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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6431/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANAITO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6431/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIROVANO PAULA BARBARA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/07/1957, con il patrocinio dell'avv. MICHELOZZI ERIKA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova in data 09.04.1983 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova registrato al n. 183 -Parte II- Serie A, nonché nei registri dello stato civile del comune di Roma al n. 526 - Parte II- Serie B anno 1983, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il mutuo gravante sull'immobile sito in Via Alfredo Catalani n. 5, di esclusiva proprietà della SI.ra , comprendente abitazione cantina e box, con durata stabilita in mesi Controparte_1
240(periodo di ammortamento) oltre ad una rata mensile di € 59,01 relativa all'assicurazione resterà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno sino all'estinzione dello stesso.
3. Il SI. si impegna a corrispondere le spese condominiali ordinarie relative Parte_1 all'immobile, di esclusiva proprietà della SI.ra , sito in Monza Via Catalani n. 5 Controparte_1 sino ad un importo massimo annuale pari ad euro 4.800,00=. L'eventuale quota eccedente tale importo resterà a carico della SI.ra così come resteranno ad esclusivo carico della SI.ra CP_1
le spese condominiali straordinarie. Nel caso in cui la SI.ra dovesse Controparte_1 CP_1 vendere l'immobile sito in Monza Via Catalani n. 5 ed acquistarne un altro, anche fuori dalla Lombardia, il SI. corrisponderà alla stessa le spese ordinarie condominiali per un Pt_1 importo massimo di euro 4.800,00=, fermo restando che l'eventuale eccedenza e le spese condominiale straordinarie resteranno a carico della SI.ra . Controparte_1
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro 3.000,00= Parte_1 Controparte_1 entro la data del 15 marzo 2025, quale saldo della somma UNA TANTUM stabilita al punto 8 del ricorso per separazione consensuale.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti avendo entrambi un reddito adeguato ai loro bisogni e dichiarano, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
6. I coniugi si danno atto di aver separatamente regolato ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale.
I SInori e dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione Controparte_1 Parte_1 dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 15.03.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/10/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Genova (GE) in data 09/04/1983 (atto n. 138, Parte II, Serie A, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova (GE)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Genova (GE), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 02.01.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANAITO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6431/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIROVANO PAULA BARBARA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/07/1957, con il patrocinio dell'avv. MICHELOZZI ERIKA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova in data 09.04.1983 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova registrato al n. 183 -Parte II- Serie A, nonché nei registri dello stato civile del comune di Roma al n. 526 - Parte II- Serie B anno 1983, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il mutuo gravante sull'immobile sito in Via Alfredo Catalani n. 5, di esclusiva proprietà della SI.ra , comprendente abitazione cantina e box, con durata stabilita in mesi Controparte_1
240(periodo di ammortamento) oltre ad una rata mensile di € 59,01 relativa all'assicurazione resterà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno sino all'estinzione dello stesso.
3. Il SI. si impegna a corrispondere le spese condominiali ordinarie relative Parte_1 all'immobile, di esclusiva proprietà della SI.ra , sito in Monza Via Catalani n. 5 Controparte_1 sino ad un importo massimo annuale pari ad euro 4.800,00=. L'eventuale quota eccedente tale importo resterà a carico della SI.ra così come resteranno ad esclusivo carico della SI.ra CP_1
le spese condominiali straordinarie. Nel caso in cui la SI.ra dovesse Controparte_1 CP_1 vendere l'immobile sito in Monza Via Catalani n. 5 ed acquistarne un altro, anche fuori dalla Lombardia, il SI. corrisponderà alla stessa le spese ordinarie condominiali per un Pt_1 importo massimo di euro 4.800,00=, fermo restando che l'eventuale eccedenza e le spese condominiale straordinarie resteranno a carico della SI.ra . Controparte_1
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro 3.000,00= Parte_1 Controparte_1 entro la data del 15 marzo 2025, quale saldo della somma UNA TANTUM stabilita al punto 8 del ricorso per separazione consensuale.
5. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti avendo entrambi un reddito adeguato ai loro bisogni e dichiarano, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
6. I coniugi si danno atto di aver separatamente regolato ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale.
I SInori e dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione Controparte_1 Parte_1 dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 15.03.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/10/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Genova (GE) in data 09/04/1983 (atto n. 138, Parte II, Serie A, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova (GE)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Genova (GE), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 02.01.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona