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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ED
PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2024 promossa da: nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
26.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 d.P.R. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso in qualità di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Giudice di pace di
Marigliano e comunicato in data 27.05.2024. Chiedeva l'annullamento del suddetto decreto in quanto pagina 1 di 4 il Giudice di pace aveva illegittimamente effettuato una liquidazione al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, contestando le motivazioni addotte, e di rideterminare il compenso dovuto secondo la nota spese presentata (€ 3.151,00).
2. Il , ritualmente citato, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 giacché infondata in fatto e in diritto.
3. In via preliminare, occorre osservare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 d.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Occorre dare atto della tempestività del ricorso proposto dalla in quanto il decreto di Parte_1 liquidazione, sebbene privo di data, è stato comunicato alla in data 27.05.2024 ed il ricorso Parte_1
è stato depositato in data 26.06.2024.
4. Sempre in rito, sussiste la legittimazione della ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato.
Di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore
(cfr. Cass. n. 1539 del 27.01.2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Va, ancora, rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
5. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato, in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale, che “la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il
pagina 2 di 4 valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. 115 del
2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 14/10/2022, n. 30286; nello stesso senso anche Cass. civ.,
05.05.2023 n. 11788).
E, dunque, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso, non è consentito al Giudice diminuire oltre il 50% dei valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici poiché i valori minimi hanno carattere inderogabile (ex multis, Cass. 13.04.2023 n. 9815; Cass. 22.01.2021 n. 1421;
Cass. 13.04.2021 n. 9690).
Ne consegue che, sebbene il Giudice non abbia errato nel ritenere di non essere vincolato alla nota spese presentata dal difensore, il decreto di liquidazione debba ritenersi illegittimo nella parte in cui ha liquidato il compenso del difensore in base ad importi inferiori ai valori parametrici minimi di di cui al D.M. 55/2014 e per tale ragione dev'essere revocato.
Pertanto, occorre procedere a nuova liquidazione confermando la liquidazione per fasi effettuata dal
Giudice penale in base ai valori minimi del DM 55/2014, tenendo conto che il difensore si è limitato a depositare in questa sede i verbali delle sessioni di studio e non ha documentato in alcun modo l'attività concretamente svolta in udienza, precludendo qualsivoglia ulteriore valutazione in merito alla sua attività difensiva a questo Giudice.
Alla luce di quanto sino ad ora affermato appare congruo procedere alla nuova liquidazione dell'Avv.to in applicazione dei seguenti parametri di cui al D.M. 55/2014 per le seguenti Parte_1 fasi: a) fase di studio € 189,00; 2) fase introduttiva € 237,00; 3) fase istruttoria/dibattimentale €
378,00; 4) fase decisionale € 331,00.
All'importo complessivo pari ad € 1.135,00 deve poi essere applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106bis D.P.R. 115/2002, in considerazione dell'ammissione del al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato, senza però applicare l'ulteriore riduzione del 30% prevista per l'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà di cui all'art. 12, co II, D.M. 55/2014.
pagina 3 di 4 Ne consegue che all'Avvocato va liquidata per l'attività svolta in difesa di Parte_1 Parte_3 nel procedimento avente rg. n. 96/2013 dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano la somma di €
756,67, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso per spese generali al 15%.
6. Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda relativamente al quantum, le spese di lite devono ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto reso dal Giudice di Pace di Marigliano, dott. Domenico Chianese, comunicato in data 27.05.2024 nell'ambito del procedimento penale n. 96/2013 a carico di;
Parte_3
b) Liquida in favore dell'Avv.to per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_3 suddetto procedimento la somma di € 756,67, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
c) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa ED PE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ED
PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2024 promossa da: nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
26.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2024, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 d.P.R. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso in qualità di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Giudice di pace di
Marigliano e comunicato in data 27.05.2024. Chiedeva l'annullamento del suddetto decreto in quanto pagina 1 di 4 il Giudice di pace aveva illegittimamente effettuato una liquidazione al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, contestando le motivazioni addotte, e di rideterminare il compenso dovuto secondo la nota spese presentata (€ 3.151,00).
2. Il , ritualmente citato, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 giacché infondata in fatto e in diritto.
3. In via preliminare, occorre osservare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 d.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Occorre dare atto della tempestività del ricorso proposto dalla in quanto il decreto di Parte_1 liquidazione, sebbene privo di data, è stato comunicato alla in data 27.05.2024 ed il ricorso Parte_1
è stato depositato in data 26.06.2024.
4. Sempre in rito, sussiste la legittimazione della ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato.
Di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore
(cfr. Cass. n. 1539 del 27.01.2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Va, ancora, rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
5. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato, in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale, che “la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il
pagina 2 di 4 valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. 115 del
2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 14/10/2022, n. 30286; nello stesso senso anche Cass. civ.,
05.05.2023 n. 11788).
E, dunque, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso, non è consentito al Giudice diminuire oltre il 50% dei valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici poiché i valori minimi hanno carattere inderogabile (ex multis, Cass. 13.04.2023 n. 9815; Cass. 22.01.2021 n. 1421;
Cass. 13.04.2021 n. 9690).
Ne consegue che, sebbene il Giudice non abbia errato nel ritenere di non essere vincolato alla nota spese presentata dal difensore, il decreto di liquidazione debba ritenersi illegittimo nella parte in cui ha liquidato il compenso del difensore in base ad importi inferiori ai valori parametrici minimi di di cui al D.M. 55/2014 e per tale ragione dev'essere revocato.
Pertanto, occorre procedere a nuova liquidazione confermando la liquidazione per fasi effettuata dal
Giudice penale in base ai valori minimi del DM 55/2014, tenendo conto che il difensore si è limitato a depositare in questa sede i verbali delle sessioni di studio e non ha documentato in alcun modo l'attività concretamente svolta in udienza, precludendo qualsivoglia ulteriore valutazione in merito alla sua attività difensiva a questo Giudice.
Alla luce di quanto sino ad ora affermato appare congruo procedere alla nuova liquidazione dell'Avv.to in applicazione dei seguenti parametri di cui al D.M. 55/2014 per le seguenti Parte_1 fasi: a) fase di studio € 189,00; 2) fase introduttiva € 237,00; 3) fase istruttoria/dibattimentale €
378,00; 4) fase decisionale € 331,00.
All'importo complessivo pari ad € 1.135,00 deve poi essere applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106bis D.P.R. 115/2002, in considerazione dell'ammissione del al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato, senza però applicare l'ulteriore riduzione del 30% prevista per l'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà di cui all'art. 12, co II, D.M. 55/2014.
pagina 3 di 4 Ne consegue che all'Avvocato va liquidata per l'attività svolta in difesa di Parte_1 Parte_3 nel procedimento avente rg. n. 96/2013 dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano la somma di €
756,67, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso per spese generali al 15%.
6. Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda relativamente al quantum, le spese di lite devono ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto reso dal Giudice di Pace di Marigliano, dott. Domenico Chianese, comunicato in data 27.05.2024 nell'ambito del procedimento penale n. 96/2013 a carico di;
Parte_3
b) Liquida in favore dell'Avv.to per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_3 suddetto procedimento la somma di € 756,67, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
c) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa ED PE
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