritevole di accoglimento, dovendosi ravvisare molteplici indici univocamente concordanti nel far ritenere la simulazione del contratto per notaio Persona_1 del 25.8.2004 repertorio 1621.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18347 del 4 luglio 2024, ha chiarito che, in caso di azione di simulazione proposta da un creditore, l'onere della prova dell'effettivo pagamento del prezzo grava sull'acquirente. La dichiarazione contenuta nel rogito notarile non è sufficiente a soddisfare tale onere, in quanto il creditore è terzo rispetto al contratto e non può essere vincolato dalle dichiarazioni delle parti.
La sentenza n. 5372 del 29 febbraio 2024 ha ribadito che, in presenza di indizi che suggeriscano la simulazione, l'acquirente deve fornire prove concrete e documentate del pagamento (cfr dalla motivazione della suddetta decisione <<…qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017,12955/2014)….>>>
Nel caso in esame, non sono è stata prodotta alcuna prova documentale del pagamento del prezzo, ma la stessa pattuizione delle modalità di pagamento è assolutamente anomala , oltre a “saldarsi” con altrettante rilevanti anomalie : innanzitutto nel contratto del 25.8.2024 all'art 3 si da atto che il prezzo complessivo per ben 22 immobili è fissato “a corpo” in euro 481.000, da pagarsi “senza maggiorazione di interessi” in 10 rate annuali di euro 48.100 ciascuna, a far data dal 1.11.2004. la venditrice, a fronte di un prezzo così “dilazionato” e senza neppure il minimo interesse, rinuncia alla ipoteca legale (normalmente scaturente da tale tipo di atti); come si è detto, vi è rapporto di coniugio tra la amministratrice della e uno dei due Parte_2 amministratori della il socio di maggioranza (ovvero tra gli CP_1 Persona_2 amministratori della società acquirente e di quella venditrice) nel rogito si da atto dell'esistenza del pignoramento del , trascritto il Controparte_3
14.5.2004 ;
12 nel momento della stipula era stata già emessa l'ordinanza di sequestro (del 16.8.2004), che non era stata ancora trascritta e lo sarebbe stata solo il 30 agosto 2004.
Sarebbe stato già sufficiente questo corteo di elementi per evidenziare non solo che la compravendita era simulata, ma che la simulazione aveva lo scopo ben preciso di sottrarre i beni ai creditori.
E l'individuazione dello scopo della creazione di un atto fittizio è per sé elemento che correda il corteo indiziario della simulazione : cfr Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 2539 del 27/01/2023 “ In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.”
A ciò si aggiunge (ma ad abundantiam) il rilievo che l'effettivo valore di mercato degli immobili stimato dal TU era pari ad euro 1.296.813,57, ovvero quasi triplo rispetto al prezzo dichiarato (€
481.000), circostanza che costituisce un ulteriore indizio grave e preciso del carattere fittizio dell'operazione.
E' appena il caso di aggiungere che appare poco rilevante ed anzi del tutto inconferente la discussione sulla “validità” del contratto nonostante il basso prezzo di vendita , introdotta dalle appellanti. E' evidente che l'inadeguatezza ed anzi la palese incongruità del prezzo indicato per la vendita nell'atto del 2004 costituisce solo uno del (molteplici) indicatori della fittizietà del contratto, che è l'argomento del Tribunale, del tutto condivisibile e mai smentito neppure in questa sede.
Gli argomenti che pretenderebbero di far valere mai spiegate “regolazioni di equilibri economici” fra le parti si scontrano con l'evidenza delle ragioni che attrbuiscono a tale palese sperequazione fra il valore ed il prezzo di vendita ben altre ragioni.
L'eccezione di nullità o inutilizzabilità della relazione del TU , perché svolta prima che fosse regolarizzata la notifica alla società , è tardiva e quindi inammissibile, perché proposta Parte_2 da questa solo nel corso del giudizio di primo grado, non già con la prima difesa
E' noto che la nullità dell'elaborato peritale, anche per mancata garanzia del contraddittorio, è soggetta al regime delle nullità relative, ovvero da eccepirsi a pena di decadenza con la prima difesa utile successiva allo svolgimento dell'atto nullo: cfr tra le più recenti Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 “L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.”
13 La regola risponde al principio generale dettato dall'art 157 comma 2^ cpc “Ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere” (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019
Nella specie , la TU è stata effettivamente svolta in assenza della parte , che non era stata CP_5 ancora validamente cita, e la rinnovazione della citazione è stata disposta solo successivamente, nel
2017.
Tuttavia la parte, costituitasi solo in esito a questa rinnovazione, aveva l'onere di eccepire la nullità della TU – ed in genere degli atti processuali svoltisi in sua assenza, stante l'invalidità della prima citazione - con la prima difesa, cosa che non ha fatto .
Non vi è alcuna eccezione di nullità della TU nell'atto di costituzione di primo grado della società
depositato il 29.6.2017, nonostante la relazione peritale inn atti fosse ben nota alla Parte_2 comparente che la addirittura citata e contestata nel merito, come rilevato dal Tribunale, nella cui motivazioni si legge <<… Costituendosi in giudizio, la ha contestato nel merito le Controparte_6 conclusioni del perito ing. (pag. 19 della comparsa), senza rilevarne la nullità, né ha eccepito Per_3 alcunché alla prima udienza utile (19 luglio 2017)>>. Solo successivamente – e quindi tardivamente
– è stata formulata l'eccezione di nullità, che per tale ragione n non impedisce affatto di tener conto delle risultanze dell'elaborato peritale, dalle quali si ricava che il valore degli immobili era grandemente superiore a quello pattuito (per un prezzo comunque, si ribadisce, non pagato)
Il Tribunale di prime cure ha correttamente valutato tutti questi elementi indiziari, concordanti ed univocamente significativi del'inesistenza di qualsiasi effettiva compravendita, ma dimostrativi di una simulazione assoluta di un contratto nella sostanza inesistente, e volto allo scopo di sottrarre i beni ai creditori della , ed al sequestro già emesso al momento della stipula ed in corso CP_1 di trascrizione
Nessun argomento degli appellanti è idoneo a smentire tale ricostruzione, ivi compresa la possibilità di provare la simulazione per presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.; Cass. civ. n.
22801/2014), nella specie individuate condivisibilmente dal Tribunale in :
• tempistica sospetta tra sequestro e vendita;
• prezzo irrisorio;
• mancato pagamento;
• commistione societaria tra venditrice e acquirente;
14 • modalità di pagamento anomale (rate annuali senza interessi, rinuncia all'ipoteca, assenza di acconti).
Il Tribunale ha altresì esaminato la prospettata modifica della modalità di pagamento , non accompagnata tuttavia da alcuna prova di effettiva movimentazione di denaro tra società acquirente e venditrice;
così come neppure il “dichiarato” accollo della quota di mutuo gravante sugli immobili oggetto di compravendita . A smentire la effettività di tale pattuizione vi è la circostanza (anch'essa valutata dal Tribunale) per cui ancora dopo oltre due anni dalla stipula e dopo la trasformazione della in e il trasferimento della sede a (avvenuto nel CP_1 Parte_1 Pt_1 settembre del 2004) , ancora la banca Monte dei Paschi di Siena nel novembre 2006 inoltrava alla sede della di Reggio Calabria comunicazioni relative all'ammortamento del mutuo . CP_1
Nell'appello le società, pur sostenendo la veridicità dell'accollo del mutuo all'apparente acquirente
(INFO 3000) non hanno minimamente spiegato come mai di tale accollo non risultasse nulla alla Contr
che ha continuato a comunicare con la Inoltre non è stato prodotto alcun estratto CP_1 conto bancario o altro documento contabile che potesse far apparire reali gli esborsi di somme conseguenti agli accolli, e smentisse la pur ragionevole ipotesi che anche l'atto per notaio Per_4 del 21.9.2004 rep 40.874 potesse avere finalità coerenti con la simulazione posta in esse con la vendita del 25.8.2004 .
Merita solo aggiungere che se la simulazione di una compravendita può essere realizzata per atto pubblico, è evidente che la natura di atto pubblico anche di un accollo di mutuo non può sottrarsi alle valutazioni che in questa sede sono richieste, perché l'atto pubblico fa prova piena fino a querela di falso solo per quanto il pubblico ufficiale (notaio) attesta di avere raccolto dalle dichiarazioni a lui rese dalle parti, non anche della veridicità ed effettività delle operazioni che le parti abbiano dichiarato di voler porre in essere con gli atti pubblici , tanto è vero che questi sono soggetti all'accertamento della simulazione.
Non sono state smentite neppure le altre circostanze rilevate dal Tribunale, che escludono ogni valore di prova alla mera allegazione per cui il residuo prezzo di 348.135,80 sarebbe stato saldato da
10 assegni bancari. Di questi non è stata mai prodotta alcuna copia, né alcuna prova dell'effettivo movimento di somme da una società all'altra .
Infine, di nessun pregio è la doglianza per cui si sarebbero confusi i rapporti familiari fra le persone fisiche degli amministratori di società acquirente e società venditrice (coniugi) , con i soggetti giuridici dagli stessi rappresentati: anche questo argomento non coglie nel segno, posto che l'operazione economica , formalmente intestata alle società, era in realtà piegata alle finalità di sottrazione di beni ai creditori, che sono state indicate, e rispetto alle quali il rapporto coniugale fra
15 gli amministratori è proprio uno degli indizi che le rivela e che ha agevolato la realizzazione dell'atto simulato.
Infine, del tutto legittimamente sono stati valorizzati dal Tribunale tutti gli elementi incongruenti e
“sospetti” ai fini della decisione della domanda : cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005
“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
(Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale;
l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato;
l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto;
l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati)” .
8 – Sulla domanda revocatoria
La domanda revocatoria è stata proposta in via subordinata e deve considerarsi correttamente assorbita dall'accoglimento della simulazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
15077/2018) conferma che le due azioni possono coesistere in via alternativa o subordinata. Il
Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare la revocatoria, avendo già accertato la nullità del contratto per simulazione.
Il motivo è infondato, poiché la revocatoria è stata correttamente ritenuta assorbita.
9 – Sulla rinnovazione delle richieste istruttorie
Si è già detto che non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di nullità della TU , perché tardivamente avanzata dalla con atti successivi alle prime difese e alla prima udienza Parte_2
In ogni caso pur ove non si volesse tener conto delle risultanze della (valida) TU, e del valore dei beni indicato dal consulente, gli altri indici della simulazione, poiché concordanti, univoci ed attendibili, sarebbero da soli sufficienti a supportare l'accertamento che qui deve essere confermato.
10 – Sul motivo di appello relativo alle spese
Ad avviso degli appellanti la condanna alle spese sarebbe ingiusta.
La condanna alle spese è invece conforme al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Il Tribunale ha anche compensato parzialmente le spese (15%) per il rigetto della domanda risarcitoria,
16 dimostrando equilibrio nella decisione. Il motivo è infondato, poiché la condanna del Tribunale è proporzionata e conforme alla legge.
Le spese del presente grado, per il medesimo principio di soccombenza, devono porsi a carico delle appellanti in solido, il cui appello risulta totalmente infondato.
Il valore della causa non può certo ridursi a quel valore “indeterminato” dichiarato con la citazione in appello, ma deve coincidere con il prezzo dichiarato nel contratto la cui simulazione assoluta è oggetto di causa e di accertamento : in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 713 del 30/01/1980 “Il valore della causa di accertamento della simulazione assoluta della compravendita, non essendo in contestazione la proprietà del bene che figura venduto, va determinato esclusivamente in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato. Lo stesso principio e applicabile nel caso in cui l'attore, oltre che alla simulazione assoluta, abbia fatto riferimento anche alla simulazione relativa, allo scopo, peraltro, di far dichiarare non l'esistenza ma la nullita (nella specie, per difetto di Forma) del contratto dissimulato. ( V 586/70, mass n 345695, sulla seconda parte;
( Conf 983/72, mass n
357278; ( Conf 1341/63, mass n 262012; ( Conf 3451/59, sulla prima parte).”
Poiché nella specie il corrispettivo dichiarato è di euro 481.000 , e i criteri di liquidazione sono dettati dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, la causa rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
Potendosi liquidare i parametri medi, le società appellanti in solido dovranno corrispondere alle controparti in solido ( e , difesi dallo stesso avvocato e con Controparte_2 Controparte_3 posizioni del tutto sovrapponibili rispetto alla domanda di simulazione)) la somma di euro
20.119,000 (Fase di studio della controversia, valore medio:€ 4.389,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€2.552,00,Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00, Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00) da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. .523/2019 pubblicata il 29.03.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proc. RG n.
3400/2004, respinta ogni altra eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna le società appellanti in solido a rifondere le spese del presente grado alle controparti in solido, liquidate nella somma di euro 20.119,000 (Fase di studio della controversia, valore medio:€ 4.389,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€2.552,00,Fase istruttoria e/o di
17 trattazione, valore medio: € 5.880,00, Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00) da maggiorarsi di
IVA, CPA e spese forfettarie.
3. Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
18
C O R T E D'A P PE LLO
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.219/2020R.G., vertente
TRA
(già ), C.F. , in persona del suo legale Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
, C.F , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Parte_2 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e separatamente dagli Avv.ti PP Panuccio
(C.F. , e PP AN C.F._1 Email_1
(C.F. PEC ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati pressolostudio dell'Avv. Panuccio in Reggio Calabria, ViaPietro Foti, n. 1.
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_3 tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Greco ( , CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliati pressolo studio del Email_3 medesimo Avvocato in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele,n. 202.
APPELLATI 1 Oggetto: vendita di cose immobili. Appello alla sentenza n.523/2019 pubblicata il 29.03.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proc. RG n. 3400/2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Reggio Calabria le società (ora e CP_1 Controparte_4 Parte_2
con l'intervento del onde ottenere la dichiarazione di nullità per
[...] Controparte_3 simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra le società convenute.
In particolare, aveva acquistato alcune unità immobiliari da nel Controparte_2 CP_1
1999. La società venditrice dopo essersi impegnata a completare le opere condominiali non rispettava l'impegno, abbandonando il fabbricato che presentava gravi vizi di costruzione.
Il eseguiva lavori a proprie spese. Controparte_3
La , successivamente, otteneva un sequestro conservativo su alcuni immobili di CP_2 CP_1 che però venivano venduti a prima della trascrizione dell'ordinanza di sequestro. Parte_2
Parte attrice chiedeva, dunque, di far dichiarare l'atto di compravendita stipulato il 25 agosto 2004 tra la e la affetto da simulazione assoluta. In alternativa, chiedeva che CP_1 Parte_2
l'operazione fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile.
A sua volta, con comparsa depositata il 29.11.2004, il spiegava intervento Controparte_3 volontario nel processo, rilevando che la non aveva onorato appieno gli impegni CP_1 contrattuali assunti nella realizzazione del complesso edilizio, chiedendo che venisse dichiarata la simulazione e, in subordine, che fosse dichiarata inefficace la suddetta operazione, affermando la propria legittimazione all'intervento in ragione del pregiudizio recato anche alle ragioni del deducente.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 22 dicembre 2004 secondo il rito all'epoca vigente, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia delle società convenute e CP_1 Parte_2
Alla successiva udienza di trattazione del 16 febbraio 2005, la causa è stata rinviata per l'adozione dei provvedimenti istruttori ex art. 183 c.p.c., secondo la norma ratione temporis applicabile.
Successivamente, si è costituita in giudizio anche la società dichiarando di farlo al CP_1 solo fine di eccepire la nullità del giudizio per omessa tempestiva notifica dell'atto di citazione e per mancata individuazione dei soggetti legittimati passivi. Peraltro, in via subordinata, la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse in capo all'attrice e nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, sostenendo che la vendita era reale e il prezzo interamente corrisposto, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 30 agosto 2006, il Giudice Istruttore ha rigettato l'eccezione sollevata dall'interventore circa il difetto di procura del procuratore della la quale aveva nel CP_1
2 frattempo mutato la propria denominazione sociale in e ha concesso i termini Parte_1 ex art. 184, comma 1, c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca.
Con ordinanza del 16-17 febbraio 2009, il Giudice ha poi disposto una consulenza tecnica d'ufficio
(TU) al fine di stimare il valore dei beni oggetto di compravendita.
All'udienza del 13 ottobre 2016, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, richiamandosi a quelle già formulate nei propri atti difensivi. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 17 febbraio 2017, il Giudice Istruttore, rilevato che la notificazione dell'atto introduttivo alla eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si era perfezionata per il Parte_2 destinatario solo in data 21 ottobre 2004, in violazione del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. (ratione temporis), ha dichiarato la nullità della citazione alla società e ne ha disposto il rinnovo.
L'attrice ha provveduto tempestivamente a rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo alla
[...]
la quale si è costituita in giudizio mediante deposito telematico di comparsa in data 29 Parte_2 giugno 2017, formulando le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di intervento volontario del nei Controparte_3 confronti di Parte_2 dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione o decadenza, ovvero comunque l'inammissibilità della stessa;
in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione passiva e difetto di rappresentanza;
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Parte_2 condannare l'attrice e il alla rifusione delle spese di lite. Controparte_3
All'udienza del 19 luglio 2017 sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.; all'udienza del 18 ottobre 2017 sono stati concessi i termini di cui all'art. 184 c.p.c., in entrambi i casi secondo la disciplina processuale vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio.
Con ordinanza del 6 marzo 2018, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 523/2019, pubblicata il 29.03.2019 e oggi appellata, accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando la nullità della vendita degli immobili da a per simulazione assoluta. Nel motivare la decisione il giudice di CP_1 Parte_2 prime cureprecisava gli elementi che lo avevano indotto a tale statuizione, come di seguito specificati:
3 tempistica sospetta: la vendita era avvenuta subito dopo l'ordinanza di sequestro conservativo, benché in anticipo rispetto alla trascrizione della medesima ordinanza;
prezzo irrisorio: il prezzo di vendita era significativamente inferiore al valore reale degli immobili;
legami personali: era una società unipersonale il cui amministratore unico e rappresentate Parte_2
( , era la moglie di uno dei due amministratori di;
Parte_3 CP_1 mancato pagamento: non vi era prova del pagamento effettivo del prezzo di vendita.
Inoltre, il Giudice di prime cure, relativamente alla legittimazione attiva, stabiliva chesia CP_2
che il erano legittimati ad agire e che la simulazione poteva essere fatta
[...] Controparte_3 valere dai creditori del simulato alienante.
Rigettava, invece,la richiesta di risarcimento danni di € 10.000,00 da parte di per mancanza CP_2 di prova.
Infine, ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di vendita, con condanna delle società convenute al pagamento delle spese processuali, parzialmente compensate.
Con atto di citazione in appello depositato il29.04.2020, debitamente notificato,
[...]
(già ), nonché , impugnavano la sentenza del Parte_1 CP_1 Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 523/2019, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2903 c.c. in relazione all'art. 2943 c.c. e 156
c.p.c.
2. Nullità dell'intervento del L'intervento non è stato notificato a Controparte_3 [...]
e , rendendo nullo l'intervento stesso e irregolare il contraddittorio. CP_4 Parte_2
3. Errata applicazione dell'art. 1131 c.c.
4. Legittimazione processuale del Il Tribunale ha erroneamente Controparte_3 riconosciuto la legittimazione processuale del basandosi su una delibera assembleare CP_3 successiva, mentre era necessaria un'autorizzazione preventiva.
5. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
6. Pronuncia oltre la domanda: Il Tribunale ha ecceduto i limiti della domanda accogliendo l'intervento del , che non aveva legittimazione attiva. CP_3
7. Violazione degli artt. 1415 e 2901 c.c.
8. Efficacia dell'atto di compravendita rispetto ai terzi acquirenti a titolo oneroso: Il Tribunale non ha considerato che gli immobili erano stati venduti a prima della Parte_4 trascrizione della domanda giudiziale, rendendo inefficace la sentenza nei confronti del terzo acquirente di buona fede.
4 9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c.
10. Omessa valutazione di elementi decisivi: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto simulata la compravendita basandosi su indizi insufficienti e non ha considerato la reale esecuzione del contratto.
11. Violazione dell'art. 1414 c.c. e 2729 c.c.
12. Errata valutazione di elementi decisivi: Il Tribunale ha attribuito rilievo a circostanze non sufficienti per provare la simulazione, come la tempistica della vendita e il prezzo di vendita.
13. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c.
14. Incompatibilità tra azione di simulazione ed azione revocatoria: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto compatibili le due azioni, mentre sono incompatibili per presupposti e finalità.
Richieste istruttorie: Omessa valutazione di fatti decisivi: Il Tribunale ha utilizzato una consulenza tecnica d'ufficio redatta senza il contraddittorio integro, rendendola inutilizzabile, per cui se ne chiede, ove la stessa ritenuta necessaria, l'integrale rinnovo .
Condanna alle spese: Infondatezza della condanna alle spese: La condanna alle spese è stata contestata in quanto basata su una sentenza ritenuta errata.
Concludevano chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, con la dichiarazione della nullità dell'intervento del e con il rigetto di Controparte_3 tutte le domande proposte dalle parti attrici;
la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 21.12.2020 si costituivano in appello e il Controparte_2 Controparte_3 eccependo:
1. Sulla nullità dell'intervento del Controparte_3
Raggiungimento dello scopo: L'intervento del pur non notificato alle Controparte_3 controparti, ha comunque raggiunto il suo scopo, poiché le società convenute hanno preso parte attiva nel giudizio.
Sanatoria del vizio: La mancata notifica non comporta la nullità dell'intervento se il procedimento si è svolto regolarmente e il contraddittorio è stato assicurato.
2. Sulla prescrizione
Simulazione: L'azione di simulazione è imprescrittibile.
Revocatoria: Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è stato rispettato. La notifica dell'atto di citazione alla è stata regolare, e la rinnovazione della notifica alla ha sanato CP_1 Parte_2 il vizio processuale.
3. Sulla legittimazione processuale del Controparte_3
5 Ratifica dell'assemblea: L'assemblea dei condomini ha ratificato l'intervento nel giudizio, sanando retroattivamente l'operato dell'amministratore.
Collegamento all'azione autorizzata: L'intervento era collegato all'azione già proposta per l'esecuzione delle opere condominiali non realizzate dalla . CP_1
4. Sulla pronuncia oltre la domanda
Censura generica: La doglianza di pronuncia emessa ultra petita era generica e aspecifica. Il Giudice di merito non ha alterato gli elementi obiettivi dell'azione.
5. Sulla legittimazione passiva delle società convenute
Simulazione del contratto di vendita: Il giudizio riguardava la simulazione del contratto di vendita tra e . La vendita successiva a non incideva sulla simulazione CP_1 Parte_2 Parte_4 del primo contratto.
6. Valutazione degli elementi decisivi
Interesse della : La ha un interesse legittimo nella proposizione del giudizio di CP_2 CP_2 simulazione, essendo titolare di un diritto di credito.
Perdita economica: La perdita economica derivante dall'atto simulato è evidente, poiché la garanzia fornita da un cespite immobiliare è superiore a quella di una somma di denaro.
7. Presupposti fattuali dell'azione di simulazione
Tempistica sospetta: La tempistica della vendita e la mancanza di testimoni agli atti sono indizi certi e concordanti della simulazione.
Prezzo irrisorio: Il prezzo di vendita era significativamente inferiore al valore reale degli immobili. Pt_ Commistione tra le società: La relazione tra e 3000 sottendeva un intento CP_1 simulatorio.
8.Azionerevocatoria: Sussistevano tutti i presupposti per l'azione revocatoria, inclusa la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
9. Richieste istruttorie: La rinnovazione della citazione sanava i vizi della notifica originaria. La
non aveva contestato la nullità della TU espletata prima della sua costituzione. Parte_2
10. Condanna alle spese Principio della soccombenza: Le spese erano state correttamente poste a carico delle appellanti in applicazione del principio della soccombenza.
Concludevano chiedendo: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria, con la condanna delle società appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
in subordine, nel caso in cui non fosse riconosciuta la simulazione assoluta, chiedevano fosse accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., e di conseguenza revocato il medesimo contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. ritenendone e dichiarandone l'inefficacia nei confronti della e del il rigetto della richiesta di rinnovazione della Controparte_2 Controparte_3
6 TU perché inammissibile ed infondata. La condanna delle appellanti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
La Corte con ordinanza del 31.05.2021 ha rigettato la richiesta di rinnovazione della TU ritenendo che in virtù dell'istruzione espletata in prime cure e del materiale probatorio acquisito, la causa appariva matura per la decisione.
Sono seguiti successivi differimenti d'ufficio finchè la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ad udienza sostituita dalle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc .
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le sole parti appellanti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato , in relazione a tutti i motivi, che di seguito si esaminano.
1 – Sulla nullità dell'intervento del Controparte_3
Le appellanti lamentano la mancata notifica dell'intervento volontario del alle parti CP_3 contumaci, facendone derivare la nullità. L'argomento non è pertinente, poiché la parte inizialmente contumace si è poi costituita, e quindi ha avuto piena contezza dell'atto di intervento già depositato.
Quindi non deve più valutarsi l'applicazione dell'art 292 cpc , ma l'eventuale sanatoria della nullità laddove subentri la costituzione del contumace
Infatti l'intervento volontario in causa può avvenire in udienza (ed in tal caso le parti presenti o che avrebbero dovuto presenziare ne prendono cognizione), oppure tramite deposito della costituzione in cancelleria. In tal caso si applica l'art 267 comma II cpc che prevede che il cancelliere ne dia comunicazione alle parti costituite.
In ogni caso, è altrettanto pacifico che ove la comunicazione non sia stata effettuata né sia stata notificata la comparsa d'intervento al contumace, non può dichiararsi alcuna nullità se il procedimento si sia svolto regolarmene ed il contraddittorio garantito (Cass sez 3 sent. 9903 del
6.10.1998 ).
Nella specie , quando i convenuti si sono costituiti l'intervento era stato già spiegato i giudizio, e ne hanno potuto prendere cognizione;
peraltro nessuna comunicazione sarebbe stata fatta dal Cancelliere ai contumaci o ai soggetti non ancora costituiti all'atto del deposito dell'intervento . Quindi la costituzione della avvenuta dopo l'intervento del e la costituzione Controparte_4 CP_3 della , a sua volta, avvenuta dopo la rinnovazione della notifica, hanno fatto sì che l'iniziale Parte_2 difetto di contraddittorio sia stato effettivamente sanato. (cfr Cass ordinanza 32720 del 24.11.2023 )
7 Ed ancora , la Cassazione, con ordinanza n. 29107 del 19 ottobre 2023, ha precisato che la costituzione in giudizio della parte contumace, anche se tardiva, sana il vizio, in quanto le consente di partecipare pienamente al contraddittorio e di esercitare le proprie difese.
Analogamente, con riferimento alla nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, la Cassazione ha chiarito che la costituzione del convenuto sana il vizio, con effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 164
c.p.c., purché sia comunque garantito il diritto di difesa e il rispetto del contraddittorio. La Corte ha ribadito che la sanatoria opera anche nel caso di costituzione tardiva, purché la parte abbia avuto la possibilità di prendere piena cognizione degli atti e di esercitare le proprie difese, come confermato da ez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7,
c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”.
Pertanto, il motivo di appello deve essere rigettato.
2 – Sul motivo di appello relativo alla prescrizione e decadenza
Con riguardo a quanto sostenuto dagli appellanti e cioè che l'azione revocatoria sarebbe prescritta e che la simulazione non sarebbe stata validamente proposta si deve osservare che l'azione di simulazione assoluta , proposta in principalità, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c.. in quanto volta a far dichiarare la nullità del negozio simulato, che non produce effetti giuridici , neppure fra le parti : Cass. civ., Sez. II, ord. n. 125 del 7 gennaio 2019 “Dal punto di vista processuale, l'azione di simulazione assoluta ha natura dichiarativa e, quindi, non è soggetta a prescrizione. […] La giurisprudenza di legittimità sostiene che anche l'azione di simulazione relativa è imprescrittibile se volta ad accertare la nullità tanto del contratto simulato quanto di quello dissimulato.”
Ove poi si voglia guardare - in ultima analisi- alla revocatoria, la notifica dell'atto introduttivo alla
è stata tempestiva e valida, e la rinnovazione della notifica alla ha effetto ex tunc CP_1 Parte_2
(Cass. civ. n. 11549/2019); ed in caso di litisconsorzio necessario, la notifica a uno dei convenuti interrompe la prescrizione anche per gli altri (Cass. civ. n. 6390/2020; Cass. civ. n. 23068/2011).
Il motivo, come sopra formulato, è dunque infondato e va rigettato.
3 – Sulla legittimazione processuale del Controparte_3
Secondo la tesi della parte appellante l'amministratore del condominio non aveva ricevuto preventiva autorizzazione assembleare, quindi l'intervento sarebbe nullo. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'amministratore può promuovere azioni giudiziarie senza
8 necessità di una delibera preventiva dell'assemblea, qualora l'azione rientri tra quelle conservative dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.
In particolare, la Cassazione Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 10869 del 24/04/2023 ha ribadito che l'amministratore è pienamente legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni, e del risarcimento anche in assenza di autorizzazione assembleare, quando l'azione è volta alla conservazione del bene comune o alla tutela di diritti già accertati, come nel caso di specie.
Analogamente, la Cassazione Civile n. 3976/2025 ha affermato che l'amministratore può agire senza mandato assembleare anche per azioni che mirano a liberare il bene comune da vincoli o pesi giuridici, trattandosi di attività conservativa e non dispositiva.
Nel caso in esame, l'azione giudiziaria promossa dall'amministratore era finalizzata alla tutela di un credito già accertato con sentenza passata in giudicato, e dunque rientrava pienamente nei poteri conferiti dalla legge all'amministratore. Inoltre, l'intervento è stato ratificato all'unanimità dall'assemblea condominiale con delibera del 20.12.2004, sanando ogni eventuale vizio di legittimazione. Anche questo motivo di appello deve essere rigettato
.4 – Sul motivo di appello relativo all'ultrapetitum/extrapetitum
Parte appellante con tale motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe deciso oltre i limiti della domanda.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti della domanda, pronunciandosi su domande proposte da un soggetto (il privo di legittimazione e senza che vi Controparte_3 fosse un valido contraddittorio. Il Condominio avrebbe proposto una domanda autonoma, distinta da quella dell'attrice , e non avrebbe notificato il proprio intervento alle parti convenute, che CP_2 erano contumaci. Secondo gli appellanti, ciò avrebbe comportato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il Tribunale avrebbe deciso su domande che non potevano essere conosciute né contestate.
Per inverso, deve rilevarsi che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) è stato pienamente rispettato. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta, rigettando la subordinata di revocatoria. Non vi è stata alcuna alterazione del petitum né della causa petendi. La giurisprudenza (Cass. civ. n. 8048/2019) chiarisce che il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, circostanza che non si è verifica nel caso in esame.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20082 del 13 luglio 2023, ha chiarito che la violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, oppure introduce nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto la domanda principale di
9 simulazione assoluta proposta dall'attrice , rigettando la subordinata di revocatoria, senza CP_2 alterare né il petitum né la causapetendi.
Nel caso di specie, il non ha formulato una domanda autonoma, ma ha aderito alla CP_3 domanda principale già proposta, esercitando un potere di intervento che non ha modificato l'oggetto del giudizio. La decisione del Tribunale è rimasta nei limiti delle domande originarie, senza attribuire al un ruolo di parte attrice autonoma e, dunque, non ha violato il principio di CP_3 corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5 – Sul difetto di legittimazione passiva delle convenute
L'appellante eccepisce che i beni erano stati venduti alla società quindi, le Parte_4 convenute non sarebbero parti dotate di legittimazione passiva.
Gli appellanti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di utilità pratica e giuridica, poiché i beni oggetto della compravendita simulata tra e erano stati CP_1 Parte_2 successivamente trasferiti a con atto trascritto prima della domanda giudiziale. Parte_4
Ne deriverebbe, secondo gli appellanti, l'impossibilità di far valere gli effetti della simulazione nei confronti del terzo acquirente, estraneo al giudizio e in buona fede.
Tale censura non può essere accolta.
La Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 35823 del 22 dicembre 2023, ha ribadito che nel giudizio di simulazione il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente tra le parti del contratto impugnato,
e non si estende agli aventi causa, salvo che la domanda sia diretta anche nei loro confronti. Pertanto, la mancata chiamata in causa di non determina alcuna nullità del procedimento, né Parte_4 incide sulla validità della decisione.
Le regole dettate per l'opponibilità della simulazione ai terzi (art. 1415 c.c.), non modificano la legittimazione passiva delle parti originarie del contratto simulato, né incidono sulla utilità giuridica della sentenza, che conserva piena efficacia nei rapporti interni tra le parti del contratto impugnato.
La dichiarazione di simulazione produce effetti rilevanti, ad esempio, ai fini della ricostruzione patrimoniale, della responsabilità contrattuale e della tutela dei creditori.
Si può concludere che la vendita a terzi da parte della 3000 del compendio immobiliare Pt_2 oggetto dell'atto del 2004 , o di singoli immobili, non è oggetto del presente processo;
e che le ricadute della presente decisione su alienazioni successive saranno regolate dalla legge .
6–Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 1414 e ss. Omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio
Gli appellanti contestano la sentenza impugnata che ha accolto la domanda di simulazione assoluta, sostenendo:
10 la violazione degli artt. 1414 e ss. c.c.: il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi decisivi e avrebbe interpretato erroneamente la funzione dell'azione di simulazione, ritenendola volta a tutelare l'interesse del terzo a far prevalere la verità sull'apparenza; la compromissione dell'autonomia contrattuale: si asserisce che il contratto produce effetti tra le parti e che l'intervento di terzi, privi di interesse, comprometterebbe la libertà negoziale;
l'assenza di pregiudizio economico: si contesta l'irrilevanza del pregiudizio economico, ritenendo che la perdita patrimoniale debba essere allegata e provata;
l'insufficienza del credito: si afferma che il credito vantato dalla sig.ra è modesto e non CP_2 provato, e che la società alienante ha patrimonio sufficiente per soddisfarlo;
il difetto di legittimazione del : si nega la ricorrenza di una legittimazione processuale CP_3 passiva del ritenuto privo di titolo e interesse. Controparte_3
Anche tale articolato motivo di appello è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di simulazione può essere proposta anche da terzi, purché attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione, senza necessità di un danno attuale o di un credito certo, liquido ed esigibile.: il principio è stato affermato in epoca risalente;
cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 1127 del
05/02/1987 “Il terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto posto in essere dal suo debitore e per lui pregiudizievole, anche se il suo credito non è anteriore all'atto simulato.”
Nel caso di specie il credito è sorto prima della compravendita che si assume simulata;
ed era in corso la controversia che lo avrebbe accertato . La funzione dell'azione di simulazione è quella di ristabilire la verità negoziale contro l'apparenza, quando questa incide negativamente sui diritti del terzo. Non si tratta di un'intrusione arbitraria nella sfera contrattuale, ma di una tutela riconosciuta dall'ordinamento per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti giuridici.
Quanto alla necessità di allegare e provare un pregiudizio economico, la Cassazione ha chiarito che per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso. Nel caso di specie, la ha allegato l'esistenza di un credito e ha agito CP_2 per tutelare la propria posizione patrimoniale. La circostanza che il credito sia modesto o non ancora accertato non esclude la legittimazione, né rende infondata la domanda.
Infine, la parte intervenuta ( ha agito in tutela di un interesse giuridico Controparte_3 connesso alla simulazione dell'atto, e la sua legittimazione è stata correttamente riconosciuta dal
Tribunale.
7 – Sulla violazione dell'art. 1414 cod. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all'accertamento della simulazione. Errata valutazione di elementi decisivi del giudizio. Violazione art. 112 c.p.c
11 Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto simulata la compravendita tra e , ignorando le prove del pagamento del prezzo e attribuendo valore probatorio a CP_1 Parte_2 indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti.
Tuttavia la censura non è meritevole di accoglimento, dovendosi ravvisare molteplici indici univocamente concordanti nel far ritenere la simulazione del contratto per notaio Persona_1 del 25.8.2004 repertorio 1621.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18347 del 4 luglio 2024, ha chiarito che, in caso di azione di simulazione proposta da un creditore, l'onere della prova dell'effettivo pagamento del prezzo grava sull'acquirente. La dichiarazione contenuta nel rogito notarile non è sufficiente a soddisfare tale onere, in quanto il creditore è terzo rispetto al contratto e non può essere vincolato dalle dichiarazioni delle parti.
La sentenza n. 5372 del 29 febbraio 2024 ha ribadito che, in presenza di indizi che suggeriscano la simulazione, l'acquirente deve fornire prove concrete e documentate del pagamento (cfr dalla motivazione della suddetta decisione <<…qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017,12955/2014)….>>>
Nel caso in esame, non sono è stata prodotta alcuna prova documentale del pagamento del prezzo, ma la stessa pattuizione delle modalità di pagamento è assolutamente anomala , oltre a “saldarsi” con altrettante rilevanti anomalie : innanzitutto nel contratto del 25.8.2024 all'art 3 si da atto che il prezzo complessivo per ben 22 immobili è fissato “a corpo” in euro 481.000, da pagarsi “senza maggiorazione di interessi” in 10 rate annuali di euro 48.100 ciascuna, a far data dal 1.11.2004. la venditrice, a fronte di un prezzo così “dilazionato” e senza neppure il minimo interesse, rinuncia alla ipoteca legale (normalmente scaturente da tale tipo di atti); come si è detto, vi è rapporto di coniugio tra la amministratrice della e uno dei due Parte_2 amministratori della il socio di maggioranza (ovvero tra gli CP_1 Persona_2 amministratori della società acquirente e di quella venditrice) nel rogito si da atto dell'esistenza del pignoramento del , trascritto il Controparte_3
14.5.2004 ;
12 nel momento della stipula era stata già emessa l'ordinanza di sequestro (del 16.8.2004), che non era stata ancora trascritta e lo sarebbe stata solo il 30 agosto 2004.
Sarebbe stato già sufficiente questo corteo di elementi per evidenziare non solo che la compravendita era simulata, ma che la simulazione aveva lo scopo ben preciso di sottrarre i beni ai creditori.
E l'individuazione dello scopo della creazione di un atto fittizio è per sé elemento che correda il corteo indiziario della simulazione : cfr Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 2539 del 27/01/2023 “ In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.”
A ciò si aggiunge (ma ad abundantiam) il rilievo che l'effettivo valore di mercato degli immobili stimato dal TU era pari ad euro 1.296.813,57, ovvero quasi triplo rispetto al prezzo dichiarato (€
481.000), circostanza che costituisce un ulteriore indizio grave e preciso del carattere fittizio dell'operazione.
E' appena il caso di aggiungere che appare poco rilevante ed anzi del tutto inconferente la discussione sulla “validità” del contratto nonostante il basso prezzo di vendita , introdotta dalle appellanti. E' evidente che l'inadeguatezza ed anzi la palese incongruità del prezzo indicato per la vendita nell'atto del 2004 costituisce solo uno del (molteplici) indicatori della fittizietà del contratto, che è l'argomento del Tribunale, del tutto condivisibile e mai smentito neppure in questa sede.
Gli argomenti che pretenderebbero di far valere mai spiegate “regolazioni di equilibri economici” fra le parti si scontrano con l'evidenza delle ragioni che attrbuiscono a tale palese sperequazione fra il valore ed il prezzo di vendita ben altre ragioni.
L'eccezione di nullità o inutilizzabilità della relazione del TU , perché svolta prima che fosse regolarizzata la notifica alla società , è tardiva e quindi inammissibile, perché proposta Parte_2 da questa solo nel corso del giudizio di primo grado, non già con la prima difesa
E' noto che la nullità dell'elaborato peritale, anche per mancata garanzia del contraddittorio, è soggetta al regime delle nullità relative, ovvero da eccepirsi a pena di decadenza con la prima difesa utile successiva allo svolgimento dell'atto nullo: cfr tra le più recenti Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 “L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.”
13 La regola risponde al principio generale dettato dall'art 157 comma 2^ cpc “Ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere” (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019
Nella specie , la TU è stata effettivamente svolta in assenza della parte , che non era stata CP_5 ancora validamente cita, e la rinnovazione della citazione è stata disposta solo successivamente, nel
2017.
Tuttavia la parte, costituitasi solo in esito a questa rinnovazione, aveva l'onere di eccepire la nullità della TU – ed in genere degli atti processuali svoltisi in sua assenza, stante l'invalidità della prima citazione - con la prima difesa, cosa che non ha fatto .
Non vi è alcuna eccezione di nullità della TU nell'atto di costituzione di primo grado della società
depositato il 29.6.2017, nonostante la relazione peritale inn atti fosse ben nota alla Parte_2 comparente che la addirittura citata e contestata nel merito, come rilevato dal Tribunale, nella cui motivazioni si legge <<… Costituendosi in giudizio, la ha contestato nel merito le Controparte_6 conclusioni del perito ing. (pag. 19 della comparsa), senza rilevarne la nullità, né ha eccepito Per_3 alcunché alla prima udienza utile (19 luglio 2017)>>. Solo successivamente – e quindi tardivamente
– è stata formulata l'eccezione di nullità, che per tale ragione n non impedisce affatto di tener conto delle risultanze dell'elaborato peritale, dalle quali si ricava che il valore degli immobili era grandemente superiore a quello pattuito (per un prezzo comunque, si ribadisce, non pagato)
Il Tribunale di prime cure ha correttamente valutato tutti questi elementi indiziari, concordanti ed univocamente significativi del'inesistenza di qualsiasi effettiva compravendita, ma dimostrativi di una simulazione assoluta di un contratto nella sostanza inesistente, e volto allo scopo di sottrarre i beni ai creditori della , ed al sequestro già emesso al momento della stipula ed in corso CP_1 di trascrizione
Nessun argomento degli appellanti è idoneo a smentire tale ricostruzione, ivi compresa la possibilità di provare la simulazione per presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.; Cass. civ. n.
22801/2014), nella specie individuate condivisibilmente dal Tribunale in :
• tempistica sospetta tra sequestro e vendita;
• prezzo irrisorio;
• mancato pagamento;
• commistione societaria tra venditrice e acquirente;
14 • modalità di pagamento anomale (rate annuali senza interessi, rinuncia all'ipoteca, assenza di acconti).
Il Tribunale ha altresì esaminato la prospettata modifica della modalità di pagamento , non accompagnata tuttavia da alcuna prova di effettiva movimentazione di denaro tra società acquirente e venditrice;
così come neppure il “dichiarato” accollo della quota di mutuo gravante sugli immobili oggetto di compravendita . A smentire la effettività di tale pattuizione vi è la circostanza (anch'essa valutata dal Tribunale) per cui ancora dopo oltre due anni dalla stipula e dopo la trasformazione della in e il trasferimento della sede a (avvenuto nel CP_1 Parte_1 Pt_1 settembre del 2004) , ancora la banca Monte dei Paschi di Siena nel novembre 2006 inoltrava alla sede della di Reggio Calabria comunicazioni relative all'ammortamento del mutuo . CP_1
Nell'appello le società, pur sostenendo la veridicità dell'accollo del mutuo all'apparente acquirente
(INFO 3000) non hanno minimamente spiegato come mai di tale accollo non risultasse nulla alla Contr
che ha continuato a comunicare con la Inoltre non è stato prodotto alcun estratto CP_1 conto bancario o altro documento contabile che potesse far apparire reali gli esborsi di somme conseguenti agli accolli, e smentisse la pur ragionevole ipotesi che anche l'atto per notaio Per_4 del 21.9.2004 rep 40.874 potesse avere finalità coerenti con la simulazione posta in esse con la vendita del 25.8.2004 .
Merita solo aggiungere che se la simulazione di una compravendita può essere realizzata per atto pubblico, è evidente che la natura di atto pubblico anche di un accollo di mutuo non può sottrarsi alle valutazioni che in questa sede sono richieste, perché l'atto pubblico fa prova piena fino a querela di falso solo per quanto il pubblico ufficiale (notaio) attesta di avere raccolto dalle dichiarazioni a lui rese dalle parti, non anche della veridicità ed effettività delle operazioni che le parti abbiano dichiarato di voler porre in essere con gli atti pubblici , tanto è vero che questi sono soggetti all'accertamento della simulazione.
Non sono state smentite neppure le altre circostanze rilevate dal Tribunale, che escludono ogni valore di prova alla mera allegazione per cui il residuo prezzo di 348.135,80 sarebbe stato saldato da
10 assegni bancari. Di questi non è stata mai prodotta alcuna copia, né alcuna prova dell'effettivo movimento di somme da una società all'altra .
Infine, di nessun pregio è la doglianza per cui si sarebbero confusi i rapporti familiari fra le persone fisiche degli amministratori di società acquirente e società venditrice (coniugi) , con i soggetti giuridici dagli stessi rappresentati: anche questo argomento non coglie nel segno, posto che l'operazione economica , formalmente intestata alle società, era in realtà piegata alle finalità di sottrazione di beni ai creditori, che sono state indicate, e rispetto alle quali il rapporto coniugale fra
15 gli amministratori è proprio uno degli indizi che le rivela e che ha agevolato la realizzazione dell'atto simulato.
Infine, del tutto legittimamente sono stati valorizzati dal Tribunale tutti gli elementi incongruenti e
“sospetti” ai fini della decisione della domanda : cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005
“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
(Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale;
l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato;
l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto;
l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati)” .
8 – Sulla domanda revocatoria
La domanda revocatoria è stata proposta in via subordinata e deve considerarsi correttamente assorbita dall'accoglimento della simulazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
15077/2018) conferma che le due azioni possono coesistere in via alternativa o subordinata. Il
Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare la revocatoria, avendo già accertato la nullità del contratto per simulazione.
Il motivo è infondato, poiché la revocatoria è stata correttamente ritenuta assorbita.
9 – Sulla rinnovazione delle richieste istruttorie
Si è già detto che non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di nullità della TU , perché tardivamente avanzata dalla con atti successivi alle prime difese e alla prima udienza Parte_2
In ogni caso pur ove non si volesse tener conto delle risultanze della (valida) TU, e del valore dei beni indicato dal consulente, gli altri indici della simulazione, poiché concordanti, univoci ed attendibili, sarebbero da soli sufficienti a supportare l'accertamento che qui deve essere confermato.
10 – Sul motivo di appello relativo alle spese
Ad avviso degli appellanti la condanna alle spese sarebbe ingiusta.
La condanna alle spese è invece conforme al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Il Tribunale ha anche compensato parzialmente le spese (15%) per il rigetto della domanda risarcitoria,
16 dimostrando equilibrio nella decisione. Il motivo è infondato, poiché la condanna del Tribunale è proporzionata e conforme alla legge.
Le spese del presente grado, per il medesimo principio di soccombenza, devono porsi a carico delle appellanti in solido, il cui appello risulta totalmente infondato.
Il valore della causa non può certo ridursi a quel valore “indeterminato” dichiarato con la citazione in appello, ma deve coincidere con il prezzo dichiarato nel contratto la cui simulazione assoluta è oggetto di causa e di accertamento : in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 713 del 30/01/1980 “Il valore della causa di accertamento della simulazione assoluta della compravendita, non essendo in contestazione la proprietà del bene che figura venduto, va determinato esclusivamente in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato. Lo stesso principio e applicabile nel caso in cui l'attore, oltre che alla simulazione assoluta, abbia fatto riferimento anche alla simulazione relativa, allo scopo, peraltro, di far dichiarare non l'esistenza ma la nullita (nella specie, per difetto di Forma) del contratto dissimulato. ( V 586/70, mass n 345695, sulla seconda parte;
( Conf 983/72, mass n
357278; ( Conf 1341/63, mass n 262012; ( Conf 3451/59, sulla prima parte).”
Poiché nella specie il corrispettivo dichiarato è di euro 481.000 , e i criteri di liquidazione sono dettati dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, la causa rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000.
Potendosi liquidare i parametri medi, le società appellanti in solido dovranno corrispondere alle controparti in solido ( e , difesi dallo stesso avvocato e con Controparte_2 Controparte_3 posizioni del tutto sovrapponibili rispetto alla domanda di simulazione)) la somma di euro
20.119,000 (Fase di studio della controversia, valore medio:€ 4.389,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€2.552,00,Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00, Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00) da maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. .523/2019 pubblicata il 29.03.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proc. RG n.
3400/2004, respinta ogni altra eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna le società appellanti in solido a rifondere le spese del presente grado alle controparti in solido, liquidate nella somma di euro 20.119,000 (Fase di studio della controversia, valore medio:€ 4.389,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€2.552,00,Fase istruttoria e/o di
17 trattazione, valore medio: € 5.880,00, Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00) da maggiorarsi di
IVA, CPA e spese forfettarie.
3. Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
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