Decreto cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Decreto decisorio 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 15/10/2021, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 01094/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2021, proposto da
-OMISSIS- - rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Matera, Via Nazionale n. 67 A, presso lo Studio Legale Francesco Barletta;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
-OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
-OMISSIS-"-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, , anche con misura monocratica
1. dei risultati di fine anno della-OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico-OMISSIS-indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso cui -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale -OMISSIS-relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione -OMISSIS- alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione -OMISSIS- alla classe successiva;
4. del verbale -OMISSIS-relativo al primo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale -OMISSIS-;
5. della sospensione del giudizio finale -OMISSIS-;
6. della pagella scolastica -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
7. delle verifiche finali svolte -OMISSIS- in occasione degli esami integrativi -OMISSIS-, limitatamente alle insufficienze conseguite;
8. dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove svolte -OMISSIS- in occasione degli esami integrativi -OMISSIS-, laddove redatti, limitatamente alle insufficienze riportate;
9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio;
Vista l’istanza di oscuramento dei dati personali;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui parte ricorrente chiede l’immediata sospensione degli atti impugnati con contestuale “ ammissione con riserva -OMISSIS- per l’anno scolastico -OMISSIS- ”, o in subordine, con contestuale “ ordine impartito all’Amministrazione di voler riesaminare il giudizio di non ammissione alla classe successiva ”, ovvero ancora, in estremo subordine, con contestuale “ ammissione con riserva del-OMISSIS- alla ripetizione degli esami integrativi -OMISSIS-, da effettuarsi in apposita sessione d’esame ”;
Rilevato in particolare che - con riguardo alle ragioni che non consentono di attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, con il contraddittorio delle parti - i ricorrenti evidenziano che “ è oramai iniziato il nuovo anno scolastico -OMISSIS-, previsto per-OMISSIS-, e quindi -OMISSIS- ha interesse a veder definita al più presto la propria vicenda processuale ”;
Rilevato altresì che il ricorso è stato notificato via PEC alle parti intimate il -OMISSIS-e depositato in pari data;
Considerato che la mancata concessione delle misure cautelari richieste non pregiudica gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, tenuto conto che - in esecuzione di una tale ordinanza - l’Amministrazione sarebbe tenuta a disporre il tempestivo riesame del giudizio di non ammissione alla classe successiva;
Ritenuto di conseguenza che non sembra sussistere quella situazione di estrema gravità ed urgenza che, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., costituisce il presupposto per l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte ;
Ritenuto altresì che la trattazione collegiale della domanda cautelare può essere fissata alla prima camera di consiglio prevista dal calendario delle udienze, sicché non vi è luogo per una pronuncia sulla domanda di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza camerale
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 3 novembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta della parte interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso il giorno 15 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.